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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2917/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to LAMI LUCIA e dall'avv.to COSMACINI BARBARA, ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to CRIACO LUCIANA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio, celebrato in data 1° giugno 2013, secondo il rito della
1 Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Milano Atto n. 231 parte 2 serie A volume R01 – anno 2013, tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] all'annotazione della sentenza;
b) dichiarare che non vi sono obblighi economici tra le parti;
c) con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte resistente chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così statuire:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, numero 2 lett. b, della L. 898/1970 e succ. mod. e integ., lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01.06.2013, secondo il rito della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 231 parte
2 serie A vol. R01-2013, tra e , Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2) Nulla in punto mantenimento reciproco. Spese di causa, diritti ed onorari rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 1.6.2013 Parte_1
con ha chiesto la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che i coniugi in data 21.9.2023 avevano sottoscritto un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ed in data 27.10.2023 avevano apposto anche la seconda sottoscrizione confirmatoria della separazione e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi da tale momento senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Null'altro ha chiesto parte ricorrente.
Si è costituita che si è dichiarata Controparte_1
2 remissiva alla pronuncia di divorzio e nulla ha domandato a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
L'udienza del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte personalmente sottoscritte dalle parti contenenti la dichiarazione che le stesse non intendono riconciliarsi e hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Status.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio, risulta che i coniugi, in data
21.9.2023, sottoscrivevano un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ed in data 27.10.2023 apponevano anche la seconda sottoscrizione confirmatoria della separazione, sicché alla data del deposito del ricorso (13/11/2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'accordo.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare
3 evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni.
Nulla a titolo di assegni in assenza di domande reciproche.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti posto che le stesse hanno sostanzialmente raggiunto un accordo rassegnando nel merito conclusioni conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/06/2013 in MILANO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MILANO dell'anno 2013 al n. 231, parte 2, serie A, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni;
2) spese di lite compensate integralmente tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to LAMI LUCIA e dall'avv.to COSMACINI BARBARA, ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to CRIACO LUCIANA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio, celebrato in data 1° giugno 2013, secondo il rito della
1 Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Milano Atto n. 231 parte 2 serie A volume R01 – anno 2013, tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] all'annotazione della sentenza;
b) dichiarare che non vi sono obblighi economici tra le parti;
c) con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte resistente chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così statuire:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, numero 2 lett. b, della L. 898/1970 e succ. mod. e integ., lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01.06.2013, secondo il rito della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 231 parte
2 serie A vol. R01-2013, tra e , Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2) Nulla in punto mantenimento reciproco. Spese di causa, diritti ed onorari rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 1.6.2013 Parte_1
con ha chiesto la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che i coniugi in data 21.9.2023 avevano sottoscritto un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ed in data 27.10.2023 avevano apposto anche la seconda sottoscrizione confirmatoria della separazione e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi da tale momento senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Null'altro ha chiesto parte ricorrente.
Si è costituita che si è dichiarata Controparte_1
2 remissiva alla pronuncia di divorzio e nulla ha domandato a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
L'udienza del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte personalmente sottoscritte dalle parti contenenti la dichiarazione che le stesse non intendono riconciliarsi e hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Status.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio, risulta che i coniugi, in data
21.9.2023, sottoscrivevano un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ed in data 27.10.2023 apponevano anche la seconda sottoscrizione confirmatoria della separazione, sicché alla data del deposito del ricorso (13/11/2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'accordo.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare
3 evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni.
Nulla a titolo di assegni in assenza di domande reciproche.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti posto che le stesse hanno sostanzialmente raggiunto un accordo rassegnando nel merito conclusioni conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/06/2013 in MILANO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MILANO dell'anno 2013 al n. 231, parte 2, serie A, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni;
2) spese di lite compensate integralmente tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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