Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2397/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbare De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2397/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARUCCI ENRICO, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. BEGHIN GIANFRANCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 13.03.2025 in sostituzione dell'udienza dell' 08.04.2025:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
in data 12/7/2021, nel Comune di Teolo (PD), iscritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del medesimo Comune, al n. 6, parte prima, dell'anno 2021;
2) I coniugi convengono che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore di anni Persona_1
7 di età, sia esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente della stessa presso la madre e con facoltà per il padre di vederla, fermo restando ogni diverso e migliore accordo condiviso fra i genitori, secondo il seguente calendario: - un pomeriggio
- durante le festività natalizie, starà con ciascuno dei Per_1 genitori, alternando i periodi dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Per_1
trascorrerà le intere vacanze pasquali o le vacanze di carnevale, ad anni alterni, con ciascuno dei due genitori. - , infine, trascorrerà gli altri giorni di festività infrasettimanali con il genitore Per_1
titolare del fine settimana più vicino.
3) La casa familiare, sita in Teolo (PD), alla Via Michelangelo Buonarroti n. 4, con i due annessi garage, di proprietà esclusiva del signor catastalmente censiti come in premesse, CP_1 vengono assegnati in godimento alla signora con la quale la figlia sarà Parte_1 Per_1 convivente, con tutti gli arredi, corredi e suppellettili. Il signor rovvederà a trasferire altrove CP_1
la propria residenza anagrafica entro e non oltre il mese di marzo 2025, fermo restando a suo carico l'obbligo di rimborsare alla signora la quota parte della tassa sui rifiuti maturata a far Parte_1
data dalla separazione;
4) Il signor verserà alla signora la somma di € 604,00 mensili, a titolo di concorso CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia minore , importo da versarsi a mezzo bonifico bancario sul Per_1 conto corrente della signora con il seguente codice IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da marzo 2026, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo di intesa per le spese straordinarie”, sottoscritto in data 17/1/2017 e in uso presso il Tribunale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare.
5) Sempre con riferimento alle spese straordinarie, in deroga a quanto previsto nel predetto protocollo, le parti concordano che saranno integralmente a carico del signor le spese CP_1
relative alla mensa e al doposcuola, nonché quelle relative ad un'attività sportiva e/o ricreativa.
Inoltre, sempre in deroga a quanto previsto nel predetto protocollo, le parti concordano che le spese di iscrizione di ai centri estivi, scelti ed approvati di comune accordo da entrambi i Per_1
coniugi, saranno a carico integralmente del signor ino alla concorrenza di euro 800,00 CP_1 annui e che l'eventuale eccedenza sarà a carico del medesimo signor nella misura del CP_1
70% e della signora nella misura del 30%; Parte_1
6) Le parti convengono altresì che l'assegno unico continui ad essere richiesto e percepito in via esclusiva dalla signora e il signor presta sin da ora il suo Parte_1 CP_1
consenso al riguardo.
7) Il signor provvederà inoltre a farsi carico della totalità delle spese condominiali CP_1
relative alla casa familiare, obbligandosi inoltre a corrispondere la somma mensile di euro 146,00 a titolo di contributo per il costo delle utenze della casa familiare;
il predetto importo di euro 146,00 mensili verrà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese, unitamente all'assegno di mantenimento per la figlia minore . Per_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
9) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore.
10) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile il 12/07/2021 in Teolo (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 6, Parte I, anno 2021.
Dalla loro unione è nata la figlia il 17.05.2017. Persona_1
In sede di separazione, i coniugi, in data 24.07.2023, hanno sottoscritto accordo di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, le cui condizioni sono state autorizzate dal P.M. del Tribunale di Padova il 26.07.2023.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'autorizzazione delle conclusioni di cui all'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 12/07/2021 in Teolo (PD) e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 6, Parte I, anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti