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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 149 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Mercanti, presso il cui studio sito a Pesaro via del Cinema n. 5 int. 11, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- attore -
pagina 1 di 17
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio CP_1 C.F._2
De Sio e Cristiana Castelletti, presso il cui studio sito a Cattolica alla via S.
Allende n. 99, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta e di costituzione di nuovo difensore
- convenuta -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Lorenzo Serretti presso il suo studio a Pesaro, viale della Vittoria
161, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione
- intervenuta -
In punto a: usucapione.
Conclusioni
Per l'attrice:
pagina 2 di 17 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, a) accertare e dichiarare che (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], nell'anno 2011 (o nella C.F._1
diversa data che verrà ritenuta) è divenuta proprietaria a titolo originario per
maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Tavullia Via
Cella Capoluogo n. 24 distinto al Catasto Urbano del Comune di Tavullia al Foglio
17, Mappale 281 sub 2, Cat. A/2, classe 1, vani 8,5, RC € 658,48, piani T - 1 - 2 -
3; b) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere
alla trascrizione della presente sentenza e alle necessarie variazioni ipocatastali,
con esonero di ogni responsabilità; c) con ogni conseguente provvedimento di
legge in ordine alle spese di lite. Con espressa riserva di richiedere in separato
giudizio il risarcimento dei danni cagionati da quantificarsi nel valore locativo
dell'immobile dalla data della richiesta di restituzione”.
Per la convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa e rigettata: - in
via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della
domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, per essere stata
la domanda stessa già sottoposta ad altro precendente giudizio con esito di
pagina 3 di 17 rigetto e precisamente nella sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Pesaro,
divenuta definitiva, come argomentato in narrativa della comparsa di costituzione
e risposta;
- in subordine nel merito: rigettare tutte le domande attore in quanto
destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in
ogni caso condannare parte attrice , per le ragioni esposte in Parte_1
narrativa della comparsa di costituzione risposta e nelle successive memorie, alla
rifusione di tutte le spese ed al risarcimento dei danni arrecati all'odierna
convenuta da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia anche in via
equitativa, ex articolo 96 - I° e II° comma c.p.c., in ogni caso condannando la
parte attrice al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai
sensi dell'articolo 96- III° comma c.p.c. In ogni caso con vittoria delle spese e
competenze di lite”.
Per l'intervenuta:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, - rigettare tutte le pretese
attoree per i motivi esposti in atti, siccome infondate in fatto e diritto,
pagina 4 di 17 - condannare l'attrice, per le evidenziate ragioni, al pagamento della somma
equitativamente determinata di cui all'art. 96 III cpc. Con vittoria delle spese di
lite”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 6.2.2021 conveniva in Parte_1
giudizio , con domanda di usucapione del fabbricato di civile CP_1
abitazione sito a Tavullia, via Cella Capoluogo n. 24, censito al catasto di detto
Comune al foglio 17, mappale 281 sub 2, deducendo che l'immobile, di proprietà
del padre (deceduto nel 2017), era stato acquistato all'esito di Persona_1
procedimento di esecuzione forzata dalla;
che la stessa attrice aveva avuto CP_1
il possesso indisturbato e continuo del fabbricato dalla edificazione nel 1990-1991
sino al rilascio in data 30.1.2020.
Si costituiva , la quale contestava la domanda, eccependone in CP_1
limine la “improcedibilità” siccome preclusa dal giudicato di rigetto formatosi all'esito di giudizio, su identica pretesa, proposto dall'attrice nei confronti del fratello, ; eccepiva, altresì, che l'immobile era stato occupato da Persona_2
quest'ultima a titolo di comodato e dunque in difetto del prescritto animus e di pagina 5 di 17 titolo idoneo all'usucapione; che il padre dell'attrice, a conferma della proprietà,
aveva concesso ipoteca sul bene a garanzia di un debito del figlio;
che la domanda temeraria aveva causato ad essa convenuta danni per costi di mediazione pari ad €.1.778,89. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al risarcimento per lite temeraria in misura pari alla somma indicata o in quella equitativamente determinata.
Interveniva la , la quale dichiarava di Controparte_2
aderire alle conclusioni della convenuta, eccependo che non era allegata, né
provata la prescritta interversio possessionis;
che la dazione di ipoteca da parte del genitore costituiva conferma dell'esclusivo possesso;
che l'azione era temeraria. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In istruttoria avevano corso alcune prove testimoniali e l'interrogatorio formale dell'attrice.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
pagina 6 di 17 La sentenza, rispetto alla quale è invocato l'effetto preclusivo del giudicato
(n. 86/2020 di questo tribunale), è stata pronunciata in giudizio proposto da nei confronti del fratello . La sentenza è divenuta Parte_1 Persona_2
irrevocabile come da certificazione della cancelleria, documento prodotto dall'intervenuta ed avente data (14.10.2022) successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., come tale legittimamente depositato (cfr., ex multis, Cass. 2018
n. 25631; Cass. 2006 n. 5465; Cass. 2006 n. 11922).
La decisione di rigetto della domanda di usucapione proposta dalla CP_1
con riferimento al predetto bene immobile e, dunque, con identici petitum e causa
petendi della domanda oggetto del presente giudizio, si fonda su duplice ragione,
ossia il difetto di legittimazione del convenuto e la mancanza del possesso ad
AP, per carente allegazione dell'interversione del possesso, ratio
quest'ultima esplicitata in via dichiaratamente rafforzativa (ad abundantiam)
rispetto alla prima, già da sola sufficiente alla reiezione della pretesa.
La sentenza precisamente rileva il difetto di legittimazione del convenuto in base alla stessa prospettazione della domanda, che risulta proposta nei confronti di soggetto chiamato all'eredità e non erede.
pagina 7 di 17 Si tratta di statuizione di rito e non di merito, giacché la legittimazione ad
causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire), a differenza della carenza di titolarità del rapporto controverso, costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è
chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere
(asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (così Cass. 2006 n. 8040).
Ciò posto, non possono essere dimenticati i principi affermati dalla sentenza resa a Sezioni Unite dalla S.C. nel 2007, secondo i quali “qualora il
giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di
competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al
merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza
argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad
impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla
pagina 8 di 17 sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di
interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine
alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata”
(Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; v. anche più recentemente Cass.
2022 n. 27388; Cass. 2020 n. 11675).
Di riflesso, il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, (principio costante: cfr., per tutte,
Cass. 2003 n. 9685). Rientrano, pertanto, nell'ambito del giudicato le argomentazioni della sentenza che “si trovino in connessione logica e causale
con le statuizioni decisorie sicché il giudicato non può pertanto riferirsi alle
argomentazioni estranee al rapporto causale tra motivazione e decisione, svolte
ad abundantiam, e non sfocianti in una statuizione” (Cass. 1980 n. 3960; v. anche
Cass. 1972 n. 802).
pagina 9 di 17 Conclusivamente, il rilevato difetto di legittimazione ad causam, in quanto preclusivo dell'esame di merito, comporta che il successivo rilievo sul rapporto controverso è da considerarsi mera argomentazione spesa ad abundantiam,
senza nesso con la decisione e come tale non rilevante ai fini decisori, né idonea al giudicato.
3 - Escluso l'effetto del giudicato, si impone l'esame di merito.
3.1 – È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(cfr. Cass. 2018 n. 23849).
pagina 10 di 17 Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
di conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, vale a dire, che la disponibilità del bene è
stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass. 2010 n. 14092), ovvero per tolleranza del titolare del diritto (cfr. Cass. 2006 n. 7817), in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad AP (cfr., Cass. 2013 n.
26984).
La presunzione di possesso utile ad AP (art. 1141, primo comma, cod. civ.) opera, invero, se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore
(cfr. Cass. 2003 n. 7271).
pagina 11 di 17 Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. (cfr. Cass. 2019 n. 20508).
Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è
inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può,
dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei pagina 12 di 17 rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è
plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr. ancora Cass. 2019 n. 20508).
3.2 - Ciò debitamente premesso, si rileva che l'attrice è gravata dell'onere della prova di aver esercitato un potere di fatto sull'immobile corrispondente a quello del proprietario, che può possedere anche solo animo.
Le testimonianze hanno dato conferma, peraltro in modo contraddittorio,
dell'utilizzo come abitazione dell'immobile di via Cella Capoluogo da parte dell'attrice con pagamento delle relative utenze, senza interferenza da parte del proprietario del bene, padre dell'attrice, che con la moglie Persona_1
risiedeva in altro immobile (in via Roma).
Le circostanze, riferite da alcuni testimoni , Testimone_1 Tes_2
, e , sono contraddette dalla
[...] Testimone_3 Testimone_4
deposizione di , teste anch'esso avente lunga conoscenza dei Testimone_5
luoghi e privo di rapporti con le parti, il quale, oltre a negare l'intervento manutentivo dell'attrice – e ciò con l'obiettivo riscontro dello stato di abbandono
Tes_ dell'immobile visibile nelle fotografie confermate dal teste (doc. n. 19
pagina 13 di 17 convenuta) - ha escluso la continuità dell'utilizzo e dichiarato che l'uso sarebbe cessato nel 2010, precisando che il proprietario, , aveva le Persona_1
chiavi dell'immobile abitato dalla figlia.
Del tutto generico è il riferimento al pagamento di non altrimenti definite
“tasse dell'immobile”, circostanza rammentata dal solo teste di dubbia Tes_4
credibilità perché convivente della già dimorante nell'immobile. Pt_1
Resta, in definitiva, provato l'utilizzo del bene da parte della come Pt_1
abitazione, ma l'attività consistente nell'abitare un immobile, e pagarne le relative utenze, corrisponde tanto al contenuto di un diritto reale, quanto al contenuto di un diritto personale o di un rapporto di ospitalità o di servizio, ed è pienamente compatibile con la mera tolleranza da parte dei proprietari, inidonea a qualificare come possesso la relazione materiale con il bene (art. 1144 c.c.)
Il fatto che il proprietario dell'immobile in questione fosse il padre della
(v. citazione pg. 2) fa piuttosto presumere che questi, in ragione dello Pt_1
stretto vincolo familiare, abbia concesso l'utilizzo del bene a titolo gratuito e che tale situazione sia poi proseguita nell'altrui tolleranza, essendo plausibile, per quanto esposto, che un atteggiamento tollerante possa mantenersi tra parenti pagina 14 di 17 anche per un lungo arco di tempo. Non è del resto emerso alcun elemento da cui poter desumere che il padre dell'attrice intendesse dismettere le facoltà a lui spettanti quale proprietario, ed anzi dette facoltà sono state espressamente esercitate sia con la conservazione delle chiavi, sia in data 17.02.2005, quando lo stesso concesse ipoteca sull'immobile in questione in favore Persona_1
del figlio (v. doc. 16 convenuta): tale atto, compiuto nell'arco di tempo Per_2
entro il quale avrebbe dovuto maturare l'eventuale l'usucapione, consente di escludere qualsiasi inerzia in capo al proprietario del bene.
Sussistono, in definitiva, elementi fattuali (rapporto di stretta parentela, atto di disposizione da parte del proprietario, detenzione delle chiavi) idonei a dimostrare che la relazione della con il bene scaturisse da un rapporto di Pt_1
comodato con il padre o da mera tolleranza, derivante dal rapporto di familiarità.
Considerato che l'art. 1141, comma 1°, cod. civ. stabilisce che chi ha iniziato ad avere la disponibilità della cosa come detentore non può invocare la presunzione di possesso valevole per chi eserciti il potere di fatto sulla cosa stessa, occorre, quindi, che l'attrice, per vedere accolta la domanda di usucapione dia la prova dell'interversione della detenzione in possesso ad
pagina 15 di 17 AP. Ed al riguardo, nulla ha allegato, né provato l'attrice, se non l'aver abitato l'immobile, ma tale circostanza non integra un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, idoneo al mutamento del titolo nei modi di legge (art. 1141 comma 2 c.c.)
Conclusivamente, la domanda della eve essere respinta. Pt_1
3 – Va parimenti disattesa la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla convenuta, in difetto di allegazione e prova di danni diversi dalle spese processuali (in cui sono incluse anche quelle di mediazione).
4 – La complessità (nelle questioni di diritto e di valutazione delle prove)
della controversia e l'infondatezza della eccezione preliminare di giudicato sono gravi motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro con l'intervento di Parte_1 CP_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) respinge la domanda proposta da;
Parte_1
pagina 16 di 17 2) rigetta, altresì, la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata da CP_1
[...]
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Pesaro il 9.6.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – L'eccezione preliminare di giudicato è infondata.