Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1974, n. 95
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Sentenza 11 gennaio 1974

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In tema di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, il difetto di normale prudenza circa la prevedibilita dell'esito definitivo della contestazione sul fondamento del diritto si configura come colpa dell'esecutante, tale da poter implicare responsabilita processuale aggravata ai sensi dell'art 96, secondo comma, cod proc civ. pertanto la mera legittimita apparente del provvedimento, nei confronti del quale penda un giudizio di opposizione, non e sufficiente ad escludere siffatta responsabilita. ( Conf 796'65).*

L'appello incidentale tardivo e ammissibile solo quando l'interesse all'impugnazione incidentale nasca da quella principale, ossia quando esso costituisca una controimpugnazione, e non anche quando l'appellante incidentale proponga doglianze autonome, del tutto indipendenti dall'impugnazione principale: in quest'ultimo caso l'appello e pur sempre assoggettato al rispetto dei termini ordinari.*

La possibilita di notificare l'impugnazione al procuratore costituito, di cui al primo comma dell'art 330 cod proc civ, e subordinata al requisito di una valida Costituzione del difensore nel giudizio a quo. In conseguenza, sia nell'ipotesi di mancata Costituzione a mezzo di procuratore, sia nell'ipotesi di Costituzione dichiarata invalida, la notifica dell'impugnazione va effettuata, a norma dell'ultimo comma della disposizione citata, alla parte personalmente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1974, n. 95
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 95
    Data del deposito : 11 gennaio 1974

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