Art. 3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.(3) ((5)) 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all' articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .(1) (4)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002".
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
---------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .(1) (4)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ." ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002".
---------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
---------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."