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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/06/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3654 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Stella Fazio e dall'avv. ARACA ANTONINO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela CP_1
Foti;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_2
IV , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 MESSINA (ME); P.IVA_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Intimazione di pagamento n. 295 202490154225 91/000, notificatagli il 25.10.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito in essa contenuti e, segnatamente:
1) Avviso di addebito 595 2017 0001367385000, 2) Avviso di addebito 595 2019
0000817843000, 3) Avviso di addebito 595 2019 0003592677000, 4) Avviso di addebito 595 2021
0000662032000, 5) Avviso di addebito 595 2022 0001330908000, 6) Avviso di addebito 595 2022
0004212183000, 7) Avviso di addebito 595 2023 0001567835000.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999, nel merito rilevava di aver cessato l'attività artigiana in data 30.03.2018 e pertanto nulla doveva all' a titolo di contributi. CP_1 Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso , mentre l' rimaneva contumace. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_1 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative CP_1
agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
L'eccezione relativa alla presunta non dovutezza delle somme per cessazione dell'attività andrà esaminata una volta verificata la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' è possibile ricostruire i seguenti CP_1
atti interruttivi della prescrizione.
L'avviso di addebito N. 595 2017 0001367385000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 19.12.2017.
L'avviso di addebito N. 595 2019 0000817843000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 17.07.2019.
L'avviso di addebito N. 595 2019 0003592677000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 28.01.2020.
L'avviso di addebito N. 595 2021 0000662032000 risulta essere stato inviato con raccomandata A/R il 03.02.2022 restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito N. 595 2022 0001330908000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 28.07.2022.
L'avviso di addebito N. 595 2022 0004212183000 risulta essere stato inviato con raccomandata A/R il 21.02.2023 restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito N. 595 2023 0001567835000 risulta essere stato inviato con raccomandata A/R il 03.01.2024 restituita al mittente per compiuta giacenza.
Per Va subito osservato che le notifiche degli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri
2021 0000662032000, 595 2022 0004212183000 e 595 2023 0001567835000, esitate solo con la compiuta giacenza ( senza prova della raccomandata informativa o CAD), non possono che essere ritenute invalide. Tale valutazione costituisce applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione a sezioni Unite con la sentenza n. 10112/2021: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi ( elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli AVA.
Orbene, per i crediti portati dai predetti tre avvisi di addebito, relativi a contribuzione successiva all'annualità 2018, deve essere accolta l'eccezione di parte opponente, il quale rileva e prova documentalmente di aver cessato la propria attività di impresa artigiana in data 30.3.2018 (cfr. relativa produzione documentale), mentre l' , che è in questa sede convenuto in senso formale, CP_1
ma in quanto ente impositore-creditore riveste la diversa posizione di attore in senso sostanziale, nulla ha dedotto né provato quanto alla sussistenza (od alla persistenza oltre il primo trimestre del 2018) dei presupposti fattuali e legali necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva del Pt_2
Ne consegue allora, che l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata relativamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri 595 2021
0000662032000, 595 2022 0004212183000 e 595 2023 0001567835000.
Per quanto concerne gli ulteriori avvisi di addebito, per i quali le notifiche appaiono valide, parte opponente non può più far valere la presente eccezione, relativa al merito ed al sorgere della pretesa contributiva dell , in quanto ciò avrebbe dovuto fare entro il termine utile per CP_1
l'impugnazione dei singoli atti impositivi.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. CP_1
in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da Cass. 18145/2012, v. più di recente
Cass. n. 8198/2023), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
Ancora sugli effetti dell'irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore, va richiamata la recentissima Cass. 6713/22 secondo cui : “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo vedi pure Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”. Nel caso di specie, pertanto, non può più essere messa in discussione la pretesa contributiva dell' , quanto alla sua origine, relativamente agli avvisi di addebito validamente notificati e la CP_1
relativa doglianza va, in parte qua, disattesa.
Deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di prescrizione.
Per l'avviso di addebito n. 595 2017 0001367385000 risulta essere stata notificata per compiuta giacenza in data 1.7.2023, a mezzo raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n.
29520229000458529000.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_2 CP_1
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da che alla CP_2 data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (25.10.2024), non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito nn.
595 2017 0001367385000, 595 2019 0000817843000, 595 2019 0003592677000, e 595 2022
0001330908000 e l'opposizione va, in parte qua, rigettata.
Il ricorso va allora solo parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 295 202490154225 91/000, limitatamente agli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri 595 2021 0000662032000, 595 2022 0004212183000 e
595 2023 0001567835000.
Le spese del giudizio vanno compensate tra il ricorrente e l' mentre le spese tra il CP_2
ricorrente e l' vanno invece compensate per metà in ragione della parziale reciproca CP_1 soccombenza, mentre la restante metà segue la maggior soccombenza dell' , che non ha ben CP_1
notificato tre degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento. Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e l' in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 CP_2
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 03/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' Controparte_2
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 295 202490154225 91/000, limitatamente agli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri 595 2021 0000662032000, 595 2022 0004212183000 e
595 2023 0001567835000;
- Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio tra e l' Parte_1 CP_2
- Compensa per metà le spese del giudizio tra e l' , e condanna Parte_1 CP_1
l al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà delle dette spese che liquida CP_1
in euro 1.645,50 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 12/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena