Articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 marzo 1962
Art. 8.
Tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di eta'.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente