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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1218/2023 promossa da:
(cf ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Russo (c.f. ) e Maria Lucia Di Paolo (c.f. C.F._2
) C.F._3
Appellante
Contro
(cod. fisc. ) con il patrocinio degli CP_1 C.F._4
Avv.ti Lino Ruggiero (cod. fisc. e Giancarlo Bozzi del Foro C.F._5 di Ferrara (cod. fisc. ) C.F._6
Appellato avverso la sentenza n. 285/23 del Tribunale di Prato, pubblicata il 03/5/2023, n.
541/2021 R.G
CONCLUSIONI In data 21 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere la domanda proposta da verso con condanna dell'appellato CP_1 Parte_1 alla refusione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 285/23 del Tribunale di Parte_1
Prato, pubblicata in data 3.05.23, in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in toto l'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 285/23 pubblicata il 3.5.2023 il Tribunale di Prato ha così deciso:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
nei confronti di , con atto di citazione CP_1 Parte_1 ritualmente notificato in data 18 febbraio 2021, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di Euro 38.000,00; b) condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3809,00, per compenso professionale, oltre IVA, CAP e spese generali, oltre spese di notifica e CU nella misura di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di volta a ottenerne la condanna al pagamento in Parte_1 proprio favore di € 38.000,00. L'attore aveva a tal fine sostenuto che, su richiesta della controparte, con la quale vi erano rapporti di amicizia, il 14 dicembre 2012 le aveva erogato, con bonifico bancario, la somma di €
3.000,00; successivamente, sempre su richiesta della le aveva versato Pt_1 l'ulteriore importo di € 38.000,00 mediante tre bonifici bancari, effettuati il primo il 5.10.2015 per € 15.000,00 e altri due il 7.1.2016, di cui uno di €
4.000,00 e l'altro di € 19.000,00, a beneficio di e con causale Parte_2
“ finanziamento infruttifero”; dopo il deterioramento dei Parte_2 rapporti di amicizia, l'attore aveva richiesto alla la restituzione degli Pt_1 importi corrisposti, ottenendo vaghe promesse di restituzione;
la aveva Pt_1 poi restituito € 3.000,00 e con nota del 19.2.2019 aveva comunicato l'inserimento dell'ulteriore finanziamento tra i crediti chirografari della liquidazione della società in data 21.1.2020 il aveva Parte_2 CP_1 chiesto e ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo reso esecutivo il 6.7.2020 e notificato con atto di precetto il 28.7.2020, ritornato al mittente per irreperibilità del destinatario;
dalle ricerche effettuate era emerso che la società non aveva depositato alcun bilancio finale di liquidazione, mentre nel bilancio 2016, depositato nel 2018, risultava l'importo a debito di € 38.000,00 quale debito verso altri finanziatori e la società risultava cancellata per cessazione delle attività in data 30 dicembre 2016.
Si era costituita in giudizio la eccependo la propria estraneità al Pt_1 rapporto del con la società e chiedendo il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda avversaria.
La causa era stata istruita con prove documentali e interrogatorio formale della convenuta e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in CP_1 giudizio innanzi questa Corte d'Appello proponendo appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo:
La sentenza del Tribunale di Prato è viziata perché, prescindendo del tutto dalle allegazioni dell'attore, in violazione degli art. 112 e 115 c.p.c., e attraverso un iter argomentativo privo di rigore logico e quindi in violazione dell'art. 132
c.p.c., ha falsamente applicato alla vicenda sottoposta al suo esame gli artt.
1958 e 1959 c.c. relativi al mandato di credito.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in epigrafe, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 21 luglio.
***
L'appello è fondato.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
«Invero, è pacifico che la causa giustificativa di tali versamenti non è rinvenibile nel rapporto diretto sussistente tra l'attore e la società “ Parte_2
, in quanto non era socio e non aveva titolo ed interesse a
[...] CP_1 finanziare la società, bensì nei rapporti personali intercorrenti con l'allora amministratrice e liquidatrice, odierna convenuta. E' altrettanto pacifico che i versamenti non sono stati effettuati con spirito di liberalità, in quanto è stato dedotto e non contestato che gli importi corrisposti avrebbero dovuto essere restituiti, anche senza prefissare alcun termine in ragione dei buoni rapporti personali esistenti, nonché che gli importi non vennero in concreto mai restituiti. Tale ricostruzione, peraltro, è corroborata dalla circostanza – pure allegata e documentata – di un precedente versamento effettuato direttamente
a favore della dalla medesima integralmente restituito, nonché dalle Pt_1 stesse dichiarazioni confessorie nel corso dell'interrogatorio formale deferito, all'udienza del 7 aprile 2022. In particolare, la ha riferito che l'attore Pt_1 dopo avere appreso delle difficoltà in cui versava la società di cui era amministratrice in conseguenza del mancato incasso di alcune fatture, si offrì di prestare aiuto corrispondendo la somma di € 38.000,00 tramite bonifici, che sarebbero stati restituiti dopo l'incasso delle fatture. Stante il principio della causalità dell'attribuzione patrimoniale, in virtù del quale ogni spostamento di ricchezza deve essere suffragato da una valida ragione giustificatrice, (Cass., 15 febbraio 2019, n. 4659), la ricostruzione della vicenda consente di escludere con certezza la causa di liberalità e qualificare l'erogazione delle somme in concreto quale finanziamento, realizzato mediante lo schema del mandato di credito a favore della società. Inquadrata correttamente la fattispecie nello schema negoziale, la pretesa alla restituzione delle somme corrisposte trova giustificazione nel disposto di cui all'art 1958 c.c., in forza del quale il soggetto che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro, senza necessità di prestare garanzia in forma espressa.
Conseguentemente, non rileva la circostanza, pure affermata dalla in Pt_1 sede di interrogatorio, di non avere garantito la società, attesa la piena consapevolezza del versamento che sarebbe stato effettuato dall'attore con il suo consenso e con l'impegno della società alla restituzione del denaro. E', quindi, in relazione a tali titoli che deve essere valutata la fondatezza della pretesa di credito, tenendo conto che, secondo il consolidato indirizzo della
S.C., l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art 2697 c.c., è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione (Cass., 29.11.2018, n 30944; Cass.,
24328/2017; Cass., 9541/2010; CASS., 8386/2009). Acquisita adeguata dimostrazione dei versamenti diretti delle somme di denaro ovvero dei pagamenti a terzi, ed ancora dell'inserimento di tali schemi negoziali nella funzione di finanziamento, che rappresenta la causa giustificativa concreta che qualifica i diversi spostamenti patrimoniali (art 1325, n 2, c.c.), la domanda alla restituzione conseguente all'inadempimento e cessazione della debitrice principale dovrà essere accolta. D'altra parte, dall'istruttoria svolta non è emersa una differente causa che possa giustificare i reiterati pagamenti a favore di altro soggetto. Nella prospettiva della convenuta, invero, si tratterebbe di forme di donazioni indirette che sarebbe stata attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 cod. civ., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento "animo donandi" del destinatario della liberalità medesima. Ma, pur dandosi atto del rapporto esistente all'epoca dei fatti, nessun dato probatorio sorregge la tesi difensiva della convenuta, tale da contrastare l'impegno univocamente assunto di restituire le somme versate a titolo di “finanziamento infruttifero” da parte di un soggetto che non era socio. Né può richiamarsi l'esistenza di una liberalità
d'uso ex art 770, II comma, c.c., che deve peraltro necessariamente rapportarsi con il profilo della proporzionalità, da operarsi in base alla posizione sociale delle parti ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto (conforme,
v. anche Cass. 18/09/2008 n° 16550; Cass. n. 18280 del 2016), in quanto anche tale assunto contrasta con i dati istruttori acquisiti al processo anche per quanto concerne la situazione economica della In definitiva, nei limiti Pt_1 degli importi che l'attore ha dimostrato di avere versato e sottratto quanto espressamente ammesso di essere stato restituito (€ 3.000,00 complessive), la domanda merita accoglimento. In assenza di richieste, non sono dovuti interessi pur trattandosi di credito avente ad oggetto somme di denaro».
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, con l'unico motivo
d'impugnazione (-La sentenza del Tribunale di Prato è viziata perché, prescindendo del tutto dalle allegazioni dell'attore, in violazione degli art. 112 e
115 c.p.c., e attraverso un iter argomentativo privo di rigore logico e quindi in violazione dell'art. 132 c.p.c., ha falsamente applicato alla vicenda sottoposta al suo esame gli artt. 1958 e 1959 c.c. relativi al mandato di credito) parte appellante sostiene che le contraddittorie prospettazioni attoree non avrebbero consentito l'interpretazione adottata dal primo giudice: nell'atto introduttivo il aveva affermato che il contratto di mutuo sarebbe intervenuto con CP_1
nel ricorso in monitorio che aveva preceduto il presente Parte_1 giudizio il aveva invece affermato di avere mutuato la somma a favore CP_1 della società nella richiesta stragiudiziale del 05 febbraio Parte_2
2019 si era qualificato creditore della società, invitando al pagamento Parte_1 quale liquidatore della Società; nella seconda memoria istruttoria lo
[...] stesso avrebbe poi sostenuto – introducendo una domanda nuova, contestata, veicolata con il capitolo 7 articolato in funzione dell'interrogatorio formale – che il denaro sarebbe stato mutuato alla società ma l'amministratrice ne avrebbe garantito personalmente la restituzione;
nella memoria conclusionale aveva infine sostenuto che, intendendo dare il denaro a per Parte_1 errore lo avrebbe accreditato alla Società. L'erogazione del denaro alla società per adempiere ad un preciso obbligo assunto nei confronti di Parte_1 quindi, non sarebbe stata mai dedotta dall'attore e sarebbe stata arbitrariamente operata dal Giudice la riconduzione all'art. 1958 c.c.
Parte appellata contesta le affermazioni avversarie evidenziando la correttezza della sentenza;
sostiene che l'espressa indicazione da parte della di Pt_1 veicolare il finanziamento alla società integrerebbe il conferimento dell'incarico di cui all'art. 1958 C.C., con responsabilità fideiussoria ex lege della mandante, originaria richiedente e beneficiaria del prestito;
l'intestazione dei bonifici alla società e la causale "finanziamento infruttifero” sarebbero elementi formali non dirimenti;
quanto alla richiesta di restituzione formulata sia in via stragiudiziale che nel ricorso in monitorio nei confronti della società, essa sarebbe dovuta al suggerimento della che il avrebbe seguito in buona fede. Pt_1 CP_1
Il motivo è fondato.
Nell'atto di citazione in primo grado il assume che il contratto di mutuo CP_1 sia intercorso con la dunque, in esso va individuato il titolo in base al Pt_1 quale egli ha agito nei confronti di quest'ultima.
Mai nell'atto introduttivo o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si fa menzione di un diverso titolo – segnatamente di garanzia – in virtù del quale la sarebbe stata tenuta al rimborso. Pt_1
Ciò occorre solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – ossia oltre la maturazione delle preclusioni assertive e quindi tardivamente – nella quale il
, al cap. 7 dedotto a interrogatorio formale, menziona un obbligo di CP_1 garanzia che la controparte avrebbe espressamente assunto – nemmeno correlato al mandato di credito ravvisato dal Tribunale, ma in virtù di impegno diretto: «Vero che Lei aveva garantito personalmente al Dott. la CP_1 restituzione della somma mutuata […] – introducendo così una diversa fonte dell'obbligazione restitutoria.
Alla luce di tali rilievi, non può essere condivisa la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, incentrata sugli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1958 c.c. e quindi sulla responsabilità della a titolo di Pt_1 garanzia («come fideiussore»).
Al contempo, non trova riscontro l'assunto del – l'unico tempestivamente CP_1 dedotto e scrutinabile – secondo cui il contratto di mutuo sarebbe intercorso con la personalmente. Pt_1
Anzitutto, il Collegio rileva che nei tre bonifici emessi da di cui è causa, CP_1 per complessivi euro 38.000,00 (docc. 2, 3 e 4), si legge: “Descrizione aggiuntiva: finanziamento infruttifero”. Parte_2
La Suprema Corte ha più volte evidenziato che la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. n.
20052/2024, con richiamo a precedenti Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23380 del
01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15375 del 31/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n.
8829 del 29/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3119 del 02/02/2022; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 35175 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del
08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 19669 del 03/10/2016; Sez. 6- 5, Ordinanza
n. 14993 del 16/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19206 del 11/09/2014; Sez. 1,
Sentenza n. 1152 del 19/01/2007).
Seppur si possa ritenere che fu spinto a mutuare la somma in favore della CP_1 società dai rapporti di amicizia con l'amministratrice, dalla causale indicata risulta evidente come il mutuo sia intercorso con la società e non con la Pt_1 personalmente, diversamente che per l'importo di 3.000,00 precedentemente a essa erogato e dalla medesima restituito.
Inoltre, sia nella corrispondenza intercorsa prima del ricorso monitorio (doc. 5) che nello stesso (doc. 7) il si assume creditore della società proprio in CP_1 ragione del mutuo con essa intercorso.
In ragione di ciò, e in conclusione, non sussiste l'obbligo restitutorio in capo alla in base al titolo (tempestivamente) azionato, con la conseguenza Pt_1 che l'appello dev'essere accolto e la sentenza riformata.
Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis,
Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della ridotta complessità della questione controversa, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 285/23 del Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda svolta da nei confronti di CP_1 Parte_1
Condanna a corrispondere a le spese CP_1 Parte_1 documentate e i compensi di entrambi i gradi di giudizio che vengono così liquidati:
- quanto al primo grado, in € 3.809,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 3.473,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Firenze, camera di consiglio del 17.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1218/2023 promossa da:
(cf ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Russo (c.f. ) e Maria Lucia Di Paolo (c.f. C.F._2
) C.F._3
Appellante
Contro
(cod. fisc. ) con il patrocinio degli CP_1 C.F._4
Avv.ti Lino Ruggiero (cod. fisc. e Giancarlo Bozzi del Foro C.F._5 di Ferrara (cod. fisc. ) C.F._6
Appellato avverso la sentenza n. 285/23 del Tribunale di Prato, pubblicata il 03/5/2023, n.
541/2021 R.G
CONCLUSIONI In data 21 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere la domanda proposta da verso con condanna dell'appellato CP_1 Parte_1 alla refusione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 285/23 del Tribunale di Parte_1
Prato, pubblicata in data 3.05.23, in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in toto l'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 285/23 pubblicata il 3.5.2023 il Tribunale di Prato ha così deciso:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
nei confronti di , con atto di citazione CP_1 Parte_1 ritualmente notificato in data 18 febbraio 2021, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di Euro 38.000,00; b) condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3809,00, per compenso professionale, oltre IVA, CAP e spese generali, oltre spese di notifica e CU nella misura di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di volta a ottenerne la condanna al pagamento in Parte_1 proprio favore di € 38.000,00. L'attore aveva a tal fine sostenuto che, su richiesta della controparte, con la quale vi erano rapporti di amicizia, il 14 dicembre 2012 le aveva erogato, con bonifico bancario, la somma di €
3.000,00; successivamente, sempre su richiesta della le aveva versato Pt_1 l'ulteriore importo di € 38.000,00 mediante tre bonifici bancari, effettuati il primo il 5.10.2015 per € 15.000,00 e altri due il 7.1.2016, di cui uno di €
4.000,00 e l'altro di € 19.000,00, a beneficio di e con causale Parte_2
“ finanziamento infruttifero”; dopo il deterioramento dei Parte_2 rapporti di amicizia, l'attore aveva richiesto alla la restituzione degli Pt_1 importi corrisposti, ottenendo vaghe promesse di restituzione;
la aveva Pt_1 poi restituito € 3.000,00 e con nota del 19.2.2019 aveva comunicato l'inserimento dell'ulteriore finanziamento tra i crediti chirografari della liquidazione della società in data 21.1.2020 il aveva Parte_2 CP_1 chiesto e ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo reso esecutivo il 6.7.2020 e notificato con atto di precetto il 28.7.2020, ritornato al mittente per irreperibilità del destinatario;
dalle ricerche effettuate era emerso che la società non aveva depositato alcun bilancio finale di liquidazione, mentre nel bilancio 2016, depositato nel 2018, risultava l'importo a debito di € 38.000,00 quale debito verso altri finanziatori e la società risultava cancellata per cessazione delle attività in data 30 dicembre 2016.
Si era costituita in giudizio la eccependo la propria estraneità al Pt_1 rapporto del con la società e chiedendo il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda avversaria.
La causa era stata istruita con prove documentali e interrogatorio formale della convenuta e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in CP_1 giudizio innanzi questa Corte d'Appello proponendo appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo:
La sentenza del Tribunale di Prato è viziata perché, prescindendo del tutto dalle allegazioni dell'attore, in violazione degli art. 112 e 115 c.p.c., e attraverso un iter argomentativo privo di rigore logico e quindi in violazione dell'art. 132
c.p.c., ha falsamente applicato alla vicenda sottoposta al suo esame gli artt.
1958 e 1959 c.c. relativi al mandato di credito.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in epigrafe, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 21 luglio.
***
L'appello è fondato.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
«Invero, è pacifico che la causa giustificativa di tali versamenti non è rinvenibile nel rapporto diretto sussistente tra l'attore e la società “ Parte_2
, in quanto non era socio e non aveva titolo ed interesse a
[...] CP_1 finanziare la società, bensì nei rapporti personali intercorrenti con l'allora amministratrice e liquidatrice, odierna convenuta. E' altrettanto pacifico che i versamenti non sono stati effettuati con spirito di liberalità, in quanto è stato dedotto e non contestato che gli importi corrisposti avrebbero dovuto essere restituiti, anche senza prefissare alcun termine in ragione dei buoni rapporti personali esistenti, nonché che gli importi non vennero in concreto mai restituiti. Tale ricostruzione, peraltro, è corroborata dalla circostanza – pure allegata e documentata – di un precedente versamento effettuato direttamente
a favore della dalla medesima integralmente restituito, nonché dalle Pt_1 stesse dichiarazioni confessorie nel corso dell'interrogatorio formale deferito, all'udienza del 7 aprile 2022. In particolare, la ha riferito che l'attore Pt_1 dopo avere appreso delle difficoltà in cui versava la società di cui era amministratrice in conseguenza del mancato incasso di alcune fatture, si offrì di prestare aiuto corrispondendo la somma di € 38.000,00 tramite bonifici, che sarebbero stati restituiti dopo l'incasso delle fatture. Stante il principio della causalità dell'attribuzione patrimoniale, in virtù del quale ogni spostamento di ricchezza deve essere suffragato da una valida ragione giustificatrice, (Cass., 15 febbraio 2019, n. 4659), la ricostruzione della vicenda consente di escludere con certezza la causa di liberalità e qualificare l'erogazione delle somme in concreto quale finanziamento, realizzato mediante lo schema del mandato di credito a favore della società. Inquadrata correttamente la fattispecie nello schema negoziale, la pretesa alla restituzione delle somme corrisposte trova giustificazione nel disposto di cui all'art 1958 c.c., in forza del quale il soggetto che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro, senza necessità di prestare garanzia in forma espressa.
Conseguentemente, non rileva la circostanza, pure affermata dalla in Pt_1 sede di interrogatorio, di non avere garantito la società, attesa la piena consapevolezza del versamento che sarebbe stato effettuato dall'attore con il suo consenso e con l'impegno della società alla restituzione del denaro. E', quindi, in relazione a tali titoli che deve essere valutata la fondatezza della pretesa di credito, tenendo conto che, secondo il consolidato indirizzo della
S.C., l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art 2697 c.c., è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione (Cass., 29.11.2018, n 30944; Cass.,
24328/2017; Cass., 9541/2010; CASS., 8386/2009). Acquisita adeguata dimostrazione dei versamenti diretti delle somme di denaro ovvero dei pagamenti a terzi, ed ancora dell'inserimento di tali schemi negoziali nella funzione di finanziamento, che rappresenta la causa giustificativa concreta che qualifica i diversi spostamenti patrimoniali (art 1325, n 2, c.c.), la domanda alla restituzione conseguente all'inadempimento e cessazione della debitrice principale dovrà essere accolta. D'altra parte, dall'istruttoria svolta non è emersa una differente causa che possa giustificare i reiterati pagamenti a favore di altro soggetto. Nella prospettiva della convenuta, invero, si tratterebbe di forme di donazioni indirette che sarebbe stata attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 cod. civ., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento "animo donandi" del destinatario della liberalità medesima. Ma, pur dandosi atto del rapporto esistente all'epoca dei fatti, nessun dato probatorio sorregge la tesi difensiva della convenuta, tale da contrastare l'impegno univocamente assunto di restituire le somme versate a titolo di “finanziamento infruttifero” da parte di un soggetto che non era socio. Né può richiamarsi l'esistenza di una liberalità
d'uso ex art 770, II comma, c.c., che deve peraltro necessariamente rapportarsi con il profilo della proporzionalità, da operarsi in base alla posizione sociale delle parti ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto (conforme,
v. anche Cass. 18/09/2008 n° 16550; Cass. n. 18280 del 2016), in quanto anche tale assunto contrasta con i dati istruttori acquisiti al processo anche per quanto concerne la situazione economica della In definitiva, nei limiti Pt_1 degli importi che l'attore ha dimostrato di avere versato e sottratto quanto espressamente ammesso di essere stato restituito (€ 3.000,00 complessive), la domanda merita accoglimento. In assenza di richieste, non sono dovuti interessi pur trattandosi di credito avente ad oggetto somme di denaro».
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, con l'unico motivo
d'impugnazione (-La sentenza del Tribunale di Prato è viziata perché, prescindendo del tutto dalle allegazioni dell'attore, in violazione degli art. 112 e
115 c.p.c., e attraverso un iter argomentativo privo di rigore logico e quindi in violazione dell'art. 132 c.p.c., ha falsamente applicato alla vicenda sottoposta al suo esame gli artt. 1958 e 1959 c.c. relativi al mandato di credito) parte appellante sostiene che le contraddittorie prospettazioni attoree non avrebbero consentito l'interpretazione adottata dal primo giudice: nell'atto introduttivo il aveva affermato che il contratto di mutuo sarebbe intervenuto con CP_1
nel ricorso in monitorio che aveva preceduto il presente Parte_1 giudizio il aveva invece affermato di avere mutuato la somma a favore CP_1 della società nella richiesta stragiudiziale del 05 febbraio Parte_2
2019 si era qualificato creditore della società, invitando al pagamento Parte_1 quale liquidatore della Società; nella seconda memoria istruttoria lo
[...] stesso avrebbe poi sostenuto – introducendo una domanda nuova, contestata, veicolata con il capitolo 7 articolato in funzione dell'interrogatorio formale – che il denaro sarebbe stato mutuato alla società ma l'amministratrice ne avrebbe garantito personalmente la restituzione;
nella memoria conclusionale aveva infine sostenuto che, intendendo dare il denaro a per Parte_1 errore lo avrebbe accreditato alla Società. L'erogazione del denaro alla società per adempiere ad un preciso obbligo assunto nei confronti di Parte_1 quindi, non sarebbe stata mai dedotta dall'attore e sarebbe stata arbitrariamente operata dal Giudice la riconduzione all'art. 1958 c.c.
Parte appellata contesta le affermazioni avversarie evidenziando la correttezza della sentenza;
sostiene che l'espressa indicazione da parte della di Pt_1 veicolare il finanziamento alla società integrerebbe il conferimento dell'incarico di cui all'art. 1958 C.C., con responsabilità fideiussoria ex lege della mandante, originaria richiedente e beneficiaria del prestito;
l'intestazione dei bonifici alla società e la causale "finanziamento infruttifero” sarebbero elementi formali non dirimenti;
quanto alla richiesta di restituzione formulata sia in via stragiudiziale che nel ricorso in monitorio nei confronti della società, essa sarebbe dovuta al suggerimento della che il avrebbe seguito in buona fede. Pt_1 CP_1
Il motivo è fondato.
Nell'atto di citazione in primo grado il assume che il contratto di mutuo CP_1 sia intercorso con la dunque, in esso va individuato il titolo in base al Pt_1 quale egli ha agito nei confronti di quest'ultima.
Mai nell'atto introduttivo o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si fa menzione di un diverso titolo – segnatamente di garanzia – in virtù del quale la sarebbe stata tenuta al rimborso. Pt_1
Ciò occorre solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – ossia oltre la maturazione delle preclusioni assertive e quindi tardivamente – nella quale il
, al cap. 7 dedotto a interrogatorio formale, menziona un obbligo di CP_1 garanzia che la controparte avrebbe espressamente assunto – nemmeno correlato al mandato di credito ravvisato dal Tribunale, ma in virtù di impegno diretto: «Vero che Lei aveva garantito personalmente al Dott. la CP_1 restituzione della somma mutuata […] – introducendo così una diversa fonte dell'obbligazione restitutoria.
Alla luce di tali rilievi, non può essere condivisa la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, incentrata sugli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1958 c.c. e quindi sulla responsabilità della a titolo di Pt_1 garanzia («come fideiussore»).
Al contempo, non trova riscontro l'assunto del – l'unico tempestivamente CP_1 dedotto e scrutinabile – secondo cui il contratto di mutuo sarebbe intercorso con la personalmente. Pt_1
Anzitutto, il Collegio rileva che nei tre bonifici emessi da di cui è causa, CP_1 per complessivi euro 38.000,00 (docc. 2, 3 e 4), si legge: “Descrizione aggiuntiva: finanziamento infruttifero”. Parte_2
La Suprema Corte ha più volte evidenziato che la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. n.
20052/2024, con richiamo a precedenti Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23380 del
01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15375 del 31/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n.
8829 del 29/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3119 del 02/02/2022; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 35175 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del
08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 19669 del 03/10/2016; Sez. 6- 5, Ordinanza
n. 14993 del 16/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19206 del 11/09/2014; Sez. 1,
Sentenza n. 1152 del 19/01/2007).
Seppur si possa ritenere che fu spinto a mutuare la somma in favore della CP_1 società dai rapporti di amicizia con l'amministratrice, dalla causale indicata risulta evidente come il mutuo sia intercorso con la società e non con la Pt_1 personalmente, diversamente che per l'importo di 3.000,00 precedentemente a essa erogato e dalla medesima restituito.
Inoltre, sia nella corrispondenza intercorsa prima del ricorso monitorio (doc. 5) che nello stesso (doc. 7) il si assume creditore della società proprio in CP_1 ragione del mutuo con essa intercorso.
In ragione di ciò, e in conclusione, non sussiste l'obbligo restitutorio in capo alla in base al titolo (tempestivamente) azionato, con la conseguenza Pt_1 che l'appello dev'essere accolto e la sentenza riformata.
Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis,
Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della ridotta complessità della questione controversa, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 285/23 del Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda svolta da nei confronti di CP_1 Parte_1
Condanna a corrispondere a le spese CP_1 Parte_1 documentate e i compensi di entrambi i gradi di giudizio che vengono così liquidati:
- quanto al primo grado, in € 3.809,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 3.473,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Firenze, camera di consiglio del 17.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.