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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SANDRA Parte_1 C.F._1
BERRETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Pasquale Paoli n. 25, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA BIANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San Salvatore n.10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella casa familiare di Lucca, Via del Battistero 6, di sua esclusiva proprietà e che rimarrà comunque a lei assegnata;
3)la responsabilità genitoriale sarà esercitata, così come previsto dall'affidamento condiviso, da entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il minore, relative, in particolare, all'istruzione, alla educazione, alla salute e quanto altro di rilevante importanza, saranno assunte di comune accordo ed in ogni caso tenuto conto dell'interesse del figlio;
la
1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente riguardo alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) in ordine alla frequentazione di il padre incontrerà e terrà con sé il figlio secondo il Per_1 seguente calendario e secondo uno schema bisettimanale da ripetere nel tempo: I settimana: il martedì dall'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino alla mattina del mercoledì quando riaccompagnerà il figlio a scuola o, se non vi è scuola, dalla madre entro le ore 11,00; il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola od a casa dalla madre quando non c'è scuola entro le ore 11,00; II settimana: il mercoledì dall'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino al venerdì mattina quando accompagnerà il figlio a scuola o dalla madre entro le ore 11,00 se non c'è scuola;
nel periodo scolastico un lunedì al mese della prima delle settimane in cui il precedente fine settimana il minore sarà stato con la madre, il padre prenderà il figlio dall'uscita di scuola e lo riporterà entro le 19,30 a casa dalla madre;
- i genitori, nel caso di loro impossibilità a tenere il minore nei giorni stabiliti e per l'intera giornata (per ragioni di lavoro e/o salute) prediligeranno l'affidamento del medesimo all'altro genitore invece che ad altri soggetti;
nel caso di impossibilità di tenere personalmente il figlio durante la notte, questi rimarrà a dormire dall'altro genitore.
- i genitori si impegnano nei giorni di loro competenza ad accompagnare il figlio ai compleanni, feste e ritrovi degli amichetti di quando egli è stato invitato;
Per_1
- i genitori si impegnano a darsi comunicazione degli impegni settimanali del minore, con congruo anticipo, quando soltanto uno dei genitori ne viene a conoscenza, quanto alle attività extra scolastiche in cui il medesimo dovrà partecipare quali compleanni, feste, ritrovi durante i giorni loro assegnati;
5) i genitori avranno la possibilità di modificare, previo accordo, le modalità di frequentazione del figlio tenuto conto delle loro esigenze lavorative, del suo prevalente interesse e delle esigenze degli stessi;
6) per le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, la Vigilia di Natale con un Per_1 genitore, ed il Natale ed il Santo Stefano con l'altro. Il genitore che ha trascorso la Vigilia con lo condurrà presso l'altro genitore entro le ore 11,00 della mattina di Natale ove rimarrà Per_1 sino alla sera del 26 dicembre prima di cena. Il 31 dicembre ed il 1° gennaio li trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale ed il giorno di Santo Stefano, osservandosi il calendario ordinario per gli altri giorni compresi nelle vacanze scolastiche. I genitori potranno concordare di trascorrere con il figlio periodi continuativi paritari di più giorni sempre secondo i criteri dell'alternanza.
7) per le vacanze pasquali trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso Per_1 il precedente Natale, in particolare dal sabato mattina alle ore 11,00 sino alle ore 19,00 della domenica di Pasqua con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua sino al martedì sera prima di cena con l'altro, applicandosi per quanto riguarda gli altri giorni delle vacanze pasquali il calendario ordinario. I genitori potranno concordare di trascorrere con il figlio periodi continuativi paritari di più giorni sempre secondo i criteri dell'alternanza;
8) per le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per 2 settimane anche non consecutive da concordare;
stante la possibilità per di effettuare vacanze con la madre presso la nonna Per_1 materna a Massa, i genitori potranno concordare che il minore possa restare con la madre in tale
2 località anche per periodi ulteriori rispetto ai 15 giorni previsti nel primo paragrafo del seguente punto con la possibilità per il padre di poter far visita al minore in qualsiasi momento, previo preavviso alla madre. Nel caso in cui i genitori non si accordino nel senso sopra prospettato, e la sig.ra voglia rimanere presso la casa della propria madre in Massa durante il periodo estivo, Pt_1 la stessa dovrà garantire il rispetto del calendario previsto dal punto 4) che precede conducendo il minore a Lucca dal padre e andandolo a riprendere nei giorni in cui il primo deve stare con il secondo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
9) nel giorno del suo compleanno, trascorrerà alternativamente il pranzo con un genitore Per_1
e la cena con l'altro (ad anni alterni pranzo e cena), salvo che venga organizzata una festa nel qual caso i genitori vi parteciperanno ove possibile insieme, impegnandosi a cooperare comunque per la sua realizzazione;
10) resta inteso tra le parti che tutte le tempistiche che precedono potranno essere modificate, anche di volta in volta, previo accordo tra i genitori, impegnandosi gli stessi alla massima collaborazione reciproca;
11) i genitori concordano che il figlio possa conservare e sviluppare un rapporto continuativo di affetto e di frequentazione con le rispettive famiglie di origine degli stessi;
12) i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario di in modo diretto e per i tempi in Per_1 cui lo stesso rimarrà presso ciascuno di loro con le seguenti precisazioni:
- i genitori sosterranno il 50% ciascuno dei seguenti capitoli di spesa senza preventiva concertazione: mensa scolastica;
doposcuola; abbigliamento compresi i cambi di stagione per una spesa massima di 400,00 euro al quadrimestre complessivi (a titolo di esempio se un genitore sostiene una spesa di euro 250,00 di abbigliamento a quadrimestre e l'altro euro 150,00, quest'ultimo genitore dovrà rimborsare all'altro 50,00 euro), salvo il caso in cui gli stessi genitori concordino la necessità di ulteriori spese a tale titolo. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la tipologia di abbigliamento acquistati al fine di evitare che vengano acquistati capi dello stesso genere;
libri materiale scolastico di cancelleria così come il corredo scolastico di inizio anno;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); ricarica cellulare;
parrucchiere; attività ricreative abituali ai quali il figlio partecipa in maniera autonoma (cinema, feste, attività conviviali), regali per i compleanni degli amichetti;
il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento all'altro;
- quanto alle spese di carattere straordinario per il figlio, i genitori concorreranno nelle suddette spese individuate da e secondo quanto indicato dal Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 (che viene allegato al presente ricorso) nella percentuale del 50% ciascuno con modalità di comunicazione, di accordo e di rimborso come previste nel detto Protocollo con la precisazione ed integrazione che, nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. (solo a titolo di esempio, doposcuola, attività sportiva etc);
- i genitori si impegnano ad inviarsi reciprocamente e tempestivamente copia della documentazione fiscalmente valida delle spese di carattere straordinario sostenute per i figli e che dovrà essere
3 intestata al minore;
13) l'assegno unico per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre ed il padre si impegna a collaborare nel caso fosse richiesta documentazione proveniente da quest'ultimo;
13) i ricorrenti si obbligano a dare attuazione agli accordi sopra elencati al momento del deposito del ricorso;
14) le spese ed i compensi legali del presente giudizio vengono integralmente compensati fra le parti ed i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 della Legge Professionale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nato fuori dal matrimonio il 28/6/2017- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SANDRA Parte_1 C.F._1
BERRETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Pasquale Paoli n. 25, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA BIANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San Salvatore n.10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella casa familiare di Lucca, Via del Battistero 6, di sua esclusiva proprietà e che rimarrà comunque a lei assegnata;
3)la responsabilità genitoriale sarà esercitata, così come previsto dall'affidamento condiviso, da entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il minore, relative, in particolare, all'istruzione, alla educazione, alla salute e quanto altro di rilevante importanza, saranno assunte di comune accordo ed in ogni caso tenuto conto dell'interesse del figlio;
la
1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente riguardo alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) in ordine alla frequentazione di il padre incontrerà e terrà con sé il figlio secondo il Per_1 seguente calendario e secondo uno schema bisettimanale da ripetere nel tempo: I settimana: il martedì dall'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino alla mattina del mercoledì quando riaccompagnerà il figlio a scuola o, se non vi è scuola, dalla madre entro le ore 11,00; il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola od a casa dalla madre quando non c'è scuola entro le ore 11,00; II settimana: il mercoledì dall'uscita di scuola (o dopo pranzo dalla madre alle 14,30 quando non c'è scuola) sino al venerdì mattina quando accompagnerà il figlio a scuola o dalla madre entro le ore 11,00 se non c'è scuola;
nel periodo scolastico un lunedì al mese della prima delle settimane in cui il precedente fine settimana il minore sarà stato con la madre, il padre prenderà il figlio dall'uscita di scuola e lo riporterà entro le 19,30 a casa dalla madre;
- i genitori, nel caso di loro impossibilità a tenere il minore nei giorni stabiliti e per l'intera giornata (per ragioni di lavoro e/o salute) prediligeranno l'affidamento del medesimo all'altro genitore invece che ad altri soggetti;
nel caso di impossibilità di tenere personalmente il figlio durante la notte, questi rimarrà a dormire dall'altro genitore.
- i genitori si impegnano nei giorni di loro competenza ad accompagnare il figlio ai compleanni, feste e ritrovi degli amichetti di quando egli è stato invitato;
Per_1
- i genitori si impegnano a darsi comunicazione degli impegni settimanali del minore, con congruo anticipo, quando soltanto uno dei genitori ne viene a conoscenza, quanto alle attività extra scolastiche in cui il medesimo dovrà partecipare quali compleanni, feste, ritrovi durante i giorni loro assegnati;
5) i genitori avranno la possibilità di modificare, previo accordo, le modalità di frequentazione del figlio tenuto conto delle loro esigenze lavorative, del suo prevalente interesse e delle esigenze degli stessi;
6) per le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, la Vigilia di Natale con un Per_1 genitore, ed il Natale ed il Santo Stefano con l'altro. Il genitore che ha trascorso la Vigilia con lo condurrà presso l'altro genitore entro le ore 11,00 della mattina di Natale ove rimarrà Per_1 sino alla sera del 26 dicembre prima di cena. Il 31 dicembre ed il 1° gennaio li trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale ed il giorno di Santo Stefano, osservandosi il calendario ordinario per gli altri giorni compresi nelle vacanze scolastiche. I genitori potranno concordare di trascorrere con il figlio periodi continuativi paritari di più giorni sempre secondo i criteri dell'alternanza.
7) per le vacanze pasquali trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso Per_1 il precedente Natale, in particolare dal sabato mattina alle ore 11,00 sino alle ore 19,00 della domenica di Pasqua con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua sino al martedì sera prima di cena con l'altro, applicandosi per quanto riguarda gli altri giorni delle vacanze pasquali il calendario ordinario. I genitori potranno concordare di trascorrere con il figlio periodi continuativi paritari di più giorni sempre secondo i criteri dell'alternanza;
8) per le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per 2 settimane anche non consecutive da concordare;
stante la possibilità per di effettuare vacanze con la madre presso la nonna Per_1 materna a Massa, i genitori potranno concordare che il minore possa restare con la madre in tale
2 località anche per periodi ulteriori rispetto ai 15 giorni previsti nel primo paragrafo del seguente punto con la possibilità per il padre di poter far visita al minore in qualsiasi momento, previo preavviso alla madre. Nel caso in cui i genitori non si accordino nel senso sopra prospettato, e la sig.ra voglia rimanere presso la casa della propria madre in Massa durante il periodo estivo, Pt_1 la stessa dovrà garantire il rispetto del calendario previsto dal punto 4) che precede conducendo il minore a Lucca dal padre e andandolo a riprendere nei giorni in cui il primo deve stare con il secondo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
9) nel giorno del suo compleanno, trascorrerà alternativamente il pranzo con un genitore Per_1
e la cena con l'altro (ad anni alterni pranzo e cena), salvo che venga organizzata una festa nel qual caso i genitori vi parteciperanno ove possibile insieme, impegnandosi a cooperare comunque per la sua realizzazione;
10) resta inteso tra le parti che tutte le tempistiche che precedono potranno essere modificate, anche di volta in volta, previo accordo tra i genitori, impegnandosi gli stessi alla massima collaborazione reciproca;
11) i genitori concordano che il figlio possa conservare e sviluppare un rapporto continuativo di affetto e di frequentazione con le rispettive famiglie di origine degli stessi;
12) i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario di in modo diretto e per i tempi in Per_1 cui lo stesso rimarrà presso ciascuno di loro con le seguenti precisazioni:
- i genitori sosterranno il 50% ciascuno dei seguenti capitoli di spesa senza preventiva concertazione: mensa scolastica;
doposcuola; abbigliamento compresi i cambi di stagione per una spesa massima di 400,00 euro al quadrimestre complessivi (a titolo di esempio se un genitore sostiene una spesa di euro 250,00 di abbigliamento a quadrimestre e l'altro euro 150,00, quest'ultimo genitore dovrà rimborsare all'altro 50,00 euro), salvo il caso in cui gli stessi genitori concordino la necessità di ulteriori spese a tale titolo. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la tipologia di abbigliamento acquistati al fine di evitare che vengano acquistati capi dello stesso genere;
libri materiale scolastico di cancelleria così come il corredo scolastico di inizio anno;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); ricarica cellulare;
parrucchiere; attività ricreative abituali ai quali il figlio partecipa in maniera autonoma (cinema, feste, attività conviviali), regali per i compleanni degli amichetti;
il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento all'altro;
- quanto alle spese di carattere straordinario per il figlio, i genitori concorreranno nelle suddette spese individuate da e secondo quanto indicato dal Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 (che viene allegato al presente ricorso) nella percentuale del 50% ciascuno con modalità di comunicazione, di accordo e di rimborso come previste nel detto Protocollo con la precisazione ed integrazione che, nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. (solo a titolo di esempio, doposcuola, attività sportiva etc);
- i genitori si impegnano ad inviarsi reciprocamente e tempestivamente copia della documentazione fiscalmente valida delle spese di carattere straordinario sostenute per i figli e che dovrà essere
3 intestata al minore;
13) l'assegno unico per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre ed il padre si impegna a collaborare nel caso fosse richiesta documentazione proveniente da quest'ultimo;
13) i ricorrenti si obbligano a dare attuazione agli accordi sopra elencati al momento del deposito del ricorso;
14) le spese ed i compensi legali del presente giudizio vengono integralmente compensati fra le parti ed i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 della Legge Professionale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nato fuori dal matrimonio il 28/6/2017- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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