Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 861/2024 R.G. avente ad oggetto: “altri istituti relativi alle successioni” vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Saverio Pasquarella e Mariaelena Pasquarella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Alcide De Gasperi n.55, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. P_ C.F._2
Mario Rosario Curzio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via S. Teresa degli Scalzi n. 8, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01.04.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, riservava la causa in decisione.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 30.01.2024, il ricorrente, in atti generalizzato, chiedeva accertarsi l'accettazione dell'eredità del de cuius
[...]
da parte dell'odierna resistente. Per_1
L'istante deduceva, in fatto, di essere creditore della ditta “ Controparte_2
e di aver esperito procedura esecutiva (pendente dinanzi a questo
[...] tribunale e allo stato sospesa), notificando atto di pignoramento sulle seguenti unità immobiliari, in comproprietà tra l'odierna resistente e i sig.ri
[...]
, e 1) Piena proprietà per CP_3 CP_4 Controparte_5
222/1000 unità immobiliare sita nel Comune di Orta Di Atella(Ce) in Via Ragozzino
n.6 piano 1; tipo di immobile BR;
foglio 102 ; particella 17 ; sub 2 ; classam.
A4; classe 03; consistenza 5,5 vani 2) Piena proprietà per 222/1000 unità immobiliare sita nel Comune di Orta Di Atella(Ce) in Via Ragozzino n.2 piano 2 ; tipo di immobile BR;
foglio 102 ; particella 17; sub 3 ; classam. A4; classe
03; consistenza 4 vani 3) Piena proprietà per 222/1000 unità immobiliare sita nel
Comune di Orta Di Atella(Ce) in Via Ragozzino n.2 piano 2 ; tipo di immobile
BR ; foglio 102 ; particella 17; sub 4 ; classam. A4; classe 03; consistenza
4 vani 4) Nuda proprietà per 222/1000 unità immobiliare sita nel Comune di Orta di Atella(ce) in via Martiri Atellani n.71 piano T;
tipo di immobile fabbricato;
foglio
102; particella 4; sub 11; classam. C1; classe 05 5) Nuda proprietà per 222/1000 unità immobiliare sita nel Comune di Orta Di Atella (Ce) in via Ragozzino n6 piano
T; tipo di immobile fabbricato;
foglio 102; particella 17; sub 1 classam. A4; classe
03; consistenza 4,5 vani.
Specificava che i predetti diritti erano pervenuti alla sig.ra per P_ successione legittima in morte di come risultante dalla denuncia Persona_1 di successione presentata ad Aversa il 20.07.2009 nn. 534/68 e trascritta a
Caserta il 27.10.2009 ai nn. 45693/29456 e successiva richiesta di voltura catastale, come da ispezione ipotecaria n. T1 225411 del 31.01.2023.
Rappresentava, poi, che il notaio dott. , nella propria relazione, Persona_2 aveva attestato che alla data del 07.04.2023 la consistenza immobiliare sopradescritta risulta catastalmente e nei registri immobiliari in titolarità della signora come segue: per le unità di cui ai subalterni 1 e 11 in nuda P_ proprietà, per la quota di 222/1000; per le unità di cui ai subalterni 2, 3 e 4 in
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piena proprietà per la quota di 222/1000”,certificando,quindi, che la sig.ra P_
è proprietaria dei suddetti immobili per la quota di 222/1000.
[...]
Concludeva rilevando come dalla denuncia di successione e dalla richiesta di voltura catastale fossero decorsi quattordici anni, senza che la sig.ra avesse Per_1 rinunciato espressamente all'eredità.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, in data 07.06.2024 si costituiva in giudizio la quale, nel contestare le avverse pretese, rilevava P_ come fosse stata la sig.ra a presentare sia la denuncia di Controparte_3 successione sia la domanda di voltura catastale e negava di aver mai posto in essere atti di accettazione (espressa o tacita) dell'eredità del de cuius Persona_1
(deceduto da oltre dieci anni).
All'udienza del 18.06.2025 il giudice, all'esito del contraddittorio, rinviava per la discussione della causa all'udienza dell'01.04.2025.
All'udienza che precede, il giudice, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, riservava la causa in decisione.
****
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Osserva il Tribunale in punto di diritto che, affinché si abbia l'effettivo subentro del chiamato all'eredità nella posizione giuridica del defunto, occorre che esso accetti l'eredità (art. 459 c.c.).
L'accettazione dell'eredità è l'atto unilaterale mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede, con effetti che retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
Fatte salve le eccezionali ipotesi codicistiche in cui l'acquisto dell'eredità avviene ex lege, avendosi quindi accettazione legale che prescinde dalla volontà del chiamato
– si allude alle ipotesi del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari per il quale sia decorso il termine per redigere l'inventario di cui all'art. 485 c.c. (nel qual caso si parla anche di accettazione presunta o ope legis), del chiamato che abbia sottratto o occultato beni ereditari (art. 527 c.c.) e della successione dello Stato – l'atto di accettazione è, di regola, atto volontario del chiamato ma, a differenza del testamento, non è un atto personalissimo;
può,
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pertanto, essere effettuato anche dal rappresentante, legale o volontario, munito di procura speciale o generale, così come dal curatore dell'eredità giacente e dal gestore di affari altrui.
Ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione del chiamato all'eredità può avvenire mediante “aditio” (accettazione espressa) oppure per effetto di “pro herede gestio”
(accettazione tacita) oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.,
(così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 5247 del 06/03/2018).
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità dichiari di accettarla ed assuma il titolo di erede (art. 475 c.c.); essa configura, pertanto, un negozio formale unilaterale non recettizio, che non ammette termini e condizioni.
L'accettazione dell'eredità, oltreché in forma espressa, può avvenire e perfezionarsi in forma tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., allorché il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr., ex multis,
Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 10655 dell'1 aprile 2022; Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5569 del 1 marzo 2021).
Tale forma di accettazione può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o comunque concludenti e significativi della volontà di accettare.
L'accertamento di tale modalità di accettazione postula un attento scrutinio del profilo soggettivo da parte dell'interprete.
Discussa è la natura giuridica di siffatta modalità: alla teoria negoziale, che riconosce all'istituto natura di negozio di attuazione, si frappone la teoria, prevalente, che valorizza la volontà del chiamato di compiere l'atto, riconducendo l'effetto dell'accettazione ad una mera conseguenza che si determina per legge.
La Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario: si pensi alla domanda di divisione giudiziale o all'iniziativa per la divisione amichevole dell'asse assunta in sede non contenziosa (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19833 del 23
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luglio 2019), alla concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità (cfr.
Cass. civ. ordinanza n.5569/2021) o alla richiesta di voltura catastale di un immobile (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23737 del 28 ottobre 2020) o, ancora, all'esperimento di azioni giudiziarie tese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari (v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10060 del 24 agosto 2018) o, infine, alla riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
2743 del 6 febbraio 2014).
La giurisprudenza di legittimità – con orientamento condiviso dal giudicante - ha, per contro, negato rilevanza, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, a tutti quegli atti che, per natura o per finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la presentazione della denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4843 del 19 febbraio 2019).
L'accettazione tacita dell'eredità, quindi, può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questi riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/08/2024, n.22769).
Tra gli atti aventi ibrida natura fiscal-civilistica, dai quali desumere l'accettazione tacita dell'eredità, si annovera la voltura catastale, la quale rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2025,
n.522).
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La Corte di legittimità ha puntualizzato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. ordinanza 6.4.2017, n. 8980, secondo cui
“l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius").
Il diritto di accettare l'eredità va esercitato nell'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal giorno dell'apertura della successione (art. 480 c.c.).
Sino a quando non è decorso il predetto termine, il chiamato, che non sia nel frattempo decaduto dal diritto di accettare, può sempre rinunziare all'eredità.
La rinuncia, qualificabile piuttosto come un rifiuto impeditivo con cui il chiamato dismette il diritto di accettare l'eredità, è atto unilaterale, non recettizio, necessariamente espresso e formale.
Facendosi applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva come la richiesta di voltura catastale assurge ad elemento indiziario della volontà del chiamato di accettare l'eredità soltanto laddove venga provato che sia stato proprio il chiamato a richiederla o la richiesta sia a questo riferibile in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato.
Nella fattispecie, è emerso per tabulas come sia stata la sig.ra _3
, madre dell'odierna resistente, a presentare in proprio – oltre alla denuncia
[...] di successione, irrilevante perché integrante mero adempimento fiscale – la domanda di voltura, n. 14072.2/2009 - Pratica n. CE0366636 in atti dal
04/08/2009, degli immobili del defunto (cfr. visure storiche Persona_1 allegate alla comparsa), senza che constino al presente giudizio elementi dai quali poter desumere il conferimento di alcuna delega da parte della sig.ra alla Per_1 madre o una successiva ratifica dell'operato di quest'ultima.
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Priva di rilevanza è, del resto, la circostanza per cui la sig.ra avrebbe agito CP_3 nella qualità di legale rappresentante della sig.ra all'epoca della voltura Per_1 minorenne, dal momento che, perché quest'ultima acquistasse la qualità di erede, era necessario che la madre accettasse l'eredità con il beneficio di inventario.
Ed invero, ai sensi dell'art. 471 c.c. per le eredità devolute ai soggetti incapaci, quali i minori, è previsto ex lege il beneficio di inventario;
onde, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.374 c.c., è necessario che il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore chiamato all'eredità accetti con beneficio d'inventario previa autorizzazione del giudice tutelare. Come, infatti, statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis; sicché, l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, con la conseguenza che quest'ultimo resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione (cfr.:
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21456 del 15 settembre 2017; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2276 del 27 febbraio 1995).
Nel caso in esame, la sig.ra compiuta la maggiore età, non ha mai accettato Per_1
l'eredità nel termine prescritto dalla legge, né in forma espressa né in forma tacita;
non potendo pertanto ritenersi che la stessa abbia mai acquistato la qualità di erede.
Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato la domanda deve esser rigettata in mancanza di prova dell'assunzione della qualità di erede in capo alla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
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2. condanna il ricorrente, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 6164,00 per compensi P_ professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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