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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 354 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 354 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, all'Avv. Parte_1 C.F._1
VE ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, via Ospedale, n. 9
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. RONCATO MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
LF NE (TV) in Vicolo Del Paradiso n. 2
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
EN
1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili – appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1526/2024 del 7.5.2024, pubblicata il 02/09/2024, non notificata
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito In parziale riforma dell'impugnata sentenza disporsi:
1. che nulla venga stabilito quale assegno divorzile per la resistente.
2. e per l'effetto statuire che il sig. e sono entrambi economicamente autosufficienti e che non vi è luogo Parte_1 CP_1 perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento di natura divorzile”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via pregiudiziale Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, Parte_1 in ogni caso, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 1526/2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 07.05.2024 e pubblicata in data 02.09.2024, Giudice rel. dr.ssa Marina Righi. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite, del presente grado di giudizio. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi la sentenza di primo grado”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con ricorso depositato il 14.10.2020 radicava presso il Tribunale di Treviso giudizio Parte_1 volto alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 in data 13.3.2004, unione dalla quale sono nati i figli gemelli e (28.10.2005). Per_1 Per_2
1.2.Esponeva che la coppia si era separata alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso
n. 356/2014, depositata in data 11.2.2014, in omaggio alla quale la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , era assegnata alla quale collocataria prevalente della prole e posto a Pt_1 CP_1 carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di €250,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nessun assegno di mantenimento ex art. 156
c.p.c. veniva riconosciuto in capo alla sig.ra stante la sua giovane età (all'epoca 33 anni), la CP_1 capacità lavorativa specifica, l'assegnazione della casa coniugale e la mancata prova di un tenore di vita elevato serbato in costanza di matrimonio.
1.3. Con la sentenza di divorzio oggi impugnata il Tribunale di Treviso, dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di figli, revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della
[..
[...] [...]
cui riconosceva un assegno divorzile di €200,00 mensili in funzione assistenziale, con Pt_2 decorrenza dalla data della decisione, compensando integralmente le spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. propone appello avverso la decisione sopra citata nella parte relativa al riconoscimento Parte_1 dell'assegno divorzile in favore del coniuge.
2.1.1. Quale primo e unico motivo l'appellante deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie, violazione e falsa applicazione dell'artt. 113 c.p.c. – violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – assoluta carenza di motivazione - arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie in relazione all'art. 5, comma 6, l. 898/1970.
2.1.2. Secondo il sig. il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere un assegno divorzile Pt_1 valorizzando la componente assistenziale, essendo stato in precedenza negato in sede di separazione, alla luce della capacità lavorativa della sig.ra e consistente nella sua effettiva possibilità di CP_1 svolgimento di una attività di lavoro retribuita, (sul punto Cass. Civ. sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
2.1.3. Deduce altresì come nel caso di specie non sussista la precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno di divorzio ed in particolare la disparità reddituale (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 31 marzo 2023, n. 9061) in quanto la sig.ra godrebbe di adeguati redditi propri da lavoro sin CP_1 dal 01.02.2012 - come collaboratrice domestica con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed altresì percepirebbe ulteriori entrate anche non regolarizzate, avendo affermato, che “….Nelle giornate di martedì e giovedì sono saltuariamente occupata, di mattina, non dalla stessa signora….”.
Inoltre, parte appellata non avrebbe dimostrato di aver sacrificato proprie aspirazioni professionali in vista del progetto comune di coppia.
2.1.4. Ribadisce che il sig. con un reddito netto di €1.373,70 deve far fronte a spese fisse mensili Pt_1 quali €410,00 per il mutuo della casa coniugale e canone di locazione per €260,00, con un residuo di
€388,00 circa, reddito pari a quello della sig.ra la quale, percepirebbe altresì il reddito di CP_1 cittadinanza e ciò a far data dall'anno 2020 per circa euro 356,00 al mese ed all'assegno unico.
2.1.5. Non sarebbe altresì circostanza contestata la stabile relazione avviata dalla parte appellata con il suo nuovo compagno di vita, ormai perdurante da quasi 5 anni.
3.Si è costituita parte appellata la quale ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità ex art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 tenuta in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Ad avviso del Collegio l'appello, sebbene ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di doglianza e le parti della sentenza criticate, tuttavia è infondato.
1.2. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. nn. 27945/2023;9144/2023).
1.3. L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, basata sull'inadeguatezza dei mezzi economici dell"ex coniuge richiedente e sulla sua impossibilità a procurarseli per cause oggettive e non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all'organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare. Il giudice dovrà valutare le circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l'autoresponsabilità individuale.
1.4. L'accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, impone il parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023); sussiste la componente assistenziale quando vi sia
“un effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte dell"ex coniuge più debole, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Tale valutazione deve tener conto delle circostanze specifiche del caso, escludendo che sia stato interrotto ogni legame con la storia coniugale e familiare pregressa. Inoltre, l'assegno può essere quantificato sulla base dei criteri dell'art. 438 c.c., con eventuali adattamenti in base agli apporti ricevuti dall"ex coniuge impoverito durante il matrimonio (cfr. Cass. nn. Cass.15985/2025;32354/2024).
1.5. In particolare, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, laddove il coniuge più debole “non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. n.26520/2024), sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva
4 cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato;
in tal caso l'assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla base dei criteri di cui relativi alla prestazione degli alimenti, pur dovendosi tenere conto della condizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto avente diritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale ed economica (cfr. Cass. nn. 13420/2023;50551/2021).
1.6. Fatte queste necessarie premesse, rileva in primo luogo la Corte come non rilevi che in sede di separazione non fosse stato riconosciuto alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento ex art. CP_1
156 c.c., essendo quest'ultimo ancorato a presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l'assegno divorzile.
1.7.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
15356/2025).
1.8.Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative-assistenziali, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(cfr. Cass. nn. 234/2025;17805/2023).
2.Ulteriore questione preliminare da affrontare nel caso di specie è se sussista o meno la precondizione fattuale della disparità economico patrimoniale tra coniugi legittimante la verifica dei presupposti ex art. 5, c.6, legge n. 898/70 per il riconoscimento di un assegno divorzile sia in via perequativo compensativa che in chiave assistenziale, non dipendendo i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile dal tenore di vita godibile durante il matrimonio (cfr. Cass.
32398/2019).
2.1. Ad avviso del Collegio questa precondizione sussiste.
5 2.1 bis. Dalla documentazione versata in giudizio, emerge che il sig. ha dichiarato per i periodi Pt_1
d'imposta dal 2020 al 2022 un reddito medio netto mensile da lavoro dipendente rispettivamente di
€1.970,00, €1.788,00 ed €1.373,00, è proprietario della casa coniugale gravata da mutuo con rata di
€269,00 (e non di €410,00), in scadenza ad ottobre 2030 e, per effetto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta con la sentenza oggi impugnata, non deve più sostenere i costi della locazione per €260 mensili (immobile peraltro già acquistato in proprietà dai genitori dell'appellante)
e per i figli e divenuti economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
2.2. La sig.ra per contro, percepisce un reddito annuale come colf part time a tempo CP_1 indeterminato, al netto della tassazione, di €4.545,00 (mensile per €378,00), come da dichiarazione del datore di lavoro in atti;
è comproprietaria, unitamente ai di lei fratelli, per la quota di 1/3 di un immobile (categoria A2 e C6) in Resana (TV), via Castellari.
2.3.Nel corso dell'udienza del 16.5.2023, durante l'interpello formale la sig.ra ha dichiarato: CP_1
“12. Lavoro dalla sig.ra ma non negli orari indicati, ma i giorni lunedì, mercoledì e Pt_3 venerdì, dalle 9 alle 13:00. ADR. Nelle giornate di martedì e giovedì sono saltuariamente occupata, di mattina”.
2.4. osserva la Corte come, anche a voler ammettere un provento non dichiarato, deve comunque osservarsi che la tipologia di mansioni e l'entità irrisoria del presunto incremento non farebbero venir meno il diritto alla percezione dell'assegno divorzile in via assistenziale, tenuto conto dell'insufficienza del reddito della sig.ra per potersi mantenere e condurre un'esistenza CP_1 dignitosa.
2.5. Inoltre, alla luce della sopraggiunta indipendenza economica dei figli, la sig.ra non CP_1 percepisce all'attualità l'assegno unico né il reddito di cittadinanza, misura a sostegno del reddito non più in vigore.
2.6. Pertanto, lo spazio finanziario disponibile per il sig. è di circa €1.100,00 mensili (€1.373- Pt_1
269,00), mentre quello della sig.ra è pari a zero, in quanto dovrà necessariamente essere CP_1 integralmente impiegato per sostenere i costi abitativi dell'immobile nel quale dimorare in futuro.
2.7. Ritiene altresì la Corte come il Tribunale, nella valutazione operata, abbia correttamente valorizzato la sola componente assistenziale, alla luce della disparità reddituale dei coniugi e dell'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale che costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne
6 avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (cfr. Cass. n. 7961/2024).
2.8. Rileva sul punto la Corte come la disparità reddituale sia anche stata in parte anche l'effetto del perdurante inadempimento del sig. rispetto all'obbligo di mantenimento dei propri figli, Pt_1 condotta accertata dal Tribunale di Treviso, sezione penale di LF NE, con sentenza n.
234/2012, con la quale l'appellante è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.c. alla pena di mesi tre di reclusione ed €200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno morale patito dalla sig.ra danno quantificato in via equitativa in CP_1
€10.000,00 (doc. n. 16 appellata di primo grado), condotta che, sebbene prescrittasi in fase di appello
(doc. n. 17), ha comunque comportato la conferma delle statuizioni civili, stante la ribadita responsabilità dell'appellante da parte della Corte d'Appello di Venezia.
2.9.Sussiste pertanto nel caso di specie la componente assistenziale, essendo stato accertato l'effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte della sig.ra quale ex coniuge più debole, CP_1 in quanto non in grado di provvedere al proprio mantenimento in maniera integrale.
3.Quanto alla dedotta avviata relazione della sig. con altro uomo dal 2019, correttamente il CP_1
Tribunale non ha ammesso le articolate istanze istruttorie di part appellante in primo grado (prova per testi di cui ai capitoli dal 19 al 24 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) in quanto in parte generiche ed in parte irrilevanti, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza di una stabilità di coppia sotto il profilo della reciproca assistenza morale e materiale.
3.1. La decisione si pone in coerente linea di continuità con la nozione di convivenza more uxorio o convivenza “di fatto” delineata dalla Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, (Grande
Chambre 21.7.2015 Oliari
contro
Italia;
Cass. Civ. n. 9178/2018; SU n. 32198/2021), ripresa dall'art. 1, c.36, della Legge n. 76/2016, in omaggio al quale: “sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio e da un'unione civile”.
3.2. La convivenza e/o coabitazione non è requisito indispensabile ai fini dell'accertamento di una famiglia di fatto – idonea a far venir meno il diritto all'assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo assistenziale - dovendosi dare rilievo, si ripete, ad un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
7 3.3. L'accertamento di tale legame, soprattutto in assenza di coabitazione, deve essere effettuato in maniera rigorosa dal giudice, anche mediante presunzioni che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., debbono essere connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza degli elementi ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi “non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo dell'altro”, avendo il legislatore “mantenuto fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, intesa come fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 36459/2023; Ordinanze nn. 14151/2022;14256/2022).
3.4. Tali indicatori, si ripete, non sussistono nel caso di specie.
4. L'Appello pertanto deve essere rigettato.
4.1.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.2. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1526/2024 del 7.5.2024, pubblicata il 02/09/2024, non notificata;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese
[...] generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
8 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 354 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, all'Avv. Parte_1 C.F._1
VE ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, via Ospedale, n. 9
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. RONCATO MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
LF NE (TV) in Vicolo Del Paradiso n. 2
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
EN
1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili – appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1526/2024 del 7.5.2024, pubblicata il 02/09/2024, non notificata
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito In parziale riforma dell'impugnata sentenza disporsi:
1. che nulla venga stabilito quale assegno divorzile per la resistente.
2. e per l'effetto statuire che il sig. e sono entrambi economicamente autosufficienti e che non vi è luogo Parte_1 CP_1 perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento di natura divorzile”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via pregiudiziale Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito, Parte_1 in ogni caso, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 1526/2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 07.05.2024 e pubblicata in data 02.09.2024, Giudice rel. dr.ssa Marina Righi. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite, del presente grado di giudizio. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi la sentenza di primo grado”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con ricorso depositato il 14.10.2020 radicava presso il Tribunale di Treviso giudizio Parte_1 volto alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 in data 13.3.2004, unione dalla quale sono nati i figli gemelli e (28.10.2005). Per_1 Per_2
1.2.Esponeva che la coppia si era separata alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso
n. 356/2014, depositata in data 11.2.2014, in omaggio alla quale la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , era assegnata alla quale collocataria prevalente della prole e posto a Pt_1 CP_1 carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di €250,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nessun assegno di mantenimento ex art. 156
c.p.c. veniva riconosciuto in capo alla sig.ra stante la sua giovane età (all'epoca 33 anni), la CP_1 capacità lavorativa specifica, l'assegnazione della casa coniugale e la mancata prova di un tenore di vita elevato serbato in costanza di matrimonio.
1.3. Con la sentenza di divorzio oggi impugnata il Tribunale di Treviso, dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di figli, revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della
[..
[...] [...]
cui riconosceva un assegno divorzile di €200,00 mensili in funzione assistenziale, con Pt_2 decorrenza dalla data della decisione, compensando integralmente le spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. propone appello avverso la decisione sopra citata nella parte relativa al riconoscimento Parte_1 dell'assegno divorzile in favore del coniuge.
2.1.1. Quale primo e unico motivo l'appellante deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie, violazione e falsa applicazione dell'artt. 113 c.p.c. – violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – assoluta carenza di motivazione - arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie in relazione all'art. 5, comma 6, l. 898/1970.
2.1.2. Secondo il sig. il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere un assegno divorzile Pt_1 valorizzando la componente assistenziale, essendo stato in precedenza negato in sede di separazione, alla luce della capacità lavorativa della sig.ra e consistente nella sua effettiva possibilità di CP_1 svolgimento di una attività di lavoro retribuita, (sul punto Cass. Civ. sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
2.1.3. Deduce altresì come nel caso di specie non sussista la precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno di divorzio ed in particolare la disparità reddituale (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 31 marzo 2023, n. 9061) in quanto la sig.ra godrebbe di adeguati redditi propri da lavoro sin CP_1 dal 01.02.2012 - come collaboratrice domestica con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed altresì percepirebbe ulteriori entrate anche non regolarizzate, avendo affermato, che “….Nelle giornate di martedì e giovedì sono saltuariamente occupata, di mattina, non dalla stessa signora….”.
Inoltre, parte appellata non avrebbe dimostrato di aver sacrificato proprie aspirazioni professionali in vista del progetto comune di coppia.
2.1.4. Ribadisce che il sig. con un reddito netto di €1.373,70 deve far fronte a spese fisse mensili Pt_1 quali €410,00 per il mutuo della casa coniugale e canone di locazione per €260,00, con un residuo di
€388,00 circa, reddito pari a quello della sig.ra la quale, percepirebbe altresì il reddito di CP_1 cittadinanza e ciò a far data dall'anno 2020 per circa euro 356,00 al mese ed all'assegno unico.
2.1.5. Non sarebbe altresì circostanza contestata la stabile relazione avviata dalla parte appellata con il suo nuovo compagno di vita, ormai perdurante da quasi 5 anni.
3.Si è costituita parte appellata la quale ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità ex art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 tenuta in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Ad avviso del Collegio l'appello, sebbene ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di doglianza e le parti della sentenza criticate, tuttavia è infondato.
1.2. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. nn. 27945/2023;9144/2023).
1.3. L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, basata sull'inadeguatezza dei mezzi economici dell"ex coniuge richiedente e sulla sua impossibilità a procurarseli per cause oggettive e non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all'organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare. Il giudice dovrà valutare le circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l'autoresponsabilità individuale.
1.4. L'accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, impone il parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023); sussiste la componente assistenziale quando vi sia
“un effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte dell"ex coniuge più debole, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Tale valutazione deve tener conto delle circostanze specifiche del caso, escludendo che sia stato interrotto ogni legame con la storia coniugale e familiare pregressa. Inoltre, l'assegno può essere quantificato sulla base dei criteri dell'art. 438 c.c., con eventuali adattamenti in base agli apporti ricevuti dall"ex coniuge impoverito durante il matrimonio (cfr. Cass. nn. Cass.15985/2025;32354/2024).
1.5. In particolare, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, laddove il coniuge più debole “non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. n.26520/2024), sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva
4 cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato;
in tal caso l'assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla base dei criteri di cui relativi alla prestazione degli alimenti, pur dovendosi tenere conto della condizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto avente diritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale ed economica (cfr. Cass. nn. 13420/2023;50551/2021).
1.6. Fatte queste necessarie premesse, rileva in primo luogo la Corte come non rilevi che in sede di separazione non fosse stato riconosciuto alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento ex art. CP_1
156 c.c., essendo quest'ultimo ancorato a presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l'assegno divorzile.
1.7.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
15356/2025).
1.8.Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative-assistenziali, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(cfr. Cass. nn. 234/2025;17805/2023).
2.Ulteriore questione preliminare da affrontare nel caso di specie è se sussista o meno la precondizione fattuale della disparità economico patrimoniale tra coniugi legittimante la verifica dei presupposti ex art. 5, c.6, legge n. 898/70 per il riconoscimento di un assegno divorzile sia in via perequativo compensativa che in chiave assistenziale, non dipendendo i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile dal tenore di vita godibile durante il matrimonio (cfr. Cass.
32398/2019).
2.1. Ad avviso del Collegio questa precondizione sussiste.
5 2.1 bis. Dalla documentazione versata in giudizio, emerge che il sig. ha dichiarato per i periodi Pt_1
d'imposta dal 2020 al 2022 un reddito medio netto mensile da lavoro dipendente rispettivamente di
€1.970,00, €1.788,00 ed €1.373,00, è proprietario della casa coniugale gravata da mutuo con rata di
€269,00 (e non di €410,00), in scadenza ad ottobre 2030 e, per effetto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta con la sentenza oggi impugnata, non deve più sostenere i costi della locazione per €260 mensili (immobile peraltro già acquistato in proprietà dai genitori dell'appellante)
e per i figli e divenuti economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
2.2. La sig.ra per contro, percepisce un reddito annuale come colf part time a tempo CP_1 indeterminato, al netto della tassazione, di €4.545,00 (mensile per €378,00), come da dichiarazione del datore di lavoro in atti;
è comproprietaria, unitamente ai di lei fratelli, per la quota di 1/3 di un immobile (categoria A2 e C6) in Resana (TV), via Castellari.
2.3.Nel corso dell'udienza del 16.5.2023, durante l'interpello formale la sig.ra ha dichiarato: CP_1
“12. Lavoro dalla sig.ra ma non negli orari indicati, ma i giorni lunedì, mercoledì e Pt_3 venerdì, dalle 9 alle 13:00. ADR. Nelle giornate di martedì e giovedì sono saltuariamente occupata, di mattina”.
2.4. osserva la Corte come, anche a voler ammettere un provento non dichiarato, deve comunque osservarsi che la tipologia di mansioni e l'entità irrisoria del presunto incremento non farebbero venir meno il diritto alla percezione dell'assegno divorzile in via assistenziale, tenuto conto dell'insufficienza del reddito della sig.ra per potersi mantenere e condurre un'esistenza CP_1 dignitosa.
2.5. Inoltre, alla luce della sopraggiunta indipendenza economica dei figli, la sig.ra non CP_1 percepisce all'attualità l'assegno unico né il reddito di cittadinanza, misura a sostegno del reddito non più in vigore.
2.6. Pertanto, lo spazio finanziario disponibile per il sig. è di circa €1.100,00 mensili (€1.373- Pt_1
269,00), mentre quello della sig.ra è pari a zero, in quanto dovrà necessariamente essere CP_1 integralmente impiegato per sostenere i costi abitativi dell'immobile nel quale dimorare in futuro.
2.7. Ritiene altresì la Corte come il Tribunale, nella valutazione operata, abbia correttamente valorizzato la sola componente assistenziale, alla luce della disparità reddituale dei coniugi e dell'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale che costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne
6 avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (cfr. Cass. n. 7961/2024).
2.8. Rileva sul punto la Corte come la disparità reddituale sia anche stata in parte anche l'effetto del perdurante inadempimento del sig. rispetto all'obbligo di mantenimento dei propri figli, Pt_1 condotta accertata dal Tribunale di Treviso, sezione penale di LF NE, con sentenza n.
234/2012, con la quale l'appellante è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p.c. alla pena di mesi tre di reclusione ed €200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno morale patito dalla sig.ra danno quantificato in via equitativa in CP_1
€10.000,00 (doc. n. 16 appellata di primo grado), condotta che, sebbene prescrittasi in fase di appello
(doc. n. 17), ha comunque comportato la conferma delle statuizioni civili, stante la ribadita responsabilità dell'appellante da parte della Corte d'Appello di Venezia.
2.9.Sussiste pertanto nel caso di specie la componente assistenziale, essendo stato accertato l'effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte della sig.ra quale ex coniuge più debole, CP_1 in quanto non in grado di provvedere al proprio mantenimento in maniera integrale.
3.Quanto alla dedotta avviata relazione della sig. con altro uomo dal 2019, correttamente il CP_1
Tribunale non ha ammesso le articolate istanze istruttorie di part appellante in primo grado (prova per testi di cui ai capitoli dal 19 al 24 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) in quanto in parte generiche ed in parte irrilevanti, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza di una stabilità di coppia sotto il profilo della reciproca assistenza morale e materiale.
3.1. La decisione si pone in coerente linea di continuità con la nozione di convivenza more uxorio o convivenza “di fatto” delineata dalla Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, (Grande
Chambre 21.7.2015 Oliari
contro
Italia;
Cass. Civ. n. 9178/2018; SU n. 32198/2021), ripresa dall'art. 1, c.36, della Legge n. 76/2016, in omaggio al quale: “sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio e da un'unione civile”.
3.2. La convivenza e/o coabitazione non è requisito indispensabile ai fini dell'accertamento di una famiglia di fatto – idonea a far venir meno il diritto all'assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo assistenziale - dovendosi dare rilievo, si ripete, ad un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
7 3.3. L'accertamento di tale legame, soprattutto in assenza di coabitazione, deve essere effettuato in maniera rigorosa dal giudice, anche mediante presunzioni che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., debbono essere connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza degli elementi ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi “non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo dell'altro”, avendo il legislatore “mantenuto fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, intesa come fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 36459/2023; Ordinanze nn. 14151/2022;14256/2022).
3.4. Tali indicatori, si ripete, non sussistono nel caso di specie.
4. L'Appello pertanto deve essere rigettato.
4.1.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.2. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1526/2024 del 7.5.2024, pubblicata il 02/09/2024, non notificata;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese
[...] generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
8 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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