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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.28780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.28780/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NOMENTANA 293, ROMA, presso l'indirizzo PEC dell'avv. PLANELLI EMANUELE
( , che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. C.F._2 Parte_2
( ), VIA ETTORE PONTI 18, MILANO, per procure allegate all'atto d'appello, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ) -già -in persona del procuratore speciale sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 17, VERONA, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. CASTIONI MATTEO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.4579/23 pubblicata in data 04/07/2023 dal Giudice di Pace di Milano, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di , condannare la convenuta al CP_1
pagamento della somma residua di euro 100,00, per i motivi di cui sopra;
oltre agli interessi legali dal pagina 1 di 5 fatto al soddisfo e con integrale refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348 bis c.p.c. proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.4579/2023; nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.4579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in punto spese: condannare le appellanti al pagamento CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 17.07.2023, il sig. ha CP_1 Parte_1
appellato la sentenza n.4579/2023, pubblicata in data 04.07.2023, con cui il Giudice di pace di Milano - adito per la condanna dell'attuale appellato al pagamento dell'importo di euro 350,00, di cui euro
250,00 per compensazione pecuniaria ex art.7 Regolamento CE 261/2004, ed euro 100,00 per
“risarcimento del danno per esborsi relativi all'attività stragiudiziale” -preso atto del riconoscimento del debito per compensazione pecuniaria, da parte in allora convenuta, ha condannato al CP_1 pagamento dell'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria e respinto la domanda relativa al pagamento dell'importo di euro 100,00, compensando, altresì, interamente le spese di lite, “attesa la reciproca soccombenza”.
Il primo giudice ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro
100,00, sul rilievo per cui l'allora attore, qui appellante, ha chiesto l'importo “a titolo di esborso subito per l'assistenza in fase stragiudiziale”, ma non ha “dato alcuna evidenza di un esborso subito”, “non essendo dunque provato il pregiudizio patrimoniale subito”.
Il primo giudice ha, altresì, osservato che l'attore non ha “avanzato alcuna richiesta direttamente alla compagnia come previsto dalle condizioni contrattuali”, bensì si è “asseritamente affidato a , CP_4 una società che tratta la gestione di pratiche di tale natura”, così violando l'impegno contrattuale “ad avanzare una prima richiesta (con un assai semplice meccanismo online) di ristoro alla compagnia aerea”, “scegliendo invece di rivolgersi a ”. CP_5
Ciò posto, l'appellante censura la sentenza di prima cura sotto due profili.
Col primo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice, respingendo la domanda di condanna al pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, ha violato l'art.14 del Regolamento CE 261/2004 e pagina 2 di 5 l'art.9 delle condizioni generali negoziali di trasporto, non informando il passeggero del diritto di ricevere la compensazione pecuniaria, dato che il volo effettuato in data 16.09.2022, sulla tratta Bari-
Zante, è arrivato a destinazione con tre ore di ritardo, senza che la Compagnia aerea qui appellata abbia fornito in allora alcuna informazione in proposito né erogato alcun indennizzo o ristoro del danno.
L'appellante allega, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ricorrano tutti e tre i requisiti -di utilità, necessità e liquidabilità delle spese stragiudiziali -che la giurisprudenza di legittimità e di merito pongono a fondamento della relativa pretesa di rimborso, a prescindere, cioè, se il trasportato abbia già sostenuto l'esborso al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Replica l'appellato che “non risulta resa alcuna attività stragiudiziale per il ritardo del volo” in questione, avendo controparte prodotto soltanto una missiva, datata 22.09.2022, di messa in mora relativa al volo FR8496, arrivato a destinazione senza ritardo e diverso da quello su cui era imbarcato l'appellante, cioè il volo FR2237 (doc.3 allegato all'avverso atto di citazione in primo grado). Ancora, sottolinea che l'appellante non ha indicato il codice di prenotazione né ha trasmesso la carta CP_1
d'imbarco, così che la Compagnia non ha potuto “verificare la prenotazione del passeggero (solo con l'iscrizione a ruolo della causa, controparte depositava in giudizio la conferma della prenotazione e indicava il codice di prenotazione, permettendo alla Compagnia i controlli)” (così in comparsa di costituzione e risposta in appello, par.4, pag.4).
A ciò replica l'appellante che l'errore rilevato da controparte in prima udienza avanti al Giudice di pace, in data 06.12.2022, “tuttavia, non impediva in alcun modo i controlli da parte del vettore in quanto gli ulteriori dati (anagrafica del passeggero, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo e data del volo) rendevano assolutamente identificabile il contratto di trasporto intercorso tra le parti” (atto d'appello, punto 5, pag.2), e, per contro, non ha dato prova di avere informato “il passeggero CP_1
dei suoi diritti e della possibilità di richiedere gratuitamente la compensazione pecuniaria” (ivi, pag.3).
Ciò posto, reputa questo giudice che la censura sia infondata.
Come ha correttamente evidenziato l'appellato, in ciò non contraddetto dall'appellante, l'unica attività stragiudiziale resa in favore del è la missiva del 22.09.2022, in cui l'identificativo del volo è Pt_1
errato, e ciò, contrariamente a quanto opina l'appellante, non è un errore di poco conto, perché il dato in parola è un elemento rilevante per la tempestiva e rapida verifica della compagnia aerea -che gestisce, pressoché quotidianamente, un notevole traffico di velivoli e passeggeri -né pare giuridicamente fondato di dover gravare il vettore aereo di un una diligenza maggiore di quella gravante sul passeggero, che ha fornito un'indicazione errata, senza neppure rettificarla prima dell'inizio della lite, come pure avrebbe agevolmente potuto fare. pagina 3 di 5 Ciò vale senz'altro a giustificare la condotta del vettore, che ha offerto il pagamento della compensazione pecuniaria solo dopo la notifica dell'atto di citazione in prima cura, in prima udienza, senza neppure attendere la pronuncia definitiva del giudice di prima cura e, per altro verso, priva di effettiva utilità l'attività di assistenza stragiudiziale ante causam.
Quanto alla sussistenza degli ulteriori requisiti, pare sufficiente rinviare al proprio precedente -sentenza n.78/2025, pubblicata in data 07.01.2025 -in tema di rimborso spese per l'assistenza stragiudiziale - circa la possibilità di rinviare al proprio precedente in termini, ex art.118 disp. att. cpc, così assolvendo all'obbligo di motivazione, Cass.n.29017/'21
In tal senso dev'essere emendata la motivazione di prima cura, senza che, tuttavia, la censura porti ad un esito differente con riguardo al decisum, mentre, proprio per i rilievi che precedono, appare del tutto inconferente il richiamo dell'appellante al disposto degli artt.14 e 9 del Reg. CE 261/2004.
Col secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia errato anche nel disporre la totale compensazione delle spese di lite, dato che “il giudice di pace ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria (somma offerta dal vettore solo alla prima udienza) e agli interessi (mai riconosciuti dal vettore). Quindi, per recuperare un credito il passeggero ha dovuto sostenere costi giudiziari ben più elevati. Il vettore doveva essere quantomeno condannato alla refusione delle spese della fase di studio, introduttiva e al pagamento del contributo unificato”.
Anche tale motivo è, secondo questo giudice, infondato.
L'allora convenuto, qui appellato, ha offerto l'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria, banco iudicis, in prima udienza, subito dopo la notifica dell'atto di citazione in prima cura, non appena avuta contezza dell'esatto identificativo del volo arrivato a destinazione in ritardo, sicché la necessità della costituzione in giudizio dell'allora attore, qui appellante, è dovuta esclusivamente a colpa dell'attore medesimo, che ha errato nell'indicazione del volo in questione ed ha notificato l'atto di citazione in data 10.10.2022, neppure un mese dopo la messa in mora.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore di controparte, liquidate secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da con atto di citazione notificato a in Parte_1 CP_1
data 17.07.2023, avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano, n.4579/2023, pubblicata in pagina 4 di 5 data 04.07.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma 1-bis DPR n.115/2002.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.28780/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NOMENTANA 293, ROMA, presso l'indirizzo PEC dell'avv. PLANELLI EMANUELE
( , che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. C.F._2 Parte_2
( ), VIA ETTORE PONTI 18, MILANO, per procure allegate all'atto d'appello, C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ) -già -in persona del procuratore speciale sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 17, VERONA, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. CASTIONI MATTEO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.4579/23 pubblicata in data 04/07/2023 dal Giudice di Pace di Milano, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di , condannare la convenuta al CP_1
pagamento della somma residua di euro 100,00, per i motivi di cui sopra;
oltre agli interessi legali dal pagina 1 di 5 fatto al soddisfo e con integrale refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348 bis c.p.c. proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.4579/2023; nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.4579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in punto spese: condannare le appellanti al pagamento CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 17.07.2023, il sig. ha CP_1 Parte_1
appellato la sentenza n.4579/2023, pubblicata in data 04.07.2023, con cui il Giudice di pace di Milano - adito per la condanna dell'attuale appellato al pagamento dell'importo di euro 350,00, di cui euro
250,00 per compensazione pecuniaria ex art.7 Regolamento CE 261/2004, ed euro 100,00 per
“risarcimento del danno per esborsi relativi all'attività stragiudiziale” -preso atto del riconoscimento del debito per compensazione pecuniaria, da parte in allora convenuta, ha condannato al CP_1 pagamento dell'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria e respinto la domanda relativa al pagamento dell'importo di euro 100,00, compensando, altresì, interamente le spese di lite, “attesa la reciproca soccombenza”.
Il primo giudice ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro
100,00, sul rilievo per cui l'allora attore, qui appellante, ha chiesto l'importo “a titolo di esborso subito per l'assistenza in fase stragiudiziale”, ma non ha “dato alcuna evidenza di un esborso subito”, “non essendo dunque provato il pregiudizio patrimoniale subito”.
Il primo giudice ha, altresì, osservato che l'attore non ha “avanzato alcuna richiesta direttamente alla compagnia come previsto dalle condizioni contrattuali”, bensì si è “asseritamente affidato a , CP_4 una società che tratta la gestione di pratiche di tale natura”, così violando l'impegno contrattuale “ad avanzare una prima richiesta (con un assai semplice meccanismo online) di ristoro alla compagnia aerea”, “scegliendo invece di rivolgersi a ”. CP_5
Ciò posto, l'appellante censura la sentenza di prima cura sotto due profili.
Col primo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice, respingendo la domanda di condanna al pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, ha violato l'art.14 del Regolamento CE 261/2004 e pagina 2 di 5 l'art.9 delle condizioni generali negoziali di trasporto, non informando il passeggero del diritto di ricevere la compensazione pecuniaria, dato che il volo effettuato in data 16.09.2022, sulla tratta Bari-
Zante, è arrivato a destinazione con tre ore di ritardo, senza che la Compagnia aerea qui appellata abbia fornito in allora alcuna informazione in proposito né erogato alcun indennizzo o ristoro del danno.
L'appellante allega, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ricorrano tutti e tre i requisiti -di utilità, necessità e liquidabilità delle spese stragiudiziali -che la giurisprudenza di legittimità e di merito pongono a fondamento della relativa pretesa di rimborso, a prescindere, cioè, se il trasportato abbia già sostenuto l'esborso al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Replica l'appellato che “non risulta resa alcuna attività stragiudiziale per il ritardo del volo” in questione, avendo controparte prodotto soltanto una missiva, datata 22.09.2022, di messa in mora relativa al volo FR8496, arrivato a destinazione senza ritardo e diverso da quello su cui era imbarcato l'appellante, cioè il volo FR2237 (doc.3 allegato all'avverso atto di citazione in primo grado). Ancora, sottolinea che l'appellante non ha indicato il codice di prenotazione né ha trasmesso la carta CP_1
d'imbarco, così che la Compagnia non ha potuto “verificare la prenotazione del passeggero (solo con l'iscrizione a ruolo della causa, controparte depositava in giudizio la conferma della prenotazione e indicava il codice di prenotazione, permettendo alla Compagnia i controlli)” (così in comparsa di costituzione e risposta in appello, par.4, pag.4).
A ciò replica l'appellante che l'errore rilevato da controparte in prima udienza avanti al Giudice di pace, in data 06.12.2022, “tuttavia, non impediva in alcun modo i controlli da parte del vettore in quanto gli ulteriori dati (anagrafica del passeggero, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo e data del volo) rendevano assolutamente identificabile il contratto di trasporto intercorso tra le parti” (atto d'appello, punto 5, pag.2), e, per contro, non ha dato prova di avere informato “il passeggero CP_1
dei suoi diritti e della possibilità di richiedere gratuitamente la compensazione pecuniaria” (ivi, pag.3).
Ciò posto, reputa questo giudice che la censura sia infondata.
Come ha correttamente evidenziato l'appellato, in ciò non contraddetto dall'appellante, l'unica attività stragiudiziale resa in favore del è la missiva del 22.09.2022, in cui l'identificativo del volo è Pt_1
errato, e ciò, contrariamente a quanto opina l'appellante, non è un errore di poco conto, perché il dato in parola è un elemento rilevante per la tempestiva e rapida verifica della compagnia aerea -che gestisce, pressoché quotidianamente, un notevole traffico di velivoli e passeggeri -né pare giuridicamente fondato di dover gravare il vettore aereo di un una diligenza maggiore di quella gravante sul passeggero, che ha fornito un'indicazione errata, senza neppure rettificarla prima dell'inizio della lite, come pure avrebbe agevolmente potuto fare. pagina 3 di 5 Ciò vale senz'altro a giustificare la condotta del vettore, che ha offerto il pagamento della compensazione pecuniaria solo dopo la notifica dell'atto di citazione in prima cura, in prima udienza, senza neppure attendere la pronuncia definitiva del giudice di prima cura e, per altro verso, priva di effettiva utilità l'attività di assistenza stragiudiziale ante causam.
Quanto alla sussistenza degli ulteriori requisiti, pare sufficiente rinviare al proprio precedente -sentenza n.78/2025, pubblicata in data 07.01.2025 -in tema di rimborso spese per l'assistenza stragiudiziale - circa la possibilità di rinviare al proprio precedente in termini, ex art.118 disp. att. cpc, così assolvendo all'obbligo di motivazione, Cass.n.29017/'21
In tal senso dev'essere emendata la motivazione di prima cura, senza che, tuttavia, la censura porti ad un esito differente con riguardo al decisum, mentre, proprio per i rilievi che precedono, appare del tutto inconferente il richiamo dell'appellante al disposto degli artt.14 e 9 del Reg. CE 261/2004.
Col secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia errato anche nel disporre la totale compensazione delle spese di lite, dato che “il giudice di pace ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria (somma offerta dal vettore solo alla prima udienza) e agli interessi (mai riconosciuti dal vettore). Quindi, per recuperare un credito il passeggero ha dovuto sostenere costi giudiziari ben più elevati. Il vettore doveva essere quantomeno condannato alla refusione delle spese della fase di studio, introduttiva e al pagamento del contributo unificato”.
Anche tale motivo è, secondo questo giudice, infondato.
L'allora convenuto, qui appellato, ha offerto l'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria, banco iudicis, in prima udienza, subito dopo la notifica dell'atto di citazione in prima cura, non appena avuta contezza dell'esatto identificativo del volo arrivato a destinazione in ritardo, sicché la necessità della costituzione in giudizio dell'allora attore, qui appellante, è dovuta esclusivamente a colpa dell'attore medesimo, che ha errato nell'indicazione del volo in questione ed ha notificato l'atto di citazione in data 10.10.2022, neppure un mese dopo la messa in mora.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore di controparte, liquidate secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da con atto di citazione notificato a in Parte_1 CP_1
data 17.07.2023, avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano, n.4579/2023, pubblicata in pagina 4 di 5 data 04.07.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma 1-bis DPR n.115/2002.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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