Ordinanza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, ordinanza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3714/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino sezione civile, in persona del giudice unico Dott.ssa Sara Lanzetta, sciogliendo la riserva assunta all' esito dell'udienza che precede ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile N.R.G.A.C. 3714/2022, avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso, promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Andrea Todini C.F._1 del Foro di Frosinone, che dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio e dall'Avv. Roberto Angelosanto del Foro di Cassino che dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio unitamente all'Avv. stabilito Jessica Izzo;
RICORRENTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cece ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale Giuseppe Cece in Cassino (FR) 03043 in Via E. De Nicola, 18 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la reintegra nel possesso ex art. 703 c.p.c. la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale Parte_1 CP_1
“All'Ill.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 - 1170 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza: - ordinare con decreto e inaudita altera parte l'immediata reintegra della ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso dei beni sopra specificati con l'immediata rimozione delle opere che impediscono l'utilizzo della strada di accesso all'abitazione della ricorrente e comportano la lesione nel possesso dei beni sopra indicati e delle relative servitù, oltre all'esecuzione a cura e a spese
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che la stessa è proprietaria di una casa di abitazione lungo Via Gesenette che “si sviluppa su tre piani, di cui due sottostrada (doc. 2) collegati alla pubblica Via da sempre, e comunque da oltre 20 anni, attraverso due accessi posti uno a valle (carrabile solo fino al garage posto al piano primo sottostrada, mentre al secondo piano sottostrada si può accedere solo a piedi) (doc. 3) e uno a monte dell'immobile (cfr. CTRN versione 2014, doc. 4) che si sviluppa attraverso una strada privata posta sul mappale 436 del Fg 43 del Comune di OT (doc. 5 – 6).” ; che “Tale ultimo accesso, sebbene in terra battuta, essendo di ampiezza maggiore e l'unico carrabile fino al secondo piano sottostrada, è sempre servito per il trasporto della legna, dei materiali e di quant'altro necessario all'abitazione, tanto da diventare di fatto il principale accesso all'immobile ed ai terreni di proprietà della SI.ra . Nel mese di maggio, la ricorrente provvedeva pertanto a Parte_1 pavimentare in cemento tale ultimo accesso e, nel mese di settembre, apponeva sulla sua proprietà due colonne con l'intento di collocarvi un cancello (doc. 7).” ; che “in data 20 settembre 2022 il SInor - che ha una abitazione in Persona_1
Via Gesenette n. 18, ossia dall'altro lato della pubblica Via rispetto all'abitazione della ricorrente (doc. 8) - apponeva dei paletti ed una catena che passava attraverso le due colonne e di poi correva lungo la pubblica via, non lontano dal margine della carreggiata e sempre sul terreno della ricorrente, così da impedire l'accesso all'abitazione della SI.ra (doc. 9).”; Parte_1
che “in data 3 ottobre 2022 lo stesso provvedeva anche ad apporre un altro paletto lungo il tratto di catena che attraversa le due colonne ed un cartello con scritto
“proprietà privata”, così da impedire anche l'accesso pedonale (doc. 10). Inoltre, quotidianamente il provvede a parcheggiare alternativamente una delle due Per_1 proprie autovetture (pick-up Mitsubishi e Alfa Romeo “Mito”) nel largario antistante le due colonne, che serve da imbocco e raccordo tra strada privata e strada pubblica, così da impedire qualsivoglia utilizzo della strada di accesso all'abitazione della ricorrente (doc. 11 - 12).”. La ricorrente ha concluso come in premessa Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale: CP_1
“a) Rigettare la domanda attrice, in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
b) Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e, per
Pagina 2 l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
c) Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Nello specifico il resistente ha dedotto: che “Non corrisponde assolutamente al vero
che la SI.ra abbia utilizzato il fondo di cui al F. 43 part 436 per Parte_1 accedere alla propria abitazione collocata sul fondo adiacente, né tantomeno questo è diventato l'accesso principale alla propria abitazione.”;
che “In effetti l'abitazione della SI.ra ha accesso direttamente dalla Parte_1 pubblica strada.”;
che “Inoltre tale abitazione è dotata di una scala esterna perfettamente visibile per raggiungere i piani sottostanti e tramite la quale è possibile raggiungere anche il secondo piano sottostrada e depositarvi la legna.”;
che “In effetti la SI.ra non ha mai utilizzato il fondo di cui al F 43 part Parte_1
436 per raggiungere il secondo piano sottostrada della sua abitazione né per trasportarvi legna né per qualsiasi altro motivo.”;
che “E' vero al contrario che la SI.ra ha più volte cercato di invadere il Parte_1 fondo del SI. che si è sempre prontamente oppostosi in via di autotutela CP_1 opponendo resistenza fisica sia mediante denunce penali sporte innanzi il Comando dei Carabinieri forestali di OT. In effetti quando la SI.ra ha Parte_1 inviato in loco due suoi incaricati al fine di realizzare il percorso sterrato per collegare la strada pubblica e il secondo piano sottostrada della propria abitazione attraversando il fondo F. 43 part. 436, il SI. si è opposto a tale CP_1 azione subendo una grave aggressione fisica che ha originato un processo penale ad oggi ancora in corso in cui il SI. è persona offesa dagli incaricati della CP_1 SI.ra ”. Parte_1
Il resistente ha concluso come in premessa. Tanto premesso il ricorso è fondato per le argomentazioni che seguono. Va evidenziato che deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente la SI.ra
, all' atto della condotta spogliante- in quanto volta all' Parte_1 appropriazione in via esclusiva dello stradello in contestazione-, un possesso corrispondente ad una servitù di passaggio tutelabile con l'azione di reintegrazione. Al riguardo è sufficiente evidenziare che presupposto fondamentale per l'accoglimento della domanda di reintegrazione è in primo luogo rappresentato dall'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso, ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui. Sulla scorta della tradizione romanistica, elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, ovvero un potere effettivo, una relazione di fatto con la res, e l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare sulla cosa una SInoria corrispondente alla proprietà o ad un altro diritto reale, che si estrinseca nell'attività concreta compiuta dal soggetto. In particolare, la relazione fattuale tra la cosa ed il possessore assume diversa modulazione in ragione della natura e della destinazione del bene: in linea generale,
Pagina 3 tuttavia, essa, pur non eSIendo una insistenza fisica continua del possessore, richiede ineludibilmente la possibilità che egli, quando voglia, impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, ovvero, in altri termini, un potere, concreto ed autonomo, di disposizione materiale del bene, senza la necessità a tal fine della collaborazione di altri soggetti (cfr. specificamente, Cass. 20 agosto 1999 n.8799, cui si rinvia per i precedenti). Tale tipo di possesso si reputa essere stato esercitato dalla ricorrente in maniera continuativa ed in epoca prossima allo spoglio sulla strada, in terra battuta, posta sul mappale 436 del Fg 43 del Comune di OT (doc. 5 – 6). Ed invero all'esito dell'istruttoria è provato che la ricorrente si è servita di Parte_1 tale strada privata quale secondo accesso all'abitazione di sua proprietà. Si precisa che ciò di cui si controverte nel presente giudizio, infatti, non è lo ius possidendi- che invero integra oggetto di un diverso giudizio, ma lo ius possessionis. Va infatti osservato che le azioni possessorie di cui all'art. 1168 c.c. e segg., si basano semplicemente sul fatto stesso del possesso, ovvero della detenzione (che non sia di servizio o di ospitalità) o su quello dell'avvenuto spoglio. Le azioni a tutela del possesso vengono qualificate possessorie, in contrapposizione a quelle petitorie esperibili a tutela di diritti reali (rivendicazione, azione negatoria, azione confessoria) perché, mentre le azioni petitorie presuppongono la prova della titolarità del diritto, spesso lunga e difficoltosa, le azioni possessorie si basano sul fatto del possesso, che qualcuno abbia turbato, o abbia privato del potere di fatto che, altri legittimamente e/o anche illegittimamente ha sul bene oggetto della controversia. Come è noto le azioni possessorie servono ad assicurare la pace sociale impedendo che si possa agire violentemente o clandestinamente sul presupposto che il possessore non sia il vero titolare del diritto. E, tuttavia, va tenuto conto che se il possesso è tutelato in quanto tale, è anche vero che l'accertamento del possesso deve cedere di fronte all'accertamento del diritto, ed è per questo che le azioni possessorie forniscono una tutela temporanea, destinata a cessare quando si accerterà il diritto con l'esercizio delle azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali diversi dalla proprietà. Tanto premesso dall'istruttoria è emerso che parte ricorrente ha esercitato nel tempo sin dal momento dell'acquisto della proprietà un possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sulla strada oggetto di contesa. Tale circostanza è stata confermata dagli informatori escussi. Il primo sommario informatore di parte ricorrente, , sorella della Persona_2 ricorrente, escussa all'udienza del 29.3.2023 ha dichiarato di essere ritornata in Italia da quando aveva 37 anni, dopo aver vissuto per un lungo periodo all'estero, e di aver frequentato abitualmente la casa della sorella (parte ricorrente), fino a maggio del 2022 quasi tutti i giorni, successivamente alla morte della madre una volta a settimana circa. Interrogata in ordine all'utilizzo del passaggio oggetto di causa, la stessa ha dichiarato che per accedere alla casa della sorella, esistono due percorsi: uno pedonale e uno carrabile. L'accesso carrabile consente di raggiungere direttamente l'abitazione, poiché questa si trova in una zona sottostrada. L'informatrice ha riferito che sia lei che sua sorella hanno sempre utilizzato il passaggio carrabile, specialmente
Pagina 4 quando era necessario trasportare spese o oggetti pesanti poiché, precisando che
“dall'altro accesso non si può arrivare con i mezzi a casa di mia sorella perché bisogna fermare la macchina all'accesso del garage e poi proseguire a piedi e scendere delle scale a piedi”. La ha inoltre dichiarato che sua sorella, ovvero la parte ricorrente, “si Parte_1 riforniva di legna due volte l'anno e prima di lei anche mia madre, le persone che portano la legna sapevano che lo scarico di legna per mia sorella doveva avvenire passando per il passaggio carrabile”. Infine l'informatrice quanto alle modalità di esercizio nel tempo del passaggio l'informatrice ha precisato: posso riferire che sono nata lì e da sempre mia sorella e la mia famiglia utilizza la strada carrabile per andare a casa;
voglio precisare che 22 anni fa c'era una strada mulattiera che i miei genitori hanno allargato per consentire alle macchine di scendere fino a casa nostra”. La testimonianza della sommaria informatrice risulta attendibile, Persona_2 essendo questa un'abituale frequentatrice dei luoghi oggetto di causa. Nessun elemento utile al fine di contrastare l'assunto attoreo quanto al mancato utilizzo del passaggio è emerso dalle dichiarazione del sommario informatore di parte resistente, la quale ha riferito di conoscere il convenuto essendo Testimone_1 questi un amico di famiglia. La sua testimonianza non risulta però utile ai fini della decisione, non essendo una frequentatrice dei luoghi oggetto di controversia per sua stessa ammissione. Ed invero interrogata dal Giudice ha dichiarato: “posso riferire che all'epoca che mio padre mi lasciò la particella, nel 2011, c'era un altro accesso andando oltre la strada dietro la curva, lì si trovava la particella di mio padre, ma posso riferire che si trattava di un terreno sterrato e non ho mai visto la SInora passare di Parte_1 lì in quanto non frequentavo il posto”. Nell'udienza dell'8 novembre 2023 è stato poi sentito per la parte ricorrente il secondo sommario informatore: il SI. che ha dichiarato di conoscere Testimone_2 la SI.ra in quanto parenti alla lontana. Egli ha affermato di aver Parte_1 frequentato i luoghi oggetto di casa al fine di consegnare la legna alla famiglia della ricorrente. In particolare, ha dichiarato che “quando era viva la madre io arrivavo con un camioncino e la madre mi faceva scendere giù per una stradina che da sopra arrivava sotto alla casa, da due anni ho trovato la strada chiusa e ho scaricato da sopra, dove si trova l'entrata di sopra vicino alla strada, scaricavo davanti al garage. Quando scaricavo sopra c'era la figlia della SInora. ADR: non so quando è morta la madre della SInora non mi ricordo, che io mi ricordi quando ho scaricato per la SInora non sono mai passato di sotto, ricordo che stavano facendo i Pt_1 lavori.” Da tale testimonianza si deduce che fino all'inizio dei lavori di pavimentazione (fatto questo mai specificamente contestato e dunque pacifico), la SI.ra e la Parte_1 madre utilizzavano la strada oggetto di controversia con regolarità (almeno 2 volte l'anno ogni anno) per la consegna della legna nella propria abitazione.
Pagina 5 Nell'udienza del 21 febbraio 2024 è stata sentita la sommaria informatrice di parte resistente che ha dichiarato di non aver mai visto la ricorrente passare Parte_2 per la strada. La sua testimonianza risulta però non decisiva e poco attendibile per i seguenti motivi: in primo luogo si osserva che la circostanza che vi è stata con la ricorrente una lunga trattativa (nel 2012-2013 o 20114) per l'acquisto della particella non è dirimente per escludere fino a quel momento l'esercizio del passaggio sulla particella. L'informatrice ha confermato la circostanza che la ricorrente aveva effettuato in passato una modifica dello stato dei luoghi per favorire il passaggio, in quanto ha riferito che nel 2016-2017 la spianò il terreno con una ruspa abbattendo Parte_1 alberi, tuttavia, si osserva che alcun tipo di opposizione formale risulta essere stata proposta a fronte di tale attività, dal momento che l'informatrice, che ha riferito di essere allo stato attuale proprietaria della particella, nonché promissaria venditrice nei confronti del resistente, si è limitata ad affermare che chiese l'intervento dell'autorità in quella occasione, tuttavia non risulta prodotto alcun verbale di intervento, né risultano per tali fatti inviate diffide o instaurati procedimenti giudiziali manifestanti una volontà di opposizione al passaggio favorito, da quel momento, dagli interventi edilizi posti in essere dalla ricorrente;
né del resto è rilevante la circostanza riferita dall'informatrice in base alla quale il passaggio non era praticabile perché la particella era boscosa;
sul punto si rileva che tale allegazione è generica e non supportata da elementi di riscontro idonei a superare le dichiarazioni più precise e dettagliate rese dagli altri informatori, quanto alle modalità e alla frequenza del passaggio;
infine alcuna rilevanza ha la circostanza riferita dall'informatrice secondo cui la stessa non avrebbe mai visto passare la ricorrente sulla particella, mancando l' allegazione di specifici elementi denotanti una assidua e non occasionale frequentazione dei luoghi di causa da parte della Tes_1
Nel caso in esame, è provato l'esercizio da parte della ricorrente della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella oggetto di causa ed è altresì provato che il resistente ha senza dubbio posto in essere un'azione “violenta e CP_1 clandestina” (art. 1168, comma I c.c.) con cui ha spogliato del possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada sulla strada posta sul mappale 436 del Fg 43 del Comune di OT, avendo chiuso il passaggio (posto sul mappale
436 del Fg 43 del Comune di OT doc. 5 – 6) dapprima con l'apposizione dei paletti e di una catena (doc.9), aggiungendo successivamente un cartello con scritto “proprietà privata” (doc. 10), così come risulta in base ai documenti allegati in giudizio. Pertanto, alla luce di quanto descritto negli atti di causa e all'esito della esaurita istruttoria, il ricorso deve trovare accoglimento, con la conseguenza che deve essere ordinato al resistente di rimuovere i paletti, unitamente alla catena e all'insegna
“proprietà privata”, siti all'ingresso della strada posta sul mappale 436 del Fg 43 del Comune di OT (doc. 5 – 6), reintegrando la ricorrente nell'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla strada di cui alla particella sopra indicata oggetto di causa.
Pagina 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate coma da dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1100).
P.Q.M
.
Il tribunale di Cassino, 1^ sezione civile, così definitivamente provvede:
1- accoglie il ricorso e, riconosciuto il possesso in capo alla ricorrente corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sulla strada posta sul mappale 436 del Fg 43 del Comune di OT, ordina al resistente di rimuovere i paletti, unitamente alla catena e all'insegna “proprietà privata” posti all'accesso della strada privata che collega Via Gesenette e l'abitazione di proprietà della ricorrente;
2- condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente che si liquidano in € 43,00 per spese e euro 667,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, il 10.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
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