Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.