Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1818 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 5.5.2025 tra (cod. fisc. ) e (cod. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 fisc. elettivamente domiciliati in Roma, Via Venti CodiceFiscale_1
Settembre n. 98/G, presso lo studio dell'avv. Paolo Berruti, che li rappresenta e difende unitamente dall'avv. Salvatore Giuliano per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. Controparte_1 fisc. ) (già P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
[...] [...] elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. CP_3
2, presso lo studio dell'avv. Ortensia Ebner, che la rappresentata e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e già (cod. Controparte_4 Controparte_5 fisc. , in persona del procuratore alle liti, avv. Stefania Coletti, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio della stessa, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a
29698), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia L'Ill.mo Corte d'Appello Parte_1 Parte_2 adita in integrale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Seconda Civile n. 378/2024 del 19 febbraio 2024, disattesa e re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• in accoglimento del primo motivo d'appello, in riforma della sentenza im- pugnata ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla parte appellante, accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] per violazione degli articoli 119 TUB, nonché Controparte_6
1175 e 1375 c.c., nonché 2043 c.c., condannare la
[...] al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_7 attori per l'ammontare domandato nelle conclusioni di primo grado ovvero della maggiore o minore somma che verrà individuata nel corso del giudizio in ragione dei mezzi istruttori richiesti, anche per i danni inerenti al pregiu- dizio generato alla attività professionale ed imprenditoriale delle parti attrici oltre interessi e rivalutazione monetaria.
• In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza di 1° grado impugnata, si insiste in relazione al 2° motivo di impugnazione, affinché l'adita corte d'appello di Roma, in riforma della sen- tenza di primo grado voglia per le ragioni di diritto, di cui in narrativa, di- sporre che le spese di lite siano in via principale compensate stante la palese violazione dell'articolo 119 TUB da parte dell'istituto convenuto, ed in via subordinata, siano liquidate ex D.M.140/2012 mediante l'applicazione dello scaglione di valore indeterminabile minimo.
Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.” per “Piaccia Controparte_8 alla Ecc.ma Corte D'Appello di Roma adita, Sezione II, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta istruttoria e riproposta, ex Art. 346 c.p.c. ogni eccezione e deduzione svolta nel giudizio di primo grado:
2 in via principale, rigettare il proposto appello perché infondato ivi comprese le istanze istruttorie, e confermare integralmente la sentenza n. 378/2024 – R.G.N. 3361/2016, emessa dal Tribunale di Velletri in data 17.02.2024, pubblicata in data 19.02.2024, per tutti i motivi di cui in narrativa. In subor- dine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte Appellante: a) accertare e dichiarare la piena operatività della garan- zia di cui alla polizza n. 002096.12300180 sottoscritta con la CP_9
Cattolica di Assicurazione Spa ora ., e per l'effetto dichia- Controparte_4 rare l or in persona del legale rapp.te CP_10 Controparte_11 pro-tempore, tenuta indenne da ogni pagamento in virtù della vigenza del contratto di polizza n. 002096.12300180 per la responsabilità civile patri- moniale e per l'effetto dichiarare l'obbligo di detta Compagnia di Assicura- zione, di manlevare la ora per quanto CP_10 Controparte_11 fosse eventualmente tenuta a pagare in favore delle Parti Appellanti. b) di- chiarare la compensazione ex artt. 1241 e ss c.c. della somma eventualmente accertata, con gli importi certi liquidi ed esigibili per un totale di Euro 492.249,23, salvo errori ed omissioni oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo in forza dei titoli esecutivi in atti;
c) dichiarare ogni decadenza di Legge sulla domanda di reconventio reconventionis che di fatto è stata sol- tanto preannunciata e non ritualmente spiegata nei termini e non ritualmente riproposta in Appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% oltre iva e c.p.a. come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”; per “Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria Controparte_4 istanza eccezione, deduzione e richiesta istruttoria disattesa: a) respingere integralmente il gravame proposto dagli appellanti perché infondato, con la conferma della impugnata sentenza e la condanna solidale degli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi del grado;
b) in subordine e salvo gravame, nella ipotesi di riproposizione da parte del chia- Controparte_12 mante della domanda di garanzia in forza della polizza n. 002096.12.300180 del 31/12/2012, in accoglimento delle eccezioni sol- levate e delle domande proposte dall nel Controparte_5 giudizio di primo grado e riproposte dall'avente causa nel giudizio di ap- pello, dichiarare ed accertare la non operatività della garanzia di cui alla an- zidetta polizza, in relazione ai fatti oggetto di causa e conseguentemente 3 respingere la domanda di garanzia svolta dall Controparte_13
or nei
[...] Controparte_14 confronti della , perché infondata;
c) in ulte- Controparte_15 riore subordine e salvo gravame, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1892 terzo comma c.c. sulla non debenza dell'indennizzo assicurativo, re- spingere la richiesta di malleva formulata dall Controparte_1 CP_13 or nei
[...] Controparte_14 confronti della , perché inammissibile ed in- Controparte_15 fondata;
d) in ulteriore subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti dell
[...]
e della domanda di garanzia e Controparte_16 malleva svolta dall'Istituto bancario nei confronti della Controparte_5
, determinare l'indennizzo dovuto dall'assicuratore entro i limiti
[...] del massimale assicurato detratto lo scoperto di polizza, con ogni conse- guente pronuncia e con la condanna della chiamante ora
[...]
alla refusione delle spese e dei com- Controparte_14 pensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. La e BI hanno citato innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Velletri la al fine di Controparte_2 ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta da quest'ul- tima in relazione alla mancata consegna di documentazione afferente ai rap- porti di conto corrente intercorsi con la stessa e la conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti, quantificati in complessivi € 1.198.667,30 o nella diversa somma accertata nel corso del giudizio. In particolare, a sostegno delle proprie pretese gli attori hanno allegato che:
- la ha utilizzato per lo svolgimento della propria attività Parte_1
d'impresa conti correnti aperti presso diversi istituti di credito, tra cui la banca convenuta, e segnatamente i conti correnti n. 16090 e n. 335615 intestati a socio e legale rappresentante della stessa;
Parte_2
- negli anni 2008 e 2009 la Guardia di Finanza sottopose la società attrice ad accertamenti fiscali, all'esito redigendo due verbali in data 10.7.2008 e in data 25.6.2009;
4 - gli attori chiesero, ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., alla
[...] la documentazione relativa ai conti Controparte_2 correnti intestati a ma la documentazione consegnata dalla Parte_2
Banca si rivelò lacunosa in quanto indicante esclusivamente data e ammon- tare delle singole operazioni, ma non mittente, destinatario e natura delle stesse;
- data l'impossibilità di ricostruire esattamente la loro posizione contributiva, la verifica fiscale relativa al periodo dal 1°.
1.2005 al 20.5.2008 si concluse con l'accertamento di ricavi non dichiarati e di costi privi di giustificazione contabile e, quindi, con l'emissione di quattro avvisi di accertamento, corri- spondenti ai quattro anni di imposta oggetto di verifica, con riguardo alle operazioni effettuate sui conti correnti intestati a nello Parte_2 specifico liquidando a titolo di imposta e di interessi la somma di € 338.384,00 per l'anno 2005, di € 257.256,00 per l'anno 2006, di €
510.199,21 per l'anno 2007, di € 161.176,75 per l'anno 2008 con ri- guardo al conto corrente n. 16090; e di € 140.549,00 per l'anno 2006, di
€ 89.284,87 per l'anno 2007, di € 184.310,61 per l'anno 2008 in relazione al conto corrente n. 335615;
e, quindi, hanno dedotto come:
- la lacunosità e genericità della documentazione consegnata dalla CP_2 avesse impedito agli attori di fornire una puntuale giustificazione delle ope- razioni relative ai conti correnti oggetto di accertamento e, conseguente- mente, di ricostruire la propria posizione fiscale nel contraddittorio con le autorità accertanti: infatti, laddove la documentazione richiesta fosse stata prodotta tempestivamente, gli attori avrebbero potuto fornire giustificazione delle operazioni contestate, che avevano concorso alla ricostruzione della base imponibile;
- la differenza tra l'accertato e il realmente dovuto avrebbe determinato il prodursi di un danno patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta della banca convenuta, pari ad € 847.487,36 per il conto corrente n. 16090 e ad € 266.753,94 per il conto corrente n. 335616, che la Banca sarebbe dunque obbligata a risarcire ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_2
preliminarmente chiedendo il differimento della
[...]
5 prima udienza al fine di poter chiamare in causa la propria compagnia assi- curatrice, la e, nel merito, chiedendo Controparte_5 il rigetto di tutte le domande di parte attrice. Inoltre, la convenuta, CP_2 premesso che al momento della costituzione era ancora creditrice nei con- fronti della per la somma di € 187.514,44 e di Parte_1 Parte_2 per la somma di € 304.734,79 in virtù di rapporti di vario genere
[...] tra essi intercorsi, ha dedotto che:
- in data 6.10.2008 comunicò alla di avere provveduto a Parte_1 fornire alle autorità fiscali accertanti la documentazione dalla stessa richiesta e che in data 8.10.2008 BI De Angelis, in risposta a tale comunicazione, chiese di ricevere copia della documentazione inviata alla polizia giudiziaria;
- solo dopo l'esito delle operazioni di verifica delle scritture contabili della società operato dalla Guardia di Finanza, in data 3.6.2009 Parte_2 inviò la prima richiesta di consegna della documentazione e che il giorno 25.6.2009, prima della scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 119, co. 4, T.U.B., venne redatto il verbale di constatazione;
- il giorno 22.9.2010 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Albano Laziale ha emesso un primo avviso di accertamento relativo all'anno 2005 e in data 28.10.2010 in qualità di amministratore unico della Parte_2 [...]
depositò presso l'Agenzia delle Entrate istanza di accertamento con Parte_1 adesione ex art. 6, co. 2, del d.lgs n. 218/1997 in ordine all'accertamento dell'anno 2005;
- il secondo, il terzo e il quarto avviso di accertamento sono stati notificati a sempre in qualità di amministratore unico della Parte_2 Parte_1
rispettivamente in data 5.12.2011, 27.12.2012 e 28.11.2013 e in
[...] data 16.1.2012 lo stesso ricevette una missiva da parte Parte_2 della in cui venne informato che la documentazione relativa ai conti CP_2 era disponibile per il ritiro;
e ha dedotto che:
- pertanto, ricevute le richieste da parte degli attori, la
[...] si attivò tempestivamente per evadere Controparte_17 la richiesta di consegna di documentazione;
- la documentazione richiesta da parte attorea è stata messa a disposizione degli attori in tempo per essere prodotta con riferimento ai primi due avvisi 6 di accertamento notificati, in sede di giudizi tributari e, in merito agli ultimi due avvisi, anche nell'ambito del procedimento di accertamento per ade- sione;
- dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato come le movimentazioni oggetto di controllo non avessero corrispondenza nelle scritture contabili della società; come i conti correnti intestati a Parte_2 fossero stati utilizzati anche per effettuare operazioni riferibili alla
[...] società; come gli attori non fossero stati in grado di produrre alcun docu- mento giustificativo, nonostante gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili;
e come solo successivamente gli stessi si fossero rivolti alla Banca convenuta, peraltro non per richiedere documentazione inerente singole operazioni, così come prevede l'art. 119, co. 4, T.U.B., ma per richie- dere copia di tutte le operazioni transitate sui due conti correnti per l'ampio arco temporale oggetto di accertamento;
- in ogni caso, la somma richiesta a titolo di risarcimento non risultasse com- piutamene provata.
In subordine, e segnatamente nel caso di accoglimento della domanda atto- rea, la ha chiesto Controparte_2 di essere tenuta indenne da quanto fosse condannata a pagare agli attori dalla Compagnia assicuratrice chiamata in causa sulla base della polizza sti- pulata con la stessa;
e, in via ulteriormente gradata, di disporre la compen- sazione ex artt. 1241 e segg. c.c. con gli importi liquidi ed esigibili dovuti dagli attori in ragione dei rapporti in essere (e sopra indicati).
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita nel giudizio di primo grado la concludendo per il rigetto della do- Controparte_5 manda risarcitoria di parte attrice e la declaratoria di inoperatività della po- lizza stipulata con l'istituto di credito e, in via subordinata, per il rigetto della richiesta di indennizzo avanzata dalla Parte_3
o, in ulteriore subordine, di quantificare l'indennizzo dovuto
[...] entro il limite del massimale previsto dalla polizza.
Alla prima udienza di comparizione gli attori hanno proposto domanda ri- convenzionale, a fronte dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dalla parte, deducendo l'applicazione da parte della Banca
7 convenuta di tassi usurari e ultralegali nei due rapporti in relazione a cui era stato dedotto un credito nei confronti degli attori.
La causa è stata istruita a mezzo c.t.u. volta a verificare la completezza della documentazione fornita dalla a seguito di richiesta degli attori e, CP_2 quindi, un'eventuale condotta colposa della convenuta e la conseguente cau- salità con il pregiudizio patrimoniale prodottosi all'esito degli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della '90 Pt_1 Pt_1
Con sentenza n. 378/2024 del 19.2.2024 il Tribunale di Velletri, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande attoree, non avendo ritenuto provata l'esistenza di un legame causale tra la condotta omissiva imputata alla convenuta e il danno lamentato, con conseguente assorbimento CP_2 dell'eccezione di compensazione sollevata dal parte convenuta e – come ri- tenuto da tale giudicante – anche delle domande riconvenzionali proposte dagli attori nei confronti della e così anche della domanda di garanzia CP_2 proposta da quest'ultima nei confronti della Compagnia assicuratrice terza chiamata in causa. Il giudice di primo grado ha inoltre condannato gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
(variazione della denominazione sociale Controparte_1 intervenuta a seguito della fusione per incorporazione della
[...] con la Controparte_18 Controparte_19
e della
[...] Controparte_5 oltre a porre definitivamente a carico degli attori le spese delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello la '90 e che hanno concluso come in epigrafe. Pt_1 Pt_1 Parte_2
Nel presente grado di giudizio si costituita l'appellata
[...] che ha contestato la fondatezza delle censure Controparte_20 svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche la Controparte_4 che ha ribadito in favore dell'appellata Controparte_1
e, comunque, la non debenza dell'indennizzo assicurativo ex
[...] art. 1892, co. 3, c.c.
2. L'appello proposto dalla C.E.D. '90 s.r.l. e BI deve essere Parte_2 dichiarato improcedibile. 8 L'impugnazione in esame è stata notificata, a mezzo p.e.c., alle parti appel- late, presso il loro difensori domiciliatari, in data 20.3.2024, come documen- tato da parte appellante nell'introdurre il presente giudizio. Come risulta da- gli atti del fascicolo telematico, il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 2.4.2024, vale a dire oltre il termine di dieci giorni previsto per la co- stituzione dell'appellante dal combinato disposto degli artt. 165 e 347, co. 1, c.p.c.
2.1. Il primo periodo del co. 1 dell'art. 347 c.p.c. prevede che “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti da- vanti al tribunale”, che sono indicati dall'art. 165, co 1, c.p.c., secondo cui:
“L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'origi- nale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. (…)”.
Il co. 2 della stessa disposizione aggiunge che, “Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”. Nel caso in esame, la notifica dell'atto di appello è stata effettuata, a mezzo p.e.c., ad entrambe le parti appellate lo stesso giorno, ossia il 20.3.2024.
2.2. L'art. 348, co. 1, c.p.c. sancisce che “L'appello è dichiarato improcedi- bile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”. Il mancato rispetto del termine previsto dal primo periodo dell'art. 347, co. 1, c.p.c. per la costituzione dell'appellante determina, dunque, l'improcedibilità dell'im- pugnazione proposta.
Nel caso in esame alcuna delle parti appellate ha rilevato tale improcedibilità, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ma ciò nondimeno questo giu- dicante può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del gravame per tardiva co- stituzione dell'appellante, senza dover sottoporre preventivamente alle parti detta questione, questo non determinando la nullità della sentenza per vio- lazione del diritto di difesa. Si tratta, infatti, di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò tanto più ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error in
9 procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto proces- suale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.10.2017, n. 24312).
3. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno parametrate alla domanda di condanna proposta, con le conclusioni rassegnate nel primo grado di giu- dizio e ribadite nel proporre la presente impugnazione, con cui si è doman- data la condanna della convenuta (odierna appellata) a pagare la CP_2 somma di € 1.198.667,30, o quella maggiore o minore che fosse risultata all'esito del giudizio;
e, inoltre, devono tenere conto della decisione della causa all'odierna prima udienza di comparizione e del tenore delle difese conclusive svolte dalle parti appellate.
In particolare, se è vero che le parti appellate non hanno rilevato ed eccepito l'improcedibilità dell'impugnazione, le stesse hanno però dovuto svolgere le proprie difese in ragione dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione da parte degli appellanti. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, vale a dire come mo- dificato dall'art. 13, co. 2, del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19.4.2018, n. 77), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il solo fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 8.3.2024, n. 6424).
Nel caso di specie, non è possibile ritenere che il rigetto in rito dell'impu- gnazione proposta dalla '90 e da costituirebbe Pt_1 Pt_1 Parte_2 ex se una “grave ragione” per compensare le spese. L'improcedibilità dell'ap- pello per mancata tempestiva costituzione dell'appellante integra, infatti, una condotta negligente dell'appellante, e dunque una condotta censurabile an- che con la statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti degli ap- pellati costituiti.
4. La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara improcedibile l'appello proposto dalla '90 e da Pt_1 Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 378/2024 emessa dal Tribunale di Parte_4
Velletri, in composizione monocratica, il 19.2.2024; condanna la '90 e , in solido tra loro, a Pt_1 Pt_1 Parte_2 rimborsare alla le spese CP_2 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la '90 e , in solido tra loro, a Pt_1 Pt_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_4 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 5.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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