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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico,
dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2526 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 270/2024 del Giudice di
Afragola e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Afragola Parte_1 C.F._1
(NA) alla via L. Settembrini n. 6, presso lo studio dell'avv. Achille Iroso, dal quale è
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_1
in atti, dall'avv. Alessandra Iroso e dall'avv. Francesco Affinito e con domicilio digitale in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1
tempestivo appello, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la sentenza nr. 270/2024
1 del Giudice di Pace di Afragola, pubblicata il 27.09.2024 e non notificata, che ha accolto l'opposizione ed ha annullato il verbale 6589V2023 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
1.2. Parte appellante censura il capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese processuali per la violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014, non rientrando la ragione posta dal Giudice di primo grado a giustificazione della compensazione (“…la natura della controversia, i motivi che hanno portato alla presente
decisione e, comunque, la sua celerità”) in nessuna delle tre ipotesi contemplate dalla nuova disposizione di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. e non potendo, in ogni caso, giustificare la compensazione.
1.3. Si è costituiti il spiegando le proprie difese concludendo per il Controparte_1
rigetto dell'appello.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 13, co. 1, del D.L.
12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014 attribuisce al Giudice il potere di compensare,
parzialmente o per intero, le spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza, nei casi di soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha poi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato e 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente l'opposizione proposta dall'odierno appellante, sicché avrebbe dovuto esplicitare nella motivazione la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92, comma 2, c.p.c. o di quelle ravvisate altre gravi ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla regola della soccombenza ed a dichiarare la compensazione, oltretutto totale, delle spese.
2 Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione del capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione deve ritenersi disatteso.
Ed infatti “la natura della controversia, i motivi che hanno portato alla presente decisione e,
comunque, la sua celerità” poste a fondamento della compensazione non solo non rientra nelle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione in esame, ma neppure sono idonee ad integrare quelle gravi ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c. che possono consentire al giudice di derogare alla regola della soccombenza.
Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi nullo il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Ciò posto, a parere di questo Giudice, nella fattispecie in esame non ricorrono ragioni idonee a giustificare la compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite, non potendo neppure ritenersi tale di certo la contumacia dei convenuti, e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio della soccombenza.
2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed - in riforma del capo della sentenza nr. 270/2024 del Giudice di Napoli Nord che pronuncia sulle spese – il
[...]
, va condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si CP_1
liquidano come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Achille
Iroso, anticipatario.
2.2. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Achille Iroso, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2526/2025 del R.G.A.C.,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 270/2024 del
Giudice di Pace di Afragola, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 278,00 per Parte_1
compenso professionale e € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A.
3 e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Achille Iroso,
anticipatario;
2) condanna il al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi in € 462,00 per compenso professionale e € 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A.
e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Achille Iroso,
anticipatario;
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 26.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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