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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento danno per lesione personale.”, e vertente
TRA
, (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Persona_1 C.F._3
Esposito, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Piano di Sorrento (NA) al Corso
Italia n. 24/B, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
(c.f. RT
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi
[...] P.IVA_2
dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domiciliano ope legis in Napoli alla via A. Diaz,
11
CONVENUTI
NONCHÉ
(p. iva Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pariani, giusta P.IVA_3 procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Napoli,
Riviera di Chiaia n. 263
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella loro Parte_2 Parte_1
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore hanno Persona_1
convenuto in giudizio l' ed il Controparte_2 RT
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla di loro figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data 26.05.2017.
In particolare, deducevano che, in tale data, durante una pausa di ricreazione, la minore, nel mentre sorreggeva un libro tra le mani, veniva sospinta da altri bambini, perdeva l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo ed impattando violentemente con il viso;
per effetto dell'impatto, riportava lesioni come da verbale di Pronto Soccorso n. 2017/10122 degli . Parte_3
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati € 32.093,93, nonché
per le spese mediche documentate di € 4.052,66 e preventivate pari ad € 7.270,00 ed ogni altro accessorio equo e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo o di quella maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia,
con condanna del al pagamento delle spese e competenze di lite oltre iva e cpa in misura di CP_4
legge in favore del procuratore antistatario.
1.1. Si costituivano il e l' , i RT Controparte_2
quali preliminarmente chiedevano lo spostamento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice;
eccepivano poi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto, essendo legittimato ad causam unicamente il
[...]
. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attrice ed in via del tutto RT
gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma questo fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , Controparte_3
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. In via gradata, nella mera e denegata eventualità
in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, chiedeva liquidare, negli stretti limiti di giustizia, il danno eventualmente accertato;
in ogni caso, vinte le spese con attribuzione.
2. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, subentrava, in data 15.07.2024 questo giudice che all'esito dell'istruttoria, fissava udienza per il giorno 06.05.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
nel corso della quale, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1 Preliminarmente, è fondata e va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuto in giudizio. Controparte_5
Ed invero, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59
del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli
Istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli Istituti statali di istruzione superiore -
che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità' giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato
e non con i singoli Istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.
Pertanto, essendo riferibili direttamente al e non ai singoli Controparte_6
Istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" del CP_1
personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'Istituto scolastico (cfr. da ultimo
Cass. Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14720).
3.2. Venendo al merito, si premette che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo. Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01).
Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01).
In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del
31/03/2021, Rv. 660991 - 01).
Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato (cfr. Cass. civ.,
4/2/2005, n. 2272).
Inoltre, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è
sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez. U.
9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del 15.09.2020).
3.3. Ebbene - considerato che la domanda di risarcimento del danno può essere riqualificata dal giudice sulla base dei fatti allegati nell'atto di citazione - nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico atteso che non è stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto - peraltro genericamente dedotta - e, quindi, neppure sulla decisiva circostanza che la minore sia caduta in quanto “sospinta da altri bambini”. Persona_1
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
La prima teste di parte attrice, , ha dichiarato: “ADR (…) ho visto i bimbi che Testimone_1
giocavano all'interno del cortile scolastico ho visto una bambina cadere, andava in avanti, era un balzo in avanti, non posso dire se fosse stata spinta, non stava correndo, non essendo in
movimento, non posso dire di aver visto una spinta diretta, ma ho visto una bambina cadere in
avanti”.
Mentre, la seconda teste, ha dichiarato: “ADR Ho visto dei bambini che Testimone_2
scendevano dei gradoni che fanno da collegamento dell'edifico scolastico con il campetto. ADR
Preciso che sono dei comodi gradoni. ADR Ho visto i bambini che scendevano i gradoni, che le
maestre erano posizionate alla destra rispetto ai bambini. ADR Ho visto due signore. ADR I
bambini erano euforici e scendevano le scale disordinatamente;
all'inizio delle scale la fila si era
rotta. ADR entro 2/3 minuti, ho visto questa bambina cadere in avanti, ma di spalle a me. ADR
Per me la bambina è stata spinta perché c'erano dietro di lei 2/3 bambini che gesticolavano. ADR
Io ero più o meno, penso, alla distanza di 10 metri rispetto ai gradoni. ADR Davanti alla bambina
che è caduta non c'era nessuno, perché lei era una delle prime ad aver percorso le scale insieme
alle compagne. ADR La bambina che è caduta ed i bambini che le stavano dietro erano
praticamente attaccati. ADR Non ricordo come fosse vestita la bambina. ADR Ho visto che i
bambini dietro di lei, 3/4 sicuro l'hanno spinta. ADR Non so indicare quale dei bambini che le
stavano dietro l'avrebbe spinta, se quello posizionato a destra o a sinistra. ADR Ho visto
comunque una calca di bambini che si muoveva verso il cortile. ADR I tre precedenti la bambina
erano seguiti da altri. ADR La bambina aveva qualcosa in mano, un foglio, un libro, un quaderno,
non so essere più precisa, perché si sporcò di sangue. ADR Non sono entrata all'interno della
scuola dopo la caduta, ma ricordo che subito dopo l'impatto sono state chiamate le maestre che
si sono avvicinate e l'hanno soccorsa ed io ho visto che la bambina si era fatta male”.
Per contro, la teste, indicata da parte convenuta, , insegnate della classe, ha Testimone_3
dichiarato “ADR Eravamo nel dopo mensa nel cortile interno della scuola, ……..eravamo in due,
io e la collega eravamo in modo tale da vigilare sull'intera classe, io la Controparte_7
collega abbiamo visto la bambina inciampare, in modo repentino, non ho visto nessuno che la
spingeva, siamo accorse subito a soccorrere la bimba e l'abbiamo portato nel bagno.”
Mentre, l'altra teste, ha dichiarato: “ADR io e la collega abbiamo visto che la Controparte_7 bambina è inciampata accidentalmente, eravamo nel dopo mensa, nel cortile interno alla scuola,
la bambina camminava affianco ad un'altra bimba, la bimba non si è protetta con le mani,
indossava gli occhiali, e quando è caduta l'abbiamo soccorsa, non ricordo se avesse qualcosa in
mano, la bimba aveva dei sandali ai piedi, preciso, altresì, che noi consigliamo ai genitori di
indossare scarpe da ginnastica, la bimba quel giorno indossava dei sandali”.
Ebbene, dalle dichiarazioni riportate emerge che, mentre la teste ha riferito di aver visto Tes_1
la bambina cadere ma di non poter dire se la predetta sia stata o meno spinta - peraltro la teste afferma che i bambini stavano giocando in cortile e non menziona affatto la presenza di una scala come luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro - la teste ha dichiarato invece che la Tes_2
caduta sarebbe avvenuta mentre i bambini scendevano dei gradoni e la circostanza che la minore sia stata spinta è meramente valutativa come emerge dal complesso della dichiarazione resa
(“..ADR Per me la bambina è stata spinta..”).
A ciò si aggiunga che nella relazione depositata dal , l'insegnante, RT [...]
, ha dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, che la minore è inciampata per un uso Tes_3
improprio dei sandali che indossava e che, unitamente alla collega, hanno prontamente soccorso la minore.
Nel corso dell'istruttoria, la predetta circostanza circa l'uso dei sandali è stata confermata dalle insegnanti, in assenza di alcuna prova contraria.
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori evidenziati, non è emersa la prova della dinamica del sinistro né del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata poiché infondata, con assorbimento della domanda di manleva.
4. Le spese di lite vengono compensate tra gli attori e l'Istituto scolastico convenuto in giudizio in ragione della definizione in rito del giudizio tra le predette parti, mentre seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento. Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass.n. 18710/2022
secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in
causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20997/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a ) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , con Controparte_2
compensazione tra le parti delle spese di lite;
b) rigetta la domanda nei confronti del , Controparte_8
in persona del p.t.; CP_9
c) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
del , in persona del p.t. che si Controparte_8 CP_9
liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e
I.v.a., se dovuti;
d) condanna, e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
della , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., con attribuzione in favore dell'avv.to Angelo Pariani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento danno per lesione personale.”, e vertente
TRA
, (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Persona_1 C.F._3
Esposito, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Piano di Sorrento (NA) al Corso
Italia n. 24/B, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
(c.f. RT
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentati e difesi
[...] P.IVA_2
dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domiciliano ope legis in Napoli alla via A. Diaz,
11
CONVENUTI
NONCHÉ
(p. iva Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pariani, giusta P.IVA_3 procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Napoli,
Riviera di Chiaia n. 263
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella loro Parte_2 Parte_1
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore hanno Persona_1
convenuto in giudizio l' ed il Controparte_2 RT
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla di loro figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data 26.05.2017.
In particolare, deducevano che, in tale data, durante una pausa di ricreazione, la minore, nel mentre sorreggeva un libro tra le mani, veniva sospinta da altri bambini, perdeva l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo ed impattando violentemente con il viso;
per effetto dell'impatto, riportava lesioni come da verbale di Pronto Soccorso n. 2017/10122 degli . Parte_3
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati € 32.093,93, nonché
per le spese mediche documentate di € 4.052,66 e preventivate pari ad € 7.270,00 ed ogni altro accessorio equo e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo o di quella maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia,
con condanna del al pagamento delle spese e competenze di lite oltre iva e cpa in misura di CP_4
legge in favore del procuratore antistatario.
1.1. Si costituivano il e l' , i RT Controparte_2
quali preliminarmente chiedevano lo spostamento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice;
eccepivano poi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto, essendo legittimato ad causam unicamente il
[...]
. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attrice ed in via del tutto RT
gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma questo fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , Controparte_3
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. In via gradata, nella mera e denegata eventualità
in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, chiedeva liquidare, negli stretti limiti di giustizia, il danno eventualmente accertato;
in ogni caso, vinte le spese con attribuzione.
2. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, subentrava, in data 15.07.2024 questo giudice che all'esito dell'istruttoria, fissava udienza per il giorno 06.05.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
nel corso della quale, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1 Preliminarmente, è fondata e va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuto in giudizio. Controparte_5
Ed invero, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59
del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli
Istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli Istituti statali di istruzione superiore -
che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità' giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato
e non con i singoli Istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.
Pertanto, essendo riferibili direttamente al e non ai singoli Controparte_6
Istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" del CP_1
personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'Istituto scolastico (cfr. da ultimo
Cass. Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14720).
3.2. Venendo al merito, si premette che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo. Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01).
Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01).
In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del
31/03/2021, Rv. 660991 - 01).
Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato (cfr. Cass. civ.,
4/2/2005, n. 2272).
Inoltre, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è
sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez. U.
9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del 15.09.2020).
3.3. Ebbene - considerato che la domanda di risarcimento del danno può essere riqualificata dal giudice sulla base dei fatti allegati nell'atto di citazione - nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico atteso che non è stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto - peraltro genericamente dedotta - e, quindi, neppure sulla decisiva circostanza che la minore sia caduta in quanto “sospinta da altri bambini”. Persona_1
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
La prima teste di parte attrice, , ha dichiarato: “ADR (…) ho visto i bimbi che Testimone_1
giocavano all'interno del cortile scolastico ho visto una bambina cadere, andava in avanti, era un balzo in avanti, non posso dire se fosse stata spinta, non stava correndo, non essendo in
movimento, non posso dire di aver visto una spinta diretta, ma ho visto una bambina cadere in
avanti”.
Mentre, la seconda teste, ha dichiarato: “ADR Ho visto dei bambini che Testimone_2
scendevano dei gradoni che fanno da collegamento dell'edifico scolastico con il campetto. ADR
Preciso che sono dei comodi gradoni. ADR Ho visto i bambini che scendevano i gradoni, che le
maestre erano posizionate alla destra rispetto ai bambini. ADR Ho visto due signore. ADR I
bambini erano euforici e scendevano le scale disordinatamente;
all'inizio delle scale la fila si era
rotta. ADR entro 2/3 minuti, ho visto questa bambina cadere in avanti, ma di spalle a me. ADR
Per me la bambina è stata spinta perché c'erano dietro di lei 2/3 bambini che gesticolavano. ADR
Io ero più o meno, penso, alla distanza di 10 metri rispetto ai gradoni. ADR Davanti alla bambina
che è caduta non c'era nessuno, perché lei era una delle prime ad aver percorso le scale insieme
alle compagne. ADR La bambina che è caduta ed i bambini che le stavano dietro erano
praticamente attaccati. ADR Non ricordo come fosse vestita la bambina. ADR Ho visto che i
bambini dietro di lei, 3/4 sicuro l'hanno spinta. ADR Non so indicare quale dei bambini che le
stavano dietro l'avrebbe spinta, se quello posizionato a destra o a sinistra. ADR Ho visto
comunque una calca di bambini che si muoveva verso il cortile. ADR I tre precedenti la bambina
erano seguiti da altri. ADR La bambina aveva qualcosa in mano, un foglio, un libro, un quaderno,
non so essere più precisa, perché si sporcò di sangue. ADR Non sono entrata all'interno della
scuola dopo la caduta, ma ricordo che subito dopo l'impatto sono state chiamate le maestre che
si sono avvicinate e l'hanno soccorsa ed io ho visto che la bambina si era fatta male”.
Per contro, la teste, indicata da parte convenuta, , insegnate della classe, ha Testimone_3
dichiarato “ADR Eravamo nel dopo mensa nel cortile interno della scuola, ……..eravamo in due,
io e la collega eravamo in modo tale da vigilare sull'intera classe, io la Controparte_7
collega abbiamo visto la bambina inciampare, in modo repentino, non ho visto nessuno che la
spingeva, siamo accorse subito a soccorrere la bimba e l'abbiamo portato nel bagno.”
Mentre, l'altra teste, ha dichiarato: “ADR io e la collega abbiamo visto che la Controparte_7 bambina è inciampata accidentalmente, eravamo nel dopo mensa, nel cortile interno alla scuola,
la bambina camminava affianco ad un'altra bimba, la bimba non si è protetta con le mani,
indossava gli occhiali, e quando è caduta l'abbiamo soccorsa, non ricordo se avesse qualcosa in
mano, la bimba aveva dei sandali ai piedi, preciso, altresì, che noi consigliamo ai genitori di
indossare scarpe da ginnastica, la bimba quel giorno indossava dei sandali”.
Ebbene, dalle dichiarazioni riportate emerge che, mentre la teste ha riferito di aver visto Tes_1
la bambina cadere ma di non poter dire se la predetta sia stata o meno spinta - peraltro la teste afferma che i bambini stavano giocando in cortile e non menziona affatto la presenza di una scala come luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro - la teste ha dichiarato invece che la Tes_2
caduta sarebbe avvenuta mentre i bambini scendevano dei gradoni e la circostanza che la minore sia stata spinta è meramente valutativa come emerge dal complesso della dichiarazione resa
(“..ADR Per me la bambina è stata spinta..”).
A ciò si aggiunga che nella relazione depositata dal , l'insegnante, RT [...]
, ha dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, che la minore è inciampata per un uso Tes_3
improprio dei sandali che indossava e che, unitamente alla collega, hanno prontamente soccorso la minore.
Nel corso dell'istruttoria, la predetta circostanza circa l'uso dei sandali è stata confermata dalle insegnanti, in assenza di alcuna prova contraria.
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori evidenziati, non è emersa la prova della dinamica del sinistro né del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata poiché infondata, con assorbimento della domanda di manleva.
4. Le spese di lite vengono compensate tra gli attori e l'Istituto scolastico convenuto in giudizio in ragione della definizione in rito del giudizio tra le predette parti, mentre seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento. Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass.n. 18710/2022
secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in
causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20997/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a ) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , con Controparte_2
compensazione tra le parti delle spese di lite;
b) rigetta la domanda nei confronti del , Controparte_8
in persona del p.t.; CP_9
c) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
del , in persona del p.t. che si Controparte_8 CP_9
liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e
I.v.a., se dovuti;
d) condanna, e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
della , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., con attribuzione in favore dell'avv.to Angelo Pariani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Nunzia Tesone