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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa da:
P.Iva ) con l'avv. MAURIELLO Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: ) con l'avv. SANGERMANI RITELLA CARLO e Controparte_1 P.IVA_2 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA SABOTINO, 125 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo per consegna
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 in cui il giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 281 quinques c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 (di seguito ) si opponeva al DECRETO-INGIUNTIVO n.37/2024 (N.R.G. 91/2024) Pt_2 notificato in data 23/01/2024 con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a: CP_2 (ex , nella persona del legale ra..te pro tempore, con sede a in
[...] Controparte_3 CP_3 C.so Cavour 19, CF pec: P.IVA_3 Email_1 [...] cf ) con sede a Napoli (80133) via S. Brigida 39, Parte_2 P.IVA_1 nella persona del legale rapp.te pro tempore pec: di consegnare alla parte ricorrente, Email_2 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: “1. COPIA INTEGRALE DEGLI ESTRATTI CONTO, A FAR DATA DALL'ACCENSIONE DEL CONTO DEL 04/05/99, RELATIVI AL CONTO CORRENTE NUMERO 14050 CP_2 [...]
A di pagare, in solido, a parte Controparte_4 Controparte_1 ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, in ragione dei contratti di conto corrente stipulati dalla stessa con l'allora (poi ed oggi nei cui confronti è parimenti CP_5 Controparte_3 CP_2 rivolta l'ingiunzione de quo) accessi presso la filiale di , contraddistinti con i numeri 365 CP_4 11502-1 e, per quanto di interesse, il contratto 14050-5.
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata in data 23.4.2024 si costituiva in giudizio la parte creditrice la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respingere l'opposizione proposta da
[...] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto. Vinte le spese ed onorari di causa da versarsi nei confronti del difensore antistatario”. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 16.09.2024 il giudice “ritenuta la causa matura per la decisione non avendo peraltro formulato le parti istanze istruttorie, fissa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 17.3.2025 con termine fino al 7.3.2025 per il deposito di note conclusionali riepilogative “ .
Alla udienza del 17.3.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art.281 quinques.
Oggetto del presente giudizio è l'ingiunzione di consegna da parte di ex Controparte_2 [...]
e di cf ) Controparte_3 Parte_2 P.IVA_1 di COPIA INTEGRALE DEGLI ESTRATTI CONTO, A FAR DATA DALL'ACCENSIONE DEL CONTO DEL 04/05/99, RELATIVI AL CONTO CORRENTE NUMERO 14050
[...]
, entro il termine di Parte_3 Controparte_1 giorni 40.
Assume la di avere provveduto già in data 29.11.2021 alla consegna di tutta quanta la CP_6 documentazione in suo possesso e richiesta tempestivamente alla Cedente il credito Controparte_3 e pertanto, non avendo essa altra documentazione da consegnare, ritiene che non le possano essere
[...] ascritte ad essa le spese di cui al decreto-ingiuntivo e quanto all'ordine di consegna, di avere provveduto.
In particolare risulta in atti che la previa tempestiva richiesta alla e si Pt_2 Controparte_3 confronti la corrispondenza intercorsa fra le due Banche in allegato n. 11 fascicolo di parte opponente, consegnava alla difesa del gli estratti conto del conto 14050 dal 2010 fino al 2019. CP_1
Peraltro già in data 3.12.2020 la richiedeva alla gli estratti conto Pt_2 Controparte_3 dall'inizio del rapporto contrattuale e ricevuti i documenti dal 2010 fino al 2019, reiterava la richiesta pure nel mese di marzo 2024 ove ribadivano “….per la posizione in questione oltre a quanto già inviatoci ci occorrerebbero gli estratti conto dalla data di apertura al momento della revoca dei fidi al fine di poter riscontrare le contestazione indicate dai debitori.Vi chiedo la cortesia di poterci riscontrare in tempi brevi al fine di poter nominare un consulente che si occupi di ricostruire i saldi e riscontrare controparte….” è incontestabile e attestato dallo scambio di email di cui al ripetuto allegato 11 che la Cessionaria si sia attivata da subito al fine di riscontrare le pretese de correntista debitore e Pt_2 peraltro risulta in atti dalla corrispondenza intercorsa con il difensore della società debitrice che la abbia improntato alla massima correttezza i rapporti , riscontrando le missive della debitrice e Pt_2 ponendosi in posizione di apertura per il conteggio concordato del dovuto e dunque per la verifica nel contraddittorio del saldo debitore.
Per cui ritiene il Giudice che non può essere tenuta al pagamento delle spese di lite Parte_2 liquidate con il decreto ingiuntivo stante il corretto adempimento degli obblighi di legge dettati dall' art. 119 Tub. e dunque per avere consegnato alla società tutti i Controparte_1 documenti di cui disponeva e di cui tuttora, dispone e l'impossibilità nel rendere gli estratti dall'inizio del rapporto 1999 fino al 2009 non è dipeso dalla volontà di essa cessionaria.
In particolare ritiene il Giudie perfettamente condivisibili le argomentazioni della difesa dell'opponente sulla successione a titolo particolare nella posizione de quo, nonché sul termine entro il quale il soggetto “bancario” è tenuto a osservare quanto disposto dall'art. 119 TUB.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento ruota attorno all'art. 119 TUB, come sostituito dall'art. 24, comma pagina 2 di 4 2, D. Lgs. n. 342 del 1999, che disciplina il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria. La norma va letta in combinato disposto con la normativa secondaria, in particolare la delibera CICR del 4 marzo 2003 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, e con la disciplina comunitaria (Direttiva 2002/65/CE).
Il tutto deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e delle norme sul mandato, in particolare l'art. 1713 c.c. sugli obblighi di rendiconto del mandatario.
La giurisprudenza sul punto presentava un contrasto interpretativo. Da un lato, la recente Cassazione (sent. 35039/2022) estendeva il limite decennale di cui all'art. 119 TUB comma 4 anche agli estratti conto. Dall'altro, parte della giurisprudenza di merito sosteneva la necessità di distinguere tra documenti di sintesi e documentazione delle singole operazioni.
Con una innovativa sentenza, il Tribunale di Napoli NO ha affrontato il tema degli obblighi di conservazione e consegna della documentazione bancaria, proponendo un'interpretazione evolutiva dell'art. 119 TUB che si discosta dal recente orientamento della Cassazione. La pronuncia stabilisce che la banca ha l'obbligo di conservare e consegnare al cliente gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, senza potersi appellare al limite decennale previsto dalla norma per le “singole operazioni”. Una decisione che privilegia il diritto alla trasparenza e all'informazione del cliente bancario, evidenziando la necessità di una distinzione tra documenti di sintesi e documentazione relativa alle singole operazioni.
Il Tribunale di Napoli NO (Tribunale di Napoli NO, Sez. III Civile, 6 novembre 2024) ha accolto la domanda attorea, condannando la banca alla consegna della documentazione richiesta e stabilendo alcuni principi innovativi:
1. Va operata una netta distinzione tra documenti sintetici (estratti conto) e documenti relativi alle singole operazioni (bonifici, assegni, etc.): solo per questi ultimi opera il limite decennale dell'art. 119 TUB.
2. Gli estratti conto, avendo funzione di sintesi dell'andamento del rapporto, devono essere conservati dall'apertura alla chiusura del conto, senza limiti temporali, per consentire al cliente di verificare la correttezza delle operazioni e la formazione del saldo.
3. Il contratto bancario, quale fonte del rapporto, non può essere distrutto decorso il decennio dalla sottoscrizione se i diritti da esso nascenti non si sono prescritti.
4. L'impossibilità di reperire la documentazione deve essere specificamente provata dalla banca (ad esempio con denuncia di smarrimento).
Il Tribunale ha inoltre condannato la banca al pagamento di una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna, fino al limite di 2.500 euro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
In particolare ha statuito :“La norma di cui all'art. 119 TUB, in ragione della precipua scelta semantica operata, propone una chiara distinzione tra i documenti sintetici, indicati al primo e secondo comma, e i documenti relativi alle singole operazioni, richiamati nel quarto comma. Tali documenti, avendo natura giuridica e funzioni diverse, soggiacciono inevitabilmente ad una diversa disciplina. […] I rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuo e dinamico nel tempo, che deve essere costantemente documentato, onde consentire a ciascuna parte di verificare, in ogni momento, l'esattezza dei dati contabili. La ha, CP_3 pertanto, l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura, atteso che solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto.” pagina 3 di 4 Nel caso di che trattasi, però, anche a voler aderire al principio di cu sopra del Tribunale di Napoli, alcun inadempimento può essere scritto ad essa cessionaria del credito in quanto l'obbligo di Pt_2 conservazione dei documenti dalla apertura del contratto fino alla chiusura non grava evidentemente su di essa, che, invece, come doveva, ha tempestivamente richiesto ed anzi ha reiterato la richiesta della documentazione completa alla cedente e dunque insistendo per la consegna dei documenti dal CP_3 1999 fino al 2009 richiedendo più volte la integrazione alla documentazione ricevuta dal 2010 al 2019, con ciò adempiendo pienamente al dovere di buona fede e correttezza contrattuale anche assolto per la disponibilità dimostrata -si confronti scambio di pec in atti- con la società debitrice correntista.
Peraltro la CORTE DI APPELLO DI FIRENZE con Sentenza N. 554 2025 – N. R.G. 00001621 2021 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 24 03 2025 ha stabilito che l'obbligo di consegna documenti rimane in capo alla banca cedente, a meno che questa non fornisca la prova concreta di aver trasferito fisicamente tutta la documentazione al nuovo creditore;
la semplice affermazione della cessione non è sufficiente per liberarsi da tale responsabilità.
Per cui l'opposizione a decreto-ingiuntivo è meritevole di fondamento in quanto pienamente dimostrate e condivisibili in diritto le ragioni di opposizione ed l'ingiunzione di consegna dei documenti dall'inizio del rapporto resta perfettamente valida efficace ed esecutiva, inclusa la condanna alle spese del procedimento, nei confronti della sola ingiunta già . CP_2 Controparte_3
Alla soccombenza segue la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa ed aliquote minime, esclusa la fase istruttoria) anche tenuto conto delle pronunce di merito contrastanti rispetto alla Cassazione del 2022 come sopra richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'opposizione in quanto fondata e per l'effetto revoca ed annulla il decreto-ingiuntivo n. n.37/2024 (N.R.G. 91/2024) nei confronti del solo ingiunto Parte_2 odierno opponente, per avere questo provveduto all'obbligo di consegna di documentazione di cui al provvedimento monitorio per consegna per quanto era ed è in suo possesso . Condanna la creditrice odierna opposta al pagamento delle spese della presente Controparte_1 opposizione a favore della opponente che liquida in euro 2.000,00 per compensi Pt_2 professionali ed in euro 286,00 per spese non imponibili .
Ascoli Piceno, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa da:
P.Iva ) con l'avv. MAURIELLO Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: ) con l'avv. SANGERMANI RITELLA CARLO e Controparte_1 P.IVA_2 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA SABOTINO, 125 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo per consegna
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 in cui il giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 281 quinques c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 (di seguito ) si opponeva al DECRETO-INGIUNTIVO n.37/2024 (N.R.G. 91/2024) Pt_2 notificato in data 23/01/2024 con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a: CP_2 (ex , nella persona del legale ra..te pro tempore, con sede a in
[...] Controparte_3 CP_3 C.so Cavour 19, CF pec: P.IVA_3 Email_1 [...] cf ) con sede a Napoli (80133) via S. Brigida 39, Parte_2 P.IVA_1 nella persona del legale rapp.te pro tempore pec: di consegnare alla parte ricorrente, Email_2 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: “1. COPIA INTEGRALE DEGLI ESTRATTI CONTO, A FAR DATA DALL'ACCENSIONE DEL CONTO DEL 04/05/99, RELATIVI AL CONTO CORRENTE NUMERO 14050 CP_2 [...]
A di pagare, in solido, a parte Controparte_4 Controparte_1 ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, in ragione dei contratti di conto corrente stipulati dalla stessa con l'allora (poi ed oggi nei cui confronti è parimenti CP_5 Controparte_3 CP_2 rivolta l'ingiunzione de quo) accessi presso la filiale di , contraddistinti con i numeri 365 CP_4 11502-1 e, per quanto di interesse, il contratto 14050-5.
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata in data 23.4.2024 si costituiva in giudizio la parte creditrice la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respingere l'opposizione proposta da
[...] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto. Vinte le spese ed onorari di causa da versarsi nei confronti del difensore antistatario”. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 16.09.2024 il giudice “ritenuta la causa matura per la decisione non avendo peraltro formulato le parti istanze istruttorie, fissa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 17.3.2025 con termine fino al 7.3.2025 per il deposito di note conclusionali riepilogative “ .
Alla udienza del 17.3.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza ex art.281 quinques.
Oggetto del presente giudizio è l'ingiunzione di consegna da parte di ex Controparte_2 [...]
e di cf ) Controparte_3 Parte_2 P.IVA_1 di COPIA INTEGRALE DEGLI ESTRATTI CONTO, A FAR DATA DALL'ACCENSIONE DEL CONTO DEL 04/05/99, RELATIVI AL CONTO CORRENTE NUMERO 14050
[...]
, entro il termine di Parte_3 Controparte_1 giorni 40.
Assume la di avere provveduto già in data 29.11.2021 alla consegna di tutta quanta la CP_6 documentazione in suo possesso e richiesta tempestivamente alla Cedente il credito Controparte_3 e pertanto, non avendo essa altra documentazione da consegnare, ritiene che non le possano essere
[...] ascritte ad essa le spese di cui al decreto-ingiuntivo e quanto all'ordine di consegna, di avere provveduto.
In particolare risulta in atti che la previa tempestiva richiesta alla e si Pt_2 Controparte_3 confronti la corrispondenza intercorsa fra le due Banche in allegato n. 11 fascicolo di parte opponente, consegnava alla difesa del gli estratti conto del conto 14050 dal 2010 fino al 2019. CP_1
Peraltro già in data 3.12.2020 la richiedeva alla gli estratti conto Pt_2 Controparte_3 dall'inizio del rapporto contrattuale e ricevuti i documenti dal 2010 fino al 2019, reiterava la richiesta pure nel mese di marzo 2024 ove ribadivano “….per la posizione in questione oltre a quanto già inviatoci ci occorrerebbero gli estratti conto dalla data di apertura al momento della revoca dei fidi al fine di poter riscontrare le contestazione indicate dai debitori.Vi chiedo la cortesia di poterci riscontrare in tempi brevi al fine di poter nominare un consulente che si occupi di ricostruire i saldi e riscontrare controparte….” è incontestabile e attestato dallo scambio di email di cui al ripetuto allegato 11 che la Cessionaria si sia attivata da subito al fine di riscontrare le pretese de correntista debitore e Pt_2 peraltro risulta in atti dalla corrispondenza intercorsa con il difensore della società debitrice che la abbia improntato alla massima correttezza i rapporti , riscontrando le missive della debitrice e Pt_2 ponendosi in posizione di apertura per il conteggio concordato del dovuto e dunque per la verifica nel contraddittorio del saldo debitore.
Per cui ritiene il Giudice che non può essere tenuta al pagamento delle spese di lite Parte_2 liquidate con il decreto ingiuntivo stante il corretto adempimento degli obblighi di legge dettati dall' art. 119 Tub. e dunque per avere consegnato alla società tutti i Controparte_1 documenti di cui disponeva e di cui tuttora, dispone e l'impossibilità nel rendere gli estratti dall'inizio del rapporto 1999 fino al 2009 non è dipeso dalla volontà di essa cessionaria.
In particolare ritiene il Giudie perfettamente condivisibili le argomentazioni della difesa dell'opponente sulla successione a titolo particolare nella posizione de quo, nonché sul termine entro il quale il soggetto “bancario” è tenuto a osservare quanto disposto dall'art. 119 TUB.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento ruota attorno all'art. 119 TUB, come sostituito dall'art. 24, comma pagina 2 di 4 2, D. Lgs. n. 342 del 1999, che disciplina il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria. La norma va letta in combinato disposto con la normativa secondaria, in particolare la delibera CICR del 4 marzo 2003 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, e con la disciplina comunitaria (Direttiva 2002/65/CE).
Il tutto deve essere interpretato alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e delle norme sul mandato, in particolare l'art. 1713 c.c. sugli obblighi di rendiconto del mandatario.
La giurisprudenza sul punto presentava un contrasto interpretativo. Da un lato, la recente Cassazione (sent. 35039/2022) estendeva il limite decennale di cui all'art. 119 TUB comma 4 anche agli estratti conto. Dall'altro, parte della giurisprudenza di merito sosteneva la necessità di distinguere tra documenti di sintesi e documentazione delle singole operazioni.
Con una innovativa sentenza, il Tribunale di Napoli NO ha affrontato il tema degli obblighi di conservazione e consegna della documentazione bancaria, proponendo un'interpretazione evolutiva dell'art. 119 TUB che si discosta dal recente orientamento della Cassazione. La pronuncia stabilisce che la banca ha l'obbligo di conservare e consegnare al cliente gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, senza potersi appellare al limite decennale previsto dalla norma per le “singole operazioni”. Una decisione che privilegia il diritto alla trasparenza e all'informazione del cliente bancario, evidenziando la necessità di una distinzione tra documenti di sintesi e documentazione relativa alle singole operazioni.
Il Tribunale di Napoli NO (Tribunale di Napoli NO, Sez. III Civile, 6 novembre 2024) ha accolto la domanda attorea, condannando la banca alla consegna della documentazione richiesta e stabilendo alcuni principi innovativi:
1. Va operata una netta distinzione tra documenti sintetici (estratti conto) e documenti relativi alle singole operazioni (bonifici, assegni, etc.): solo per questi ultimi opera il limite decennale dell'art. 119 TUB.
2. Gli estratti conto, avendo funzione di sintesi dell'andamento del rapporto, devono essere conservati dall'apertura alla chiusura del conto, senza limiti temporali, per consentire al cliente di verificare la correttezza delle operazioni e la formazione del saldo.
3. Il contratto bancario, quale fonte del rapporto, non può essere distrutto decorso il decennio dalla sottoscrizione se i diritti da esso nascenti non si sono prescritti.
4. L'impossibilità di reperire la documentazione deve essere specificamente provata dalla banca (ad esempio con denuncia di smarrimento).
Il Tribunale ha inoltre condannato la banca al pagamento di una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna, fino al limite di 2.500 euro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
In particolare ha statuito :“La norma di cui all'art. 119 TUB, in ragione della precipua scelta semantica operata, propone una chiara distinzione tra i documenti sintetici, indicati al primo e secondo comma, e i documenti relativi alle singole operazioni, richiamati nel quarto comma. Tali documenti, avendo natura giuridica e funzioni diverse, soggiacciono inevitabilmente ad una diversa disciplina. […] I rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuo e dinamico nel tempo, che deve essere costantemente documentato, onde consentire a ciascuna parte di verificare, in ogni momento, l'esattezza dei dati contabili. La ha, CP_3 pertanto, l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura, atteso che solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto.” pagina 3 di 4 Nel caso di che trattasi, però, anche a voler aderire al principio di cu sopra del Tribunale di Napoli, alcun inadempimento può essere scritto ad essa cessionaria del credito in quanto l'obbligo di Pt_2 conservazione dei documenti dalla apertura del contratto fino alla chiusura non grava evidentemente su di essa, che, invece, come doveva, ha tempestivamente richiesto ed anzi ha reiterato la richiesta della documentazione completa alla cedente e dunque insistendo per la consegna dei documenti dal CP_3 1999 fino al 2009 richiedendo più volte la integrazione alla documentazione ricevuta dal 2010 al 2019, con ciò adempiendo pienamente al dovere di buona fede e correttezza contrattuale anche assolto per la disponibilità dimostrata -si confronti scambio di pec in atti- con la società debitrice correntista.
Peraltro la CORTE DI APPELLO DI FIRENZE con Sentenza N. 554 2025 – N. R.G. 00001621 2021 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 24 03 2025 ha stabilito che l'obbligo di consegna documenti rimane in capo alla banca cedente, a meno che questa non fornisca la prova concreta di aver trasferito fisicamente tutta la documentazione al nuovo creditore;
la semplice affermazione della cessione non è sufficiente per liberarsi da tale responsabilità.
Per cui l'opposizione a decreto-ingiuntivo è meritevole di fondamento in quanto pienamente dimostrate e condivisibili in diritto le ragioni di opposizione ed l'ingiunzione di consegna dei documenti dall'inizio del rapporto resta perfettamente valida efficace ed esecutiva, inclusa la condanna alle spese del procedimento, nei confronti della sola ingiunta già . CP_2 Controparte_3
Alla soccombenza segue la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa ed aliquote minime, esclusa la fase istruttoria) anche tenuto conto delle pronunce di merito contrastanti rispetto alla Cassazione del 2022 come sopra richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'opposizione in quanto fondata e per l'effetto revoca ed annulla il decreto-ingiuntivo n. n.37/2024 (N.R.G. 91/2024) nei confronti del solo ingiunto Parte_2 odierno opponente, per avere questo provveduto all'obbligo di consegna di documentazione di cui al provvedimento monitorio per consegna per quanto era ed è in suo possesso . Condanna la creditrice odierna opposta al pagamento delle spese della presente Controparte_1 opposizione a favore della opponente che liquida in euro 2.000,00 per compensi Pt_2 professionali ed in euro 286,00 per spese non imponibili .
Ascoli Piceno, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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