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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il Parte_2
30.12.1967
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. e domiciliati Controparte_1
presso il suo studio in Riva del Garda, viale Prati n.29, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 21.02.2011 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 25.03.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 24.11.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Parte_1 Parte_2
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) Entrambe le Parti odierne ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, con conseguente reciproca rinuncia alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile.
2) Il figlio , finchè non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3) I genitori, proseguendo la modalità di gestione fin qui applicata, provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in forma diretta occupandosi dello stesso in forma paritaria e per l'effetto senza riconoscimento di alcun assegno di mantenimento.
pag. 2 di 3 4) Per quanto riguarda invece le spese straordinarie necessarie per il ragazzo fin quando non economicamente autosufficiente, esse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e per l'identificazione delle stesse le Parti si richiamano al protocollo del CNF. Inoltre, dovranno essere preventivamente concordate – ove previsto dalle predette linee guide
– se superiori, per singola spesa, anche se frazionata, ad Euro 100,00.
5) Gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
6) La detrazione fiscale per il figlio sarà a vantaggio dei genitori in parti uguali.
ALTRE DISPOSIZIONI
7) Le Parti dichiarano che le obbligazioni di cui al provvedimento di omologa sopra citato sono state tutte correttamente adempiute, ed ancora di aver definito ogni altra questione economica fra loro pendente e discendente dal pregresso rapporto matrimoniale e dunque di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a tale titolo.
8) Inoltre, le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le domande formulate con il presente ricorso o domande ad esse connesse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il Parte_2
30.12.1967
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. e domiciliati Controparte_1
presso il suo studio in Riva del Garda, viale Prati n.29, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 21.02.2011 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 25.03.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 24.11.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Parte_1 Parte_2
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) Entrambe le Parti odierne ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, con conseguente reciproca rinuncia alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile.
2) Il figlio , finchè non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3) I genitori, proseguendo la modalità di gestione fin qui applicata, provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in forma diretta occupandosi dello stesso in forma paritaria e per l'effetto senza riconoscimento di alcun assegno di mantenimento.
pag. 2 di 3 4) Per quanto riguarda invece le spese straordinarie necessarie per il ragazzo fin quando non economicamente autosufficiente, esse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e per l'identificazione delle stesse le Parti si richiamano al protocollo del CNF. Inoltre, dovranno essere preventivamente concordate – ove previsto dalle predette linee guide
– se superiori, per singola spesa, anche se frazionata, ad Euro 100,00.
5) Gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
6) La detrazione fiscale per il figlio sarà a vantaggio dei genitori in parti uguali.
ALTRE DISPOSIZIONI
7) Le Parti dichiarano che le obbligazioni di cui al provvedimento di omologa sopra citato sono state tutte correttamente adempiute, ed ancora di aver definito ogni altra questione economica fra loro pendente e discendente dal pregresso rapporto matrimoniale e dunque di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a tale titolo.
8) Inoltre, le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le domande formulate con il presente ricorso o domande ad esse connesse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3