Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 6 febbraio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1000/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
), con sede in Napoli, alla via G. Parte_1
Marino, 1, (P.IVA. ), in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Antonella Loiacono ( - – CodiceFiscale_1 Email_1 fax 0645548281) dello studio legale Massimo Malena & Associati e con la stessa elettivamente domiciliato presso la sede legale della società in Napoli, alla via G.
Marino 1, per mandato in calce al ricorso rilasciato su foglio separato e congiunto materialmente all'atto
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall‟avv. (C.F. ), e, Controparte_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dall‟avv. ( ) Controparte_3 C.F._4 giusta procura in calce al ricorso di prime cure, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla Via R. Gomez D‟Ayala n.
6. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 081.191.38.204 e all'indirizzo PEC: Email_2
e/o Email_3
APPELLATO
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 22/07/2021 deduceva: Controparte_1
Parte
- che era dipendente della , inquadrato ai sensi del CCNL autoferrotranvieri, nel profilo di macchinista collocato nel parametro 153;
- che per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati percepiva la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali, ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
- che, in particolare, gli era corrisposta: una indennità giornaliera turnisti, ex art. 5
A.N. 21.5.198 (voce A368 della busta paga), nella misura di €. 0,52 giornaliere spettante al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna (voce A35M della busta paga) nella misura originariamente prevista di € 6 per ogni ora in cui egli era addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale), indennità che era stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista (voce A15M), indipendentemente dal parametro stipendiale, nella misura giornaliera fissa di € 8,00; Parte
- che l aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera l'“indennità di mansione”, l' “indennità di condotta” e l'
“indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso rassegnava al giudice adito le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo
1980. 2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio
2 allegato, l'importo di € 4.035,86 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare la alla refusione delle spese di lite con Pt_1 attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione delle indennità indicate dal ricorrente e così provvedeva: “accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di mansione”, “della indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta”; - condanna l in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente € 4.035,86, non essendovi specifica contestazione sui conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
- Condanna la A N M alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' lamentando: Pt_1
- la lettura distonica della giurisprudenza eurounitaria, considerato che per la disciplina nazionale in alcun modo era rinvenibile un diritto o prerogativa del lavoratore di poter rinunciare alla fruizione delle ferie;
- che nel nostro ordinamento non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
- che il G.L. aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto;
invero “Sarebbe dovuto rilevare… ai fini del decidere, non già la continuità della erogazione in busta paga di tali indennità, … ma che le stesse venissero corrisposte dall' solo in ragione delle ore di Pt_1 effettivo servizio”;
- che il giudice di prima istanza non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi;
- che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare l'assoluta carenza di prova circa la costante percezione degli emolumenti rivendicati anche per il periodo di ferie fruite.
3 Si costituiva l'appellato il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, il giorno
6.02.2025 la causa era decisa nei termini di seguito esposti.
*****
L'appello è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoga, con sentenza n. 869/2024, relatore dott.ssa
Giammarino, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte.
Secondo quanto sinteticamente espresso in premessa, l appellante, con Pt_1
i motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado che -secondo l'assunto difensivo- sarebbe contrastante con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, oltreché con l'art. 36 Cost. e 2109 c.c. in relazione alla disciplina da applicarsi in tema di ferie retribuite. In particolare, l'appellante sostiene che il fine ultimo dell'interpretazione data alla disciplina dalla giurisprudenza europea sia quello di salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, ad evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse;
sottolinea che una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria può ben essere in linea con la giurisprudenza europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale a quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. In conclusione, ad avviso dell' Pt_1 appellante la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione durante il periodo di ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento senza tener conto del fatto che l'effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che tutti i ricorrenti avevano pacificamente beneficiato delle ferie. In subordine, poi, ha chiesto alla Corte di sottoporre con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché questa
4 possa chiarire, attraverso l'interpretazione autentica, la ratio e il contenuto nella nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. L'appellante, inoltre, lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente le carenze assertive e probatorie del ricorso di primo grado, laddove il avrebbe fatto riferimento a sole due buste CP_1 paga per ciascun anno senza supportare in modo adeguato la propria istanza.
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte nell'Ord. 29.01.2024 n. 2674 che, nel risolvere un caso analogo, ha premesso che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, Persona_1 ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To. He. del Per_3
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.
7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in
5 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
6.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si
è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
6.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c. n. l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del
D.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
6.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
6
6.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 p. 8, CGUE 14/7/1994 causa C-91/92 CP_4
Pers p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 Colson p. 26, CGUE CP_5
28/06/2012 causa p. 51, tutte citate dal Cass. n. 22577 del 2012 alla CP_6 cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.”
Tanto premesso, la Corte rileva che il primo giudice si è correttamente attenuto a tali principi verificando ex ante, in modo del tutto corretto, la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli
Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo
7 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del Parte relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera
8 fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi. La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio. La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad € 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al lavoratore. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a Parte 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame - quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del
9 singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Per quanto riguarda il motivo di gravame con cui si contesta la quantificazione effettuata dal primo giudice in assenza di una specifica prova, è appena il caso di rilevare che in presenza di una domanda di adempimento (quale quella oggetto di esame) il ricorrente ha l'onere di allegare la fonte (normativa o negoziale) dell'obbligazione e di dedurre il mancato adempimento. A fronte di ciò grava sulla parte convenuta/resistente fornire la prova dell'adempimento satisfattivo.
Nel caso in esame, la parte istante ha indicato le fonti pattizie che disciplinano gli Parte emolumenti accessori non calcolati dall' nei periodi di ferie ed ha indicato i periodi durante in quali ha fruito delle ferie (utilizzando a tal fine i dati riportati nelle buste paga di dicembre, per l'indicazione dei giorni fruiti da gennaio a novembre, e di gennaio, per l'indicazione dei giorni goduti nel mese di dicembre). A fronte di tali allegazioni era onere del datore di lavoro comprovare di avere correttamente adempiuto all'onere come sopra ricostruito (ricostruzione che impone di respingere il conteggio alternativo addotto dall'appellante, che riterrebbe erroneamente sussistente il limite dei 24 giorni di ferie quale base per il calcolo, limite che non si riscontra in alcuna delle pronunce menzionate n precedenza).
Deve, quindi, essere confermata la sentenza del Tribunale di Napoli che ha verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società i compensi reclamati dall'appellato (indennità giornaliera turnisti, indennità di condotta diurna e notturna e indennità giornaliera di mansione) che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo. Ha accertato la continuatività della loro erogazione ed ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'espletamento dei turni, propria della mansione di macchinista, deponeva nel senso che le relative voci retributive erano intese a compensare anche lo status professionale rivestito.
Da ultimo -preso atto della mancata riproposizione dell'eccezione di prescrizione- va unicamente rilevato che non sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione
10 autentica si pronunci sull'interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003.
Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2002 nella causa DS c. Koch che si e più sopra richiamata
(cfr. CGUE 6 ottobre 1982 Srl Cilfit e Lanificio di contro Pt_3 Controparte_7
e 6 ottobre 2021 C-561/19 . Inoltre, il problema
[...] Controparte_8 esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79).
La valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla
Corte del Lussemburgo.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna la al pagamento delle Controparte_9 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.458,00 oltre IVA, CPA
e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti ed Controparte_2 [...]
, dichiaratisi antistatari. CP_3
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore
11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il giorno 6 febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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