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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2024, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile- nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo n. 10220/2022 Registro Generale Affari Civili Contenziosi avente a oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5391/2021 e vertente tra le seguenti parti:
nato a [...] il [...] Codice Fiscale , CP_1 C.F._1 [...]
, nata a [...], il [...] C.F.: , Pt_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avvocato, Di Tella Michele, Codice Fiscale , giusta C.F._3 procura alle liti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Teverola (CE) alla Viale Campanello
V Traversa n. 12.
OPPONENTE
( – già (doc. 1), con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_3
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) e per essa,
[...] Persona_1 quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – Persona_1 doc. 3) ( già a seguito di mero cambio di Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 denominazione sociale, difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), con domicilio eletto ai CodiceFiscale_4 sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;
OPPOSTA
FATTI RILEVANTI E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli Nord con decreto ingiuntivo n. intimava a e ad di CP_1 Parte_1 pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro 21.261,64, oltre interessi Controparte_2
e spese della procedura monitoria.
Nel corso del giudizio di opposizione promosso da e , il giudice rigettava CP_1 Parte_1
l'istanza di provvisoria esecutività del titolo monitorio e fissava i termini per l'attivazione del procedimento di mediazione da parte della rappresentata da Controparte_2 Controparte_4
[...]
Svoltasi la procedura di mediazione, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16 maggio 2024 e adottava la presente sentenza.
2.Improcedibilità della domanda ex art. 633 c.p.c. di parte opposta
La domanda formulata da parte opposta con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è improcedibile per violazione dell'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10.
2.1.Metodo giuridico di analisi degli artt. 5 e ss. DLgs 28/10
L'art. 5 co.
1-bis cit. dispone che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. .. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
L'art. 5 co. 2 bis prevede che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
L'art. 8 co. 1 D.Lgs. cit. nel regolare il primo incontro dispone: “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. …Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.
Il Tribunale rileva, con riferimento al presente giudizio, che non si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10 atteso che parte opposta ha promosso la procedura di mediazione tramite la dr.ssa , tuttavia, parte attrice in senso sostanziale non ha Persona_2 dimostrato di aver conferito alla stessa procura speciale.
Il Tribunale ritiene che le finalità privatistiche e pubblicistiche della normativa dettata dal DLgs 28/10 consentono di ritenere che le parti devono conferire pieni poteri di transigere il giudizio, quindi, deve essere conferita una procura senza obbligo di rendiconto.
È utile rimarcare che la Corte di legittimità con la sentenza n. 8473/19 ha prescritto la necessità di apposita procura speciale con la quale la parte deve attribuire espressamente il potere di transigere il giudizio in sede di mediazione (Cass. sent. 8473/19: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.).
Il principio di effettività della mediazione, impone che la parte delegata abbia:
-piena contezza dei fatti di causa;
-pieni poteri di transigere la controversia con conseguente dispensa dall'obbligo di rendiconto
(nel senso che è necessario che la parte delegata abbia contezza dei fatti e la piena capacità di disporre del diritto controverso cfr. Cass. 8473/19: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”) ovvero una clausola che contenga chiaramente una preventiva convalida dell'operato del rappresentato.
Opinare in senso contrario significa creare, tramite l'interpretazione della normativa di cui al Dlgs
28/10, una regola giuridica in base alla quale si ammettono alla procedura di mediazione persone che sono estranee agli interessi sostanziali in contestazione e che non hanno il potere pieno di valutare una soluzione transattiva che soddisfi gli interessi oggetto della contesa giudiziale. Si tratterebbe di una regola di “diritto vivente” assolutamente contraria allo spirito del Dlgs 28/10 e al principio di effettività della mediazione. Peraltro, si deve sottolineare che la parti non hanno indicato le ragioni ostative all'inizio della procedura che possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possano ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite.
Infatti, come sopra rilevato, seguendo una differente interpretazione della normativa si dovrebbe concludere che il legislatore ha previsto non un onere della parte attrice di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore con l'istituto della mediazione (Cass. sent. 8473/19: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.).
Le domande formulate in via riconvenzionale dagli opponenti, essendo state proposte in subordine al rigetto dell'istanza di revoca del titolo monitorio, risultano assorbite dalla pronuncia di improcedibilità da parte del Tribunale e dalla conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Sono parimenti improcedibili le domande formulate da e che hanno CP_1 Parte_1 omesso di promuovere la procedura di mediazione.
3.Spese processuali.
Il Tribunale, considerata l'improcedibilità delle domande formulate dalle parti processuali, compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 5391/2021 del Tribunale di Napoli Nord;
-dichiara improcedibile la domanda di quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_4
-dichiara improcedibili le domande proposte da e;
CP_1 Parte_1
-compensa le spese del giudizio;
-condanna ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis D.Lgs. 28/10, a pagare in favore del bilancio dello CP_1
Stato la somma di euro 237,00;
-condanna , ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis D.Lgs. 28/10, a pagare in favore del bilancio Parte_1 dello Stato la somma di euro 237,00;
-condanna quale procuratrice di ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis Controparte_2 Controparte_4
D.Lgs. 28/10, a pagare in favore del bilancio dello Stato la somma di euro 237,00.
Aversa, 21 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Arminio Salvatore Rabuano