Sentenza 28 settembre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2006, n. 21033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21033 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione
ANNO/NUMERO 200621033SL
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 21/06/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 10005/2004
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, INAIL, in persona del dirigente generale della Direzione Centrale prestazioni Dott.ssa Vietri Luigina, elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli Avv.ti Tarantino Cristofaro e Rossi Andrea, che la difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GI BR, già titolare della ditta MA.GI.;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 1303 in data 7 gennaio 2004 (R.G. 1324/2002);
sentiti, nella pubblica udienza del 21/06/2006: il Consigliere Dott. PICONE Pasquale che ha svolto la relazione della causa;
l'Avv. Favata Emilia per delega dell'Avv. Tarantino;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Torino ha confermato, rigettando l'appello dell'Inail, la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva ritenuto l'Istituto decaduto dall'azione di regresso di cui al D.P.R. n.1124 del 1965, artt. 10 e 11, proposta
contro
BR RD, già
titolare della ditta MA.GI.
2. La decisione di appello è motivata con l'argomentazione che il processo penale era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (art. 444 c.p.p.), non equiparabile ad una sentenza di condanna a causa del mancato accertamento del fatto/reato da parte del giudice penale;
di conseguenza, il termine triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, di gran lunga superato, era di decadenza e non di prescrizione, non suscettibile di essere interrotto dagli atti posti in essere dall'Inail.
3. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inail sulla base di un unico motivo di ricorso;
non ha svolto attività di resistenza la parte intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, 11 e art. 112, comma 5 e degli artt. 444 e 445 c.p.p. Si sostiene che la decadenza, in luogo della prescrizione, è stabilita, a tutela dell'interesse del responsabile ad una sollecita definizione della sua posizione, nella sola ipotesi di mancanza di un accertamento del fatto/reato in sede penale;
la sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 implica, invece, la valutazione dell'esistenza di un fatto/reato da parte del giudice penale ed è espressamente equiparata a pronuncia di condanna dall'art. 445 c.p.p., pur non potendo avere efficacia nei giudizi civili e amministrativi;
in ogni caso, per sua natura la sentenza in questione non è suscettibile di essere ricompresa tra le sentenze di proscioglimento o di non doversi procedere, in relazione alle quali la legge stabilisce il termine triennale a pena di decadenza.
2. Il motivo è fondato.
3. Si premette che, dagli atti interni al giudizio di cassazione, risulta che la sentenza penale cd. "di patteggiamento" era passata in giudicato il 23/06/1994 e che l'Inail aveva proposto l'azione giudiziaria il 16/05/2001; la sentenza, impugnata, inoltre, reca l'accertamento che l'Inail aveva posto in essere ripetuti atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
4. Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, nella parte in cui stabilisce che, nonostante l'assicurazione, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato e che, qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile;
il al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, che contempla il diritto di regresso dell'Istituto nei confronti del responsabile e anche nei confronti dell'infortunato in caso di dolo, da accertare dal giudice civile se in sede penale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia;
l'art. 112, ultimo comma, secondo il cui disposto il giudizio civile di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo e che l'azione di regresso di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
5. La normativa sopra richiamata è stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte (a seguito dell'intervento di Cass. S.U. n. 3288/1997) secondo il seguente principio di diritto:
"Il comma ultimo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, (secondo cui il giudizio civile di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e che l'azione di regresso di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile), disposizione questa che non riguarda esclusivamente il caso dell'azione di regresso, per dolo, nei confronti dell'infortunato, bensì l'azione di regresso nel suo complesso, sicché non concerne, invece, l'azione spettante all'Inail per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto, ne' quella spettante agli "interessati" (ossia i danneggiati, ma non anche l'Inail) ai sensi del al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 5, contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto/reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato);
correlativamente, l'azione di regresso dell'Inail soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'art. 112, comma ultimo, cit.) a termine triennale di decadenza, che
(insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, comma ultimo, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna."
6. Al problema se la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del vigente codice di procedura penale (Applicazione della pena su richiesta) debba essere equiparata alla "sentenza irrevocabile di condanna" agli effetti del decorso di termine di prescrizione e non di decadenza, la giurisprudenza della Corte ha dato risposta di segno positivo. Con la sentenza n. 14734 del 1999 (cui ha fatto seguito la conforme 17529/2002) si è affermato che, in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto/reato da parte del giudice penale (caso in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione. L'orientamento risulta fondato sulle seguenti argomentazioni;
l'applicazione della pena su richiesta, cd. "patteggiamento", costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui il giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato, valutata la ricorrenza di circostanze ed effettuata la comparazione tra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, e sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.; tali caratteristiche dell'istituto rendono manifesto che la sentenza emessa in sede di patteggiamento comporta comunque l'irrogazione di una sanzione penale e già questa circostanza rende arduo poterla classificare tra le pronunce di proscioglimento;
l'ultima parte dell'art. 445 c.p.p., comma 1, poi, dispone espressamente che "salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna", e, dunque, lo stesso legislatore, pur nel presupposto che di vera e propria sentenza di condanna non si tratta, ha ritenuto di sancire tale equiparazione per tutte le varie possibili conseguenze che da tale qualifica possano derivare;
senza dubbio si è in presenza di una sentenza di condanna "atipica", atipicità che consegue al rilievo che la stessa, per espressa disposizione di legge, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, non decide sull'azione civile e non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi, non viene menzionata nei certificati del casellario giudiziale, ecc.;
nondimeno, questi profili di atipicità non valgono a sottrarla alla categoria delle sentenze di condanna, ancorché l'applicazione della pena consegua, non già all'accertamento della responsabilità da parte del giudice, bensì alla richiesta o al consenso dell'imputato, nei quali, taluno ritiene di poter ravvisare una confessione di responsabilità per fatti concludenti, non essendo configurabile nel nostro ordinamento una irrogazione di pena disgiunta dalla responsabilità del condannato.
7. Questo orientamento è stato ribadito da Cass. n. 5348 del 2005, contenente l'ulteriore argomentazione secondo cui le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi e le ipotesi contemplate.
È soprattutto questa argomentazione che, ulteriormente sviluppata secondo le precisazioni che seguono, conduce all'accoglimento del ricorso.
8. La sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. non poteva, evidentemente essere contemplata dal legislatore del 1965. Il reale problema interpretativo concerne, in effetti, esclusivamente l'art. 112 del D.P.R., non direttamente l'art. 444 c.p.c. e la natura della sentenza ivi contemplata (per la non equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, si sono pronunciate le Sezioni Unite penali con la sentenza 25 marzo 1998, n. 69). Infatti, appare decisiva ed assorbente l'osservazione che la sentenza penale in questione certamente non rientra tra quelle di proscioglimento o di non doversi procedere, in relazione alle quali risulta fissato per l'istituto previdenziale un termine di decadenza. Ne consegue, in forza del principio secondo cui le norme sulla decadenza, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti ai sensi dell'art. 14 disp. gen. (vedi Cass. n. 6130 del 2001, n. 4260 del 1984), che deve essere necessariamente equiparata alle sentenze di condanna, ma ai soli effetti della qualificazione del termine come di prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1969, art. 112, ultimo comma.
Invero, non è sufficiente la ratio di tutela dell'interesse del responsabile ad una pronta definizione della sua posizione per assimilare le sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sentenze di proscioglimento o di non doversi procedere;
d'altra parte, neppure l'eadem ratio della mancanza di qualsiasi accertamento sul fatto/reato è configurabile, atteso che la cd. sentenza di patteggiamento taluni accertamenti, di diritto e di fatto, pur sempre contiene (vedi Cass. n. 20764 e n. 9358 del 2005, n. 3626 del 2004).
9. Per quanto sopra detto, dunque, ai fini della qualificazione del termine entro il quale l'Inail deve far valere la sua pretesa al regresso (in conformità all'orientamento giurisprudenziale che lo qualifica come termine di decadenza, insuscettibile di interruzione, in presenza di sentenza penale di non doversi procedere, e come termine di prescrizione in presenza di sentenza di condanna, cfr. S.U. n. 3288 del 1997, cit.), la sentenza pronunciata dal giudice penale a norma dell'art. 444 c.p.p. deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, è di prescrizione e, pertanto suscettibile di interruzione.
10. La sentenza va perciò cassata per violazione di legge e la causa rinviata ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Genova, perché, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato (n. 9), esamini la domanda proposta dall'Inail. Il giudice del rinvio è incaricato anche della regolazione delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006