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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 613/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellante
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , e C.F._2 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Maria Grazia Pannitteri;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanze di ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2874/2023 del 27 giugno 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania annullava le ordinanze di ingiunzione n. OI-000227929, OI-000229364,
OI-000227921, OI-000229369, OI-000227923, OI-000226238, OI-000227922, OI- 000229368, OI-000227924, OI-000229367, OI-000225312, OI-000226239, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. Pt_1
14 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con la data di scadenza dei contributi omessi;
in ogni caso, anche considerando la data di entrata in vigore del decreto del 2016, il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/1981 era ampiamente decorso. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive facilmente rilevabili. Pt_1
Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dalle ordinanze ingiunzione opposte – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza l'ente previdenziale con atto del 20 luglio 2023; resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per aver accolto Pt_1
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 assumendo la tardiva notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni accertate.
Eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n.
8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che i principi e le disposizioni generali
(tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Evidenzia che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Rileva, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge
689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini,
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza, non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva. Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità penale remittente.
1.3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A., titolare del potere di accertamento e contestazione, completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore. Sostiene che, pertanto,
l'amministrazione aveva provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni una volta concluso il complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo Pt_1
la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
1.4 Infine ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati e conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza oggetto di gravame. Pt_1
2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come evidenziato dal giudice di primo grado, le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 del 2016, norma Pt_1
che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
2.2. Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
2.3. Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare Pt_1
la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7641/2025, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che ha formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione Pt_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, Pt_1
9016, 9021, 9022, 9023 del 2025).
2.4. Nel caso in esame va escluso che l'accertamento abbia neccessitato di una complessa istruttoria come sostenuto dall' che, limitandosi a riferire di aver Pt_1
proceduto tempestivamente alla contestazione dell'illecito amministrativo non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini.
E anzi, risulta che la contestazione delle violazioni (relative agli anni 2012-2014)
è avvenuta a seguito di un'autonoma verifica dell' presso i propri archivi, con Pt_1
conseguente inapplicabilità dell'art. 9 cit. e operatività dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in forza del richiamo contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016.
Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante, peraltro, non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza –
e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. Le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Indimostrate tanto la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. remittente, quanto la necessità di ricorrere a complesse attività di indagine, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 90 giorni, come chiarito dalla Corte di legittimità, deve intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016).
Pertanto, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, nel luglio del 2017
(cfr. ricevute allegate dall' con la memoria di costituzione di primo grado), lo Pt_1
stesso risultava ampiamente decorso.
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese del grado possono essere compensate, tenuto conto dell'epoca di pronunciamento della Corte di Cassazione. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 613/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellante
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , e C.F._2 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Maria Grazia Pannitteri;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanze di ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2874/2023 del 27 giugno 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania annullava le ordinanze di ingiunzione n. OI-000227929, OI-000229364,
OI-000227921, OI-000229369, OI-000227923, OI-000226238, OI-000227922, OI- 000229368, OI-000227924, OI-000229367, OI-000225312, OI-000226239, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. Pt_1
14 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con la data di scadenza dei contributi omessi;
in ogni caso, anche considerando la data di entrata in vigore del decreto del 2016, il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/1981 era ampiamente decorso. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive facilmente rilevabili. Pt_1
Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dalle ordinanze ingiunzione opposte – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza l'ente previdenziale con atto del 20 luglio 2023; resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per aver accolto Pt_1
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 assumendo la tardiva notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni accertate.
Eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n.
8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che i principi e le disposizioni generali
(tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Evidenzia che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Rileva, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge
689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini,
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza, non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva. Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità penale remittente.
1.3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A., titolare del potere di accertamento e contestazione, completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore. Sostiene che, pertanto,
l'amministrazione aveva provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni una volta concluso il complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo Pt_1
la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
1.4 Infine ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati e conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione di quanto corrisposto dall' in esecuzione della sentenza oggetto di gravame. Pt_1
2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come evidenziato dal giudice di primo grado, le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 del 2016, norma Pt_1
che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
2.2. Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
2.3. Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare Pt_1
la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7641/2025, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che ha formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione Pt_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, Pt_1
9016, 9021, 9022, 9023 del 2025).
2.4. Nel caso in esame va escluso che l'accertamento abbia neccessitato di una complessa istruttoria come sostenuto dall' che, limitandosi a riferire di aver Pt_1
proceduto tempestivamente alla contestazione dell'illecito amministrativo non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini.
E anzi, risulta che la contestazione delle violazioni (relative agli anni 2012-2014)
è avvenuta a seguito di un'autonoma verifica dell' presso i propri archivi, con Pt_1
conseguente inapplicabilità dell'art. 9 cit. e operatività dell'art. 14 della legge n.
689/1981 in forza del richiamo contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016.
Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante, peraltro, non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza –
e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. Le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Indimostrate tanto la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. remittente, quanto la necessità di ricorrere a complesse attività di indagine, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 90 giorni, come chiarito dalla Corte di legittimità, deve intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016).
Pertanto, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, nel luglio del 2017
(cfr. ricevute allegate dall' con la memoria di costituzione di primo grado), lo Pt_1
stesso risultava ampiamente decorso.
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese del grado possono essere compensate, tenuto conto dell'epoca di pronunciamento della Corte di Cassazione. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi