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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2024, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1423/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 22 maggio 2024 ad ore 15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per 'avv. UGHETTO NICOLETTA Parte_1
Per e nessuno è presente CP_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per morosità dei conduttori e la condanna degli stessi al rilascio immediato dell'immobile.
Chiede di essere autorizzata a non presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 1423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 22.05.2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2024 promossa da:
C.F. , rappresentata dall'Avv. UGHETTO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e a sfratto per Parte_1 CP_1 CP_1
morosità dall'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n. 13, in considerazione del mancato pagamento dei canoni dal mese di maggio 2023 ad ottobre 2023 compreso per complessivi € 2.700,00.
pagina 2 di 5 La notifica dell'intimazione a si è perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 CP_1
c.p.c. (deposito nel fascicolo dell'intimazione dell'11.01.2024 e del 23.01.2024) ma nei confronti di
è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice, rilevata l'incompatibilità fra CP_1
tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro davanti al mediatore) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa, nella quale ha insistito nella domanda di rilascio dell'immobile, non ancora liberato.
*
1. chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei Parte_1
conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n.13. La sig.ra a assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, Parte_1
costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 14.02.2016, registrato il 16.02.2016
(doc. 1 – fascicolo intimazione di sfratto).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib. Torino, Sez VIII,
Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI, Sent.
05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che pagina 3 di 5 esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento). Questa valutazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda di risoluzione, non assumendo rilievo gli eventi successivi quali, ad esempio, degli adempimenti tardivi (Cass. 9200/2004;
Cass. 1525/2000; Cass. 10632/1996; e ancora Trib. Torino, Sent. 21.2.2007).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di maggio 2023 ad ottobre 2023 compreso all'epoca dell'intimazione) costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da a dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio Parte_1
dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_1 CP_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, aggiornato con D.M. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento per convalida sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento per convalida sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 426
E dunque in totale € 1.450, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
14.02.2016 e registrato il 16.02.2016, relativo all'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n.13 e, per l'effetto, condanna e all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone CP_1 CP_1
e cose, in favore di Parte_1
pagina 4 di 5 condanna CP_1
di Parte_1
CPA come per legge.
e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore CP_1
liquidandole in € 1.450, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1423/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 22 maggio 2024 ad ore 15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per 'avv. UGHETTO NICOLETTA Parte_1
Per e nessuno è presente CP_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per morosità dei conduttori e la condanna degli stessi al rilascio immediato dell'immobile.
Chiede di essere autorizzata a non presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 1423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 22.05.2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2024 promossa da:
C.F. , rappresentata dall'Avv. UGHETTO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e a sfratto per Parte_1 CP_1 CP_1
morosità dall'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n. 13, in considerazione del mancato pagamento dei canoni dal mese di maggio 2023 ad ottobre 2023 compreso per complessivi € 2.700,00.
pagina 2 di 5 La notifica dell'intimazione a si è perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 CP_1
c.p.c. (deposito nel fascicolo dell'intimazione dell'11.01.2024 e del 23.01.2024) ma nei confronti di
è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice, rilevata l'incompatibilità fra CP_1
tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro davanti al mediatore) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa, nella quale ha insistito nella domanda di rilascio dell'immobile, non ancora liberato.
*
1. chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei Parte_1
conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n.13. La sig.ra a assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, Parte_1
costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 14.02.2016, registrato il 16.02.2016
(doc. 1 – fascicolo intimazione di sfratto).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib. Torino, Sez VIII,
Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI, Sent.
05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che pagina 3 di 5 esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento). Questa valutazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda di risoluzione, non assumendo rilievo gli eventi successivi quali, ad esempio, degli adempimenti tardivi (Cass. 9200/2004;
Cass. 1525/2000; Cass. 10632/1996; e ancora Trib. Torino, Sent. 21.2.2007).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di maggio 2023 ad ottobre 2023 compreso all'epoca dell'intimazione) costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da a dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio Parte_1
dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_1 CP_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, aggiornato con D.M. 147/2022, tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento per convalida sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento per convalida sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 426
E dunque in totale € 1.450, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
14.02.2016 e registrato il 16.02.2016, relativo all'immobile sito in Pinerolo, via Buniva n.13 e, per l'effetto, condanna e all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone CP_1 CP_1
e cose, in favore di Parte_1
pagina 4 di 5 condanna CP_1
di Parte_1
CPA come per legge.
e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore CP_1
liquidandole in € 1.450, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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