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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1561/2024
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO nel procedimento in epigrafe
TRA con l'avv. FUSCO RAFFAELE Parte_1
Reclamante contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, (C/O Controparte_4 CP_5 [...]
), CP_6 Controparte_7
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 1/2024 emesso dal Tribunale di Foggia, di diniego di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
pagina 1 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto con cui il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di accesso alla procedura di esdebitazione domandata dalla odierna reclamante.
La reclamante ha mosso le seguenti censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, rinvio al Tribunale per gli adempimenti conseguenziali e vittoria di spese.
Eccone i motivi.
1.1 Con il primo motivo di reclamo (rubricato 'Sulla competenza dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita a pronunciarsi sullo spiegato reclamo), la reclamante spiega che la competenza a conoscere del reclamo proponibile avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esdebitazione spetti senz'altro alla Corte d'Appello adita. Rimarca in proposito che «…la previsione contenuta all'interno dell'art. 283, comma 8, C.C.I.I., da ultimo modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024,
n. 136 (applicabile, ai sensi del relativo art. 56, anche alle procedure di esdebitazione pendenti), secondo la quale “ il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni”, non può che trovare applicazione anche nell'ipotesi di rigetto della domanda di esdebitazione, presupponente l' interesse ad agire del solo debitore ricorrente, come del resto già appurato in costanza della precedente formulazione normativa (cfr. App. Venezia, 05.06.2023; Trib. Mantova, 09.05.2024, secondo cui
“nel caso di rigetto della istanza di esdebitazione, essendo il ricorrente l'unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo previsto, come per il decreto di accoglimento, la fase dell'opposizione avanti al Giudice, il reclamo va proposto alla Corte d'Appello...)» (cfr. reclamo). La norma di cui all'art. 124, cit., chiarisce la reclamante «distingue tra competenza del
Tribunale e della Corte d'Appello a seconda che il decreto oggetto di impugnazione sia rispettivamente attribuibile al Giudice Delegato, a cui sono demandate le funzioni endoprocedimentali di cui all'art. 123 C.C.I.I., o al Tribunale concorsuale, cui competono i poteri previsti dall'art. 122 C.C.I.I.. Ebbene, il decreto reso nel caso di specie, denominato di
“inammissibilità” seppur l'art. 283, comma 7, C.C.I.I. presupponga il vaglio sulla meritevolezza del debitore non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma come precipuo aspetto di merito, risulta configurarsi quale statuizione del Tribunale in composizione monocratica, trattandosi, a ragion veduta, di un provvedimento di estinzione del procedimento (come indicato, del resto, pagina 2 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta dallo stesso dispositivo oggetto di censura), in quanto tale emesso a seguito di un'attività istruttoria e decisionale.»(cfr. testualmente dal reclamo).
1.2 Con il secondo motivo di reclamo (rubricato 'Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 283, comma 7, C.C.I.I. / contraddittorietà e/o illogicità della motivazione resa in ordine all'insussistenza del requisito di meritevolezza in capo alla debitrice'), sulla premessa competenza della Corte di Appella alla cognizione sul reclamo, la reclamante ha segnalato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha sussistente la colpa grave nella formazione del debito, considerata anche la presenza di atti in frode dei creditori. Adduce la reclamante che va esclusa la sua consapevolezza in merito alla situazione debitoria dell'attività a sé riferibile e più in generale sull'andamento dei relativi affari, nonché il ruolo pienamente attivo che la stessa avrebbe avuto nelle disposizioni patrimoniali perché le circostanze messe in evidenza dal Tribunale rivelano, semmai, la conoscenza “…della situazione economico- finanziaria dell'impresa agricola maturata soltanto dopo la relativa cessazione - come, peraltro, significato dalla stessa interessata - e non già di un'assodata conoscenza da parte della debitrice in merito alle più risalenti scelte operative e gestionali assunte e/o il progressivo decadimento degli affari aziendali, né tantomeno di un'effettiva conduzione dell'impresa da parte della titolare.” (cfr. reclamo).
2. Con decreto presidenziale in data 12/12/2024, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., era fissata l'udienza del giorno 25/02/2024 in modalità cartolare, era nominato il consigliere relatore, era posto a carico del reclamante l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle parti interessate entro il termine del giorno 02/01/2024, erano assegnati le parti reclamate il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione nel procedimento e a tutte le parti il termine perentorio delle ore
09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note scritte.
3. Con provvedimento in data 25/02/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che il reclamante aveva depositato telematicamente note scritte, si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei reclamati, tutti non costituiti benché regolarmente evocati in giudizio.
pagina 3 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta 5. Circa la questione preliminare posta con il primo motivo, inerente all'ammissibilità del proposto reclamo, va evidenziato quanto segue.
L'art. 283 del D.Lg. n. 14/2019, stabilisce (tra l'altro): che «ll debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.» (comma 1°); che «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle ((utilità ulteriori di cui ai)) commi 1 e 2.» (comma 7°); che «Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre ((reclamo a norma dell'articolo 124)) nel termine di trenta giorni..»
(comma 8°).
La precedente formulazione della disposizione citata consentiva quindi l'accesso al reclamo solo avverso la decisione con la quale il Giudice, dopo avere concesso con decreto l'esdebitazione, decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni a debitore e creditori (termine entro il quale costoro potevano proporre opposizione) ed instaurato il contraddittorio tra gli eventuali creditori opponenti e il debitore, confermava o revocava il decreto di concessione dell'esdebitazione. Non era infatti prevista la possibilità di proporre il reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice, in via preliminare (e cioè nella fase antecedente alla concessione dell'esdebitazione ed alla necessaria instaurazione del contraddittorio tra il debitore ed i creditori), dichiarava inammissibile la domanda per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 283 commi 1° e ss.
C.C.I.I.
La novella del 13 settembre 2024 sembra aver del tutto modificato la situazione dal momento che, eliminata l'opposizione -già prevista dall'art. 283 cit., avverso il decreto di accoglimento (in tal senso era interpretata la norma)- all'esito della quale veniva emesso un provvedimento di conferma o di revoca, (questo, si, reclamabile ai sensi dell'art. 50, C.C.I.I.), sembra prevedere la pagina 4 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta reclamabilità del decreto tout court a prescindere dal suo contenuto e rinvia all'art. 124 CP_8 che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Delegato e del Tribunale consentendolo, rispettivamente, dinanzi al Tribunale stesso ovvero dinanzi alla Corte di Appello.
Questa Corte, con precedente decisione, interpretando l'art. 124 C.C.I.I., cui il novellato art. 283 cit. fa rinvio, si è già orientata per la competenza della Corte di Appello sul reclamo proposto avverso il provvedimento di accoglimento della domanda di esdebitazione precisando che <<… ai sensi dell'art. 123 CCII, così come in precedenza, l'art. 25 della L.F., il giudice delegato…>>
è <<…un organo della procedura concorsuale con funzioni di mero controllo e sorveglianza della procedura stessa;
è quindi evidente che il GD non è competente a definire i giudizi quali quello in esame che, peraltro si pongono al di fuori della proceduta liquidatoria/fallimentare…>> (cfr. decreto in proc. 1415/2024).
In linea con la precedente decisione, pertanto, nulla osta nel ritenere ammissibile anche il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esdebitazione con conseguente competenza della C.d.A. a decidere i reclami avverso i provvedimenti di accoglimento e/o rigetto, coerentemente con quanto segnalato dalla reclamante. Nella specie, infatti, l'impugnata statuizione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con cui, per giunta, viene dichiarata l'estinzione del procedimento (come indicato, del resto, dallo stesso dispositivo oggetto di censura), non fa capo ad un provvedimento di mera gestione della procedura ma trattasi di provvedimento emesso a seguito di un'attività istruttoria e decisionale.
7. Positivamente vagliata l'ammissibilità del reclamo e venendo al merito del secondo motivo, va osservato quanto segue.
L'istituto della esdebitazione del sovra indebitato incapiente sancisce una eccezione alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. secondo cui il patrimonio del debitore, presente e futuro, rappresenta la generale garanzia patrimoniale in relazione ai propri debiti. L'istituto si pone come eccezione rispetto alla richiamata regola visto che con l'accoglimento della domanda di esdebitazione del sovra indebitato incapiente viene dichiarata la non esigibilità dei debiti contratti in data antecedente alla domanda, consentendo al debitore di paralizzare l'escussione del suo patrimonio. Si tratta di una pesante ingerenza nei traffici commerciali che, pertanto, impone un rigoroso vaglio dei presupposti di ammissibilità della domanda proponibile, a mente dell'art. 283
C.C.I.I., solo dal debitore persona fisica ritenuta 'meritevole'. Il co. 7 della norma precisa, in pagina 5 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta tema, che la valutazione di meritevolezza passa anche attraverso la verifica dell'assenza di atti in frode e attraverso la verifica della mancanza di dolo o colpa grava nella formazione dell'indebitamento che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 co. 4, lett. a,
CCII).
Si tratta di parametri imprescindibili nella valutazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio.
Circa il caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l'OCC segnala che lo stato di grave sovraindebitamento della sig.ra è strettamente legato alle vicende matrimoniali e alla Pt_1 gestione economica familiare, interamente controllata dal marito, sig. Significa Controparte_9 che alla stessa, nel 2005, veniva intestata una ditta individuale agricola, nonostante fosse priva di esperienza gestionale. La gestione effettiva dell'impresa era tuttavia condotta esclusivamente dal marito, che utilizzava la moglie per contrarre mutui e prestiti, spesso senza che quest'ultima ne fosse consapevole. L'attività veniva chiusa nel 2013, in un contesto di crescenti conflitti coniugali. Ne seguiva la chiusura dell'azienda e la vendita dei fondi agricoli, in seguito ai quali il debito bancario nei confronti di (costituente ad oggi la debitoria maggiore), Controparte_1 non è stato estinto dal marito che ha utilizzato il ricavato della vendita per saldare altri debiti. La coppia si è separata nel 2020 e ha divorziato nel 2022, con l'obbligo per il marito di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia. Attualmente la sig.ra in stato di Pt_1 disoccupazione, ha accumulato debiti legati alla gestione della ditta ( – oggi Controparte_1
– per €.104.808,33), imposte non pagate (Agenzia delle Entrate Riscossione per CP_2
€.26.482,58; per il mancato versamento di IMU e ICI, per Controparte_4
€.9.509,14; nei confronti del , per il mancato pagamento della per Controparte_7 Pt_2
€.535,00) e altre spese personali ( per €.545,62). Lo stato di sovraindebitamento CP_5 risulterebbe aggravato dalla necessità, rappresentata dalla reclamante, di assistere la madre malata e dall'impossibilità di trovare un impiego stabile.
Ebbene, analizzando l'istanza, il Tribunale ha precisato che diversi elementi ostano al riconoscimento del requisito di meritevolezza, necessario per l'accesso alla procedura e, in particolare:
1) ancorché l'OCC abbia attestato che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori,
l'analisi delle operazioni patrimoniali effettuate nel periodo successivo alla cessazione pagina 6 di 10 - Parte_3
[...] [
individuale, evidenzia comportamenti che possono essere ritenuti
[...] pregiudizievoli per gli interessi dei creditori stessi. In particolare, la vendita dei terreni
(acquistati dai coniugi in regime di comunione dei beni), avvenuta con atto pubblico il 9 settembre 2015, a oltre due anni dalla cessazione formale dell'attività (3 giugno 2013), ha generato un ricavo complessivo di €.390.000,00 ma, di tale somma, solo €. 254.454,75 sono stati destinati al soddisfacimento delle posizioni creditorie, con pagamenti specifici effettuati a favore di AL SU e NC CA per importi rispettivamente pari a €.
46.434,05 e €. 208.020,70. La somma residua di €. 135.545,25 è stata trattenuta dai coniugi senza che sia stata, tra l'altro, fornita la prova concreta del relativo impiego per esigenze straordinarie e impreviste legate alle vicissitudini familiari né tale assunto risulta smentito dalle allegazioni contenute nel reclamo che sostiene che il trattenimento della detta somma “…attiene ad una disposizione esclusiva del” coniuge che “(il quale, non per caso, utilizzava l'ulteriore frazione di € 46.434,05 per saldare proprie pendenze tributarie)” (cfr. reclamo);
2) che tali assunti non consentono di ritenere superati i dubbi formulati dal Tribunale sulla buona fede della ricorrente;
3) che l'affermazione secondo cui la gestione dell'attività agricola sarebbe stata completamente nelle mani del marito e che la ricorrente ricopriva un ruolo passivo appare scarsamente convincente: la sig.ra effettuò pagamenti significativi a favore Pt_1 dei creditori con la vendita dei terreni, dimostrando così una consapevolezza della situazione debitoria e una partecipazione attiva nella gestione del patrimonio comune;
tale consapevolezza rende difficile sostenere che la stessa fosse all'oscuro delle scelte economiche del marito e delle relative conseguenze patrimoniali;
4) che la ricorrente non poteva essere ignara della situazione debitoria della ditta individuale, poiché tutte le comunicazioni ufficiali relative all'impresa venivano recapitate presso la sua residenza, che coincideva con la sede legale della ditta stessa, il che significa che la sig.ra era informata circa la gestione e le difficoltà economiche dell'impresa; Pt_1
5) in sede di divorzio, i coniugi dichiararono esplicitamente di “non avere nessuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di avere definito ogni altro rapporto economico in separata sede” sicché le parti risolsero, almeno sulla carta, mercé una dichiarazione pagina 7 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta consapevole, le loro pendenze: ne deriva che la reclamante non può invocare la propria condizione economica adducendo la gestione autonoma dell'ex marito.
8. In base a tali premesse, se non può ritenersi provata la compartecipazione attiva, dolosa, della all'attività imprenditoriale svolta di fatto dal marito, non può escludersi, per contro, la Pt_1 sussistenza a carico della stessa della colpa grave nella formazione dell'indebitamento. E' provato, per le ragioni sopra spiegate, che'ella non ignorasse l'assunzione di una ditta a proprio nome per lo svolgimento di attività di impresa in forma individuale, circostanza da cui derivava l'assunzione della responsabilità personale illimitata per i debiti dell'impresa. Se così è, l'aver consentito a terzi soggetti di esercitare l'attività di impresa al suo posto, senza operare i necessari controlli sulla gestione non può costituire un'esimente tale da escludere la colpa grave. Ed infatti, per l'operatività dell'istituto di cui all'art. 283 C.C.I.I. - che non si ignora implichi un chiaro favor nei confronti dei debitori persone fisiche incapienti dinanzi a situazioni di forte indebitamento come quella della reclamante- va operata comunque una valutazione anche dei contrapposti interessi coi quali deve necessariamente operarsi un bilanciamento.
E non può, nella specie, tralasciarsi che comunque la sig.ra si è prestata, nella Pt_1 consapevolezza della propria impossidenza e della mancanza delle capacità di impresa necessarie, a consentire l'intestazione di una impresa gestita di fatto dal marito, artefice occulto di tutta la vicenda.
Diversamente opinando si consentirebbe, semplicisticamente, il ricorso a schemi imprenditoriali abusivi, e si escluderebbe ogni responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, sia dell'imprenditore occulto sia dell'imprenditore apparente il quale ultimo potrebbe sempre beneficiare dell'esdebitazione.
Mette conto rilevare, infatti, comunque, che nel nostro ordinamento, l'imputazione dell'attività
d'impresa è retta dal principio generale della spendita del nome. Ciò comporta che sia gli effetti giuridici, attivi e passivi, dell'attività negoziale posta in essere nell'esercizio dell'impresa, sia la disciplina stessa dell'impresa si appuntano sul soggetto il cui nome è stato speso nei rapporti con i terzi. In altri termini, risponde delle obbligazioni d'impresa e, eventualmente, fallisce colui sotto il cui nome sono stati posti in essere gli atti d'impresa.
Alla luce di ciò, è chiara quale sia la posizione dell'imprenditore palese nel fenomeno dell'impresa occulta. pagina 8 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta L'imprenditore palese (c.d. prestanome) è un mandatario senza rappresentanza, cioè un soggetto che agisce in nome proprio, ma per conto e nell'interesse altrui. Il principio della spendita del nome implica pertanto che l'imprenditore palese risponda delle obbligazioni assunte e sia destinatario dell'attività d'impresa svolta per conto altrui. Il prestanome ha speso il proprio nome.
E tanto basta perché: a) risponda delle obbligazioni d'impresa; b) acquisti la qualità
d'imprenditore; c) sia soggetto all'applicazione della disciplina dell'impresa.
Tali considerazioni permettono di ritenere insostenibile che la si sia ritrovata in una Pt_1 condizione di “incolpevole sovraindebitamento”, laddove invece colpevolmente aveva quanto meno omesso qualsiasi vigilanza nel corso del tempo sull'attività di cui era titolare e per la quale comunque effettuava degli adempimenti, come sopra precisato.
Va pertanto confermata la decisione di prime cure con rigetto dell'istanza di esdebitazione proposta da Parte_1
9. Non v'è da provvedere sulle spese del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
La reiezione del reclamo, però, impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione1, precisando che l'obbligo di 1 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge pagina 9 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto.
Del che è dispositivo.
P.T.M. la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 27/11/2024 Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica
(proc. n. 1/2024), emesso in data 24/10/2024, comunicato in data 28/11/2024, così provvede:
1) respinge il reclamo;
1) nulla sulle spese;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018. pagina 10 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO nel procedimento in epigrafe
TRA con l'avv. FUSCO RAFFAELE Parte_1
Reclamante contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, (C/O Controparte_4 CP_5 [...]
), CP_6 Controparte_7
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 1/2024 emesso dal Tribunale di Foggia, di diniego di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
pagina 1 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto con cui il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di accesso alla procedura di esdebitazione domandata dalla odierna reclamante.
La reclamante ha mosso le seguenti censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, rinvio al Tribunale per gli adempimenti conseguenziali e vittoria di spese.
Eccone i motivi.
1.1 Con il primo motivo di reclamo (rubricato 'Sulla competenza dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita a pronunciarsi sullo spiegato reclamo), la reclamante spiega che la competenza a conoscere del reclamo proponibile avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esdebitazione spetti senz'altro alla Corte d'Appello adita. Rimarca in proposito che «…la previsione contenuta all'interno dell'art. 283, comma 8, C.C.I.I., da ultimo modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024,
n. 136 (applicabile, ai sensi del relativo art. 56, anche alle procedure di esdebitazione pendenti), secondo la quale “ il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni”, non può che trovare applicazione anche nell'ipotesi di rigetto della domanda di esdebitazione, presupponente l' interesse ad agire del solo debitore ricorrente, come del resto già appurato in costanza della precedente formulazione normativa (cfr. App. Venezia, 05.06.2023; Trib. Mantova, 09.05.2024, secondo cui
“nel caso di rigetto della istanza di esdebitazione, essendo il ricorrente l'unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo previsto, come per il decreto di accoglimento, la fase dell'opposizione avanti al Giudice, il reclamo va proposto alla Corte d'Appello...)» (cfr. reclamo). La norma di cui all'art. 124, cit., chiarisce la reclamante «distingue tra competenza del
Tribunale e della Corte d'Appello a seconda che il decreto oggetto di impugnazione sia rispettivamente attribuibile al Giudice Delegato, a cui sono demandate le funzioni endoprocedimentali di cui all'art. 123 C.C.I.I., o al Tribunale concorsuale, cui competono i poteri previsti dall'art. 122 C.C.I.I.. Ebbene, il decreto reso nel caso di specie, denominato di
“inammissibilità” seppur l'art. 283, comma 7, C.C.I.I. presupponga il vaglio sulla meritevolezza del debitore non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma come precipuo aspetto di merito, risulta configurarsi quale statuizione del Tribunale in composizione monocratica, trattandosi, a ragion veduta, di un provvedimento di estinzione del procedimento (come indicato, del resto, pagina 2 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta dallo stesso dispositivo oggetto di censura), in quanto tale emesso a seguito di un'attività istruttoria e decisionale.»(cfr. testualmente dal reclamo).
1.2 Con il secondo motivo di reclamo (rubricato 'Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 283, comma 7, C.C.I.I. / contraddittorietà e/o illogicità della motivazione resa in ordine all'insussistenza del requisito di meritevolezza in capo alla debitrice'), sulla premessa competenza della Corte di Appella alla cognizione sul reclamo, la reclamante ha segnalato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha sussistente la colpa grave nella formazione del debito, considerata anche la presenza di atti in frode dei creditori. Adduce la reclamante che va esclusa la sua consapevolezza in merito alla situazione debitoria dell'attività a sé riferibile e più in generale sull'andamento dei relativi affari, nonché il ruolo pienamente attivo che la stessa avrebbe avuto nelle disposizioni patrimoniali perché le circostanze messe in evidenza dal Tribunale rivelano, semmai, la conoscenza “…della situazione economico- finanziaria dell'impresa agricola maturata soltanto dopo la relativa cessazione - come, peraltro, significato dalla stessa interessata - e non già di un'assodata conoscenza da parte della debitrice in merito alle più risalenti scelte operative e gestionali assunte e/o il progressivo decadimento degli affari aziendali, né tantomeno di un'effettiva conduzione dell'impresa da parte della titolare.” (cfr. reclamo).
2. Con decreto presidenziale in data 12/12/2024, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., era fissata l'udienza del giorno 25/02/2024 in modalità cartolare, era nominato il consigliere relatore, era posto a carico del reclamante l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle parti interessate entro il termine del giorno 02/01/2024, erano assegnati le parti reclamate il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione nel procedimento e a tutte le parti il termine perentorio delle ore
09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note scritte.
3. Con provvedimento in data 25/02/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che il reclamante aveva depositato telematicamente note scritte, si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei reclamati, tutti non costituiti benché regolarmente evocati in giudizio.
pagina 3 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta 5. Circa la questione preliminare posta con il primo motivo, inerente all'ammissibilità del proposto reclamo, va evidenziato quanto segue.
L'art. 283 del D.Lg. n. 14/2019, stabilisce (tra l'altro): che «ll debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.» (comma 1°); che «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle ((utilità ulteriori di cui ai)) commi 1 e 2.» (comma 7°); che «Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre ((reclamo a norma dell'articolo 124)) nel termine di trenta giorni..»
(comma 8°).
La precedente formulazione della disposizione citata consentiva quindi l'accesso al reclamo solo avverso la decisione con la quale il Giudice, dopo avere concesso con decreto l'esdebitazione, decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni a debitore e creditori (termine entro il quale costoro potevano proporre opposizione) ed instaurato il contraddittorio tra gli eventuali creditori opponenti e il debitore, confermava o revocava il decreto di concessione dell'esdebitazione. Non era infatti prevista la possibilità di proporre il reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice, in via preliminare (e cioè nella fase antecedente alla concessione dell'esdebitazione ed alla necessaria instaurazione del contraddittorio tra il debitore ed i creditori), dichiarava inammissibile la domanda per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 283 commi 1° e ss.
C.C.I.I.
La novella del 13 settembre 2024 sembra aver del tutto modificato la situazione dal momento che, eliminata l'opposizione -già prevista dall'art. 283 cit., avverso il decreto di accoglimento (in tal senso era interpretata la norma)- all'esito della quale veniva emesso un provvedimento di conferma o di revoca, (questo, si, reclamabile ai sensi dell'art. 50, C.C.I.I.), sembra prevedere la pagina 4 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta reclamabilità del decreto tout court a prescindere dal suo contenuto e rinvia all'art. 124 CP_8 che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Delegato e del Tribunale consentendolo, rispettivamente, dinanzi al Tribunale stesso ovvero dinanzi alla Corte di Appello.
Questa Corte, con precedente decisione, interpretando l'art. 124 C.C.I.I., cui il novellato art. 283 cit. fa rinvio, si è già orientata per la competenza della Corte di Appello sul reclamo proposto avverso il provvedimento di accoglimento della domanda di esdebitazione precisando che <<… ai sensi dell'art. 123 CCII, così come in precedenza, l'art. 25 della L.F., il giudice delegato…>>
è <<…un organo della procedura concorsuale con funzioni di mero controllo e sorveglianza della procedura stessa;
è quindi evidente che il GD non è competente a definire i giudizi quali quello in esame che, peraltro si pongono al di fuori della proceduta liquidatoria/fallimentare…>> (cfr. decreto in proc. 1415/2024).
In linea con la precedente decisione, pertanto, nulla osta nel ritenere ammissibile anche il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esdebitazione con conseguente competenza della C.d.A. a decidere i reclami avverso i provvedimenti di accoglimento e/o rigetto, coerentemente con quanto segnalato dalla reclamante. Nella specie, infatti, l'impugnata statuizione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con cui, per giunta, viene dichiarata l'estinzione del procedimento (come indicato, del resto, dallo stesso dispositivo oggetto di censura), non fa capo ad un provvedimento di mera gestione della procedura ma trattasi di provvedimento emesso a seguito di un'attività istruttoria e decisionale.
7. Positivamente vagliata l'ammissibilità del reclamo e venendo al merito del secondo motivo, va osservato quanto segue.
L'istituto della esdebitazione del sovra indebitato incapiente sancisce una eccezione alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. secondo cui il patrimonio del debitore, presente e futuro, rappresenta la generale garanzia patrimoniale in relazione ai propri debiti. L'istituto si pone come eccezione rispetto alla richiamata regola visto che con l'accoglimento della domanda di esdebitazione del sovra indebitato incapiente viene dichiarata la non esigibilità dei debiti contratti in data antecedente alla domanda, consentendo al debitore di paralizzare l'escussione del suo patrimonio. Si tratta di una pesante ingerenza nei traffici commerciali che, pertanto, impone un rigoroso vaglio dei presupposti di ammissibilità della domanda proponibile, a mente dell'art. 283
C.C.I.I., solo dal debitore persona fisica ritenuta 'meritevole'. Il co. 7 della norma precisa, in pagina 5 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta tema, che la valutazione di meritevolezza passa anche attraverso la verifica dell'assenza di atti in frode e attraverso la verifica della mancanza di dolo o colpa grava nella formazione dell'indebitamento che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 co. 4, lett. a,
CCII).
Si tratta di parametri imprescindibili nella valutazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio.
Circa il caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l'OCC segnala che lo stato di grave sovraindebitamento della sig.ra è strettamente legato alle vicende matrimoniali e alla Pt_1 gestione economica familiare, interamente controllata dal marito, sig. Significa Controparte_9 che alla stessa, nel 2005, veniva intestata una ditta individuale agricola, nonostante fosse priva di esperienza gestionale. La gestione effettiva dell'impresa era tuttavia condotta esclusivamente dal marito, che utilizzava la moglie per contrarre mutui e prestiti, spesso senza che quest'ultima ne fosse consapevole. L'attività veniva chiusa nel 2013, in un contesto di crescenti conflitti coniugali. Ne seguiva la chiusura dell'azienda e la vendita dei fondi agricoli, in seguito ai quali il debito bancario nei confronti di (costituente ad oggi la debitoria maggiore), Controparte_1 non è stato estinto dal marito che ha utilizzato il ricavato della vendita per saldare altri debiti. La coppia si è separata nel 2020 e ha divorziato nel 2022, con l'obbligo per il marito di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia. Attualmente la sig.ra in stato di Pt_1 disoccupazione, ha accumulato debiti legati alla gestione della ditta ( – oggi Controparte_1
– per €.104.808,33), imposte non pagate (Agenzia delle Entrate Riscossione per CP_2
€.26.482,58; per il mancato versamento di IMU e ICI, per Controparte_4
€.9.509,14; nei confronti del , per il mancato pagamento della per Controparte_7 Pt_2
€.535,00) e altre spese personali ( per €.545,62). Lo stato di sovraindebitamento CP_5 risulterebbe aggravato dalla necessità, rappresentata dalla reclamante, di assistere la madre malata e dall'impossibilità di trovare un impiego stabile.
Ebbene, analizzando l'istanza, il Tribunale ha precisato che diversi elementi ostano al riconoscimento del requisito di meritevolezza, necessario per l'accesso alla procedura e, in particolare:
1) ancorché l'OCC abbia attestato che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori,
l'analisi delle operazioni patrimoniali effettuate nel periodo successivo alla cessazione pagina 6 di 10 - Parte_3
[...] [
individuale, evidenzia comportamenti che possono essere ritenuti
[...] pregiudizievoli per gli interessi dei creditori stessi. In particolare, la vendita dei terreni
(acquistati dai coniugi in regime di comunione dei beni), avvenuta con atto pubblico il 9 settembre 2015, a oltre due anni dalla cessazione formale dell'attività (3 giugno 2013), ha generato un ricavo complessivo di €.390.000,00 ma, di tale somma, solo €. 254.454,75 sono stati destinati al soddisfacimento delle posizioni creditorie, con pagamenti specifici effettuati a favore di AL SU e NC CA per importi rispettivamente pari a €.
46.434,05 e €. 208.020,70. La somma residua di €. 135.545,25 è stata trattenuta dai coniugi senza che sia stata, tra l'altro, fornita la prova concreta del relativo impiego per esigenze straordinarie e impreviste legate alle vicissitudini familiari né tale assunto risulta smentito dalle allegazioni contenute nel reclamo che sostiene che il trattenimento della detta somma “…attiene ad una disposizione esclusiva del” coniuge che “(il quale, non per caso, utilizzava l'ulteriore frazione di € 46.434,05 per saldare proprie pendenze tributarie)” (cfr. reclamo);
2) che tali assunti non consentono di ritenere superati i dubbi formulati dal Tribunale sulla buona fede della ricorrente;
3) che l'affermazione secondo cui la gestione dell'attività agricola sarebbe stata completamente nelle mani del marito e che la ricorrente ricopriva un ruolo passivo appare scarsamente convincente: la sig.ra effettuò pagamenti significativi a favore Pt_1 dei creditori con la vendita dei terreni, dimostrando così una consapevolezza della situazione debitoria e una partecipazione attiva nella gestione del patrimonio comune;
tale consapevolezza rende difficile sostenere che la stessa fosse all'oscuro delle scelte economiche del marito e delle relative conseguenze patrimoniali;
4) che la ricorrente non poteva essere ignara della situazione debitoria della ditta individuale, poiché tutte le comunicazioni ufficiali relative all'impresa venivano recapitate presso la sua residenza, che coincideva con la sede legale della ditta stessa, il che significa che la sig.ra era informata circa la gestione e le difficoltà economiche dell'impresa; Pt_1
5) in sede di divorzio, i coniugi dichiararono esplicitamente di “non avere nessuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro e di avere definito ogni altro rapporto economico in separata sede” sicché le parti risolsero, almeno sulla carta, mercé una dichiarazione pagina 7 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta consapevole, le loro pendenze: ne deriva che la reclamante non può invocare la propria condizione economica adducendo la gestione autonoma dell'ex marito.
8. In base a tali premesse, se non può ritenersi provata la compartecipazione attiva, dolosa, della all'attività imprenditoriale svolta di fatto dal marito, non può escludersi, per contro, la Pt_1 sussistenza a carico della stessa della colpa grave nella formazione dell'indebitamento. E' provato, per le ragioni sopra spiegate, che'ella non ignorasse l'assunzione di una ditta a proprio nome per lo svolgimento di attività di impresa in forma individuale, circostanza da cui derivava l'assunzione della responsabilità personale illimitata per i debiti dell'impresa. Se così è, l'aver consentito a terzi soggetti di esercitare l'attività di impresa al suo posto, senza operare i necessari controlli sulla gestione non può costituire un'esimente tale da escludere la colpa grave. Ed infatti, per l'operatività dell'istituto di cui all'art. 283 C.C.I.I. - che non si ignora implichi un chiaro favor nei confronti dei debitori persone fisiche incapienti dinanzi a situazioni di forte indebitamento come quella della reclamante- va operata comunque una valutazione anche dei contrapposti interessi coi quali deve necessariamente operarsi un bilanciamento.
E non può, nella specie, tralasciarsi che comunque la sig.ra si è prestata, nella Pt_1 consapevolezza della propria impossidenza e della mancanza delle capacità di impresa necessarie, a consentire l'intestazione di una impresa gestita di fatto dal marito, artefice occulto di tutta la vicenda.
Diversamente opinando si consentirebbe, semplicisticamente, il ricorso a schemi imprenditoriali abusivi, e si escluderebbe ogni responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, sia dell'imprenditore occulto sia dell'imprenditore apparente il quale ultimo potrebbe sempre beneficiare dell'esdebitazione.
Mette conto rilevare, infatti, comunque, che nel nostro ordinamento, l'imputazione dell'attività
d'impresa è retta dal principio generale della spendita del nome. Ciò comporta che sia gli effetti giuridici, attivi e passivi, dell'attività negoziale posta in essere nell'esercizio dell'impresa, sia la disciplina stessa dell'impresa si appuntano sul soggetto il cui nome è stato speso nei rapporti con i terzi. In altri termini, risponde delle obbligazioni d'impresa e, eventualmente, fallisce colui sotto il cui nome sono stati posti in essere gli atti d'impresa.
Alla luce di ciò, è chiara quale sia la posizione dell'imprenditore palese nel fenomeno dell'impresa occulta. pagina 8 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta L'imprenditore palese (c.d. prestanome) è un mandatario senza rappresentanza, cioè un soggetto che agisce in nome proprio, ma per conto e nell'interesse altrui. Il principio della spendita del nome implica pertanto che l'imprenditore palese risponda delle obbligazioni assunte e sia destinatario dell'attività d'impresa svolta per conto altrui. Il prestanome ha speso il proprio nome.
E tanto basta perché: a) risponda delle obbligazioni d'impresa; b) acquisti la qualità
d'imprenditore; c) sia soggetto all'applicazione della disciplina dell'impresa.
Tali considerazioni permettono di ritenere insostenibile che la si sia ritrovata in una Pt_1 condizione di “incolpevole sovraindebitamento”, laddove invece colpevolmente aveva quanto meno omesso qualsiasi vigilanza nel corso del tempo sull'attività di cui era titolare e per la quale comunque effettuava degli adempimenti, come sopra precisato.
Va pertanto confermata la decisione di prime cure con rigetto dell'istanza di esdebitazione proposta da Parte_1
9. Non v'è da provvedere sulle spese del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
La reiezione del reclamo, però, impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione1, precisando che l'obbligo di 1 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge pagina 9 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto.
Del che è dispositivo.
P.T.M. la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 27/11/2024 Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica
(proc. n. 1/2024), emesso in data 24/10/2024, comunicato in data 28/11/2024, così provvede:
1) respinge il reclamo;
1) nulla sulle spese;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018. pagina 10 di 10 - Cons. est. Maria Grazia Caserta