Articolo 2 della Legge 12 aprile 1962, n. 184
Articolo 1
Versione
19 maggio 1962
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 maggio 1962