TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Galli, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico opponente
CONTRO
, in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lilia Bonicioli, Pietro
Capurso, in forza di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, a Controparte_2
rogito notaio di Fiumicino Persona_1
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 il sig. premesso di Parte_1
aver ricevuto comunicazione del 23 luglio 2014 relativa ad un preteso indebito di CP_1
euro 5.397,00 conseguente ad indebita prestazione di disoccupazione per il periodo dal
26 febbraio 2007 al 27 settembre 2007, ha contestato la sussistenza dell'indebito, nel merito e/o per intervenuta decadenza e/o prescrizione, chiedendo accertarsi la non debenza della somma pretesa dall' . CP_1
L' si è costituito ritualmente in giudizio dichiarando di aver abbandonato CP_1
l'indebito e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza le parti hanno pertanto chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'opponente ha insistito per la liquidazione delle spese.
E' invero pacifico tra le parti che l' in corso di giudizio abbia provveduto, in CP_1
sede di autotutela, all'abbandono dell'indebito.
E' pertanto oggi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
L'opposizione non deve più essere esaminata e deve, invece, essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Ai fini della liquidazione delle spese, e dunque dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi l'ormai incontestata non debenza delle somme pretese dall' CP_1
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico dell' e liquidate come CP_1
in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività
processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P. Q. M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi 2.700,00 euro, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Galli.
Genova, 16 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Galli, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico opponente
CONTRO
, in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lilia Bonicioli, Pietro
Capurso, in forza di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, a Controparte_2
rogito notaio di Fiumicino Persona_1
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 il sig. premesso di Parte_1
aver ricevuto comunicazione del 23 luglio 2014 relativa ad un preteso indebito di CP_1
euro 5.397,00 conseguente ad indebita prestazione di disoccupazione per il periodo dal
26 febbraio 2007 al 27 settembre 2007, ha contestato la sussistenza dell'indebito, nel merito e/o per intervenuta decadenza e/o prescrizione, chiedendo accertarsi la non debenza della somma pretesa dall' . CP_1
L' si è costituito ritualmente in giudizio dichiarando di aver abbandonato CP_1
l'indebito e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza le parti hanno pertanto chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'opponente ha insistito per la liquidazione delle spese.
E' invero pacifico tra le parti che l' in corso di giudizio abbia provveduto, in CP_1
sede di autotutela, all'abbandono dell'indebito.
E' pertanto oggi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
L'opposizione non deve più essere esaminata e deve, invece, essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Ai fini della liquidazione delle spese, e dunque dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi l'ormai incontestata non debenza delle somme pretese dall' CP_1
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico dell' e liquidate come CP_1
in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività
processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P. Q. M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi 2.700,00 euro, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Galli.
Genova, 16 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
3