Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Valeria Guerrini (C.F.: ) CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sant'Antioco (Carbonaia-
Iglesias) il 15.07.2016 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del suddetto Comune al n. Nr. 21
- Parte II - Serie C - Anno 2016), che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato il Per_1
30.11.2011), e (nata il [...]), entrambi minorenni, e che il Tribunale di Lodi, con Per_2 sentenza 171/2024 pubblicata il 22.07.2024 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio:
- OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà a vivere con gli stessi nella
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 Pt_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al luglio 2024 (prima rivalutazione luglio 2025). Il Sig. i impegna, inoltre, a versare Pt_2 il 50% del mutuo esistente sulla casa famigliare, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo miglior accordo tra le parti:
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 19,00, con prelevamento e accompagnamento presso la casa materna;
- un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì), dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento il giorno successivo a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale ulteriore
(tendenzialmente il martedì o il giovedì) nelle settimane che terminano con un fine settimana di spettanza materna;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre alle ore 16,00) e il secondo periodo
(dal 30 dicembre alle ore 16,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche);
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
- gli altri ponti scolastici e le festività infra-annuali, in alternanza con la madre, secondo un calendario che verrà condiviso tra i genitori, di anno in anno, entro il 15 gennaio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche estive, per 3 settimane complessive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
4) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.” All'udienza cartolare del 26.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Sant'Antioco (Carbonaia-Iglesias) il 15.07.2016 (atto trascritto nei Registri
[...] dello stato civile del suddetto Comune al n. Nr. 21 - Parte II - Serie C - Anno 2016);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antioco (Carbonaia-Iglesias), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello