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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2742/2024
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell'art. 1172 c.c. nella causa civile iscritta al RGAC n. 2742/2024
TRA
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
' io, sito in Roma via Di Porta Pinciana n. 6, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2 ti sso l C.F._3 avv. Rosalba Padroni, sito in Civitavecchia viale Guido Baccelli n. 137, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 1172 c.c. deduceva: -che era Parte_1 proprietario della unità immobiliar lla alla via Ortigara n. 19 C1; -che a confine con tale proprietà e, precisamente, alla via delle Colonie n. 834/A (fg 11 p.lla 233 sub. 501) vi era la proprietà immobiliare di
[...]
e di comproprietari al 50%; -che entra CP_1 CP_2 proprietà erano dotate di una parte giardino confinante tra loro ma poste a dislivello: quella di era posta in alto, quella di era posta CP_1 CP_2 Pt_1 in basso;
-che a con l era posto un muro di co to;
-che a causa delle radici di alberi ad alto fusto impiantati nella proprietà degli odierni resistenti, il predetto muro di contenimento veniva a cedere presentando dei rigonfiamenti tali da minarne la stabilità; -che per evitare il pericolo di crollo il ricorrente aveva effettuato alcuni lavori di rinforzo del muro di contenimento consistenti in un rinforzo delle basi sulla propria proprietà; -che tali lavori suo malgrado venivano ad essere bloccati proprio dalla controparte;
-che era operante nel caso di specie l'art. 887 c.c. per il ripristino del muro e per lo spostamento degli alberi ad alto fusto da ricollocare a 3 metri dal confine;
-che a tale diffida faceva seguito un sopralluogo congiunto tra le parti le quali avevano concordato sulla necessità di un intervento immediato sul muro di contenimento;
-che i resistenti, tuttavia, erano rimasti inerti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo “Ordinare ai signori nata in [...] il Controparte_1
13.01.1969 (CF , nato a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(CF t indispensabili lavori di C.F._3 man in pristino, così come indicati e quantificati nella consulenza dell'ing. ➢ In subordine, ordinare ai signori Controparte_3 [...]
nata in [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...] (CF CP_2 C.F._3
l ensabili lavori di UTzio no, così come indicati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 condizionatamente alla prestazione di idonea cauzione per gli eventuali danni”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1 CP_2
-che le cause dell'ammal e bili alle sole piante poste sulla proprietà resistente, in quanto al contrario il muro era di per sé vetusto;
-che i lavori di rinforzo erano stati avviati dal ricorrente senza le prescritte autorizzazioni;
-che i lavori di riqualificazione del muro erano da suddividersi a metà tra le due proprietà confinanti in quanto il muro aveva utilità per entrambe. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste:
“rigettare quanto ex adverso dedotto, formulato e articolato, poiché totalmente infondato, fuorviante e, comunque, non provato, in particolare rigettare le istanze tutte formulate da controparte in merito alla richiesta di periculum in mora con conseguente richiesta di risarcimento danni a carico degli odierni resistenti. Inoltre, in considerazione della funzione di sostegno utile ad entrambi i fondi confinanti, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disporre la divisione delle spese occorrenti per il rifacimento del muro di confine nella misura del 50% ciascuno”.
3.Sentite le parti in udienza, la causa veniva riservata per la decisione essendo di natura documentale.
4.Va, anzitutto, osservato che ai fini dell'accoglimento del ricorso cautelare di denuncia di danno temuto l'art. 1172 c.c. prevede che “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare il pericolo”. Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, ex art. 1171 e art. 1172 c.c., risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo: la prima postula un facere, cioè l'intrapresa di un "quid", nel proprio o nell'altrui fondo;
la seconda, invece, postula un "non facere", ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante il pericolo di un danno grave e prossimo per il bene del denunciante.
5.La presunzione iuris tantum di comunione del muro divisorio fra edifici sancita dall'art. 880 c.c. può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di tale prova contraria, fa presunzione di comunione conserva la sua piena operatività; né può essere addotta per superare l'anzidetta presunzione, l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti. Nel caso di specie, è pacifico e non è stato posto in contestazione che il muro di confine risulta realizzato sul confine delle due aree di sedime e che risulta, dunque, in comunione di proprietari dei due terreni confinanti. Quindi, in assenza di elementi chiari circa la proprietà esclusiva del muro divisorio in capo ad uno dei proprietari dei fondi confinanti, opera l'art. 880 c.c. circa la presunzione di comunione del muro divisorio.
6.A questo punto vale sottolineare che secondo la Suprema Corte "la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo;
l'art. 1172 c.c., infatti, indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", compresa pertanto anche quella di cui è comproprietario l'istante che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, e l'impossibilità delle parti istanti di rimuovere il pericolo ben può dipendere dalla comune appartenenza alle controparti del bene da cui il pericolo stesso promana e dal contrasto insorto al riguardo, implicante valutazioni che rendono necessario l'intervento del giudice" (cfr Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 12/04/2017) 30-05-2017, n. 13649). Deve ribadirsi, pertanto, che il carattere di esclusiva altruità della cosa produttiva di pericolo non può ritenersi condizione dell'azione di denuncia di danno temuto.
7.In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 cod. civ., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo (cfr Cass. civ. Sez. II Sent., 08/06/2012, n. 9368). La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e TEe del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo (cfr Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2023, n. 25512). Sulla scorta di tali premesse, va osservato che dalla lettura anche delle perizie prodotte da parte resistente si evince che “il muro oggetto di relazione è stato realizzato al tempo di costruzione dell'intero edificio (1970) è interamente in muratura in blocchetti (…) il piano di giardino e a livello superiore da quello del confinante e pertanto lo stesso funge da muro di sostegno (…) il muro in blocchetti di tufo sorregge il terreno dell'area giardinata della proprietà della sig.ra n quanto a quota superiore rispetto a quella dell'unità confinante CP_1 Per_ di alt ietà” (relazione Geom. ) ed ancora “originariamente le aree di sedime di progetto dei due fabbricati confinanti erano poste su un lungo declivio sopra il quale nei primi anni '80 è stata costruita la palazzina” di Per_2
e “poi successivamente nei primi anni '90 è avvenuta l'edificazio
[...]
a” del ricorrente “la costruzione del muro si è resa necessaria Pt_1 da parte del fondo superi ontenere il franamento del terreno evitando che arrechi pregiudizio al fondo inferiore” (relazione dott. . Tes_1
Da tali passaggi si evince, quindi, che vi è stata necessità prietari del fondo superiore al momento della edificazione di trasformare la pendenza graduale per portare in piano la corte dell'immobile generando un salto di quota verticale. Viceversa, non risulta che vi sia stata alterazione del dislivello in occasione della edificazione del fondo inferiore. Facendo applicazione, pertanto, delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, tenuto conto che il salto di quota è stato causato dal proprietario del fondo superiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione, pur se dovuta alla sua vetustà e non all'azione lesiva dell'apparato radicale delle piante dei resistenti, incombe su questi ultimi.
8.Lo stato di pericolo per lo spanciamento del muro risulta conclamato in tutte le perizie depositate. Non vi è contestazione sulla correttezza dei lavori indicati dalla perizia dell'Ing. CP_3
9.In conclusione, il ricorso va accolto e va ordinato a e Controparte_1
il compimento dei lavori di TE , CP_2 dicati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 allegata al ricorso cautelare.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, dell'attività svolta senza istruttoria e concessione di note difensive nella fase decisionale.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE il ricorso ex art. 1172 c.c. e ORDINA a e Controparte_1
il compimento dei lavori di UT , CP_2 icati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 allegata al ricorso cautelare;
-CONDANNA e al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 di lla somma complessiva Parte_1 di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 1.982,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 12.03.2025
Il giudice Daniele Sodani
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell'art. 1172 c.c. nella causa civile iscritta al RGAC n. 2742/2024
TRA
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
' io, sito in Roma via Di Porta Pinciana n. 6, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2 ti sso l C.F._3 avv. Rosalba Padroni, sito in Civitavecchia viale Guido Baccelli n. 137, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 1172 c.c. deduceva: -che era Parte_1 proprietario della unità immobiliar lla alla via Ortigara n. 19 C1; -che a confine con tale proprietà e, precisamente, alla via delle Colonie n. 834/A (fg 11 p.lla 233 sub. 501) vi era la proprietà immobiliare di
[...]
e di comproprietari al 50%; -che entra CP_1 CP_2 proprietà erano dotate di una parte giardino confinante tra loro ma poste a dislivello: quella di era posta in alto, quella di era posta CP_1 CP_2 Pt_1 in basso;
-che a con l era posto un muro di co to;
-che a causa delle radici di alberi ad alto fusto impiantati nella proprietà degli odierni resistenti, il predetto muro di contenimento veniva a cedere presentando dei rigonfiamenti tali da minarne la stabilità; -che per evitare il pericolo di crollo il ricorrente aveva effettuato alcuni lavori di rinforzo del muro di contenimento consistenti in un rinforzo delle basi sulla propria proprietà; -che tali lavori suo malgrado venivano ad essere bloccati proprio dalla controparte;
-che era operante nel caso di specie l'art. 887 c.c. per il ripristino del muro e per lo spostamento degli alberi ad alto fusto da ricollocare a 3 metri dal confine;
-che a tale diffida faceva seguito un sopralluogo congiunto tra le parti le quali avevano concordato sulla necessità di un intervento immediato sul muro di contenimento;
-che i resistenti, tuttavia, erano rimasti inerti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo “Ordinare ai signori nata in [...] il Controparte_1
13.01.1969 (CF , nato a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(CF t indispensabili lavori di C.F._3 man in pristino, così come indicati e quantificati nella consulenza dell'ing. ➢ In subordine, ordinare ai signori Controparte_3 [...]
nata in [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...] (CF CP_2 C.F._3
l ensabili lavori di UTzio no, così come indicati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 condizionatamente alla prestazione di idonea cauzione per gli eventuali danni”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1 CP_2
-che le cause dell'ammal e bili alle sole piante poste sulla proprietà resistente, in quanto al contrario il muro era di per sé vetusto;
-che i lavori di rinforzo erano stati avviati dal ricorrente senza le prescritte autorizzazioni;
-che i lavori di riqualificazione del muro erano da suddividersi a metà tra le due proprietà confinanti in quanto il muro aveva utilità per entrambe. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste:
“rigettare quanto ex adverso dedotto, formulato e articolato, poiché totalmente infondato, fuorviante e, comunque, non provato, in particolare rigettare le istanze tutte formulate da controparte in merito alla richiesta di periculum in mora con conseguente richiesta di risarcimento danni a carico degli odierni resistenti. Inoltre, in considerazione della funzione di sostegno utile ad entrambi i fondi confinanti, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disporre la divisione delle spese occorrenti per il rifacimento del muro di confine nella misura del 50% ciascuno”.
3.Sentite le parti in udienza, la causa veniva riservata per la decisione essendo di natura documentale.
4.Va, anzitutto, osservato che ai fini dell'accoglimento del ricorso cautelare di denuncia di danno temuto l'art. 1172 c.c. prevede che “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare il pericolo”. Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, ex art. 1171 e art. 1172 c.c., risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo: la prima postula un facere, cioè l'intrapresa di un "quid", nel proprio o nell'altrui fondo;
la seconda, invece, postula un "non facere", ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante il pericolo di un danno grave e prossimo per il bene del denunciante.
5.La presunzione iuris tantum di comunione del muro divisorio fra edifici sancita dall'art. 880 c.c. può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di tale prova contraria, fa presunzione di comunione conserva la sua piena operatività; né può essere addotta per superare l'anzidetta presunzione, l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti. Nel caso di specie, è pacifico e non è stato posto in contestazione che il muro di confine risulta realizzato sul confine delle due aree di sedime e che risulta, dunque, in comunione di proprietari dei due terreni confinanti. Quindi, in assenza di elementi chiari circa la proprietà esclusiva del muro divisorio in capo ad uno dei proprietari dei fondi confinanti, opera l'art. 880 c.c. circa la presunzione di comunione del muro divisorio.
6.A questo punto vale sottolineare che secondo la Suprema Corte "la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo;
l'art. 1172 c.c., infatti, indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", compresa pertanto anche quella di cui è comproprietario l'istante che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, e l'impossibilità delle parti istanti di rimuovere il pericolo ben può dipendere dalla comune appartenenza alle controparti del bene da cui il pericolo stesso promana e dal contrasto insorto al riguardo, implicante valutazioni che rendono necessario l'intervento del giudice" (cfr Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 12/04/2017) 30-05-2017, n. 13649). Deve ribadirsi, pertanto, che il carattere di esclusiva altruità della cosa produttiva di pericolo non può ritenersi condizione dell'azione di denuncia di danno temuto.
7.In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 cod. civ., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo (cfr Cass. civ. Sez. II Sent., 08/06/2012, n. 9368). La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e TEe del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo (cfr Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2023, n. 25512). Sulla scorta di tali premesse, va osservato che dalla lettura anche delle perizie prodotte da parte resistente si evince che “il muro oggetto di relazione è stato realizzato al tempo di costruzione dell'intero edificio (1970) è interamente in muratura in blocchetti (…) il piano di giardino e a livello superiore da quello del confinante e pertanto lo stesso funge da muro di sostegno (…) il muro in blocchetti di tufo sorregge il terreno dell'area giardinata della proprietà della sig.ra n quanto a quota superiore rispetto a quella dell'unità confinante CP_1 Per_ di alt ietà” (relazione Geom. ) ed ancora “originariamente le aree di sedime di progetto dei due fabbricati confinanti erano poste su un lungo declivio sopra il quale nei primi anni '80 è stata costruita la palazzina” di Per_2
e “poi successivamente nei primi anni '90 è avvenuta l'edificazio
[...]
a” del ricorrente “la costruzione del muro si è resa necessaria Pt_1 da parte del fondo superi ontenere il franamento del terreno evitando che arrechi pregiudizio al fondo inferiore” (relazione dott. . Tes_1
Da tali passaggi si evince, quindi, che vi è stata necessità prietari del fondo superiore al momento della edificazione di trasformare la pendenza graduale per portare in piano la corte dell'immobile generando un salto di quota verticale. Viceversa, non risulta che vi sia stata alterazione del dislivello in occasione della edificazione del fondo inferiore. Facendo applicazione, pertanto, delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, tenuto conto che il salto di quota è stato causato dal proprietario del fondo superiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione, pur se dovuta alla sua vetustà e non all'azione lesiva dell'apparato radicale delle piante dei resistenti, incombe su questi ultimi.
8.Lo stato di pericolo per lo spanciamento del muro risulta conclamato in tutte le perizie depositate. Non vi è contestazione sulla correttezza dei lavori indicati dalla perizia dell'Ing. CP_3
9.In conclusione, il ricorso va accolto e va ordinato a e Controparte_1
il compimento dei lavori di TE , CP_2 dicati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 allegata al ricorso cautelare.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, dell'attività svolta senza istruttoria e concessione di note difensive nella fase decisionale.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE il ricorso ex art. 1172 c.c. e ORDINA a e Controparte_1
il compimento dei lavori di UT , CP_2 icati e quantificati nella consulenza dell'ing. Controparte_3 allegata al ricorso cautelare;
-CONDANNA e al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 di lla somma complessiva Parte_1 di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 1.982,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 12.03.2025
Il giudice Daniele Sodani