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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1999/2019 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELE PROCOPIO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. ROSA LOMBARDO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_2
, premettendo di essere dipendente di quest'ultima sin dal
[...]
25.05.1998, con qualifica di CPS-Infermiere professionale, con inquadramento nella categoria D, fascia 1, del CCNL Comparto sanità, ma di aver in data 20.06.2006, in forza di disposizione di servizio prot. n. 7149 – confermata con successiva delibera n. 179 del
24.04.2009 – svolto ininterrottamente le funzioni di coordinatore del personale infermieristico, a seguito di collocamento in pensione pagina1 di 11
del Capo Sala dell'Unità Operativa del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena.
Ha dedotto, pertanto, di avere diritto al pagamento di euro
44.634,12, a titolo di differenze retributive, dovute in ragione delle funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, integranti mansioni riconducibili alla categoria
Ds, di cui all'allegato 1, richiamato dall'art. 13 CCNL 1998-2001.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi il suo diritto all'inquadramento nella categoria professionale “Ds” del CCNL di riferimento, a far data dall'01.06.2006 sino all'attualità, e, per l'effetto, condannarsi la resistente al pagamento di tutte le somme spettanti a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, festività, straordinari, permessi,
T.F.R., indennità e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, nella misura di euro 44.634,12, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto e sino all'effettiva soddisfazione, nonché alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l ha chiesto Controparte_2 il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione estintiva decennale del diritto all'inquadramento nella categoria Ds e quinquennale con riferimento alle differenze retributive.
In ordine alla domanda di inquadramento nella categoria Ds, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni superiori nella pubblica amministrazione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e che, ai sensi dell'art. 17 CCNL di riferimento del 07.04.1999, i passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti. Ha, inoltre,
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evidenziato che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. b) il passaggio automatico nel livello economico Ds era previsto per il solo personale con funzioni di coordinamento riconosciute al
31.08.2001 e a decorrere dall'01.09.2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, ne ha contestato il quantum.
Infine, ha contestato la richiesta di cumulo di rivalutazione ed interessi.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- In ordine alla domanda volta ad ottenere l'inquadramento nella categoria Ds, si osserva che l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003), nel regolamentare gli "Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale", individua per il conseguimento del livello economico Ds tre diverse modalità, delle quali solo quella disciplinata dalla lett. b) può definirsi automatica, riconoscendo detto livello sulla base del semplice riscontro oggettivo della circostanza che alla data del
31.08.2001 sia stato riconosciuto lo svolgimento di "reali funzioni di coordinamento" ai sensi dell'art. 10 CCNL 20.09.2001 e che dette funzioni siano state effettivamente svolte. Detta ipotesi esula dal caso di specie, posto che, come allegato dal ricorrente, le funzioni di coordinamento furono svolte a partire dal giugno del 2006.
Le ulteriori due modalità per il conseguimento del livello economico
Ds sono disciplinate dalla successiva lettera c), che dispone che
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera
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b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio”.
Il comma 1 di quest'ultima disposizione prevede che “I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1”.
Pertanto, il conseguimento del differente livello economico nell'ambito della stessa categoria D, disciplinato da tale ultima disposizione, non avviene automaticamente in presenza di determinati requisiti oggettivi, ma presuppone il superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti, della quale non
è stata data prova nell'ipotesi di specie.
Pertanto, la prima domanda, tesa ad ottenere il conseguimento del diverso livello economico, deve essere rigettata.
4.- In ordine alla domanda di condanna dell' convenuta al CP_1 pagamento delle differenze retributive, l'eccezione di avvenuta estinzione del diritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale è fondata con riferimento ai crediti sorti antecedentemente al 07.06.2011.
Com'è noto, l'azione volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti all'esercizio di mansioni superiori a quelle contrattualmente pattuite è soggetta a prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
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Nel presente giudizio parte ricorrente ha prodotto due missive, la prima ricevuta dall resistente il 21.02.2011 e, pertanto, CP_1 idoneo atto interruttivo della prescrizione con riferimento ai crediti sorti a decorrere dal 20.06.2006, estintisi, però, il
21.02.2016, cioè con il decorso di cinque anni, intervenuto prima Cont della ricezione da parte dell' della seconda missiva in data
07.06.2016, idoneo atto interruttivo della prescrizione solo con riferimento ai crediti sorti nei cinque anni antecedenti.
Per conseguenza, devono ritenersi prescritti i crediti maturati sino al 07.06.2011.
4.1.- Ciò premesso, si osserva che l'espletamento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento è disciplinato dal dall'art. 52 del T.U.P.I., che stabilisce al comma primo che "
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Al comma terzo si precisa che “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, mentre al successivo comma quinto è previsto che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Da tali disposizioni, la Corte di Cassazione ha ricavato il principio, secondo il quale il pubblico dipendente, cui siano state pagina5 di 11
assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del
1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, sempreché le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (C. SU
25837/2007; nello stesso senso, si vedano: C. 2102/2019; C.
18808/2013; C. 4382/2010).
4.1.1.- Secondo orientamento costante della Corte di Cassazione, nel compimento dell'indagine finalizzata a verificare l'avvenuto espletamento, in via prevalente, di compiti propri delle mansioni superiori, il giudice è tenuto a seguire un procedimento logico- giuridico che si sviluppa in tre fasi, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (fra le altre si vedano: C. 23180/2017; C. 6174/2016; C.
8589/2015), presupponendo, però, detta indagine che il lavoratore alleghi e provi gli elementi posti a base della domanda, indicando esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore e raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. C. 8025/03).
4.2.- ha fondato la propria domanda di Parte_1 riconoscimento dell'avvenuto espletamento di mansioni superiori rispetto al livello a lui riconosciuto e corrispondenti alla Parte categoria DS e di condanna dell' convenuta al pagamento delle pagina6 di 11
conseguenti differenze retributive sulla circostanza dell'avvenuta assegnazione, a far data dal 20.06.2006, di funzioni di coordinatore del personale infermieristico dell'Unità operativa del Pronto
Soccorso del Presidio ospedaliero di Polistena, facendo presente che, in forza dell'allegato 1 al CCNL del 07.04.1999, alla categoria
D, nel livello economico Ds, appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportino funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, nonché di programmazione e proposta.
4.3.- Ritenuto, pertanto, assolto l'onere assertivo, si ritiene che la prova dei fatti posti a fondamento delle pretese retributive, oggetto della domanda giudiziale, sia stata adeguatamente raggiunta.
4.3.1.- Innanzitutto, si osserva che, nella controversia in esame, la circostanza dell'avvenuto espletamento da parte del ricorrente delle mansioni indicate nel corpo del ricorso introduttivo, risulta Cont non contestata tra le parti in causa, non avendo l convenuta neppure posto in dubbio la riconducibilità delle stesse al superiore profilo rivendicato, dovendo, pertanto, ritenersi che il difetto di contestazione in ordine allo svolgimento delle funzioni di coordinatore ne abbia implicato l'ammissione in giudizio, quale fatto costitutivo del diritto azionato.
4.3.2.- Peraltro, che il ricorrente abbia svolto attività di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, nonché di programmazione e proposta, è circostanza comprovata dalle deposizioni rese nel corso del giudizio, avendo il teste ES
, dirigente medico di pronto soccorso presso il Presidio
[...] ospedaliero di Polistena, affermato che “Il ricorrente nello svolgimento delle funzioni di capo sala coordina il personale infermieristico ed il personale OSS. Si occupa di predisporre i turni lavorativi del suddetto personale, compresi le ferie e i turni di riposo”, ed il teste dal 2009 Testimone_2 responsabile del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di pagina7 di 11
Polistena, evidenziato che “il ricorrente si occupava del coordinamento del personale infermieristico e degli OSS.
Precisamente organizzava i turni di lavoro, le ferie ed i turni di riposo”.
Entrambi i testimoni hanno, inoltre, riferito che il è Pt_1 deputato alla gestione dei farmaci all'interno del pronto soccorso, oltreché dei presidi sanitari, provvedendo al carico ed allo scarico, nonché alle richieste del materiale sanitario necessario.
Hanno, altresì, confermato che il ricorrente si occupa della gestione degli stupefacenti.
Entrambi i testimoni hanno affermato che dette attività vengono svolte dal in via esclusiva. Pt_1
4.4.- Con riferimento all'ascrivibilità dei compiti svolti al superiore profilo rivendicato, si osserva che, secondo l'Allegato 1 al CCNL del 07.04.1999, il collaboratore sanitario, inquadrato nella categoria D “Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche
l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
Ai sensi del medesimo Allegato 1, il collaboratore professionale sanitario del livello economico “Super” “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica
l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della
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qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.”
4.4.1.- E' indubbio che l'attività di coordinamento del personale infermieristico ed del personale OSS, mediante la predisposizione dei turni lavorativi, delle ferie e dei turni di riposo, nonché quella di gestione dei farmaci, presidi sanitari e stupefacenti, il tutto con autonoma valutazione, implicano gestione e controllo di mezzi e risorse umane, con un notevole grado di autonomia in merito alla individuazione delle modalità operative più opportune, nonché responsabilità nel conseguimento dei risultati, cioè tutte quelle caratteristiche tipiche della profilo rivendicato.
4.4.2.- Il carattere di prevalenza delle mansioni svolte è confermato dall'assenza di contestazioni sul punto dell CP_1 resistente, nonché dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa.
4.5.- Pertanto, deve conclusivamente ritenersi che il ricorrente abbia svolto, a partire dal 20.06.2006, le attività proprie del collaboratore professionale sanitario esperto di cui alla categoria
DS del CCNL di settore, essendogli dovute le corrispondenti differenze retributive nei limiti della prescrizione del diritto di credito.
4.6.- Alcuna somma può essere riconosciuta in favore del ricorrente a titolo di TFR, attesa l'inesigibilità del credito sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
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5.- Ai fini della determinazione del quantum, è stata disposta CTU, con la quale è stato domandato al Consulente di accertare dette differenze a decorrere dal 20.06.2006. Cont In assenza di contestazioni da parte dell' resistente, si reputa che i risultati raggiunti dall'Ausiliario debbano essere fatti propri dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunti all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, ad eccezione della decisione del CTU di inserire all'interno dei propri calcoli anche la “indennità di coordinamento”.
Tale indennità è stata introdotta per la prima volta dall'art. 10
CCNL del 20.09.2001 e spetta, in sede di prima applicazione, in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala, già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o ne abbiano riconosciuto formalmente lo svolgimento al 31 agosto 2001.
Atteso che l'attuale ricorrente, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e dalla documentazione depositata, ha ricevuto l'incarico di coordinare il personale infermieristico addetto all'Unità Operativa del P.O. di Polistena solamente in data 20.06.2006, allo stesso non spetta l'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 CCNL 2000/2001, in difetto di effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del
31 agosto 2001.
Pertanto, tenuto conto della prescrizione dei crediti retributivi antecedentemente al 07.06.2011 ed esclusa l'indennità di coordinamento dai calcoli effettuati dal CTU per il periodo successivo, l' convenuta deve essere condannata al pagamento CP_1
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del complessivo importo di euro 25.663,63, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 742/1994, decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettiva soddisfazione.
6.- Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese del presente giudizio devono essere compensate in misura pari alla metà.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
6.1.- Nei rapporti interni fra le parti, le spese di lite devono essere sopportate da parte resistente.
P Q M
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 25.663,63, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione;
RIGETTA nel resto le domande di parte ricorrente;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che, compensate in misura pari alla metà, quantifica in complessivi euro
2.694,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo a parte resistente.
Palmi, 09/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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