Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle VE Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27.4.2023 al n. 865 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Siena, presso e nello studio dell'avv.
Roberta Batelli, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
Siena, e , corrente in Milano CP_2
APPELLATI CONTUMACI
, corrente in Venezia-Mestre Controparte_3
(già e rappresentata da Controparte_3 [...]
(già , elettivamente Controparte_4 CP_5 domiciliata in Ravenna, presso e nello studio delle avv.te Carlotta Casamorata e Marina Vandini, che la rappresentano e difendono come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 30.1.2025, la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e
1
c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento della presente impugnazione
[OMISSIS]
- Nel merito in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma della impugnata sentenza voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accogliere tutte le domande proposte da e in Parte_2 Parte_1 prime cure e di cui in narrativa e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni ed istanze degli appellati per tutti i motivi esposti.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze
- dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di appello proposti dai sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
) e, per l'effetto, rigettarli C.F._2 integralmente, con conseguente conferma della Sentenza del Tribunale di Siena n. 20/2023 pubblicata in data
11/01/2023, a definizione del giudizio n. 142/2020 RG.
Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio ovvero, quanto meno, dell'intestata causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
865/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 20 dell'11 gennaio 2023; parti: e Parte_1 Parte_2
c. e
[...] Controparte_1 CP_6
[...] [...]
, non costituiti, e già
[...] Controparte_3
rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
, già , esperiti gli adempimenti ex
[...] CP_5 art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 30.1.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi: 1) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28;
2) mancanza di legittimazione sostanziale e processuale della nonché dei suoi procuratori, in quanto P_ non risultavano presenti in atti le procure rilasciate a da e al procuratore speciale della P_ CP_8 prima, ; Controparte_9
3) mancanza di sottoscrizione dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. e, di conseguenza, mancanza del presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
4) violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove il giudice del monitorio aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore Cont della e non della come richiesto con P_ ricorso;
5) insussistenza del credito vantato dall'opposta, a causa della natura usuraria e anatocistica degli interessi applicati al rapporto di conto corrente, così come risultante dalla perizia di parte allegata;
6) nullità delle dichiarazioni di debito contenute nelle lettere a firma e del 17/02/2014 e Pt_2 Parte_1 del 07/08/2014. Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto:
“In preliminare Revocare per tutti i motivi di cui in narrativa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto In via ulteriormente preliminare Dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi indicati in narrativa In via ulteriormente preliminare Revocare il decreto ingiuntivo opposto , dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o inesistente il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa e respingere le domande di controparte. In via principale e nel merito
3 Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e di quello di affidamento , nonché delle dichiarazioni di debito allegati n. 5 e n. 6 di controparte , per tutti i motivi di cui in narrativa, rideterminarsi altresì il rapporto di dare avere tra le parti relativamente al conto corrente n. 8213,12 della Banca MPS spa intestato a
[...]
e per i motivi di cui in narrativa Parte_1 Parte_2 tenuto conto degli addebiti di interessi e/o altri titoli non dovuti o illegittimi per i motivi di cui in narrativa , da conteggiare in ripetizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande avanzata da controparte e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti nel decreto opposto o in via subordinata Ridurre l'importo residuo eventualmente dovuto dagli opponenti ad per i motivi di cui in narrativa tenuto CP_8 conto degli addebiti e pagamenti non dovuti a titolo di interessi e/o ad altri titoli comunque illegittimamente addebitati e/o richiesti con riferimento al conto corrente di cui trattasi e previ gli accertamenti e richieste di cui sopra
,ridurre la somma indicata nel decreto ingiuntivo previo ricalcolo e restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla CP_1 In via Istruttoria Ammettersi CTU per accertare l'entità e la misura degli interessi addebitati dalla e quindi la sussistenza di CP_1 tasso usurario e/o anatocistico applicato durante tutto il rapporto di conto corrente, tenuto conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese nonché di qualunque altro addebito da considerare ai fini del conteggio, nonché per effettuare il ricalcolo delle somme eventualmente dovute sulla base di quanto sopraindicato e di cui in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”.
^^^^^^ La Banca MPS S.p.A., pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Con comparsa del 15.7.2020, è volontariamente intervenuta nella qualità di mandataria di CP_10 CP_2 quale successore a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'opposta, la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione e la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, la prescrizione delle domande formulate dagli opponenti e l'infondatezza di tutte le doglianze prospettate dalla controparte. Successivamente, con comparsa del 10.1.2021, è intervenuta volontariamente, in qualità di nuova cessionaria del credito, la quale, oltre a far Controparte_3 proprie le difese della dante causa, ha chiesto l'estromissione dal giudizio delle precedenti titolari del credito (Banca Mps S.p.A. e ). CP_2 Instaurato il contraddittorio ed espletata l'istruttoria con una CTU contabile, la causa è stata assegnata in data
4 27.9.2021 all'odierno giudice, dinanzi al quale, all'udienza del 27.10.2022 le parti hanno precisato conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
[OMISSIS] Quanto alla richiesta avanzata da Controparte_3 di estromissione di
[...] Controparte_1
, e per essa e di e per
[...] P_ CP_2 essa va rilevato che la prima non si è mai CP_10 costituita in giudizio, tant'è che ne deve essere dichiarata la contumacia;
la seconda, intervenuta volontariamente, non può invece essere estromessa dal giudizio in mancanza di consenso della controparte. Va altresì disattesa la contestazione concernente il difetto del potere di rappresentanza della Banca Monte dei Paschi in capo alla risultando ampiamente P_ superata dalla produzione documentale di CP_2Cont attestante la procura rilasciata da a il 22.5.2018 P_ (v. doc. 5, fasc. e da a CP_2 P_ CP_9
il 17.9.2018 (v. doc. 6, fasc. ; d'altro
[...] CP_2 canto, sul punto, si rammenta che anche un eventuale difetto originario di rappresentanza in sede monitoria sarebbe stato suscettibile di sanatoria in sede di opposizione (Cass. n. 23353/2021). Del pari infondata è l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice del monitorio, atteso che il ricorso è stato emesso in favore della da CP_8 considerarsi parte processuale del giudizio, e in alcun modo ha travalicato i limiti della richiesta di parte, volta ad ottenere una pronuncia in favore della mandataria P_
, unicamente quale rappresentante della
[...] CP_8 infatti, considerato che solo quest'ultima è, in linea di principio, destinataria degli effetti del processo e degli atti in esso compiuti, il risultato sostanziale della pronuncia monitoria è proprio quello chiesto in sede di ricorso. Ancora, quanto alla prospettata inammissibilità della domanda avanzata dalla società di Controparte_3 condanna degli opponenti al pagamento di quanto dovuto direttamente in suo favore, nella qualità di cessionaria del credito, deve dirsi quanto segue. In primo luogo, va disattesa l'eccezione riguardante il difetto di prova della titolarità del credito in capo a
[...]
posto che tale circostanza, a fronte di Controparte_3 mancata tempestiva contestazione degli opponenti, deve considerarsi pacifica (art. 115 c.p.c.). Si sottolinea che nella specie gli opponenti, in un primo momento, hanno richiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. proprio sul presupposto dell'avvenuta cessione del credito a (v. verbale dell'udienza del Controparte_3 15.12.2020) e poi, soltanto in sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., hanno contestato – ormai del tutto tardivamente – la titolarità del credito in capo alla nuova cessionaria.
5 In termini generali, si rammenta che la “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c. espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati e soggiace inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. In quest'ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi del giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all'udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (così Cass. n. 2223/2022). Da quanto detto in termini generali devi trarsi la conseguenza che nella specie la cessione del credito, e di conseguenza la titolarità della pretesa creditoria in capo a può considerarsi pacifica ex art. Controparte_3 115 c.p.c. e per ciò solo estranea al thema probandum, attesa la mancata specifica e tempestiva contestazione da parte degli opponenti, che vi hanno provveduto sola con la terza memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., quando erano già maturate tutte le preclusioni assertive e probatorie per le parti.
[OMISSIS] Passando alle ulteriori contestazioni mosse dagli opponenti, più strettamente concernenti la sussistenza e legittimità del credito, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di
6 parte avversa (in tal senso, cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite, n. 13533/2001). Giova ancora evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio venga emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), il giudice non potrebbe limitarsi a dichiararne la nullità. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184/2007). Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto per la carenza di adeguata prova scritta. In ogni caso, può evidenziarsi che già in sede monitoria l'opposta ha depositato il contratto di apertura di conto corrente n. 8213 del 14 maggio 2007, il contratto di apertura di credito in conto corrente del 7 agosto 2014, il relativo documento di sintesi e le condizioni economiche (doc. 1 e 2, fasc. monitorio), nonché i relativi estratti conto concernenti il periodo compreso tra il 14 maggio 2007 e il 30 giugno 2017 (doc. 8, fasc. monitorio), sicché già in quella fase ha fornito prova documentale del credito. Dunque, a fronte delle contestazioni formulate dagli opponenti, e sulla base della documentazione in atti, è stata disposta C.T.U. contabile, le cui risultanze saranno esposte partitamente nel prosieguo, seguendo l'analisi delle doglianze mosse;
sin da ora si precisa che le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da una attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, sicché la Giudicante ritiene di farle proprie. Ebbene, quanto alla presunta applicazione di interessi anatocistici illegittimi al rapporto di conto corrente, si rammenta, in termini generali, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co.
7 CP_1 dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone:
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. In seguito, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno […]”. La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi sicuramente legittima (purché con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del ai sensi dell'art. 120 T.U.B. CP_11 come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera C.I.C.R. del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
8 La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma sembrerebbe volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad “interessi periodicamente capitalizzati” ed a “successive operazioni di capitalizzazione” e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia;
sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit. Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo. In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore. Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R.
9.2.2000. In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
9 Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera del 3.8.2016), CP_11 perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera volta a CP_11 stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi. Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1° ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000. Nella specie, il rapporto risulta aperto successivamente al 2000 (precisamente nel 2007) e prevedeva la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato. Il C.T.U. ha, infatti, verificato che la si è CP_1 adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, così come previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato
[“relativamente all'anatocismo, si osserva che la periodicità di addebito e accredito degli interessi (attivi e passivi) è stata pattuita nel contratto originario secondo condizioni di reciprocità, prevedendo identica periodicità nella regolazione dei rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore (cfr. art. 9 – Condizioni giuridiche – Sez. Conto Corrente Bancario del contratto stipulato in data 14 maggio 2007). Il rispetto di tale identica periodicità è riscontrabile anche negli addebiti e accrediti risultanti dagli estratti di conto corrente… si sottolinea che l'intero periodo oggetto della presente analisi si svolge successivamente alla data di pubblicazione della delibera CICR del 2000… Relativamente al periodo successivo al 1 ottobre 2016 si osserva che gli interessi maturati sono stati addebitati in occasione della chiusura del conto corrente e che, pertanto, non hanno comportato il verificarsi dell'effetto anatocistico”, pag. 12 e ss. della relazione c.t.u.]; Non risulta peraltro conferente la giurisprudenza richiamata dagli opponenti sul punto (quale, ad esempio, Cass. n. 9140/2020, citata anche nelle osservazioni del CTP), che fa in realtà riferimento a casi affatto diversi da quello oggetto del presente giudizio, concernendo contratti stipulati prima del 2000 (si veda la massima della sentenza da ultimo citata:
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti
10 perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”). Gli opponenti hanno poi lamentato l'applicazione di interessi usurari al rapporto in questione. Sul punto, in via generale si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse
11 che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Il principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto si applica, secondo questa giudicante, anche al contratto di conto corrente quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano , sez. I , 26/07/2021, n. 2429; Tribunale , Padova , sez. II , 07/07/2021
, n. 1369; Tribunale , Pistoia , sez. I , 20/01/2021 , n. 64; Tribunale , Arezzo , 16/04/2020 , n. 277, tutte su dejure). E, infatti, “una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria). L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Trib. Arezzo cit.). Nella specie, la C.T.U. ha chiarito, a seguito della richiesta di evidenziare la sussistenza della sola usura cd.
“originaria”, che con riferimento al II trimestre 2007 (e, dunque, al momento iniziale del rapporto), i tassi soglia non sono superati, né con riferimento al TEG, né con riferimento alla CMS (all'uopo chiarendo che nella relazione già
12 depositata era presente un errore con riferimento al tasso soglia CMS del II trimestre 2007, v. pag. 7 della relazione integrativa); del pari sotto soglia sono i tassi pattuiti nell'apertura di credito del 7 agosto 2014. Pertanto, nella specie, non risulta sussistente il fenomeno della cd. usura originaria.
[OMISSIS] Dall'analisi svolta è risultato che quasi tutte le competenze addebitate dalla banca nel periodo compreso tra il 14 maggio 2007 e il 14 gennaio 2010 sono state pagate mediante rimesse solutorie del periodo. Pertanto, la ripetizione di tali competenze, addebitate per euro 74.160,34, risulta prescritta alla data di notifica dell'atto di citazione. A ciò fanno eccezione le competenze addebitate in data 12 gennaio 2010 per euro 6.637,71, alle quali non hanno fatto seguito rimesse solutorie prima del 14 gennaio 2010 e che, quindi, risultano ancora ripetibili.
[OMISSIS] Orbene, alla stregua delle coordinate ermeneutiche suindicate e dell'indagine tecnica svolta, deve dunque dichiararsi che il credito vantato è indebito per € 18.369,11 e per tale parte non dovuto con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione proposta. Va dunque dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 8213, alla data del 30.9.2017, risulta pari ad € 252.667,61 a debito dei correntisti, anziché pari ad € 271.036,72 a debito dei correntisti, come risultante dagli estratti conto. Ogni altra diversa questione resta assorbita alla luce delle considerazioni espresse. Tenuto conto del limitatissimo accoglimento dell'opposizione e della circostanza che il saldo ricalcolato è comunque risultato a debito dei correntisti, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite. Per le stesse ragioni appare equo porre a carico di tutte le parti costituite, per 1/3 ciascuna, le spese di c.t.u. (già liquidate in separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede: a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e REVOCA il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 1273/2019 dell'8.11.2019; b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 8213 intestato a e alla Parte_1 Parte_2 data del 30.9.2017, risulta pari ad € - 252.667,61 a debito del correntista, anziché pari ad € - 271.036,72 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto;
c) CONDANNA e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di già Controparte_3 [...]
della somma di € 252.667,61, quale saldo passivo CP_3 del c.c. n. 8213; d) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
13 e) PONE definitivamente a carico di parte attrice, di e di (per 1/3 Controparte_3 CP_2 ciascuna) le spese di c.t.u., già liquidate in separato provvedimento”.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire revocare il decreto ingiuntivo da essi opposto in primo grado ed accogliere tutte le domande da essi proposte in prime cure, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituite, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, Controparte_1
e e le stesse vanno pertanto
[...] CP_2 dichiarate contumaci.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
(già , Controparte_3 Controparte_3 rappresentata da (già Controparte_4 CP_5
), a sua volta concludendo per il rigetto
[...] dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 20.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 20.3.2024 il Consigliere Istruttore ha proposto la seguente soluzione conciliativa ed impregiudicata ogni decisione finale: decurtazione del debito degli appellanti per l'eventuale superamento del tasso soglia sopravvenuto;
spese del presente grado integralmente compensate. Detta proposta di soluzione conciliativa non è stata accettata dalle parti appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14 Il primo motivo di appello - con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha accertato l'avvenuta violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato durante la fase monitoria – è infondato.
Il ricorso è stato, infatti, proposto da P_
, nella dichiarata qualità di procuratrice di
[...] [...]
Correttamente, quindi, Controparte_1
l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della rappresentata Controparte_1
[...]
Con il secondo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha accertato la carenza della legittimazione processuale e sostanziale in capo ad Controparte_3
[...]
Il motivo è infondato.
Il credito risulta essere stato inizialmente ceduto da ad Controparte_1 CP_2
nell'ambito di cessione di credito pro soluto ai
[...] sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 ("Legge sulla Cartolarizzazione"), di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 7 del 16.1.2020.
Il codice identificativo del credito (115068823 – vd. contratto di conto corrente –) è espressamente menzionato a pag. 1262 nel file .pdf di cui al link web https://centotrenta.com/wp- content/uploads/2020/03/APORTI-MPSCS-e-BMPS-16.01.2020-1-
1.pdf cui a sua volta rimanda il link web https://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ menzionato nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
La successiva cessione da a CP_2 CP_3
(nella cui posizione è subentrata
[...] [...]
[...] [...]
, e di cui all'avviso pubblicato sulla Controparte_12
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 106 del 10.9.2020, oltre a non essere mai stata contestata dagli odierni appellanti, è documentata da quanto allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di Controparte_3
(contratto di cessione dei crediti, che menziona
[...] quello in questione).
Con il terzo motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto sussistente lo ius postulandi in capo al procuratore, l'avv. Marco Bianchini, che ha dichiarato essere stato officiato da quest'ultima P_ quale rappresentante di Controparte_1
[...]
Il motivo è infondato.
Vi è in atti (vd. doc. 5 Aporti nel giudizio di opposizione) la procura speciale, riguardante l'attività di recupero di crediti comprendente quello di cui è causa, resa da in Controparte_1 favore di con atto ai rogiti per Notaio P_
Dr. in Siena del 22.5.2018 (rep. 195382, Parte_3 racc. 12890).
a sua volta (vd. doc. 6 nel P_ CP_2 giudizio di opposizione), con atto autenticato in data
17.9.2018 da Notaio Dr.ssa in San Persona_1
Donato Milanese (rep. 268, racc. 201), nominava quale suo procuratore, tra gli altri, il Dr. Controparte_9 che, in data 24.10.2019, rilasciava, espressamente menzionando la procura sostanziale a monte da
[...] in favore di Controparte_1 P_ procura alle liti in favore dell'Avv. Marco Bianchini del
Foro di Siena, patrono sin dalla fase monitoria (vd. doc.
11 della fase monitoria).
16 In ragione poi dell'avvenuta, e documentata, cessione di credito da in Controparte_1 favore di , quest'ultima ha a sua volta, con CP_2 atto ai rogiti per Notaio Dr. in Milano Persona_2 dell'11.1.2019 (rep. 42728, racc. 13238), conferito procura speciale, riguardante l'attività di recupero di crediti comprendente quello di cui è causa, in favore di
(cfr. doc. 3 nel giudizio di CP_10 CP_2 opposizione), che, previa revoca in data 7.5.2020 della procura a suo tempo da Controparte_1
in favore di (vd. atto ai rogiti per
[...] P_
Notaio Dr. in Buccinasco del 7.5.2020, rep. Persona_3
52.551, racc. 28.343: doc. 7 nel giudizio di CP_2 opposizione), con atto s.d. ma comunque precedente la costituzione nel giudizio di opposizione confermava quale suo procuratore, anche qui espressamente menzionando la procura sostanziale resa da in favore di CP_2
lo stesso Avv. Marco Bianchini (vd. doc. 8 CP_10
nel giudizio di opposizione). CP_2
Con il quarto motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha accordato agli appellanti la restituzione degli interessi anatocistici addebitati.
Il motivo è parzialmente fondato.
Nel contratto di conto corrente di cui è causa, stipulato il 14.5.2007, è stata espressamente pattuita la pari periodicità degli interessi anatocistici trimestrali, in conformità a quanto previsto dalla disciplina contenuta nella Deliberazione CICR del
9.2.2000 e alla prevalente interpretazione giurisprudenziale sulla stessa formatasi (vd. Cass.
21.10.2019, n. 26769; Cass. 21.10.2019, n. 26779; Cass.
12.3.2020, n. 7105; Cass. 19.5.2020, n. 9140; Cass.
27.10.2020, n. 23476; Cass. 29.10.2020, n. 23853; Cass.,
17 23.12.2020 n. 29420; Cass.
4.3.2021 n. 5931; Cass., 21.6.
2021 n. 17634; Cass.,26.8.2021 n. 23489; Cass. 1.3.2023,
n. 19396; Cass. 18.10.2023, n. 35210; Cass., 4 11.2024,
n. 28215).
Deve essere sul punto disattesa l'osservazione degli appellanti, con cui viene, in sintesi, sostenuto che vi sia difetto di reciprocità nella pattuizione degli interessi anatocistici, in difformità rispetto a quanto previsto dalla citata Deliberazione CICR 9.2.2000 ed in ragione del fatto che, quanto agli interessi creditori, il tasso annuo effettivo globale, al contrario di quanto avvenuto per gli interessi debitori, aveva lo stesso ammontare (0,050%) di quello annuo nominale. Osserva in proposito questa Corte, senza al riguardo sottoporre ad un giudizio critico il principio affermato da Cass.
10.2.2022, n. 4321 e, successivamente, in senso conforme, da Cass. 3.7.2023, n.18664, Cass. 22.4.2024, n. 10775 (a mente delle quali la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 – rectius: 2;
N.d.E. - della Delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della Delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione), come nel caso in esame, dato l'ammontare del tasso creditorio, gli effetti della invocata capitalizzazione sarebbero emersi solo con la sesta cifra decimale, all'esito della formula di calcolo
[TAE = (((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100], di fatto scarsamente significativa.
18 Fondato è invece il motivo di appello nella parte in cui si invoca l'illegittimità dell'applicato anatocismo per il periodo 1.1.2014-30.9.2016 (data quest'ultima di entrata in vigore della Deliberazione CICR n. 343 del
3.8.2016), posto che detto istituto doveva comunque ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con normativa di immediata applicazione all'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013, modificativo dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993: vd. Cass., 30.7.2024, n.
21344).
Essendo stati addebitati in detto periodo, a titolo di interessi i seguenti importi, che hanno loro volta prodotto interessi al riscontrato dal c.t.u. tasso del
12,45%, secondo la seguente tabella (tratta dall'ipotesi
C allegata alla relazione di c.t.u.)
TRIMESTRE PASSIVO CON COMPETENZE PASSIVO SENZA COMPETENZECOMPETENZE INTERESSI SU COMPETENZE I trimestre 2014 74.518,96 -68.423,18 6.095,78 12,45% II trimestre 2014 74.858,70 -68.426,18 6.432,52 12,45% III trimestre 2014 75.131,78 -68.435,88 6.695,90 12,45% IV trimestre 2014 75.418,85 -68.413,23 7.005,62 12,45% I trimestre 2015 74.558,07 -68.422,83 6.135,24 12,45% II trimestre 2015 74.815,13 -68.425,83 6.389,30 12,45% III trimestre 2015 75.087,37 -68.435,13 6.652,24 12,45% IV trimestre 2015 75.304,87 -68.438,13 6.866,74 12,45% I trimestre 2016 75.429,63 -68.447,23 6.982,40 12,45% II trimestre 2016 75.652,70 -68.450,23 7.202,47 12,45% III trimestre 2016 75.962,76 -68.458,83 7.503,93 12,45%
TOTALE 73.962,14 9.208,28
deve essere quindi riaccreditato in favore degli odierni appellanti l'ulteriore importo di Euro 9.208,28.
Con il quinto motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha riconosciuto ad essi appellanti il riaccredito degli interessi in ragione della rappresentata usura originaria e sopravvenuta.
Il motivo è parzialmente fondato.
E' stata accolta dal primo Giudice l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cessionaria costituitasi in primo grado e sul punto non è stato proposto appello.
19 Nel periodo non coperto da prescrizione, e cioè a partire dal primo trimestre 2010 (ed osservandosi sul punto che l'usura in questione non è mai stata, anche per il periodo precedente, usura originaria, essendo stato superato il tasso soglia per effetto della pattuita commissione di massimo scoperto, che ha determinato incrementi del costo del denaro in ragione di una verifica condotta solamente ex post e priva di rilievo, quindi, ai fini della verifica del superamento pattizio iniziale), vi è stato superamento del tasso soglia per i seguenti importi (vd. pag. 18 della relazione di c.t.u.):
I trimestre 2010 Euro 331,09
II trimestre 2010 Euro 0,00
III trimestre 2010 Euro 181,32
IV trimestre 2010 Euro 376,33
I trimestre 2011 Euro 421,99
Totale Euro 1.310,73
Considerato che nell'anno precedente (2009) era stato, pur senza l'aggiunta della commissione di massimo scoperto, in tutti i trimestri superato il tasso soglia, si ritiene, in ragione del principio per il quale costituisce comportamento della Banca contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto quello che, pur non sanzionabile con le radicali conseguenze della nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (cfr. Cass., ord., sez.
III, 28.9.2023, n. 27545), avrebbe senz'altro legittimato la non debenza degli interessi per la parte eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento, di dover riaccreditare quella parte di interessi superiori al tasso soglia addebitata, nel corso dell'anno 2010, per totali Euro 1.310,73.
Di conseguenza il saldo finale al 30.9.2017, come rideterminato, per effetto della sentenza qui appellata, da Euro 271.036,72 a debito dei correntisti ad Euro
20 252.667,61 a debito dei correntisti, deve essere ulteriormente, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della qui impugnata sentenza, rideterminato in Euro 242.148,60 a debito dei correntisti (Euro 252.667,61, detratti Euro 9.208,28 per l'anatocismo ed Euro 1.310,73 per l'usura sopravvenuta), con conseguente rideterminazione della condanna a carico degli odierni appellanti.
Con il sesto ed ultimo motivo viene interposto appello avverso l'impugnata sentenza nella parte in cui questa ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite, e ciò, secondo gli odierni appellanti, non avendo tenuto conto che l'opposto decreto ingiuntivo è stato comunque revocato.
Il motivo è infondato, dovendo - in ragione della revoca, per limitato importo, dell'opposto decreto ingiuntivo, il cui ricorso a monte costituiva pur sempre espressione della domanda introduttiva della lite ed avendo gli opponenti in primo grado chiesto l'integrale revoca dell'opposto provvedimento monitorio – gli odierni appellanti non considerarsi comunque vittoriosi, così come non lo sono nemmeno all'esito del presente grado: elemento in ragione del quale si addiviene anche in tal caso all'integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
e in parziale riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Siena n. 20 dell'11 gennaio 2023 e previa conferma della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1273/2019 dell'8.11.2019 del Tribunale di Siena
21 a) dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 8213 intestato a e Parte_1 Parte_2
, alla data del 30.9.2017, risulta pari ad Euro
[...]
242.148,60 a debito dei correntisti, anziché pari ad Euro
271.036,72 a debito dei correntisti, come risultante dagli estratti conto;
b) ridetermina la condanna a carico di Parte_1
e ed a favore di
[...] Parte_2 [...]
già nella somma di Controparte_3 Controparte_3
Euro 242.148,60, quale saldo passivo del c.c. n. 8213;
c) conferma per il resto l'appellata sentenza;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Firenze il 3 giugno 2025.
Il Presidente rel.est.
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