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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 266 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'8.1.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 266/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Conticelli Parte_1 C.F._1
Salvatore
- ricorrente -
e
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. CP_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 ( uff.legale ) 91100 P.IVA_1 CP_1
TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2024 la ricorrente ha chiesto riconoscersi il diritto alla pensione di cecità parziale, assumendo di versare nella condizione di cieco parziale, con diritto alla pensione prevista dall'art. 8 della legge n. 66/1962, come modificata dalla legge n. 382/1970, ed all'indennità speciale prevista dall'art. 3 della legge n. 508/1988; assumendo l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel precedente ATP incoato ex art. 445 bis c.p.c, ha chiesto rinnovarsi l'esame peritale ai fini dell'accertamento in discorso, al cui riconoscimento ha, in definitiva, chiesto condannarsi l CP_1
L costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, la domanda giudiziale è stata tempestivamente proposta, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell entro il termine decadenziale semestrale decorrente dalla CP_2
data di comunicazione del provvedimento di rigetto da parte delle Commissioni sanitarie, secondo la previsione dell'art. 42, comma 3, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.
Tanto premesso, sussistono i requisiti di legge per fruire delle provvidenze economiche previste in favore dei ciechi parziali.
Sul versante medico-legale, infatti, il consulente tecnico d'ufficio, nominato ex novo in questa fase processuale ha concluso “che il ricorrente è da considerare cieco parziale dalla data delle indagini peritali, ovvero dall'1.7.2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato nella presente fase vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il CTU ha, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito sottopostogli, giungendo a smentire il risultato percentuale sfavorevole al ricorrente così come elaborato e formulato nella pregressa fase;
il perito ha, inoltre, illustrato analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati specificando, per ogni singola patologia, l'incidenza sul grado di invalidità complessivamente accertato;
a fronte delle comprensibili contestazioni sollevate da parte ricorrente su un risultato sfavorevole nella fase di ATP, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Le spese di lite vista la accertata decorrenza della prestazione oggetto del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate, mentre le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte resistente, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla indennità speciale per la cecità parziale ex art. 3 della legge n. 508/1988 dall'1.7.2024.
Dichiara compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1
con separato decreto.
Marsala 8.1.2025
Il Giudice Monica D'Angelo