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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3097/2023 promossa in grado d'appello da
e con l'Avv. Luca Cucci del Foro di Monza ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto in Monza, viale Italia n. 50, in forza di mandato agli atti
- appellanti -
CONTRO con gli Avv.ti Carlo Verticale e Controparte_1
Simona Dinetta del Foro di , elettivamente domiciliata presso il loro studio in CP_1 CP_1
via Durini n. 4
- appellata –
Avverso e per l'impugnazione della sentenza n.2979/2023 del Tribunale di AN -
Sezione Sesta Civile in data 13.04.2023
pag. 1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 2979/2023 pubblicata dal Tribunale di AN in data 13.04.2023 e mai notificata: NEL MERITO Per le ragioni esposte nell'atto di appello e per quante altre ritenute di giustizia, revocare la condanna degli odierni appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di Euro 228.273,19= oltre interessi, di cui al capo 2) della sentenza impugnata. IN OGNI CASO Con integrale rifusione di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: in via preliminare: previ gli opportuni accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c. dell'appello proposto dai
Sig.ri e nel merito: respingere l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2979/2023 del Tribunale di AN emessa in data Pt_1
13/04/2023 e pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio n. r.g. 23577/2022 e questa confermare in ogni sua parte per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio - salvis juribus”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2022 emesso, nei loro confronti, su istanza di (d'ora in avanti, Controparte_1
Contr per brevità, ), in solido con la società Controparte_3
che intimava loro il pagamento della somma di € 247.722,43, oltre interessi
[...]
al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo, nella loro qualità di fideiussori, per il credito spettante alla banca in ragione del saldo passivo pag. 2 dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla società ingiunta e dall'inadempimento agli obblighi restitutori derivanti da contratto di mutuo (docc. da
2 a 16 del fascicolo monitorio);
2) A supporto dell'opposizione dopo aver dato atto dell'intervenuto fallimento, in forza di sentenza del Tribunale di AN in data 3 marzo 2022, della società debitrice principale, e della socia illimitatamente responsabile gli opponenti Controparte_3
deducevano:
a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo questo stato notificato il 6 maggio
2022, ossia oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo (14 febbraio 2022), stabilito dall'art. 644 c.p.c.;
b) che, di conseguenza, il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito, a meno di riproposizione delle domande nella comparsa di costituzione e risposta da parte della società convenuta opposta;
c) anche laddove si fosse ritenuto che il giudice potesse decidere nel merito delle domande oggetto del ricorso monitorio, era da ritenersi verificata l'estinzione dell'obbligo di garanzia dei fideiussori per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1957
c.c., in quanto, attesa l'invalidità dell'ingiunzione, la società convenuta opposta non aveva azionato la propria pretesa nei loro confronti entro il termine di due mesi (nel caso di fideiussione limitata al medesimo termine dell'obbligazione principale), ovvero di sei mesi dall'11 ottobre 2021, ossia dal momento in cui la aveva comunicato al CP_1
debitore principale e ai fideiussori la scadenza delle obbligazioni.
Nel giudizio così radicato si costituiva la creditrice opposta, dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo, in quanto effettivamente notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., ma dichiarando di insistere per la condanna degli opponenti al pagamento delle poste debitorie, atteso che gli opponenti non avevano specificamente contestato: i. la sottoscrizione dei contratti prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
ii. né l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca;
iii. né tantomeno le risultanze degli estratti conto;
iv. né, ancora, alcun illegittimo addebito.
Eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione proposta, atteso il mancato esperimento da parte degli opponenti della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.
5. Rilevava come gli opponenti avessero preventivamente ed espressamente rinunciato ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., come risultava: dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus rilasciata da l 16 luglio 2003 (doc. Parte_1
18 del fascicolo monitorio); ii. dall'art. 7 della lettera di fideiussione specifica rilasciata da pag. 3 il 20 settembre 2004 (doc. 19 del fascicolo monitorio); dall'art. 7 Parte_2
della lettera di fideiussione specifica rilasciata da il 20 gennaio Persona_1
2010 (doc. 24 del fascicolo monitorio); iv. dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus rilasciata da e il 14 marzo Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2011 (doc. 25 del fascicolo monitorio); v. dall'art. 5, comma 7, della lettera di fideiussione specifica rilasciata da e il 25 settembre 2017 Parte_1 Parte_2
(doc. 27 del fascicolo monitorio); dall'art. 5, comma 7, della lettera di fideiussione specifica rilasciata da e il 23 dicembre 2019 Parte_1 Parte_2
(doc. 28 del fascicolo monitorio).
3) A fronte della rinuncia del decreto ingiuntivo, parte convenuta opposta chiedeva quindi l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. nei confronti di e per l'importo di € Parte_1 Parte_2
247.722,43, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo.
4) All'esito della prima udienza del 16 novembre 2022 il giudice, ritenuto il credito azionato liquido ed esigibile, emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., ingiungendo a e di pagare, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore della la somma di € Controparte_1
247.722,43, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 6 maggio 2022 al saldo effettivo e spese, rilevando ”come la facoltà di parte opponente di eccepire la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. sia stata rinunciata dagli odierni opponenti (cfr. doc. 25 fasc. mon.) e rilevato altresì come non sussistano ulteriori motivi di contestazione del credito vantato dall'opposta”, assegnando il termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
5) Nella fase istruttoria gli opponenti documentavano di aver ricevuto una raccomandata datata 16 novembre 2022, in cui la società Controparte_4
comunicava di essersi surrogata, per parziale pagamento del credito di cui
[...]
trattasi, nei diritti della società convenuta opposta e nei limiti della garanzia ad essa prestata e, pertanto, di vantare un credito dell'importo di € 19.449,24 nei confronti della Fallimento, invitando i Controparte_5
fideiussori a provvedere al pagamento (doc. 3 degli attori opponenti prodotto come allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). In ragione dell'intervenuto parziale pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione, pacificamente riconosciuto da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., nella pag. 4 successiva udienza del 16 febbraio 2023, il giudice ha disposto la revoca della predetta ordinanza.
6) Indi, fissata discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., emetteva sentenza con cui: rilevava l'infondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
riteneva fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per esser stato lo stesso notificato oltre i termini di legge, e lo revocava, ma prendeva atto della Contr domanda svolta, nel merito, da , di condanna degli opponenti al saldo delle poste debitorie oggetto di garanzia fideiussoria, di cui gli stessi non avevano contestato l'ammontare, e nel merito, quanto all'eccezione di liberazione ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti, testualmente motivava: “Solo con la prima memoria istruttoria, e quindi tardivamente, gli attori hanno specificamente allegato i fatti in forza dei quali, a fronte di specifica controdeduzione della banca convenuta opposta in ordine alla rinuncia convenzionale degli opponenti al formulare eccezione ai sensi dell'art. 1957 c.c., le clausole contrattuali invocate da controparte a dimostrazione dell'infondatezza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori, sarebbero da ritenere nulle, allegando che le fideiussioni prestate, senza operare alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus, sarebbero conformi allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, dichiarato in contrasto con
l'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 con provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2 maggio 2005, richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 30 dicembre 2021, n. 41994. Secondo la prospettazione degli attori opponenti, tale invalidità comporterebbe l'inapplicabilità e l'inefficacia delle deroghe all'art. 1957
c.c., con conseguente estinzione degli obblighi discendenti dalle garanzie prestate, non avendo la banca esercitato la propria pretesa nei confronti di Parte_1
e nel termine di due mesi (nel caso di fideiussione limitata al Parte_2 medesimo termine dell'obbligazione principale) ovvero di sei mesi dall'11 ottobre
2021, ossia dal momento della comunicazione al debitore principale e ai fideiussori della scadenza delle obbligazioni. Se non che i fatti allegati a fondamento dell'eccezione di nullità da parte degli opponenti, sono stati specificati dalla difesa di parte opponente tardivamente, non all'udienza di trattazione (con la quale gli opponenti hanno genericamente, nell'ambito di una parentesi, richiamato la giurisprudenza della Cassazione n. 41994/2021 senza specificarne l'attinenza rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio) ma con la prima memoria istruttoria,
pag. 5 quando tuttavia alla difesa di parte attrice era consentito di precisare o modificare le domande ma solo sulla base dei fatti che erano già stati specificamente allegati, definendo compiutamente il tema di decisione e prova del presente giudizio. Del resto, premesso che nel caso di specie assume primario rilievo la fideiussione omnibus rilasciata il 14 marzo 2011 sino alla concorrenza dell'importo di €
260.000,00 (elevato a € 323.000,00 con dichiarazione integrativa del 18 dicembre
2018 cfr. docc. 25-26 del fascicolo monitorio), in quanto a copertura di una somma superiore all'ammontare del credito vantato dalla banca, gli attori opponenti non hanno nemmeno dimostrato che tale contratto sia espressivo di intesa dominante, della quale non ha indicato alcuna caratteristica identificativa. Gli opponenti si sono limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimità in forza della quale gli artt. 2, 6 ed
8 delle fideiussioni omnibus redatte sul modello ABI sanzionato con il provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, siccome espressivo di intesa dominante, sono da ritenere nulle siccome espressive a loro volta di tale intesa in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, ma non hanno prodotto né il modello ABI richiamato né il provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia per consentire di appressare se il contenuto delle clausole contrattuali convenute tra le parti corrisponda effettivamente a quello dello schema negoziale espressivo dell'intesa dominante vietata. Ne segue che gli attori, oltre ad aver fondato la propria eccezione di nullità su fatti tardivamente allegati, circostanza che rende la relativa eccezione inammissibile, non hanno nemmeno provato l'effettiva fondatezza della loro eccezione. Inoltre, nulla è stato allegato né tantomeno dimostrato in merito alla persistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dal 2005 (periodo oggetto dell'accertamento della Banca D'Italia) al 2011, ossia al momento in cui è stata rilasciata la predetta fideiussione. Essendo stata stipulata successivamente al provvedimento della Banca d'Italia, gli opponenti - chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda - non potevano giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa. Tale accertamento, infatti, concerne un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica degli opponenti (in tal senso, Tribunale di AN,
Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Tribunale di AN,
Sez. Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). L'eccezione di nullità deve, quindi, essere dichiarata inammissibile ed, in ogni caso, infondata”; pronunciava quindi il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed
pag. 6 eccezione, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2778/2022, emesso dal
Tribunale di AN il 4 febbraio 2022 e pubblicato il 14 febbraio 2022 nei confronti di
e 2) in accoglimento della domanda Parte_1 Parte_2
proposta dalla condanna Controparte_1
e in solido al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 della somma di € Controparte_1
228.273,19, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6 maggio
2022 sino al saldo effettivo;
3) condanna altresì e Parte_1 Parte_2
n solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 9.142,00
[...] per compensi, oltre 15% di tale importo per rimborso per spese generali, CPA e IVA”.
7) Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i fideiussori, ritenendo la pronuncia di prime cure ingiusta e gravatoria, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione, svolta dagli attori opponenti in tale sede, di intervenuta decadenza della banca dalla facoltà di escuterli, ai sensi dell'art. 1957 c.c., poiché, essendo incontestata la loro qualità di consumatori, nessuna prova era stata fornita dalla banca creditrice in ordine alla circostanza che le clausole derogatorie alla norma citata fossero state frutto di trattativa individuale. Testualmente, gli appellanti osservavano: “Al contrario - pur a fronte di specifica e tempestiva eccezione di questa difesa circa la vessatorietà delle clausole contrattuali contenute in tutti gli impegni fideiussori sottoscritti dagli odierni appellanti con le quali si prevedeva una deroga all'applicabilità della disciplina dettata dal citato art. 1957 cc - l'istituto bancario odierno appellato, disattendendo l'onere probatorio sullo stesso pacificamente incombente, non solo non ha dimostrato, ma neppure ha richiesto di poter dimostrare l'esistenza di trattative individuali per giungere all'approvazione di quelle clausole ed alla sottoscrizione dei relativi contratti. Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente premesso (paragrafo 11, pagina 9 della sentenza impugnata) che “rimane decisivo stabilire se la società opposta sia o meno decaduta dal diritto di avanzare la pretesa creditoria nei confronti degli odierni opponenti, in qualità di fideiussori della società ingiunta, in conseguenza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cc proposta dagli opponenti”, a modestissimo parere di questa difesa ha invece errato nel ritenere tardivamente sollevata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali prevedenti una deroga convenzionale alla disciplina di cui all'art. 1957 cc, giacché come ricordato
l'eccezione è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. A ciò si aggiunga - in puntuale applicazione dei principi espressi nei Trattati Istitutivi e nella
pag. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, fatti propri dalle varie fonti di rango secondario dell'Unione (prima fra tutte la Direttiva 93/13/CEE recante la disciplina dei cd.
“unfaricontractterms”), espressamente richiamati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con ordinanza n.5868 del 27.02.2023 (e prima di allora fatta propria da numerose pronunce delle Corti territoriali, cfr. Sentenza 2354 del 27.07.2021 proprio di questa Corte d'Appello) - la pacifica vessatorietà della clausola sottoscritta dal consumatore/fidejussore di deroga all'art. 1957 cc e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice adito”. Concludevano pertanto prendendo le conclusioni trascritte in epigrafe.
Contr 8) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituita , contestando in primo logo l'ammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 342
c.p.c.; rilevava come il credito azionato non fosse stato mai fatto oggetto di contestazione da parte dei signori ripercorrendone le fonti, con riferimento Pt_1
alla documentazione tutta versata in causa;
rilevava la tardività della doglianza avversaria relativa alla pretesa nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. perché non comprovatamente frutto di trattativa individuale, sul presupposto – a detta di parte appellante rilevabile d'ufficio – della qualità di consumatori rivestita dai fideiussori questione, tuttavia, non proponibile per la prima volta in secondo Pt_1
grado, considerato il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello imposto dall'art. 345 c.p.c.; rilevava, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi nel merito, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
9) L'appello, ad avviso di questo Collegio, è inammissibile e, comunque, infondato.
10) Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., superata in ogni caso dal fatto che la causa è stata rimessa in decisione. In ogni caso, anche volendo considerare l'eccezione svolta anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia sufficiente rilevare che gli appellanti hanno, in modo sufficientemente specifico, individuato il capo di pronuncia che intendevano gravare di appello ed i motivi a supporto della domanda di riforma, sebbene, ad avviso di questo Collegio, questi ultimi siano da ritenersi inammissibili, per violazione del divieto di nova in appello, secondo quanto qui di séguito esposto.
11) In primo grado, gli appellanti – che mai hanno contestato le fonti e l'entità del credito azionato, con gli effetti, conseguenti, previsti dall'art. 115 c.p.c. - hanno contestato pag. 8 l'invalidità della deroga al disposto dell'art 1957 c.c. unicamente in riferimento all'assunto, giudicato dal Giudice di primo grado privo di consistenza, secondo il quale il modulo di fideiussione sottoscritto dai signori avrebbe contenuto Pt_1 clausole conformi, soprattutto in riferimento a quella di deroga al disposto dell'art
1957 c.c., allo schema cd. ABI, quindi nulle in quanto frutto di intese anticoncorrenziali, richiamando, in prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., le statuizioni della S.C. a sezioni unite n. 41994/2021, a detta degli stessi applicabile anche alle fideiussioni specifiche, ed ora, nella presente sede, ritengono invece che la predetta nullità, esclusa dal giudice in prime cure, dovesse essere da questi ritenuta e dichiarata in quanto – qualità che il giudice avrebbe dovuto apprezzare d'ufficio – sempre in riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., ai signori si Pt_1
sarebbe resa applicabile la disciplina consumeristica, con la conseguenza che avrebbe dovuto esser fornita dimostrazione, da parte del creditore, che la clausola derogatoria di cui trattasi, in quanto vessatoria, fosse stata frutto di trattativa individuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 Cod. cons.
12) Deve allora in primo luogo osservarsi, sul punto, che tale qualità non era stata sicuramente allegata o provata nel giudizio di primo grado, soccorrendo, allora, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I – 29 maggio 2024, n.
15020) a mente della quale: “….le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
12 dicembre 2014, n. 26242, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del
2022 e Cass. n. 28377 del 2022). 3.
2.4.1. In quella sentenza è stato affermato, tra
l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
3.2.4.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità
pag. 9 essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, Par.5478 e
10712 del 2024)”.
13) Orbene, esaminando le difese svolte in prime cure, si rileva immediatamente come mai i signori abbiano specificamente affermato di aver agito, nel rendere la Pt_1 fideiussione a favore della predetta società, per interessi tutt'affatto estranei agli scopi ed alla funzionalità della società garantita. Quindi, certamente l'eccezione di nullità rappresentata per la prima volta nella presente sede, con l'atto di appello, cade sotto la scure dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
14) Trattasi, in ogni caso, di eccezione infondata anche nel merito, come si rileva per mera completezza di motivazione. Infatti la ricorrente ha ricoperto per Parte_1
lungo tempo, e fino a tutto il 29 luglio 2020, la qualità di socia accomandataria della società di cui trattasi, che ha proceduto a trasformazione in pari data, assumendo la signora la qualità di socia accomandataria in luogo della Controparte_3 Pt_1
(mentre la assumeva quella di accomandante), e ciò soltanto
[...] Parte_1 nell'imminenza del grave dissesto che ha poi condotto alla dichiarazione di fallimento, mentre il sig. ha reso fideiussioni in favore della società poi fallita Parte_2
a far tempo dall'anno 2004 (doc. 19 fascicolo monitorio) e fino a tutto il 2019 (doc.
n. 28 del fascicolo monitorio). Oltretutto, egli sottoscriveva altresì, in data 25 marzo
2021, dichiarazione integrativa (doc. n. 29 del fascicolo monitorio) con cui autorizzava CC AN a fare credito alla società debitrice, dichiarandosi pienamente al corrente della situazione patrimoniale della società stessa. Se tanto è vero, neppure a potrebbe, in ogni caso, riconoscersi fondatamente Parte_2
la qualità di consumatore, posto che, come chiarisce la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale qualità può essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.lgs. 206/2005, soltanto alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come del resto ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5868 del 27 febbraio 2023, ulteriormente precisando come occorra poter rilevare ed affermare che la persona fisica agisca per scopi del tutto avulsi dai profili funzionali dell'attività del debitore garantito. Tale estraneità non può certamente apprezzarsi nel caso che occupa, laddove il sig. ha prestato Pt_1
garanzie a favore della società per ben 17 anni e ripetutamente, e da ultimo, ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza della trasformazione societaria,
pag. 10 ed ha espressamente autorizzato la a continuare a concedere credito alla CP_1
società beneficiaria della garanzia, dichiarandosi al corrente della situazione patrimoniale della stessa (doc. n. 29 del fascicolo monitorio, già citato).
15) Per mera completezza di motivazione, valga inoltre osservare che come correttamente ha osservato il giudice di prime cure, gli appellanti nulla hanno mai dedotto o rappresentato al fine di sostenere che i moduli di fideiussione da loro sottoscritti nel corso di svariati anni in cui hanno avuto rapporti con l'istituto bancario creditore siano frutto dell'adesione, da parte di esso, ad intese anticoncorrenziali, non fornendo, di tale derivazione, neppure larvata prova (in ordine alla sussistenza di tale onere, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024, nonché Cass 17 gennaio 2025
n. 1170).
16) In conclusione, l'appello appare infondato e deve essere respinto, conseguendone la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenendo conto degli adempimenti difensivi concretamente svolti.
17) In ragione della duplice soccombenza, va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di AN n. 2979/2023 del 13 aprile 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 2979/2023 del 13 aprile 2023, confermandola integralmente, e per l'effetto, condanna e Parte_1
al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_6
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
9.991,00 per compensi (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
pag. 11 Il Consigliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott.ssa Marianna Galioto
pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3097/2023 promossa in grado d'appello da
e con l'Avv. Luca Cucci del Foro di Monza ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto in Monza, viale Italia n. 50, in forza di mandato agli atti
- appellanti -
CONTRO con gli Avv.ti Carlo Verticale e Controparte_1
Simona Dinetta del Foro di , elettivamente domiciliata presso il loro studio in CP_1 CP_1
via Durini n. 4
- appellata –
Avverso e per l'impugnazione della sentenza n.2979/2023 del Tribunale di AN -
Sezione Sesta Civile in data 13.04.2023
pag. 1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 2979/2023 pubblicata dal Tribunale di AN in data 13.04.2023 e mai notificata: NEL MERITO Per le ragioni esposte nell'atto di appello e per quante altre ritenute di giustizia, revocare la condanna degli odierni appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di Euro 228.273,19= oltre interessi, di cui al capo 2) della sentenza impugnata. IN OGNI CASO Con integrale rifusione di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: in via preliminare: previ gli opportuni accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c. dell'appello proposto dai
Sig.ri e nel merito: respingere l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2979/2023 del Tribunale di AN emessa in data Pt_1
13/04/2023 e pubblicata in pari data nell'ambito del giudizio n. r.g. 23577/2022 e questa confermare in ogni sua parte per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio - salvis juribus”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2022 emesso, nei loro confronti, su istanza di (d'ora in avanti, Controparte_1
Contr per brevità, ), in solido con la società Controparte_3
che intimava loro il pagamento della somma di € 247.722,43, oltre interessi
[...]
al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo, nella loro qualità di fideiussori, per il credito spettante alla banca in ragione del saldo passivo pag. 2 dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla società ingiunta e dall'inadempimento agli obblighi restitutori derivanti da contratto di mutuo (docc. da
2 a 16 del fascicolo monitorio);
2) A supporto dell'opposizione dopo aver dato atto dell'intervenuto fallimento, in forza di sentenza del Tribunale di AN in data 3 marzo 2022, della società debitrice principale, e della socia illimitatamente responsabile gli opponenti Controparte_3
deducevano:
a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo questo stato notificato il 6 maggio
2022, ossia oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo (14 febbraio 2022), stabilito dall'art. 644 c.p.c.;
b) che, di conseguenza, il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito, a meno di riproposizione delle domande nella comparsa di costituzione e risposta da parte della società convenuta opposta;
c) anche laddove si fosse ritenuto che il giudice potesse decidere nel merito delle domande oggetto del ricorso monitorio, era da ritenersi verificata l'estinzione dell'obbligo di garanzia dei fideiussori per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1957
c.c., in quanto, attesa l'invalidità dell'ingiunzione, la società convenuta opposta non aveva azionato la propria pretesa nei loro confronti entro il termine di due mesi (nel caso di fideiussione limitata al medesimo termine dell'obbligazione principale), ovvero di sei mesi dall'11 ottobre 2021, ossia dal momento in cui la aveva comunicato al CP_1
debitore principale e ai fideiussori la scadenza delle obbligazioni.
Nel giudizio così radicato si costituiva la creditrice opposta, dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo, in quanto effettivamente notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., ma dichiarando di insistere per la condanna degli opponenti al pagamento delle poste debitorie, atteso che gli opponenti non avevano specificamente contestato: i. la sottoscrizione dei contratti prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
ii. né l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca;
iii. né tantomeno le risultanze degli estratti conto;
iv. né, ancora, alcun illegittimo addebito.
Eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione proposta, atteso il mancato esperimento da parte degli opponenti della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.
5. Rilevava come gli opponenti avessero preventivamente ed espressamente rinunciato ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., come risultava: dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus rilasciata da l 16 luglio 2003 (doc. Parte_1
18 del fascicolo monitorio); ii. dall'art. 7 della lettera di fideiussione specifica rilasciata da pag. 3 il 20 settembre 2004 (doc. 19 del fascicolo monitorio); dall'art. 7 Parte_2
della lettera di fideiussione specifica rilasciata da il 20 gennaio Persona_1
2010 (doc. 24 del fascicolo monitorio); iv. dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus rilasciata da e il 14 marzo Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2011 (doc. 25 del fascicolo monitorio); v. dall'art. 5, comma 7, della lettera di fideiussione specifica rilasciata da e il 25 settembre 2017 Parte_1 Parte_2
(doc. 27 del fascicolo monitorio); dall'art. 5, comma 7, della lettera di fideiussione specifica rilasciata da e il 23 dicembre 2019 Parte_1 Parte_2
(doc. 28 del fascicolo monitorio).
3) A fronte della rinuncia del decreto ingiuntivo, parte convenuta opposta chiedeva quindi l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. nei confronti di e per l'importo di € Parte_1 Parte_2
247.722,43, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo.
4) All'esito della prima udienza del 16 novembre 2022 il giudice, ritenuto il credito azionato liquido ed esigibile, emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., ingiungendo a e di pagare, in solido, in Parte_1 Parte_2 favore della la somma di € Controparte_1
247.722,43, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 6 maggio 2022 al saldo effettivo e spese, rilevando ”come la facoltà di parte opponente di eccepire la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. sia stata rinunciata dagli odierni opponenti (cfr. doc. 25 fasc. mon.) e rilevato altresì come non sussistano ulteriori motivi di contestazione del credito vantato dall'opposta”, assegnando il termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
5) Nella fase istruttoria gli opponenti documentavano di aver ricevuto una raccomandata datata 16 novembre 2022, in cui la società Controparte_4
comunicava di essersi surrogata, per parziale pagamento del credito di cui
[...]
trattasi, nei diritti della società convenuta opposta e nei limiti della garanzia ad essa prestata e, pertanto, di vantare un credito dell'importo di € 19.449,24 nei confronti della Fallimento, invitando i Controparte_5
fideiussori a provvedere al pagamento (doc. 3 degli attori opponenti prodotto come allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). In ragione dell'intervenuto parziale pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione, pacificamente riconosciuto da parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., nella pag. 4 successiva udienza del 16 febbraio 2023, il giudice ha disposto la revoca della predetta ordinanza.
6) Indi, fissata discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., emetteva sentenza con cui: rilevava l'infondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
riteneva fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per esser stato lo stesso notificato oltre i termini di legge, e lo revocava, ma prendeva atto della Contr domanda svolta, nel merito, da , di condanna degli opponenti al saldo delle poste debitorie oggetto di garanzia fideiussoria, di cui gli stessi non avevano contestato l'ammontare, e nel merito, quanto all'eccezione di liberazione ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti, testualmente motivava: “Solo con la prima memoria istruttoria, e quindi tardivamente, gli attori hanno specificamente allegato i fatti in forza dei quali, a fronte di specifica controdeduzione della banca convenuta opposta in ordine alla rinuncia convenzionale degli opponenti al formulare eccezione ai sensi dell'art. 1957 c.c., le clausole contrattuali invocate da controparte a dimostrazione dell'infondatezza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori, sarebbero da ritenere nulle, allegando che le fideiussioni prestate, senza operare alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus, sarebbero conformi allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, dichiarato in contrasto con
l'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 con provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2 maggio 2005, richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 30 dicembre 2021, n. 41994. Secondo la prospettazione degli attori opponenti, tale invalidità comporterebbe l'inapplicabilità e l'inefficacia delle deroghe all'art. 1957
c.c., con conseguente estinzione degli obblighi discendenti dalle garanzie prestate, non avendo la banca esercitato la propria pretesa nei confronti di Parte_1
e nel termine di due mesi (nel caso di fideiussione limitata al Parte_2 medesimo termine dell'obbligazione principale) ovvero di sei mesi dall'11 ottobre
2021, ossia dal momento della comunicazione al debitore principale e ai fideiussori della scadenza delle obbligazioni. Se non che i fatti allegati a fondamento dell'eccezione di nullità da parte degli opponenti, sono stati specificati dalla difesa di parte opponente tardivamente, non all'udienza di trattazione (con la quale gli opponenti hanno genericamente, nell'ambito di una parentesi, richiamato la giurisprudenza della Cassazione n. 41994/2021 senza specificarne l'attinenza rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio) ma con la prima memoria istruttoria,
pag. 5 quando tuttavia alla difesa di parte attrice era consentito di precisare o modificare le domande ma solo sulla base dei fatti che erano già stati specificamente allegati, definendo compiutamente il tema di decisione e prova del presente giudizio. Del resto, premesso che nel caso di specie assume primario rilievo la fideiussione omnibus rilasciata il 14 marzo 2011 sino alla concorrenza dell'importo di €
260.000,00 (elevato a € 323.000,00 con dichiarazione integrativa del 18 dicembre
2018 cfr. docc. 25-26 del fascicolo monitorio), in quanto a copertura di una somma superiore all'ammontare del credito vantato dalla banca, gli attori opponenti non hanno nemmeno dimostrato che tale contratto sia espressivo di intesa dominante, della quale non ha indicato alcuna caratteristica identificativa. Gli opponenti si sono limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimità in forza della quale gli artt. 2, 6 ed
8 delle fideiussioni omnibus redatte sul modello ABI sanzionato con il provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, siccome espressivo di intesa dominante, sono da ritenere nulle siccome espressive a loro volta di tale intesa in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, ma non hanno prodotto né il modello ABI richiamato né il provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia per consentire di appressare se il contenuto delle clausole contrattuali convenute tra le parti corrisponda effettivamente a quello dello schema negoziale espressivo dell'intesa dominante vietata. Ne segue che gli attori, oltre ad aver fondato la propria eccezione di nullità su fatti tardivamente allegati, circostanza che rende la relativa eccezione inammissibile, non hanno nemmeno provato l'effettiva fondatezza della loro eccezione. Inoltre, nulla è stato allegato né tantomeno dimostrato in merito alla persistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dal 2005 (periodo oggetto dell'accertamento della Banca D'Italia) al 2011, ossia al momento in cui è stata rilasciata la predetta fideiussione. Essendo stata stipulata successivamente al provvedimento della Banca d'Italia, gli opponenti - chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda - non potevano giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa. Tale accertamento, infatti, concerne un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica degli opponenti (in tal senso, Tribunale di AN,
Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Tribunale di AN,
Sez. Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). L'eccezione di nullità deve, quindi, essere dichiarata inammissibile ed, in ogni caso, infondata”; pronunciava quindi il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed
pag. 6 eccezione, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2778/2022, emesso dal
Tribunale di AN il 4 febbraio 2022 e pubblicato il 14 febbraio 2022 nei confronti di
e 2) in accoglimento della domanda Parte_1 Parte_2
proposta dalla condanna Controparte_1
e in solido al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 della somma di € Controparte_1
228.273,19, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6 maggio
2022 sino al saldo effettivo;
3) condanna altresì e Parte_1 Parte_2
n solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 9.142,00
[...] per compensi, oltre 15% di tale importo per rimborso per spese generali, CPA e IVA”.
7) Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i fideiussori, ritenendo la pronuncia di prime cure ingiusta e gravatoria, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione, svolta dagli attori opponenti in tale sede, di intervenuta decadenza della banca dalla facoltà di escuterli, ai sensi dell'art. 1957 c.c., poiché, essendo incontestata la loro qualità di consumatori, nessuna prova era stata fornita dalla banca creditrice in ordine alla circostanza che le clausole derogatorie alla norma citata fossero state frutto di trattativa individuale. Testualmente, gli appellanti osservavano: “Al contrario - pur a fronte di specifica e tempestiva eccezione di questa difesa circa la vessatorietà delle clausole contrattuali contenute in tutti gli impegni fideiussori sottoscritti dagli odierni appellanti con le quali si prevedeva una deroga all'applicabilità della disciplina dettata dal citato art. 1957 cc - l'istituto bancario odierno appellato, disattendendo l'onere probatorio sullo stesso pacificamente incombente, non solo non ha dimostrato, ma neppure ha richiesto di poter dimostrare l'esistenza di trattative individuali per giungere all'approvazione di quelle clausole ed alla sottoscrizione dei relativi contratti. Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente premesso (paragrafo 11, pagina 9 della sentenza impugnata) che “rimane decisivo stabilire se la società opposta sia o meno decaduta dal diritto di avanzare la pretesa creditoria nei confronti degli odierni opponenti, in qualità di fideiussori della società ingiunta, in conseguenza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cc proposta dagli opponenti”, a modestissimo parere di questa difesa ha invece errato nel ritenere tardivamente sollevata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali prevedenti una deroga convenzionale alla disciplina di cui all'art. 1957 cc, giacché come ricordato
l'eccezione è stata sollevata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. A ciò si aggiunga - in puntuale applicazione dei principi espressi nei Trattati Istitutivi e nella
pag. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, fatti propri dalle varie fonti di rango secondario dell'Unione (prima fra tutte la Direttiva 93/13/CEE recante la disciplina dei cd.
“unfaricontractterms”), espressamente richiamati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con ordinanza n.5868 del 27.02.2023 (e prima di allora fatta propria da numerose pronunce delle Corti territoriali, cfr. Sentenza 2354 del 27.07.2021 proprio di questa Corte d'Appello) - la pacifica vessatorietà della clausola sottoscritta dal consumatore/fidejussore di deroga all'art. 1957 cc e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice adito”. Concludevano pertanto prendendo le conclusioni trascritte in epigrafe.
Contr 8) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituita , contestando in primo logo l'ammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 342
c.p.c.; rilevava come il credito azionato non fosse stato mai fatto oggetto di contestazione da parte dei signori ripercorrendone le fonti, con riferimento Pt_1
alla documentazione tutta versata in causa;
rilevava la tardività della doglianza avversaria relativa alla pretesa nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. perché non comprovatamente frutto di trattativa individuale, sul presupposto – a detta di parte appellante rilevabile d'ufficio – della qualità di consumatori rivestita dai fideiussori questione, tuttavia, non proponibile per la prima volta in secondo Pt_1
grado, considerato il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello imposto dall'art. 345 c.p.c.; rilevava, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi nel merito, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
9) L'appello, ad avviso di questo Collegio, è inammissibile e, comunque, infondato.
10) Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., superata in ogni caso dal fatto che la causa è stata rimessa in decisione. In ogni caso, anche volendo considerare l'eccezione svolta anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia sufficiente rilevare che gli appellanti hanno, in modo sufficientemente specifico, individuato il capo di pronuncia che intendevano gravare di appello ed i motivi a supporto della domanda di riforma, sebbene, ad avviso di questo Collegio, questi ultimi siano da ritenersi inammissibili, per violazione del divieto di nova in appello, secondo quanto qui di séguito esposto.
11) In primo grado, gli appellanti – che mai hanno contestato le fonti e l'entità del credito azionato, con gli effetti, conseguenti, previsti dall'art. 115 c.p.c. - hanno contestato pag. 8 l'invalidità della deroga al disposto dell'art 1957 c.c. unicamente in riferimento all'assunto, giudicato dal Giudice di primo grado privo di consistenza, secondo il quale il modulo di fideiussione sottoscritto dai signori avrebbe contenuto Pt_1 clausole conformi, soprattutto in riferimento a quella di deroga al disposto dell'art
1957 c.c., allo schema cd. ABI, quindi nulle in quanto frutto di intese anticoncorrenziali, richiamando, in prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., le statuizioni della S.C. a sezioni unite n. 41994/2021, a detta degli stessi applicabile anche alle fideiussioni specifiche, ed ora, nella presente sede, ritengono invece che la predetta nullità, esclusa dal giudice in prime cure, dovesse essere da questi ritenuta e dichiarata in quanto – qualità che il giudice avrebbe dovuto apprezzare d'ufficio – sempre in riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., ai signori si Pt_1
sarebbe resa applicabile la disciplina consumeristica, con la conseguenza che avrebbe dovuto esser fornita dimostrazione, da parte del creditore, che la clausola derogatoria di cui trattasi, in quanto vessatoria, fosse stata frutto di trattativa individuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 Cod. cons.
12) Deve allora in primo luogo osservarsi, sul punto, che tale qualità non era stata sicuramente allegata o provata nel giudizio di primo grado, soccorrendo, allora, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I – 29 maggio 2024, n.
15020) a mente della quale: “….le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
12 dicembre 2014, n. 26242, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del
2022 e Cass. n. 28377 del 2022). 3.
2.4.1. In quella sentenza è stato affermato, tra
l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
3.2.4.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità
pag. 9 essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, Par.5478 e
10712 del 2024)”.
13) Orbene, esaminando le difese svolte in prime cure, si rileva immediatamente come mai i signori abbiano specificamente affermato di aver agito, nel rendere la Pt_1 fideiussione a favore della predetta società, per interessi tutt'affatto estranei agli scopi ed alla funzionalità della società garantita. Quindi, certamente l'eccezione di nullità rappresentata per la prima volta nella presente sede, con l'atto di appello, cade sotto la scure dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
14) Trattasi, in ogni caso, di eccezione infondata anche nel merito, come si rileva per mera completezza di motivazione. Infatti la ricorrente ha ricoperto per Parte_1
lungo tempo, e fino a tutto il 29 luglio 2020, la qualità di socia accomandataria della società di cui trattasi, che ha proceduto a trasformazione in pari data, assumendo la signora la qualità di socia accomandataria in luogo della Controparte_3 Pt_1
(mentre la assumeva quella di accomandante), e ciò soltanto
[...] Parte_1 nell'imminenza del grave dissesto che ha poi condotto alla dichiarazione di fallimento, mentre il sig. ha reso fideiussioni in favore della società poi fallita Parte_2
a far tempo dall'anno 2004 (doc. 19 fascicolo monitorio) e fino a tutto il 2019 (doc.
n. 28 del fascicolo monitorio). Oltretutto, egli sottoscriveva altresì, in data 25 marzo
2021, dichiarazione integrativa (doc. n. 29 del fascicolo monitorio) con cui autorizzava CC AN a fare credito alla società debitrice, dichiarandosi pienamente al corrente della situazione patrimoniale della società stessa. Se tanto è vero, neppure a potrebbe, in ogni caso, riconoscersi fondatamente Parte_2
la qualità di consumatore, posto che, come chiarisce la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale qualità può essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.lgs. 206/2005, soltanto alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come del resto ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5868 del 27 febbraio 2023, ulteriormente precisando come occorra poter rilevare ed affermare che la persona fisica agisca per scopi del tutto avulsi dai profili funzionali dell'attività del debitore garantito. Tale estraneità non può certamente apprezzarsi nel caso che occupa, laddove il sig. ha prestato Pt_1
garanzie a favore della società per ben 17 anni e ripetutamente, e da ultimo, ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza della trasformazione societaria,
pag. 10 ed ha espressamente autorizzato la a continuare a concedere credito alla CP_1
società beneficiaria della garanzia, dichiarandosi al corrente della situazione patrimoniale della stessa (doc. n. 29 del fascicolo monitorio, già citato).
15) Per mera completezza di motivazione, valga inoltre osservare che come correttamente ha osservato il giudice di prime cure, gli appellanti nulla hanno mai dedotto o rappresentato al fine di sostenere che i moduli di fideiussione da loro sottoscritti nel corso di svariati anni in cui hanno avuto rapporti con l'istituto bancario creditore siano frutto dell'adesione, da parte di esso, ad intese anticoncorrenziali, non fornendo, di tale derivazione, neppure larvata prova (in ordine alla sussistenza di tale onere, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024, nonché Cass 17 gennaio 2025
n. 1170).
16) In conclusione, l'appello appare infondato e deve essere respinto, conseguendone la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenendo conto degli adempimenti difensivi concretamente svolti.
17) In ragione della duplice soccombenza, va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di AN n. 2979/2023 del 13 aprile 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 2979/2023 del 13 aprile 2023, confermandola integralmente, e per l'effetto, condanna e Parte_1
al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_6
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
9.991,00 per compensi (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
pag. 11 Il Consigliere est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
dott.ssa Marianna Galioto
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