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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/10/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1479/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. NE GI
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
NE GI
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della regolamentazione dei rapporti con la prole ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre ex art. 473 bis. 51 4° comma c.p.c. che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
P. Q. M.
1 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel ricorso depositato in data 11/08/2025:
1) I figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
2) la casa familiare in Via Agosti è assegnata alla madre.
3) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno
15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'accoglimento del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat positivi, costo vita.
4) Le spese straordinarie saranno sostenute interamente dal sig. CP_1
5) L'assegno unico familiare è assegnato per intero alla signora . Parte_1
6) Quanto al piano genitoriale si rimanda al punto relativo alla gestione dei figli, che si conferma a valere quale piano genitoriale e che di seguito si trascrive nuovamente: frequenta Per_1 attualmente l'Istituto AR Da CI indirizzo economico – sociale con orario 8-13 e due rientri settimanali;
frequenta la scuola media Nievo di Belluno con orario 8-13; di prassi il padre Per_2 accompagna i figli a scuola e li va a prendere, ma ciò fa anche la madre e, in caso di impedimento dei genitori i ragazzi provvedono in autonomia;
per le vacanze o i periodi festivi vi è ampia autonomia organizzativa e di volta in volta i genitori e i figli si accordano pacificamente;
i figli trascorrono i fine settimana a casa del padre e anche un giorno infrasettimanale, solitamente il mercoledì; anche in punto v'è ampia libera gestione derogatoria, che viene decisa in pieno accordo e autonomia all'interno dei componenti della famiglia.
Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura.
Belluno, 11/09/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1479/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. NE GI
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
NE GI
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della regolamentazione dei rapporti con la prole ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre ex art. 473 bis. 51 4° comma c.p.c. che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
P. Q. M.
1 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel ricorso depositato in data 11/08/2025:
1) I figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
2) la casa familiare in Via Agosti è assegnata alla madre.
3) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno
15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'accoglimento del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat positivi, costo vita.
4) Le spese straordinarie saranno sostenute interamente dal sig. CP_1
5) L'assegno unico familiare è assegnato per intero alla signora . Parte_1
6) Quanto al piano genitoriale si rimanda al punto relativo alla gestione dei figli, che si conferma a valere quale piano genitoriale e che di seguito si trascrive nuovamente: frequenta Per_1 attualmente l'Istituto AR Da CI indirizzo economico – sociale con orario 8-13 e due rientri settimanali;
frequenta la scuola media Nievo di Belluno con orario 8-13; di prassi il padre Per_2 accompagna i figli a scuola e li va a prendere, ma ciò fa anche la madre e, in caso di impedimento dei genitori i ragazzi provvedono in autonomia;
per le vacanze o i periodi festivi vi è ampia autonomia organizzativa e di volta in volta i genitori e i figli si accordano pacificamente;
i figli trascorrono i fine settimana a casa del padre e anche un giorno infrasettimanale, solitamente il mercoledì; anche in punto v'è ampia libera gestione derogatoria, che viene decisa in pieno accordo e autonomia all'interno dei componenti della famiglia.
Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura.
Belluno, 11/09/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
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