Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 6710/2023
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6710/2023, avente ad oggetto: azione revocatoria e vertente
TRA
La liquidazione giudiziale n. 20/2023 della Parte_1
(C.F. ) e di , (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1
) in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv.to Filippo Castaldi, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv.to , presso il C.F._3 CP_3 cui studio in Frattamaggiore alla via M. Stazione n. 80, risultano elettivamente domiciliate giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte dell'8-4-2025 (parte attrice) e 11-4-2025
(parte convenuta), che espressamente si richiamano, depositate in sede di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c,.p.c. del 15.04.2025 e la causa viene decisa ex art. 281 quinquies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio all'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la liquidazione giudiziale n. 20/2023 della e del sig, Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo al Tribunale Controparte_1 Controparte_2
1
esponendo che: - con sentenza n. 31/2023 del 15 marzo 2023, il Tribunale di Napoli
Nord ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Parte_1
e del socio accomandatario, Sig. ; -Con atto rogato
[...] Parte_1 il 17 dicembre 2020 dal notaio rep. n. 7553, racc. n. 5776, Persona_1 trascritto, presso l'Agenzia Entrate -Ufficio provinciale di Napoli- Territorio
Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 2-, il 30 dicembre 2020 al n. 37672 di
Registro particolare e al n. 51360 di Registro generale, , socio Parte_1 accomandatario della trasferì alla Parte_1 moglie nonché alla figlia rispettivamente, i Controparte_1 Controparte_2 seguenti beni: a) alla prima ( ) la quota pari ad 1/2 (un mezzo) Controparte_1 della piena proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di RU VA (NA), alla Via Ernesto Pacilio, n. 31 (trentuno…..
b) alla seconda ( ) la quota pari ad 1/2 (un mezzo) della nuda Controparte_2 proprietà (gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di Parte_2 nata a [...] il 1° marzo 1952, codice fiscale giusta CodiceFiscale_4
l'atto di provenienza, della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di RU VA (NA), alla Via Ernesto Pacilio, n. 31 (trentuno),
e precisamente: porzione di fabbricato ad uso abitazione subalterno 5, posta al piano rialzato (terra catastale), distinta dal numero interno 2 (due), composta da
2,5 (due virgola cinque) vani catastali e confinante, con abitazione subalterno 4
(quattro), pianerottolo e vano scala comuni, nonché cortile comune, muro perimetrale, via Giuseppe Mazzini…”
Deducendo che tale atto avesse leso le ragioni dei creditori, la curatela chiedeva al
Tribunale di: “1) revocare, e dichiarare inefficace, l'atto di trasferimento di diritti immobiliari rogato dal notaio il 17 dicembre 2020, rep. Persona_1
n. 7553, racc. n. 5776, trascritto il 30 dicembre 2020 ai nn. 37672/51360, presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2, segnatamente con riferimento a) alla quota pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà -trasferita a della Controparte_1 seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di RU
VA (NA) alla Via Ernesto Pacilio, n. 31 (trentuno), e precisamente: porzione di fabbricato ad uso abitazione subalterno 4, posta al piano rialzato (terra catastale) della scala "A", distinta dal numero interno 1 (uno), composta da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali e confinante, con via Ernesto Pacilio, pianerottolo e vano scala comuni, nonché cortile comune, abitazione subalterno 5 (cinque), via
Giuseppe Mazzini, salvo altri;
e meglio raffigurata per l'esatta consistenza nella
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planimetria depositata in catasto e presentata a corredo della denuncia di accatastamento in data 15 febbraio 1974 protocollo n. 114 ed abbinata in data 3 dicembre 2020 protocollo n. NA0236746; individuata nel Catasto Fabbricati del
Comune di RU VA (NA), regolarmente in ditta, per quanto trasferito, alla parte cedente, al foglio 2, particella 454 subalterno 4, Via Ernesto Pacilio, n. 31, piano T interno 1 scala A, categoria A/4, classe 6, consistenza 3,5 vani (Superficie
Catastale Totale: 71 mq., Totale escluse aree scoperte: 71 mq.), Rendita euro
180,76; b) alla quota pari ad 1/2 (un mezzo) della nuda proprietà -trasferita a
[...]
(gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di CP_2 Parte_2
, nata a [...] il giorno 1 marzo 1952, codice fiscale
[...]
), della seguente unità immobiliare facente parte del C.F._5 fabbricato sito nel Comune di RU VA (NA) alla Via Ernesto Pacilio n. 31
(trentuno), e precisamente: porzione di fabbricato ad uso abitazione subalterno 5, posta al piano rialzato (terra catastale), distinta dal numero interno 2 (due), composta da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali e confinante, con abitazione subalterno 4 (quattro), pianerottolo e vano scala comuni, nonché cortile comune, muro perimetrale, via Giuseppe Mazzini, salvo altri;
e meglio raffigurata per l'esatta consistenza nella planimetria depositata in catasto e presentata a corredo della denuncia di accatastamento in data 15 febbraio 1974 protocollo n. 117 ed abbinata in data 3 dicembre 2020 protocollo n. NA0236764; individuata nel Catasto
Fabbricati del Comune di RU VA (NA), regolarmente in ditta, per quanto trasferito, alla parte cedente, al foglio 2, particella 454 subalterno 5, Via Ernesto
Pacilio, n. 31, piano T interno 2, categoria A/4, classe 6, consistenza 2,5 vani
(Superficie Catastale Totale: 59 mq., Totale escluse aree scoperte: 56 mq.), Rendita euro 129,11; 2) condannare le convenute all'immediata restituzione degli immobili di cui sopra;
3) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, CAP
e IVA.”
2. Si costituivano in giudizio e insistendo per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda attorea eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, non essendo queste ultime a conoscenza della situazione di insolvenza, che non era sussistente al momento del trasferimento.
3. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice
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civile.”
Tanto chiarito, è bene premettere alcuni cenni in via ricognitiva sull'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. al fine di applicare la stessa al caso in esame.
Le condizioni perché possa esercitarsi con efficacia tale azione sono elencate dalla norma appena menzionata, ossia: “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
La dottrina e la giurisprudenza (Cass., 8.4.2003 n. 5455; Cass., 22.6.1985 n. 3757) sono concordi nell'attribuire all'azione revocatoria funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla fase, successiva ed eventuale, dell'esecuzione forzata. Tale funzione si attua rendendo possibile la realizzazione del diritto di credito mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni, al fine di ovviare al pregiudizio che l'attività dispositiva del debitore arreca alle ragioni del creditore, intesa come possibilità di trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore stesso.
Lo scopo dell'azione revocatoria consiste nel ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza si sia ridotta, per effetto dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
Lo scopo non è dunque quello di far ritornare il bene nel patrimonio del debitore, poiché l'atto revocato conserva comunque in capo all'acquirente la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto, ma più semplicemente quello di fare accertare, in
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favore del creditore che la esercita, l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore a sottrarre il bene all'azione esecutiva. (Cass., 25.5.2001 n. 7127; Cass.,
19.12.1996 n. 11349)
La dottrina parla a tal proposito di inefficacia relativa in quanto l'esito dell'azione giova solamente al creditore che l'ha esercitata, e parziale in quanto non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'acquirente ma, più semplicemente, che il bene alienato venga sottratto all'azione esecutiva dei creditori chirografari dell'alienante.
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (così detto eventus damni); c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (scientia damni o consilium fraudis) (Cass., 17.1.2007 n. 966; Cass.,
23.2.2004 n. 3546).
Tanto chiarito, come detto, la revocatoria, nel caso in cui l'azione sia esercitata dal curatore, presuppone, atti di disposizione disposti in favore di altri soggetti che siano tali da sottrarlo alla garanzia di tutti i creditori.
Il secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria è l'eventus damni, che, a differenza del primo presupposto, deve sussistere solo al momento di compimento dell'atto e si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori. Esso consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa l'eventuale solvibilità del debitore (Cass., 9.2.2012 n. 1896; Cass., 17.7.2007 n.
15880; Cass., 29.7.2004 n. 14489; Cass., 2.4.2004 n. 6511; C 15.6.1995 n. 6777;
Cass., 22.3.1990 n. 2400).
Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
L'accertamento del pregiudizio costituisce un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed insindacabile in Cassazione laddove correttamente motivato
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(Cass., 9.5.2008 n. 11577; Cass., 21.4.2006 n. 9367). Esso deve avvenire con riferimento al caso di specie e all'esclusivo patrimonio del debitore valutando la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione (Cass., 10.8.2007 n. 16986).
Peraltro, l'art. 169 del richiamato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede altresì che: “Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato
d'insolvenza del debitore”.
La prova dell'eventus damni è a carico del creditore e può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, in grado di convincere il giudice che l'esecuzione forzata darebbe esito negativo, o anche insufficiente, ovvero sarebbe sensibilmente ostacolata, a seguito dell'atto dispositivo compiuto dal debitore. L'onere probatorio del creditore è dunque ristretto alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario fornire la prova dell'entità e della natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione;
compete invece al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass., 4.7.2006 n. 15265; Cass., 27.3.2007 n. 7507).
4. Il terzo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, anch'esso attinente ai presupposti sostanziali dell'inefficacia, è costituito dalla scientia damni o consilium fraudis, ossia dall'atteggiamento soggettivo del debitore, per gli atti a titolo gratuito,
e anche del terzo acquirente, per gli atti a titolo oneroso, che deve essere presente al momento della stipulazione dell'atto. La norma in commento richiede una differente misura dell'intento fraudolento a seconda che si tratti di atti di disposizione compiuti dal debitore anteriormente o successivamente al sorgere del diritto di credito.
Come per l'eventus damni, l'accertamento dell'esistenza della scientia damni costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass., 19.7.2004 n. 13330), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass., 23.5.2008 n. 13404).
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La giurisprudenza ritiene poter ravvisare elementi indiziari rilevanti nel grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti (Cass., 9.4.2009 n. 8735).
Stante dunque le premesse di diritto appena descritte, pare opportuno allora applicare detti principi al caso in esame.
Sul punto, in particolare, la giurisprudenza osserva che nell'ipotesi in cui oggetto dell'azione revocatoria è un contratto di donazione o un atto gratuito ai fini del valido esperimento dell'azione è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, a nulla rilevando la condizione psicologica dell'accipiens, non trattandosi di atto a titolo oneroso.
Quanto alla prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente è pacifico che è sufficiente il mero dolo generico, ovvero la previsione del pregiudizio dei creditori complessivamente considerati, circa la riduzione della consistenza del suo patrimonio, arrecato con il proprio comportamento e non la ricorrenza del dolo specifico, cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (in ultimo Trib. Trento, 08/10/2014). Ed ancora, in un caso analogo al presente giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore, sez. I, con sentenza del 28 maggio 2008, stabiliva che deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., nel caso di trasferimento a titolo gratuito, mediante donazione, della proprietà del bene del debitore ai figli dello stesso, che abbia determinato, se non un'insolvibiltà assoluta del debitore, quantomeno la diminuzione del proprio patrimonio, rendendo in tal maniera difficoltosa ed incerta l'esazione del credito.
Infine, la giurisprudenza ha più volte chiarito che: “L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.
(Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127)
5. Nel caso in esame, l'atto oggetto di revocatoria, con il quale ha Parte_1 sottratto al proprio patrimonio due beni immobili è stato effettuato in data
17.12.2020, ciò mentre l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta in data
15.03.2023 ed è stato effettuato a titolo gratuito in favore della figlia e della moglie.
Pertanto, l'elemento soggettivo della moglie e della figlia, soggetti accipienti, è altrettanto certo, inteso come consapevolezza di partecipare ad un programma
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organizzato di spoglio del creditore dalle sue garanzie, ciò sia per il rapporto di parentela, che fa presupporre che fosse conoscenza e preoccupazione comune la sorte del patrimonio in esito all'attività patrimoniale che si stava svolgendo sia per la natura dell'atto di donazione effettuato.
E del resto, le convenute, ancorché costituitesi in giudizio, si sono limitate ad evidenziare che all'epoca del trasferimento l'attività imprenditoriale del di lei padre non fosse in stato di insolvenza, ma senza fornire alcun riscontro documentale;
ciò mentre dalle specifiche allegazioni dell'attore, e dai dati documentali forniti
(neppure contestati) emerge la sussistenza di un ingente debito in capo a
[...]
. Parte_1
D'altra parte, emerge come i crediti indicati da parte attrice come esistenti al dicembre 2020 ammontavano complessivamente in euro “…128.055,73 per debitoria della di cui € 76.606,86 già verificati e ammessi Parte_1 ed € 51.448,87 da verificare.” (memoria del 3-4-2024 di parte attrice e relativa allegati con riferimento ai crediti azionati nei confronti del Parte_1
e del socio accomandatario).
[...]
A ciò va poi aggiunto che le convenute si sono limitate ad evidenziare come l'atto di trasferimento era stato eseguito a fronte della corresponsione da parte di
[...]
del mantenimento in favore della moglie in esecuzione del Decreto del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord con il quale era stata omologata la separazione;
tuttavia l'accordo non è stato neppure prodotto in giudizio sicché allo stato resta precluso al
Tribunale di valutare le controprestazioni del relativo accordo, con la conseguenza che il trasferimento oggetto di revocatoria deve ritenersi effettuato a titolo gratuito.
Il requisito del damnum è anche esso evidente;
un bene immobile è stato trasferito e il trasferimento non ha avuto nemmeno una controprestazione economica, cosicché si tratta di un depauperamento economico ed incontrovertibile.
Inoltre, deve evidenziarsi come la prova testimoniale assunta non è rilevante in quanto la testimone (sorella della parte attrice Testimone_1 Parte_3
, nel confermare l'intendimento dei coniugi di trasferire i beni immobile
[...] in questione alle figlie, nulla ha dichiarato circa i “colloqui tra marito e moglie…”,
e quindi non si può escludere che tale decisione sia stata presa anche per evitare che i beni immobili fossero sottoposti ad azioni esecutive da parte di creditori eventualmente anche dopo l'omologa della separazione personale indicata in atti.
Sussistendone, pertanto, tutti i presupposti deve essere pronunciata la revoca e la dichiarazione di inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di trasferimento di
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diritti immobiliari rogato dal notaio il 17 dicembre 2020, Persona_1 rep. n. 7553, racc. n. 5776, trascritto il 30 dicembre 2020 ai nn. 37672/51360, presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2.
6. Non merita, invece, accoglimento la domanda attorea volta alla condanna delle convenute alla restituzione degli immobili in quanto, come già sopra evidenziato, lo scopo dell'azione revocatoria non è quello di far ritornare il bene nel patrimonio del debitore, poiché l'atto revocato conserva comunque in capo all'acquirente la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto, ma più semplicemente quello di fare accertare, in favore del creditore che la esercita,
l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore a sottrarre il bene all'azione esecutiva. (Cass., 25.5.2001 n. 7127; Cass., 19.12.1996 n. 11349), con la conseguenza che non può ritenersi che le convenute occupino (circostanza peraltro neppure provata nel presente procedimento) senza titolo gli immobili oggetto della revocatoria.
Si è affermato, in via di principio, infatti che “L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì
l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.” (cfr. Cass. Cassazione civile sez. VI,
11/06/2021, n.16614).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio a favore dell'Erario dello Stato come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in base al decisum (indeterminabile – complessità media), e dell'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del non integrale accoglimento della domanda.
Quanto sopra, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come emerge nell'autorizzazione emessa dal GD in data 9-5-2023 per assenza fondi ex art. 144 TUSG.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice l'atto di trasferimento di diritti immobiliari rogato dal notaio il 17 Persona_1 dicembre 2020, rep. n. 7553, racc. n. 5776, trascritto il 30 dicembre 2020 ai nn.
37672/51360, presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2., a favore di LL nunziata e in quanto posto in essere al fine di arrecare pregiudizio Controparte_2 alle ragioni di credito di parte attrice;
b) rigetta per il resto;
c) condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano complessivamente in €.5.431,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa il 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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