Decreto presidenziale 6 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/08/2023, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 00757/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Olimpieri e Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del D.A.Spo. del Questore di La Spezia -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante il divieto di accedere per un anno ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, delle nazionali italiane e delle squadre che militano nei campionati di calcio professionistico di serie “A”, “B”, “C” e dilettantistico “LND - serie D”, “Eccellenza”, “Promozione; “Prima, Seconda e Terza Categoria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di La Spezia ha emesso nei suoi confronti un D.A.Spo. (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 401/1989, avendo egli danneggiato un’autovettura al termine dell’incontro calcistico “Spezia - Lazio” disputatosi il 30 aprile 2022 per il campionato di serie “A”;
- il ricorrente lamenta:
i) l’estraneità del fatto delittuoso alla partita di calcio;
ii) l’incongruenza del riferimento dell’atto gravato a scontri tra ultras ai quali lui è rimasto alieno, non appartenendo alle frange estremiste della tifoseria laziale, nonché il difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione trascurato di considerare che l’azione è stata commessa in stato d’ira cagionato da un fatto ingiusto altrui;
iii) la sproporzione e l’ingiustizia manifesta della misura di prevenzione irrogata;
iv) la genericità ed indeterminatezza del divieto comminato, in quanto esteso a qualunque tipo di manifestazione calcistica ed a numerosissime aree del territorio comunale;
Rilevato che, dalla documentazione versata in atti, emerge quanto segue:
- -OMISSIS-, studente universitario di vent’anni, da sempre apprezzato come ragazzo responsabile e rispettoso delle regole (v. docc. 1-2-3-4-5 ricorrente), il 30 aprile 2022 si è recato da -OMISSIS-, dove vive, a La Spezia, per assistere alla gara in trasferta della “Lazio” contro la squadra di casa, unitamente al padre e a due amici;
- terminato il match , mentre il deducente e i suoi compagni percorrevano il tragitto dallo stadio al parcheggio, alcuni tifosi spezzini, furibondi per la sconfitta “rocambolesca” della loro squadra, li hanno assaliti e colpiti con testate e bastoni (v. documentazione fotografica e dichiarazioni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, sub docc. 6-10-11 ricorrente);
- i malcapitati sono riusciti a fuggire, ma il ricorrente, fortemente turbato per l’accaduto, ha perso il controllo ed ha preso a calci un veicolo posteggiato nelle vicinanze, divellendo i due specchietti retrovisori (v. annotazione di P.G. in data 5.8.2022, sub doc. 4 resistente);
- -OMISSIS- è stato immediatamente schiaffeggiato dal genitore per il suo atto inconsulto (v. sempre annotazione di P.G. in data 5.8.2022); in seguito, ha inviato una lettera di scuse alla proprietaria dell’automobile danneggiata e le ha versato l’importo di € 1.860,12 a titolo di risarcimento, sì che la persona offesa ha rimesso la querela (docc. 7-8-9 ricorrente);
Considerato che l’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 401/1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chi sia stato denunciato per avere preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose “ in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”, o che nelle medesime circostanze abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
Rammentato che:
- in base allo statuto del potere amministrativo delineato dalla normativa, è necessario un nesso eziologico (“ a causa ”) o, comunque, un collegamento di tempo e di luogo (“ in occasione di ”) tra i fatti lesivi della sicurezza pubblica e l’evento sportivo (in argomento cfr., ex plurimis , T.A.R. Toscana, sez. II, 3 giugno 2023, nn. 549-550);
- secondo consolidato indirizzo pretorio, l’accertamento del rapporto di causalità o del nesso di occasionalità necessaria deve essere effettuato secondo il paradigma del “ più probabile che non ” (altrimenti detto della “ preponderanza dell’evidenza ”), proprio del diritto amministrativo della prevenzione (v., ex multis , T.A.R. Toscana, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 619; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 settembre 2022, n. 2087);
Ritenuto che, alla stregua del richiamato standard probatorio della preponderanza dell’evidenza, sia fondata ed assorbente la censura relativa alla carenza del legame richiesto dall’art. 6 cit. tra la condotta del ricorrente e la competizione calcistica: infatti, il descritto atto vandalico è sicuramente stigmatizzabile, ma risulta compiuto dal giovane in stato di alterazione per la barbara aggressione subita e, pertanto, appare un gesto di rabbia e frustrazione del tutto estemporaneo, non invece una manifestazione di tifo violento;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ravvisati, infine, i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.