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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Silvia BURELLI Consigliere relatore
Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(P.IVA ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Tessitore, Parte_1 P.IVA_1
corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa 1, a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco
Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._1
, pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le C.F._2 Email_1
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Email_2
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta procura in atti
Parte appellante contro
, nato a [...] il [...], residente a[...]
217 ( ), , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
residente a [...] ( , , C.F._4 Parte_2
nato ad [...] il [...], residente a [...]
1 ( , , nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._5 CP_3
piazza Lollino n. 7 ( ), , nato a [...] il 29 luglio C.F._6 Parte_3
1960, residente a [...] ( ), , nato a [...] C.F._7 Parte_4
Donà di Piave il 4 marzo 1980, residente a [...]
( ), , nato a [...] il [...], residente a C.F._8 Parte_5
Lughignano Casale sul Sile, via Monte Grappa n. 12A ( ), C.F._9 CP_4
, nato a [...] il 1° ottobre 1983, residente a [...]
[...]
( ) elettivamente domiciliati in Varese, via Robbioni 39, presso lo studio C.F._10
dell'avv. Andrea Bordone ( , che li rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._11
Lorenzo Franceschinis ) di Milano, anche disgiuntamente, come da procure C.F._12
in atti (fax 0332/831752) e che dichiarano di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC:
Email_3 Email_4
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 432/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Nel merito
- In riforma della sentenza n. 432/2022, pubblicata il 29.6.2022, resa inter partes dal Giudice Unico
del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 2052/2021, non notificata, accogliersi il presente
appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
In via subordinata e salvo gravame
- Ove codesta Ecc.ma Corte adita non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente
conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato
nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di
applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la
2 sentenza 15 settembre 2011, e altri c. , causa C-155/10, per contrasto CP_5 Controparte_6
con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.”
Per parti appellate:
“1) Rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di questo
grado di giudizio, oltre a spese generali 15% e oneri fiscali, con distrazione degli stessi ex art. 93
c.p.c., a favore degli avvocati Lorenzo Franceschinis e Andrea Bordone, che dichiarano di averli
anticipati.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, volte al riconoscimento di varie indennità e del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha altresì compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannato la società per la restante parte.
CP_ I sigg. , , , , , e sono CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 CP_4
dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, assunti nei vari anni con mansione di macchinista e inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie 2016. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute – o non sono state riconosciute integralmente – alcune indennità e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico percepito nei periodi lavorati.
Il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, così motivando:
“Va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di
parte ricorrente permette infatti di ricostruire con chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali
che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione
relativa ai giorni di ferie.
Nel merito, le pretese sono fondate.
La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto
la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti
da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni ad personam pensionabili, nonché dalle voci variabili date dal salario
professionale e dall'indennità di turno;
ad essa si aggiunge l'importo fisso di € 12,80 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.
Considerato che la retribuzione concretamente corrisposta ai Macchinisti, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è
3 composta anche da svariate altre voci variabili, la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della
retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88 […] attuata dalla normativa interna all'art. 10
D.Lgs. 66/03 […]. Le pretese svolte in ricorso per altro verso troverebbero fondamento direttamente nell'art. 31, co. 2, della Carta di Nizza
che statuisce il diritto del lavoratore a un periodo di ferie 'retribuito'.
Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dei cui approdi fanno il punto due
recenti sentenze della Corte di Cassazione […] (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria
espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e
dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche
per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle
mansioni delle ricorrenti, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate,
ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba
tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere
disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Come già affermato in analogo precedente, non si reputa assuma valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza
che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie,
posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti;
la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la
non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.
In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti
indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività lavorativa, di:
- indennità di utilizzazione professionale (IUP), nelle sue diverse tipologie di indennità di condotta, chilometrica (punto 4
dell'art.31, Tabella B) e di riserva (punto 5);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2 del CCNL).
La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei Macchinisti, in primis
l'attività di condotta dei treni, ed è modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di condotta richiesto e distanza
chilometrica percorsa, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste
ai Macchinisti in specifici turni, in particolare durante la cd. riserva - che il CCNL definisce attività di lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) -
, quando il Macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente
che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei Macchinisti, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31,
co. 4 e 5, del contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione, nonché incidenti in maniera
significativa sul complessivo importo della retribuzione;
la circostanza che esse siano declinate per importi variabili non è ragione
sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Anche l'indennità di assenza della residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie
del 16.12.16 (docc. 2 e 4 ric.) è intrinsecamente legata alla mansione dei Macchinisti, essendo volta a retribuire quel particolare disagio
tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del
giudicante, che si tratti di indennità che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente parte della
retribuzione, secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese cui possa fare fronte il lavoratore assente dalla
propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.
Le indennità in questione (IUP nelle sue varie tipologie e indennità di assenza dalla residenza) operano con modalità analoghe
4 all'indennità di volo riconosciuta ai piloti di aeromobili, in relazione alla quale si è pronunciata la CGUE nella sentenza emessa nella causa
C-155/10 del 15.9.2011. In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto.
Parte_ Quanto alla eccezione di incostituzionalità sollevata da , si condivide quanto argomentato in recente precedente del
medesimo Tribunale secondo cui
Parte_ '…è ora necessario prendere posizione sull'eccezione di incostituzionalità, sollevata da nelle note conclusive, dell'art.
10 del d.lgs. n. 66/2003 e dell'4 del d.lgs. 185/2005, che se interpretati nel senso proposto minerebbero il legittimo affidamento dei datori
di lavoro rispetto alle pattuizioni negoziate con le organizzazioni sindacali e quindi il sistema delle relazioni industriali, in contrasto con i
princìpi costituzionali di cui agli artt. 36, 39 Cost., letti in combinato disposto con gli artt. 3 e 41 Cost. In sostanza, nella prospettazione di
Parte_
, l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e l'affidamento riposto dalle parti contraenti
nella legittimità delle pattuizioni non consentirebbe una diversa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Orbene, come si è già rilevato,
il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali
retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La soluzione prospettata dal Giudicante è imposta dalla normativa eurocomunitaria
nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le
disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione
collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie, significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti
gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve
interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie è la contrattazione collettiva, pur
nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale per l'appunto gli aspetti della retribuzione. In sostanza, la libertà
sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di
contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il Giudice è
sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.'
Sul punto si richiamano anche le argomentazioni espresse nella recentissima sentenza della Cassazione 20216/22.
Conclusivamente - accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo
fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza
dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della
retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie -,
di una retribuzione media comprensiva delle indennità: di utilizzazione professionale (IUP) - di condotta, chilometrica e di riserva -, e di
assenza dalla residenza. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata, come in ricorso, sulla sommatoria dei compensi
percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo
fisso giornaliero di € 12,80.
La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione
secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Parte_
va quindi condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, come calcolate da parte
ricorrente sulla base delle buste paga in atti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre 2020 […] oltre
alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché a retribuire
i giorni di ferie che ciascuna ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione
dei medesimi criteri.
E' infatti infondata ad avviso del giudicante - pur consapevole di un diverso indirizzo giurisprudenziale - l'eccezione di
5 prescrizione sollevata da parte della convenuta: infatti, con l'entrata in vigore della L.92/12, l'ambito della tutela reale spettante ai
dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si sia significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare
la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. durante tutto il corso del rapporto di lavoro.
Le spese di lite sono poste per i due terzi in capo alla società resistente, stante la sua soccombenza, per l'importo di cui al
dispositivo che viene liquidato a favore dei procuratori antistatari;
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella
misura di un terzo, stante la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni di causa” (pagg. 5-13).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di cinque Parte_1
motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
L'appellante ribadisce che i lavoratori avevano omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché avevano rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali;
evidenzia che la decadenza ex art. 414 c.p.c. ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al 29.12.2016 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
avvenuta in data 29.12.2021).
L'appellante afferma che la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970 come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità per i giorni di ferie.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 30.6 e 77, comma
2.4, CCNL Attività Ferroviarie 2016 e dell'art. 31, comma 5, Contratto Aziendale 2016 e ha pertanto
6 riconosciuto al lavoratore il diritto di percepire anche per i giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea né
ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza. In particolare: non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 37589/2021, 24017/2015); la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti” e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
la retribuzione delle giornate di ferie così come pattuita e corrisposta dalla soc. è conforme ai principi della normativa comunitaria e comunque la Parte_1
Corte di Giustizia Europea limita la possibilità di invocare una disposizione interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti quando l'applicazione della norma possa creare un rischio di gravi ripercussioni economiche;
il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31, comma 4) e dell'indennità ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque è assimilabile ad un rimborso spese (Cass. S.U. n. 27093/2017).
La società appellante rileva che l'impugnata sentenza, travisando le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, finisce per remunerare la giornata di ferie in misura maggiore rispetto a quella di lavoro;
osserva che le clausole della contrattazione collettiva sono legate da vincolo di inscindibilità
e quindi la nullità di quelle per cui è causa determina l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che disciplinano tali indennità; evidenzia che il primo giudice non ha valutato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie;
richiama ampia giurisprudenza di merito.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al
7 calcolo delle differenze retributive.
L'appellante afferma che il numero dei giorni di ferie fruiti è inferiore rispetto a quanto dichiarato dai lavoratori. Si duole che il primo giudice non ha considerato le specifiche previsioni contrattuali (art. 68, comma 6, CCNL richiamato dall'art. 14 Contratto aziendale e dall'art. 31 CCNL
che disciplinano l'istituto delle ferie). Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità.
L'appellante lamenta altresì che il primo giudice non ha considerato che la pretesa dei lavoratori deve essere limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali ex art. 7 Direttiva
88/2003 ed ex art. 10 D.Lgs. 66/2003 (CGUE 385/2018; Cass. 20216/2022), dunque al periodo di quattro settimane equivalenti a 20 giorni essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni ai sensi dell'art. 28, p. 1.5, CCNL.
2.5. Con il quinto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non aver accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale.
L'appellante ribadisce l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003,
attuativo della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, come anche interpretato dal primo giudice, sostenendo che tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; altresì
ripropone eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. 130/2008, come modificato dall'art. 2
del Trattato di Lisbona del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE come interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza
15.09.2011 - Williams e altri c. plc - causa C-155/10. Controparte_6
L'appellante evidenzia che l'accoglienza delle eccezioni di costituzionalità determinerebbe la nullità delle norme invocate come limite all'autonomia negoziale collettiva e conseguentemente le disposizioni dei contratti collettivi resterebbero valide e mancherebbe il fondamento giuridico per la condanna al pagamento delle somme pretese a titolo di differenze retributive. Rileva altresì nel merito la violazione sia del principio della certezza del diritto, quale legittimo affidamento nella permanenza di un determinato assetto regolatorio (Corte Cost. 56/2015 e 54/2019), sia del principio della libertà sindacale (Corte Cost. 34/1985).
8 3. Si sono costituiti i sigg. , , , , , CP_1 CP_2 Pt_2 CP_3 Pt_3 Pt_4
e contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Rilevano che la sentenza Pt_5 CP_4
impugnata è conforme alla normativa e alla giurisprudenza europee e richiamano ulteriori pronunce di merito e di legittimità in materia. Evidenziano che la contrattazione collettiva può escludere dalla retribuzione delle ferie alcune voci accessorie e occasionali ma non voci retributive che il lavoratore percepisce ordinariamente durante i periodi di lavoro, in quanto legate intrinsecamente alla prestazione lavorativa (Cass. n. 28320/2023). Precisano che la Corte di Cassazione ha confermato la nullità di clausole della contrattazione collettiva che escludono voci della retribuzione variabile
(Cass. nn. 20216/2022, 18160/2023, 19663/2023, 19711/2023, 19716/2023).
3.1. Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che l'eccezione di inammissibilità è infondata e osservano che il loro ricorso in primo grado era specifico, argomentato e documentato.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori affermano che l'eccezione di prescrizione è infondata e richiamano al riguardo Cass. n. 26246/2022 che ha risolto la questione della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori rilevano che le pronunce di merito richiamate ex adverso sono superate dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. n. 13425/2019, n. 13427/2019; n. 22401/2020). Precisano che la Corte di
Giustizia Europea ha statuito l'obbligo dell'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla stessa CGUE, nonché il carattere imperativo dell'art. 7
Direttiva 2003/88 e l'irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale di norme contrarie.
Inoltre i lavoratori ribadiscono che la giurisprudenza di legittimità conferma la fondatezza delle loro pretese, riconoscendo che ai sensi dell'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88/CE la retribuzione delle ferie deve essere sostanzialmente allineata alla retribuzione ordinaria (ex multis Cass. n.
28320/2023) e che la valutazione della potenzialità dissuasiva della normativa deve avvenire in astratto (Cass. n. 20216/2022). Evidenziano che comunque la rilevanza delle decurtazioni subite è
facilmente riscontrabile nelle buste paga.
9 I lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 13425/2019 e 22401/2020) e di merito.
Con riguardo all'inscindibilità delle clausole contrattuali asserita ex adverso, i lavoratori ribadiscono l'infondatezza della tesi avversaria e rammentano che le parti non possono derogare a disposizioni imperative quali sono quelle europee (art. 7 Direttiva 2003/88 come interpretato dalla
Corte di Giustizia) e comunque le stesse si sostituiscono automaticamente alle norme contrastanti in forza dell'art. 1419, comma 2, c.c.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori sostengono la correttezza dell'indicato numero dei giorni di ferie fruiti (risultanti dalle buste paga) nonché della sentenza impugnata circa i criteri di calcolo delle differenze retributive e richiamano giurisprudenza di merito e di legittimità.
3.5. Quanto al quinto motivo di appello, i lavoratori affermano la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale e comunque l'inammissibilità della stessa per irrilevanza.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 30.1.2025 e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve essere rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini
10 dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna al pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle indennità per cui è causa, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del
petitum e della causa petendi.
6. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova all'appellante il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.
128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al
Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
7. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
11 La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria
12 si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso
[...]
relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Controparte_7
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le
13 ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate
- sia l'indennità per assenza dalla residenza, sia quella di utilizzazione - , agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza,
integralmente esclusa dal calcolo della retribuzione feriale.
Dunque, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte
d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme
14 in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il
“quantum”.
Il motivo è del tutto generico in quanto non indica in modo specifico le ragioni di fatto o di diritto per cui il primo giudice sarebbe incorso in errore. Il motivo è generico anche laddove Parte_1
contesta che il numero di giorni di ferie fruiti sarebbe inferiore a quello indicato dai lavoratori, senza tuttavia indicare puntualmente il numero di giorni asseritamente corretto e da quali documenti in atti si ricava.
Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN
HEIN, punto 37).
Come detto, i principi desumibili dalla giurisprudenza UE portano a ritenere non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in
modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
L'appellante non ha dedotto in modo specifico per quali ragioni la statuizione del primo giudice è erronea sul punto (in violazione dell'art. 434 c.p.c.).
9. Deve essere rigettata anche la questione di illegittimità costituzionale sollevata da in considerazione del fatto che le argomentazioni addotte sono state già affrontate dalla Parte_1
copiosa giurisprudenza CGUE e della Suprema Corte di Cassazione e le argomentazioni addotte in questa sede non sono idonee a superare i principi ormai consolidati in materia.
15 In particolare, come sopra già evidenziato, l'autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali e datoriali non può porsi in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili di fonte sovranazionale, sicchè non si configura alcun legittimo affidamento tutelabile nelle disposizioni della contrattazione nulle in quanto in contrasto con i principi eurounitari. Per la medesima ragione, non si ravvisa alcun contrasto con il principio di libertà sindacale che non può porsi in contrasto con i predetti principi.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello di Parte_1
deve essere rigettato.
11. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore degli appellati, in solido tra Parte_1
loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - con un lieve incremento per tener conto della pluralità di appellati, le cui posizioni, tuttavia, non presentano significativi profili di differenziazione,
oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati in solido tra loro delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
16 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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