Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 12131
CASS
Sentenza 8 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 15 aprile 2025, con pubblicazione avvenuta l'8 maggio 2025. Le parti in causa sono un consorzio di cooperative e una società di costruzioni, con il primo che ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva accolto un decreto ingiuntivo a favore della seconda. Il consorzio sosteneva di non essere solidalmente responsabile per le obbligazioni assunte da una sua consorziata nei confronti di un subappaltatore, invocando il principio di autonomia giuridica delle cooperative consorziate. La Corte d'Appello, al contrario, aveva ritenuto applicabile la responsabilità solidale prevista dall'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, affermando che l'offerta congiunta dei consorziati comportava tale responsabilità anche nei confronti dei subappaltatori.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che la normativa in materia di appalti pubblici prevede esplicitamente la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti dei subappaltatori e fornitori, indipendentemente dalla presenza di un contratto diretto tra il consorzio e il subappaltatore. La Corte ha sottolineato che la responsabilità solidale è una misura di tutela per i soggetti deboli coinvolti nei contratti pubblici, come i subappaltatori, e che la partecipazione del consorzio all'appalto in forma di ATI implica una responsabilità estesa. Pertanto, il ricorso del consorzio è stato respinto, con condanna alle spese processuali.

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Massime1

In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 12131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12131
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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