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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, con l'avvocato Carlo Pontei Parte_8
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il GN Persona_1
cittadino italiano, nasceva da genitori italiani, Sigg. e in Persona_2 Parte_9
data 18 febbraio 1865, presso la città di Cremona (doc. n. 07). In data 11 agosto 1895, presso la città di Cremona, il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_1 [...]
doc. n. 08). Dall'unione coniugale summenzionata, in data 12 gennaio 1898, Parte_10
presso la città di Riberȧo Preto, (Stato di San Paolo - Brasile), nasceva il signor Persona_3
(doc. n. 09). In data 29 luglio 1919, presso la città di Itapetininga, (Stato di San Paolo – Brasile), il signor ontraeva matrimonio con la signora (doc. n. 10). Dalla Persona_3 Persona_4
suddetta unione coniugale nascevano in data 16 luglio 1920, presso la città di Itapetininga, Stato di San Paolo (Brasile), la IG (doc. n. 11) e, in data 2 ottobre 1925, presso la Parte_11
città di Riberȧo Vermelho, Stato di San Paolo (Brasile), la IG (doc. n. 12) In Parte_12
data 26 novembre 1944, presso la città di Tatuí, Stato di San Paolo (Brasile), la IG
[...]
ontraeva matrimonio con il GN (doc. n. 13). Dalla suddetta unione Pt_11 Persona_5 nasceva in data 26 dicembre 1951, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), la signora (doc. n. 14). In data 2 settembre 1978, presso la città di San Parte_13
Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), la signora contraeva matrimonio Parte_13
con il GN VA IL (doc. n. 15). Dalla suddetta unione coniugale, nascevano Persona_6
presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo Brasile, in data 2 aprile 1980, la IG
[...]
, odierno ricorrente (docc. n. 16) e, in data 5 giugno 1982, il GN Parte_1 [...]
, odierno ricorrente (doc. n. 17). In data 21 febbraio 2020, dall'unione more uxorio Parte_3
tra la IG e il Sig. , presso la città di Belém, Pt_1 Parte_1 Parte_14
Stato di Parȧ (Brasile), nasceva la IG da , odierno ricorrente Parte_2 Parte_2
(docc. nn. 18 e 19). In data 7 settembre 1950, presso la città di Tatuí, Stato di San Paolo (Brasile), la signora ontraeva matrimonio con il GN (doc. Parte_12 Persona_7
n. 20). Dalla suddetta unione nascevano in data 8 giugno 1951, presso la città di Tatuí, Stato di
San Paolo (Brasile), il GN (doc. n. 21), in data 15 aprile Persona_8
1953, presso il comune di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), la IG Persona_9
(doc. n. 22) e in data 18 ottobre 1957, presso il Comune di San Paolo, Stato di San Paolo
[...]
(Brasile), la IG (doc. n. 23). In data 24 gennaio 1976, presso la Persona_10
città di Tatuí, Stato di San Paolo (Brasile), il GN contraeva Persona_8
matrimonio con la IG doc. n. 24). Dalla suddetta unione nasceva in data 6 Persona_11
maggio 1986, presso il Comune di Tatuí, Stato di San Paolo (Brasile), la IG Pt_8 [...]
, odierno ricorrente (doc. n. 25). In data 30 dicembre 1976, presso la città di San Per_8
Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), la IG contraeva matrimonio Persona_9
con il GN (doc. n. 26). Dalla suddetta unione coniugale, nasceva Persona_12
in data 27 maggio 1977 presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), il GN
[...]
, odierna ricorrente (doc. n. 27). In data 23 febbraio 2008, presso la città di Parte_4
Campinas, Stato di San Paolo (Brasile), il GN contraeva matrimonio Parte_4
con la IG (doc. n. 28). Dalla suddetta unione coniugale, nasceva in data Persona_13
29 gennaio 2014, presso la città di Campinas, Stato di San Paolo (Brasile), il GN
[...]
, odierno ricorrente (doc. n. 29). In data 15 marzo 1979, presso la città di San Paolo, Pt_5
Stato di San Paolo (Brasile), la IG contraeva matrimonio con il Persona_10
GN (doc. n. 30). Dalla suddetta unione coniugale, nascevano in data Persona_14
27 agosto 1979, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), il GN Parte_6
odierno ricorrente (doc. n. 31) e in data 15 ottobre 1987, presso la città di Tatuí, Stato
[...]
di San Paolo (Brasile), la IG , odierno ricorrente (doc. n. 32)”. Parte_7
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1 Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio
1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre
1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n.
3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato»
(sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 7 fasc. Persona_1
ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 33 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il resistente si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e sono cittadini italiani.
[...] Parte_8
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 12.6.2025
Il giudice
Christian Colombo