Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3684/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 12 giugno 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3684/2018
r.g.a.c.
TRA
, , elett.te Parte_1 Parte_2
dom.to alla VIA DEGLI ORTI, 56 SAVIANO presso lo studio dell'Avv.
D'ASCOLI CAROLINA e dell'Avv, RUSSO ANGELO dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- opponenti
E
lett.te domiciliata presso l'Avv. Monte- Controparte_1
sano Maria Clementina, in NAPOLI, C.so Vittorio Emanuele n.54, unitamente all'Avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO dal quale è rappr.to e dife-
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- opposta lett.te domiciliata in Milano Via Boccaccio, n. Controparte_2
18 presso lo studio dell'Avv. PRETI RICCARDO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- terzo chiamata avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di op-
posizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
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atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazio-
ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, per-
tanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
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sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla
[...]
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_1 [...]
e erano tenuti a dimostrare l'eventuale Parte_1 Parte_2
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, e Parte_1
hanno contestato: Parte_2
- la carenza di legittimazione passiva dell' atteso che il codice fiscale Pt_2
contenuto nel ricorsi per decreto ingiuntivo si riferisce a persona diversa dall'opponente;
- la nullità del contratto per carenza di forma scritta;
- la nullità del previsto sistema cd. di ammortamento alla francese.
Per quanto concerne la dedotta carenza di legittimazione dell' è appena il Pt_2
caso di rilevare la assoluta pretestuosità di tale censura, atteso che la costituzione in giudizio dell'opponente vale a sanare ogni ipotetico errore relativo alla indica-
zione del codice fiscale della stessa.
Dal punto di vista logico - giuridico si deve, a questo punto, esaminare la que-
stione di nullità del contratto in esame sotto il profilo del difetto di sottoscrizione da parte della Banca e, conseguentemente, del difetto di forma scritta con conse-
guente applicabilità del disposto dell'art. 117 TUB per difetto di forma scritta: in proposito si osserva che la questione risulta superata per essere intervenuto sul punto il Supremo Collegio che ha chiarito che 'In materia di contratti bancari, la
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omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non deter-
mina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117,
comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere
inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più
ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la
cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comporta-
menti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di
avvalersi di quel contratto' (cfr. Cass. 16070/18 e successivamente in senso con-
forme Cass. 22385/19; in precedenza in senso conforme cfr. Cass. 36/17 e Cass.
14243/18; cfr. anche, seppure in tema di contratti di intermediazione finanziaria
Cass. SS.UU. 898/18). Ne discende che il contratto, pur non sottoscritto dall'Isti-
tuto bancario, deve essere considerato valido ed efficace.
Infine, circa la contestata applicazione di un ammortamento alla francese, va ri-
badito come la giurisprudenza assolutamente maggioritaria abbia ritenuto del tut-
to legittimo il predetto sistema di ammortamento, in quanto non foriero della produzione di interessi anatocistici (cfr., ex multis, Tribunale Cosenza sez. II,
18/09/2023, n.1492; Tribunale Alessandria, 10/05/2023, n.405; Corte appello
Brescia sez. I, 17/03/2023, n.460; Tribunale Napoli sez. II, 07/02/2023, n.1376),
sicché appare inesistente la denunciata violazione dell'art. 1283 cc.
Né si può ritenere che la banca non abbia adeguatamente dimostrato la sussisten-
za e l'entità del credito. Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un isti-
tuto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldacon-
to, ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, ac-
compagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da
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un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III,
27/05/2019, n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odier-
na, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento e degli estratti conto.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Va, infine, scrutinata la domanda di manleva proposta dagli opponenti nei con-
fronti della . La domanda è infondata. Controparte_2
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha sollevato numerose ecce-
zioni ed, in particolare (nella prima memoria istruttoria, deputata anche alla pre-
cisazione di eccezioni già formulate), ha contestato la violazione, da parte dell'opponente , del termine contrattualmente previsto per la comunica- Pt_1
zione del sinistro.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta dagli opponenti, il provvedimento at-
testante il riconoscimento della invalidità al 100% riporta la data del 24.11.2015,
mentre la raccomandata inviata alla compagnia è del 20.4.2016, quindi ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di legittimità “In
tema di assicurazione della responsabilità civile professionale, l'inosservanza,
da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le spe-
cifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c., ed, eventualmente, dalla
polizza, ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa per condotta do-
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losa ai sensi dell'art. 1915 c.c., non richiede lo specifico e fraudolento intento di
arrecare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'ob-
bligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, n.21533), laddove parte opponente nulla ha contestato circa la conoscenza e consapevolezza dei termini e delle mo-
dalità di cui al citato art. 13.
Per vero, la questione dei presupposti di individuazione della condotta dolosa, ai fini dell'applicabilità, in danno dell'assicurato, del combinato disposto di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., è stata spesso oggetto, negli ultimi anni, di opposte opzioni interpretative da parte dei giudici di merito e di quelli di legittimità.
Con la richiamata pronuncia, la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui per inadempimento doloso dell'obbligo di avviso di sini-
stro (art. 1913 c.c.), dal quale scaturisce la pesante « sanzione » della perdita del diritto all'indennità assicurativa, non deve intendersi un inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all'assicuratore o di procurarsi un vantaggio in dan-
no di questi (il c.d. intento fraudolento), essendo al contrario sufficiente la consa-
pevolezza dell'obbligo previsto dalla norma (o quello, di frequente più favorevole per l'assicurato, contrattualmente pattuito) e la cosciente volontà di non osservar-
lo.
Tale orientamento risulta del tutto condivisibile nella misura in cui, in caso con-
trario, si richiederebbe all'assicuratore la prova dell'intenzione dell'assicurato di ostacolarlo nell'accertamento delle circostanze del sinistro, in modo da ricavare vantaggio, ciò che si pone al limite della probatio diabolica.
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Da quanto esposto discende il rigetto della domanda proposta nei confronti della
. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre nei rapporti tra gli opponenti e la terza chiamata se ne dispone l'integrale compensa-
zione in ragione del riferito contrasto giurisprudenziale circa la portata applicati-
va dell'art. 1913 cc.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 1149/2018 del 29.3.2018, dichiara il medesimo ese-
cutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) compensa le spese nei rapporti tra gli opponenti e la terza chiamata;
c) condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, che si liquidano in €. 2.540, oltre rimborso spese genera-
li, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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