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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 986/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo sito in Roma, Largo Toniolo 6;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Controparte_1
Bellaroba e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 9357/2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata, condannare controparte alla rifusione del 50% degli onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, del giudizio di primo grado, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per il presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'impugnazione, infondata in fatto e diritto condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. In subordine, ove la Corte dovesse riformare la sentenza impugnata, compensare in ogni caso le spese del grado.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio introdotto CP_ dall'odierna appellante al fine di ottenere il pagamento dall' dell'indennità di disoccupazione
NASpI, dichiarava cessata la materia del contendere dando atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione in autotutela da parte dell' , successivamente all'originario rigetto della domanda CP_1
presentata in sede amministrativa in data 3 gennaio 2022. Il giudice di prime cure rilevava l'avvenuto riconoscimento della prestazione in data 5 agosto 2022, ossia anteriormente alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata in data 20 e 22 settembre 2022. Sulla base di tale presupposto, pertanto, disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
2.Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di un unico motivo Parte_1 limitato all'impugnazione della statuizione sulle spese di lite.
2.1. Con l'unico motivo di appello la lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., Pt_1 deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione totale delle spese di lite in fattispecie estranea a quelle previste ex lege, non avendo considerato che il rapporto processuale è stato incardinato prima dell'accoglimento della domanda amministrativa, né che quest'ultima è stata accolta – dopo l'originario rigetto - otto mesi dopo la presentazione, nonostante l'urgenza della prestazione. Richiama, inoltre, a sostegno dell'assunto il principio della CP_ soccombenza virtuale, nonché il Regolamento n. 47 del 2010, che indica in 60 giorni dalla domanda amministrativa il termine per la liquidazione delle prestazioni. Per l'effetto, chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con addebito delle spese di lite a controparte nella misura del
50%. CP_ 2.2. Si costituisce in giudizio l' con memoria depositata in data 20 maggio 2024, chiedendo il rigetto del gravame.
3. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
2 4. L'appello è infondato.
4.1. L'odierno gravame involge unicamente la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La tesi sostenuta da parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto addebitare le spese di
CP_ lite in capo all' nella misura del 50 %, non è condivisibile alla luce delle peculiarità che connotano il rito del lavoro in ordine all'instaurazione del rapporto processuale e di come esse incidono sulla vicenda processuale oggetto del presente giudizio.
Invero, giova ricordare sul punto che nei giudizi che iniziano con ricorso, tra i quali vi rientra il rito del lavoro, si assiste ad una scissione fra edictio actionis e vocatio in jus. La prima, infatti, avviene all'atto della proposizione della domanda giudiziale, mentre la seconda si realizza con la successiva notificazione del ricorso.
Alla luce di ciò, deve rilevarsi che è solo al momento della vocatio in jus, ovverosia con la notifica del ricorso, che si determina l'instaurazione fra le parti del rapporto processuale (Cass. n.
18081/2004; nello stesso senso Cass. n. 5358/2004).
Nel caso di specie, emerge dagli atti come al momento dell'instaurazione del rapporto processuale CP_ la controversia risultasse già cessata, avendo l' provveduto al pagamento dell'indennità di disoccupazione anteriormente alla notifica del ricorso. Nello specifico, a seguito del rigetto, da parte dell' , della domanda amministrativa presentata dalla , avvenuto con nota del 18 CP_1 Pt_1
marzo del 2022, questi ha poi riconosciuto la prestazione in oggetto con provvedimento in autotutela del 5 agosto 2022. In tale quadro, sebbene la abbia depositato ricorso giudiziale in Pt_1
data 13 luglio 2022, risulta in atti come la notifica del medesimo sia avvenuta solo in data 22 settembre 2022. Ne deriva, conseguentemente, che l'instaurazione fra le parti del rapporto CP_ processuale sia avvenuta successivamente al pagamento, da parte dell' dell'indennità di disoccupazione NASpI in favore dell'odierna appellante.
D'altronde, a ben vedere, a diverse conclusioni si dovrebbe giungere, rispetto alla pretesa di parte appellante, allorché si desse applicazione al principio della soccombenza virtuale, in base al quale la stessa, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. 24714/22).
Ne deriva, di conseguenza, che se il giudice di primo grado avesse condannato una delle parti alle spese, facendo applicazione di tale principio, avrebbe dovuto condannare la ricorrente, essendo
CP_ quest'ultima soccombente virtuale per avere instaurato la controversia con l' mediante la notifica del ricorso introduttivo, a fronte di una lite già definita e di un diritto ormai non più
3 esistente, in quanto già soddisfatto, costringendo l' a sopportare le spese dell'erronea CP_1
iniziativa processuale.
Alla stregua delle suddette considerazioni, risulta allora evidente come la notifica del ricorso introduttivo da parte della sia stata strumentale al solo fine di ottenere una ingiusta condanna Pt_1 dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
4.2. Alla luce di ciò, non può ritenersi erronea la decisione, da parte del giudice di prime cure, di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. L'assunto appare del tutto coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di spese di lite, in base ai quali la compensazione è espressione del potere discrezionale del giudice, che può ritenersi violativa dell'art. 92 c.p.c. solo se palesemente errata e/o illogica, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Devono quindi ritenersi sussistenti, all'epoca della decisione, le condizioni legittimanti la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. per come interpretato dalla Consulta con la nota pronuncia n. 77/2018 e dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 7992/2022).
5. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello va pertanto respinto.
Quanto alle spese di lite, stante l'avvenuta dichiarazione, da parte appellante, di versare nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., le stesse devono ritenersi non ripetibili.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Dichiara non ripetibili le spese di lite dell'odierno grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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