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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. r.a.c.l. 2134/2021, promossa da
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 dell'avv. Marco Lo Giudice e dell'avv. Luigi Serino, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
(già ), rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dipendente delegato dello stesso Ente, domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro,
e nei confronti di
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 agosto 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del e del merito (all'epoca ) e Controparte_1 Controparte_1
CP_ dell' esponendo:
- di aver lavorato dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 in favore del convenuto in CP_1
forza di una serie di contratti, reiterati di anno in anno, formalmente qualificati in termini di collaborazione coordinata e continuativa, presso l'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado “Giorgio Asproni” di Iglesias;
- che lo strumento contrattuale adottato per consentire la prestazione lavorativa in favore del – risultando la ricorrente “iscritta negli elenchi dei soggetti impegnati nelle CP_1 attività socialmente utili” - era quello previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, che all'art. 6 pagina 1 di 19 autorizza le amministrazioni pubbliche ad affidare “ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1”
(ossia ai “soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999”), “attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”;
- che tuttavia, di fatto, il lavoro non si era svolto in autonomia ma in regime di subordinazione, con l'esercizio di mansioni proprie della figura professionale dell'assistente amministrativo di categoria B, come definite dalla disciplina del C.C.N.L. applicabile, e precisamente:
“Area protocollo: Gestione documenti e fatture;
pratiche relative apertura posta attraverso l'utilizzo del sistema SIDI con password;
archiviazione dati;
controllo posta;
preparazione e spedizione plichi postali e raccomandate;
scarico circolari da internet e casella postale e risposta tramite internet;
compilazione e trasmissione circolari interne;
stesura lettere e circolari;
registrazione e affissione albo;
comunicazione scadenze al
Dirigente e ai colleghi interessati;
predisposizione ed organizzazione lavoro straordinario personale scolastico.
Area personale: Trasmissione comunicazioni relative ai docenti;
trasmissione comunicazioni ad enti vari;
adempimenti legai all'attività di orientamento scolastico;
consegna e raccolta buoni libro.
Area alunni: Iscrizioni;
trasferimento alunni;
rilascio diplomi;
collaborazione presidente commissione d'esami; attestazione e certificati degli alunni;
compilazione; infortuni alunni, tenuta fascicoli;
tenuta registri obbligatori;
comunicazioni alle famiglie;
convocazioni genitori;
convocazioni consigli di classe, statistiche alunni;
elenchi classi;
pratica libri di testo;
trasmissione dati;
elezioni organi collegiali;
compilazione registro alunni a fine anno;
organici; obbligo formativo;
gestione pratiche inerenti ai viaggi d'istruzione; archiviazione documenti alunni;
rilascio diplomi e certificati;
tenuta e gestione fascicoli personale alunni.
Gestione beni patrimoniali: Preventivi materiale, ordini, controllo materiale, tenuta dell'inventario, carico e scarico, passaggio consegne;
Contabilità di magazzino: Preventivi, ordini, controllo materiale, certificazioni e collaudo materiali, tenuta registri, progetti speciali, consegna materiale al personale docente”;
- di aver rispettato le direttive sul lavoro impartite dal dirigente scolastico;
pagina 2 di 19 - di non aver potuto organizzare autonomamente la propria prestazione, essendo tenuta anche a richiedere i giorni di ferie e di permesso per assentarsi dal lavoro, dietro autorizzazione del dirigente scolastico, e a “comunicare i periodi di assenza per malattia, allegando i relativi certificati medici”;
- di aver rispettato un orario di lavoro “corrispondente con quello osservato dal personale amministrativo da svolgere sia nelle ore antimeridiane (generalmente dalle 8:00 alle 14:00) che pomeridiane”;
- che il compenso era stato stabilito in misura predeterminata e fissa, inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato ad un lavoratore subordinato di livello B1 secondo la disciplina di contrattazione collettiva applicabile, tenendo anche conto della progressione economica legata all'anzianità di servizio;
- di aver sofferto un danno a causa della lunga precarizzazione, perpetrata in violazione della normativa nazionale e comunitaria dettagliatamente richiamata in ricorso;
- di aver diritto al trattamento economico differenziale e alla regolarizzazione contributiva;
- di aver diritto al riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata dal 2001, dal momento della assunzione a tempo indeterminato da parte del
, avvenuta con contratto di lavoro part time al 50 percento con decorrenza dal 1° CP_1
settembre 2018.
Sulla base della rappresentazione che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale di:
- “accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è Controparte_1
costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31 agosto 2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per
l'effetto condannare il in persona del suo legale rapp.tep.t., a Controparte_1
pagina 3 di 19 corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, e per l'effetto condannare il in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condannare il ad inserire la ricorrente nella 3° fascia stipendiale Controparte_1
corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal
CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto Controparte_1 dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001
e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 [...]
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento Parte_2
della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari”.
pagina 4 di 19 Si è costituito in giudizio il , il quale ha preliminarmente sollevato eccezione di CP_1
prescrizione e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
CP_ L' si è costituito in giudizio per chiedere al Tribunale, in caso di accoglimento del ricorso, di accertare l'obbligazione contributiva nei suoi confronti nei limiti della maturata prescrizione.
2. Deve essere esaminata innanzitutto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 tra la ricorrente ed il convenuto e di condanna di quest'ultimo al pagamento del differenziale economico CP_1
tra il valore della retribuzione spettante per le mansioni realmente svolte e quanto in concreto corrisposto.
2.1. Il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi della prestazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo.
La menzionata disciplina di rango primario regola l'ipotesi di piena riconducibilità della prestazione di lavoro al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore.
Diversa è l'ipotesi in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dall'istituto contrattuale prescelto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale.
In tal caso - ove il rapporto di fatto intercorso presentasse i connotati della subordinazione
– questo resterebbe regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità alla materia del pubblico impiego contrattualizzato non può essere messa in discussione.
In altri termini, la previsione normativa che consente di impiegare con contratti di lavoro autonomo soggetti che in passato hanno svolto attività socialmente utili non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
2.2. È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato – si afferma comunemente - è
pagina 5 di 19 costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa- previdenziale quale lavoratore subordinato.
Quando peraltro l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro o della tipologia dell'attività richiesta (estremamente semplice ed elementare ovvero, all'opposto, di elevato contenuto intellettuale e/o creativo), occorre fare completo riferimento ai criteri sintomatici e sussidiari sopra menzionati, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato anche affermato il principio generale in forza del quale “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”
(Cass. civ., Sez. L, 5 febbraio 2019, n. 3314, con ivi ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali).
Va, altresì, rilevato che, ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante.
Nel caso di specie, sono (in larga parte documentati ma comunque tutti) pacifici i contratti menzionati in ricorso, sottoscritti tra le odierne parti di causa, a partire dal giugno/luglio 2001, per il conferimento di incarichi formalmente qualificati come “collaborazione coordinata e continuativa” a tempo determinato.
pagina 6 di 19 E' peraltro altrettanto pacifico che di fatto l'attività lavorativa si fosse svolta presso l'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado “Giorgio Asproni” di Iglesias, nel rispetto di un preciso orario di lavoro, all'interno del quale la ricorrente effettuava normale attività amministrativa propria dell'ufficio di segreteria, come una vera e propria impiegata assoggettata al potere direttivo del dirigente scolastico, con pieno inserimento nel sistema organizzativo dell'Amministrazione, occupandosi della tenuta dell'archivio e del protocollo, della redazione di atti amministrativo-contabili e di altre attività, quali ad esempio lo smistamento della corrispondenza e lo scarico della posta elettronica.
Dunque l'attività lavorativa svolta da , pur qualificata come autonoma, si era Parte_1
sempre atteggiata nel concreto secondo lo schema della subordinazione ed eterodirezione, con mansioni proprie del profilo professionale dell'assistente amministrativo di livello B/1, ossia colui che, secondo la declaratoria contenute nell'allegato A del C.C.N.L. 26 maggio 1999
(C.C.N.L. normativo 1998 – 2001, economico 1998 – 1999):
“Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con
l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale
e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali”.
D'altronde, anche il decreto interministeriale n. 66/2001 (allegato al ricorso), recante norme di attuazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81 del 2000, richiama, all'art. 2, proprio le funzioni dell'assistente amministrativo e tecnico per delineare l'oggetto delle pagina 7 di 19 prestazioni da assegnare ai soggetti già impegnati nelle attività socialmente utili.
2.3. Conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.
L, sentenza n. 3384 del 2017), giova rammentare che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, e la concreta utilizzazione del collaboratore come lavoratore subordinato non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nella specie non richiesta), potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 c.c.
Infatti, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, espressione di un principio generale fondato sull'art. 97 Cost., che caratterizza tutta la disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato, esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La tutela del lavoratore resta limitata a quanto assicurato dall'art. 2126 c.c. ed “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizione imperative”.
2.4. La ricorrente intende far valere verso il il proprio credito a titolo di CP_1
differenziale economico tra la misura dei compensi in concreto percepiti e quella della retribuzione che a suo dire le spetterebbe in forza del rapporto di lavoro subordinato di fatto instauratosi tra le parti.
2.5. Al fine del calcolo del valore retributivo differenziale, la ricorrente chiede di ricomprendere anche il trattamento di fine rapporto.
La domanda, per la parte in cui ha ad oggetto l'accertamento del credito per t.f.r. e la condanna dell'Amministrazione al suo pagamento, deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 27 luglio 1999 e del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, la domanda di
CP_ pagamento del trattamento di fine rapporto trova come legittimato passivo l' - in qualità di successore dell' per i dipendenti dell'amministrazione Controparte_3 pubblica (Inpdap), nella cui posizione è subentrato ai sensi dell'art. 21 d.l. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214 - e non il Ministero datore di lavoro.
2.6. Una volta escluso che la ricorrente possa ambire al pagamento del t.f.r. da parte del pagina 8 di 19 Ministero resistente, l'azione volta ad ottenere il pagamento del restante trattamento economico differenziale deve essere accolta.
2.6.1. Deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Questi si è costituito in giudizio mediante deposito telematico della propria memoria di costituzione in data 10 maggio 2022.
Fissata la prima udienza di discussione per l'11 maggio 2022 e scadendo, pertanto, il termine a ritroso ex art. 416 c.p.c. il giorno di venerdì 29 aprile 2022, il deposito della memoria di costituzione deve ritenersi tardivo.
2.6.2. Alla luce della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. occorre verificare se, nel corso del rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato, dal 1° luglio 2001 all'agosto 2018, la ricorrente abbia percepito compensi inferiori rispetto alla retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto secondo la disciplina di legge e di contrattazione collettiva vigente nel tempo.
Come dimostrato attraverso la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio (si rimanda alle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 3 febbraio 2023, di Per_1
e entrambe ex colleghe di lavoro della ricorrente), ha
[...] Per_2 Tes_1 Parte_1
osservato un orario di lavoro di 36 ore settimanali (sei ore al giorno, per sei giorni), corrispondente a quello contrattualmente previsto per l'assistente amministrativo (cfr. art. 33 del C.C.N.L. del comparto Scuola 1998 – 2001 e le analoghe disposizioni dei contratti collettivi successivi).
Tenuto conto di ciò, emerge che il compenso percepito dalla stessa sia stato, quantomeno per alcune annualità rispetto a quelle oggetto di disamina, inferiore nel complesso, rispetto a quello dovuto (e rivendicato in ricorso) per l'attività di assistente amministrativo di livello B1 di fatto svolta.
Valga osservare a titolo di esempio che nell'anno 2009, per un assistente amministrativo di categoria B/1 di fascia stipendiale da 3 ad 8 anni di anzianità (come quella che sarebbe spettata alla ricorrente) le tabelle allegate al C.C.N.L. di comparto stabilivano una retribuzione annua di euro 17.071,28, senza considerare la tredicesima mensilità.
Passando nel 2010 alla fascia stipendiale per lavoratori con anzianità di servizio da 9 a 14 anni, la ricorrente, come lavoratrice subordinata avrebbe avuto diritto ad una retribuzione annua ancora maggiore, ossia euro 18.411,10 (con la tredicesima mensilità, euro 19.945,35).
All'epoca, invece, era percettrice di un compenso annuo fisso di euro 15.493,70 (cfr. contratti allegati al ricorso).
pagina 9 di 19 A partire dal 1° settembre 2011, il compenso annuo lordo percepito dalla ricorrente era poi aumentato ad euro 19.624,00, che però rimaneva ancora al di sotto del livello stipendiale minimo previsto per un lavoratore subordinato, assistente amministrativo di area B con anzianità compresa tra 9 e 14 anni, senza considerare l'indennità di vacanza contrattuale e il compenso individuale accessorio.
Nel luglio 2016 la ricorrente aveva raggiunto una anzianità di servizio di 15 anni.
I valori retributivi tabellari erano stati aggiornati con il nuovo C.C.N.L. del comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 – 2018 nella misura annua di euro 19.758,15 dal 1° gennaio 2016 (euro 21.404,66 con la tredicesima), euro 19.914,15 dal 1° gennaio 2017 (euro
21.573,66 con la tredicesima), euro 20.364,15 dal 1° marzo 2018 (euro 22.061,16 con la tredicesima) ed euro 20.489,37 dal 1° aprile 2018 (importo da allora comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale), corrispondente ad euro 22.196,81 con la tredicesima.
Tutti al di sopra del valore del compenso erogato alla ricorrente.
Non resta al Tribunale che condannare il convenuto alla corresponsione, in CP_1
favore della ricorrente, della somma corrispondente al valore differenziale tra quanto versatole a titolo di compenso e quanto dovutole come assistente amministrativo di area B, dal
1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, in base alle previsioni del C.C.N.L. del comparto
Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione del credito al saldo.
3. La domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro sostanzialmente subordinato e a termine è fondata.
3.1. Ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso deve essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato, ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione (Cass. civ., Sez. L, 8 maggio
2018, n. 10951).
Nel caso di specie, attraverso il ricorso a contratti di lavoro formalmente qualificato come autonomo, il convenuto ha di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a CP_1
termine, reiterato per oltre quindici anni, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La norma imperativa di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, nel testo originario consentiva il ricorso ai contratti di lavoro “flessibile”, nei limiti in cui ciò fosse stato consentito dal codice civile o dalle leggi speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a termine, rimetteva ai contratti collettivi nazionali il compito pagina 10 di 19 di “disciplinare la materia […] in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina”; nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 marzo 2006,
n. 80, aveva ancorato ad "esigenze temporanee ed eccezionali" la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego e sostanzialmente il riferimento al quel tipo di esigenze è rimasto immutato anche nelle versioni normative successive.
Si doveva trattare di ragioni da esplicitare nel contratto di lavoro (art. 1 del d.lgs. n.
368/2001), dimostrabili e verificabili, gravando l'onere della prova della loro effettiva esistenza su chi intenda avvalersene (la parte datoriale).
Nel caso di specie, nessuna esigenza temporanea o eccezionale risulta aver giustificato l'assunzione di a tempo determinato per una durata che si aggira attorno ai Parte_1
diciassette anni.
3.2. In passato, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 si limitava a stabilire che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non potesse comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e salva la responsabilità dei dirigenti, qualora la violazione fosse dovuta a dolo o colpa grave.
In quel contesto, secondo il pensiero espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) avrebbe dovuto essere stabilita in base fattispecie (valutata omogenea) di cui all'art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi all'art. 28 comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che l'ha sostituito), considerando quindi un danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo (2,5 e 12 mensilità), salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivasse una posizione di pagina 11 di 19 favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata avrebbe limitato il danno risarcibile, per il secondo, invece, avrebbe agevolato l'onere probatorio del danno subito.
Il comma 5 dell'art. 36 cit. è stato però recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n.
166, e nel testo vigente (dal 17 settembre 2024, data successiva alla sequenza di rapporti oggetto di causa) recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma, sia per il tenore letterale, che, soprattutto, per la ratio giustificativa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica;
ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una congrua tutela del lavoratore, sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore (in termini cfr. Trib. Verona, 3 ottobre 2024,
n. 576; Trib. Torino, sentenza n. 3226 del 5 dicembre 2024).
3.3. E' pacifico che parte ricorrente è stata assunta a tempo parziale (50 percento) e pagina 12 di 19 indeterminato da parte del convenuto con decorrenza dal 1° settembre 2018, come CP_1
assistente amministrativo.
L'assunzione è avvenuta in conseguenza del superamento della procedura selettiva riservata di cui all'art. 1, commi 619 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tale disposizione prevede che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 Controparte_4
febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo,
a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo [...]”.
Non si è quindi trattato di una stabilizzazione ex lege, con effetto automatico, bensì di una procedura selettiva, sia pure riservata e agevolata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (per una pagina 13 di 19 ricognizione della giurisprudenza di legittimità in materia, cfr. Cass. civ., Sez. L, 1° giugno
2021, n. 15240).
Applicando tali principi al caso di specie, si desume che l'abuso costituito dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine non è stato sanato dall'aver la ricorrente partecipato e superato la procedura selettiva di cui si è detto, non potendosi affermare la sussistenza di un nesso di diretta derivazione causale tra la condotta abusiva e la successiva assunzione, tanto più che questa riguarda un rapporto part time al 50 percento.
3.4. La stabilizzazione della ricorrente non ha cancellato l'illecito c.d. comunitario ma può essere comunque considerata alla luce dei parametri che governano la quantificazione del risarcimento del danno forfetizzato.
L'avvio della procedura di stabilizzazione agevolata viene considerata dal Tribunale alla stregua di un comportamento successivo della datrice di lavoro volto (non a cancellare ma quantomeno) a mitigare le conseguenze dell'illecito.
Tenuto conto di ciò ma anche della lunga durata complessiva dei rapporti di lavoro, il
Tribunale ritiene che il risarcimento del danno debba essere commisurato a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per tale intendendosi, nella specie, l'ultima spettante alla ricorrente secondo la disciplina di contrattazione collettiva per il rapporto di lavoro subordinato accertato con scadenza al 31 agosto 2018).
Nessun maggior danno è stato dimostrato dalla ricorrente, onerata della relativa prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il deve essere conseguentemente condannato al pagamento della somma CP_1 corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Infatti, pur trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno ingiusto, il credito rimane ugualmente attratto dalla previsione di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, che esclude il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria per l'inadempimento degli obblighi riferiti ad “emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”, nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2020, n. 13624).
4. La domanda di condanna del “ad inserire la ricorrente nella 3° fascia CP_1
pagina 14 di 19 stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio” è anch'essa fondata, avendo la ricorrente un trascorso di lavoro subordinato con il durato ininterrottamente dal 1° luglio 2001 al CP_1
31 agosto 2018.
4.1. Per comprendere le ragioni della pronuncia sul punto, deve innanzitutto rammentarsi che l'anzianità di servizio del lavoratore, in relazione alla durata complessiva nel tempo del rapporto di lavoro, non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, come tale suscettibile di estinguersi per prescrizione, ma costituisce invece un mero fatto giuridico, la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui è possibile chiedere l'accertamento anche se l'iniziale periodo lavorativo si collochi al di là del termine di prescrizione ordinaria (Cass. civ., Sez. L,
19 gennaio 1999, n. 477); suscettibili di estinguersi per prescrizione, invece, sono soltanto i singoli diritti che, sulla base di una determinata anzianità di servizio, vengono rivendicati
(Cass. civ., Sez. L, 21 gennaio 1988, n. 462; 20 febbraio 1988, n. 1816).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto.
4.2. La tematica del riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale non docente della scuola impone di partire dal contenuto dell'art. 569 cit., vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera c) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva), secondo cui: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
pagina 15 di 19 Il successivo art. 570 aggiunge che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
4.3. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte (con sentenza del 28 novembre 2019, n. 31150) ha affermato che “l'art.
569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo nelle scuole e istituzioni educative statali, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
Nello specifico, ha chiesto di considerare l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018.
Previa disapplicazione dell'art. 569 comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve riconoscersi ad ogni effetto, in favore dell'istante, l'intero servizio effettivo prestato, in forza di contratti a termine, prima della sua immissione in ruolo, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, dal momento dalla assunzione a tempo indeterminato.
Ad deve quindi riconoscersi il diritto ad essere inserita nella fascia stipendiale Parte_1
15-20 anni, dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte del , e CP_1
quindi con decorrenza dal 1° settembre 2018, in ragione di una anzianità di servizio pre-ruolo pagina 16 di 19 di 18 anni e due mesi.
5. Le ragioni della presente pronuncia inducono ad accogliere anche la domanda di condanna del alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente, CP_1
mediante versamento dei contributi dovuti in ragione della natura del rapporto di lavoro subordinato, per la prestazione, a tempo pieno, di mansioni proprie di un assistente amministrativo di area B, dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018.
Ovviamente il Ministero deve intendersi condannato, con pronuncia di condanna generica,
CP_ come richiesto, al pagamento dei contributi dovuti all' che sia ancora possibile giuridicamente versare, senza che occorra esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
Va infatti rammentato che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza della Suprema Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno.
Sotto questo profilo, si palesa l'assoluta irrilevanza della circostanza che i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di un effetto che, lungi dall'influire sul fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio dalla ricorrente contro il , potrebbe semmai CP_1
rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l'automatismo di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l'azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui la Suprema Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. Cass. civ., Sez. L, 9 gennaio 2024, n. 701).
6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, la cui liquidazione è disposta come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, secondo i parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile (tale essendo quello delle domande di condanna generica del al pagamento del differenziale CP_1
CP_ economico in favore della ricorrente e al versamento dei contributi in favore dell' ,
pagina 17 di 19 esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta effettivamente.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Avendo dato causa alla partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il deve essere condannato anche alla rifusione delle spese processuali CP_1
CP_ anticipate dall'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma corrispondente al valore differenziale tra quanto versatole a titolo di compenso e quanto dovutole come assistente amministrativo di area B, dal 1° luglio 2001 al
31 agosto 2018, in base alle previsioni del C.C.N.L. del comparto Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente, a titolo CP_1 risarcitorio, della somma corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per tale intendendosi, nella specie, l'ultima spettante alla ricorrente secondo la disciplina di contrattazione collettiva per il rapporto di lavoro subordinato accertato con scadenza al 31 agosto 2018), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l.
23 dicembre 1994 n. 724, dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna del al pagamento di somme a CP_1
titolo di trattamento di fine rapporto;
- dichiara il diritto di dal momento della sua assunzione a tempo Parte_1
indeterminato da parte del , e quindi con decorrenza dal 1° settembre 2018, CP_1 all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni prevista dal C.C.N.L. del comparto della
Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, in ragione di una anzianità di servizio pre-ruolo di 18 anni e due mesi;
- condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale della CP_1
ricorrente, mediante versamento dei contributi che sia possibile giuridicamente corrispondere CP_ all' dovuti in ragione della accertata natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi a pagina 18 di 19 tempo pieno dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, per la prestazione di mansioni proprie di un assistente amministrativo di area B secondo il C.C.N.L. del comparto Scuola/Istruzione e ricerca applicabile ratione temporis;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese processuali, che liquida nella misura di euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marco Lo Giudice e dell'avv. Luigi Serino;
CP_
- condanna il alla rifusione in favore dell' delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge.
Cagliari, 22 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. r.a.c.l. 2134/2021, promossa da
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 dell'avv. Marco Lo Giudice e dell'avv. Luigi Serino, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
(già ), rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dipendente delegato dello stesso Ente, domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro,
e nei confronti di
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 agosto 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del e del merito (all'epoca ) e Controparte_1 Controparte_1
CP_ dell' esponendo:
- di aver lavorato dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 in favore del convenuto in CP_1
forza di una serie di contratti, reiterati di anno in anno, formalmente qualificati in termini di collaborazione coordinata e continuativa, presso l'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado “Giorgio Asproni” di Iglesias;
- che lo strumento contrattuale adottato per consentire la prestazione lavorativa in favore del – risultando la ricorrente “iscritta negli elenchi dei soggetti impegnati nelle CP_1 attività socialmente utili” - era quello previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, che all'art. 6 pagina 1 di 19 autorizza le amministrazioni pubbliche ad affidare “ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1”
(ossia ai “soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999”), “attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”;
- che tuttavia, di fatto, il lavoro non si era svolto in autonomia ma in regime di subordinazione, con l'esercizio di mansioni proprie della figura professionale dell'assistente amministrativo di categoria B, come definite dalla disciplina del C.C.N.L. applicabile, e precisamente:
“Area protocollo: Gestione documenti e fatture;
pratiche relative apertura posta attraverso l'utilizzo del sistema SIDI con password;
archiviazione dati;
controllo posta;
preparazione e spedizione plichi postali e raccomandate;
scarico circolari da internet e casella postale e risposta tramite internet;
compilazione e trasmissione circolari interne;
stesura lettere e circolari;
registrazione e affissione albo;
comunicazione scadenze al
Dirigente e ai colleghi interessati;
predisposizione ed organizzazione lavoro straordinario personale scolastico.
Area personale: Trasmissione comunicazioni relative ai docenti;
trasmissione comunicazioni ad enti vari;
adempimenti legai all'attività di orientamento scolastico;
consegna e raccolta buoni libro.
Area alunni: Iscrizioni;
trasferimento alunni;
rilascio diplomi;
collaborazione presidente commissione d'esami; attestazione e certificati degli alunni;
compilazione; infortuni alunni, tenuta fascicoli;
tenuta registri obbligatori;
comunicazioni alle famiglie;
convocazioni genitori;
convocazioni consigli di classe, statistiche alunni;
elenchi classi;
pratica libri di testo;
trasmissione dati;
elezioni organi collegiali;
compilazione registro alunni a fine anno;
organici; obbligo formativo;
gestione pratiche inerenti ai viaggi d'istruzione; archiviazione documenti alunni;
rilascio diplomi e certificati;
tenuta e gestione fascicoli personale alunni.
Gestione beni patrimoniali: Preventivi materiale, ordini, controllo materiale, tenuta dell'inventario, carico e scarico, passaggio consegne;
Contabilità di magazzino: Preventivi, ordini, controllo materiale, certificazioni e collaudo materiali, tenuta registri, progetti speciali, consegna materiale al personale docente”;
- di aver rispettato le direttive sul lavoro impartite dal dirigente scolastico;
pagina 2 di 19 - di non aver potuto organizzare autonomamente la propria prestazione, essendo tenuta anche a richiedere i giorni di ferie e di permesso per assentarsi dal lavoro, dietro autorizzazione del dirigente scolastico, e a “comunicare i periodi di assenza per malattia, allegando i relativi certificati medici”;
- di aver rispettato un orario di lavoro “corrispondente con quello osservato dal personale amministrativo da svolgere sia nelle ore antimeridiane (generalmente dalle 8:00 alle 14:00) che pomeridiane”;
- che il compenso era stato stabilito in misura predeterminata e fissa, inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato ad un lavoratore subordinato di livello B1 secondo la disciplina di contrattazione collettiva applicabile, tenendo anche conto della progressione economica legata all'anzianità di servizio;
- di aver sofferto un danno a causa della lunga precarizzazione, perpetrata in violazione della normativa nazionale e comunitaria dettagliatamente richiamata in ricorso;
- di aver diritto al trattamento economico differenziale e alla regolarizzazione contributiva;
- di aver diritto al riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata dal 2001, dal momento della assunzione a tempo indeterminato da parte del
, avvenuta con contratto di lavoro part time al 50 percento con decorrenza dal 1° CP_1
settembre 2018.
Sulla base della rappresentazione che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale di:
- “accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è Controparte_1
costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31 agosto 2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per
l'effetto condannare il in persona del suo legale rapp.tep.t., a Controparte_1
pagina 3 di 19 corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, e per l'effetto condannare il in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condannare il ad inserire la ricorrente nella 3° fascia stipendiale Controparte_1
corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal
CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto Controparte_1 dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001
e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 [...]
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento Parte_2
della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari”.
pagina 4 di 19 Si è costituito in giudizio il , il quale ha preliminarmente sollevato eccezione di CP_1
prescrizione e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
CP_ L' si è costituito in giudizio per chiedere al Tribunale, in caso di accoglimento del ricorso, di accertare l'obbligazione contributiva nei suoi confronti nei limiti della maturata prescrizione.
2. Deve essere esaminata innanzitutto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 tra la ricorrente ed il convenuto e di condanna di quest'ultimo al pagamento del differenziale economico CP_1
tra il valore della retribuzione spettante per le mansioni realmente svolte e quanto in concreto corrisposto.
2.1. Il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi della prestazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo.
La menzionata disciplina di rango primario regola l'ipotesi di piena riconducibilità della prestazione di lavoro al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore.
Diversa è l'ipotesi in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dall'istituto contrattuale prescelto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale.
In tal caso - ove il rapporto di fatto intercorso presentasse i connotati della subordinazione
– questo resterebbe regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità alla materia del pubblico impiego contrattualizzato non può essere messa in discussione.
In altri termini, la previsione normativa che consente di impiegare con contratti di lavoro autonomo soggetti che in passato hanno svolto attività socialmente utili non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
2.2. È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato – si afferma comunemente - è
pagina 5 di 19 costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa- previdenziale quale lavoratore subordinato.
Quando peraltro l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro o della tipologia dell'attività richiesta (estremamente semplice ed elementare ovvero, all'opposto, di elevato contenuto intellettuale e/o creativo), occorre fare completo riferimento ai criteri sintomatici e sussidiari sopra menzionati, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato anche affermato il principio generale in forza del quale “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”
(Cass. civ., Sez. L, 5 febbraio 2019, n. 3314, con ivi ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali).
Va, altresì, rilevato che, ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante.
Nel caso di specie, sono (in larga parte documentati ma comunque tutti) pacifici i contratti menzionati in ricorso, sottoscritti tra le odierne parti di causa, a partire dal giugno/luglio 2001, per il conferimento di incarichi formalmente qualificati come “collaborazione coordinata e continuativa” a tempo determinato.
pagina 6 di 19 E' peraltro altrettanto pacifico che di fatto l'attività lavorativa si fosse svolta presso l'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado “Giorgio Asproni” di Iglesias, nel rispetto di un preciso orario di lavoro, all'interno del quale la ricorrente effettuava normale attività amministrativa propria dell'ufficio di segreteria, come una vera e propria impiegata assoggettata al potere direttivo del dirigente scolastico, con pieno inserimento nel sistema organizzativo dell'Amministrazione, occupandosi della tenuta dell'archivio e del protocollo, della redazione di atti amministrativo-contabili e di altre attività, quali ad esempio lo smistamento della corrispondenza e lo scarico della posta elettronica.
Dunque l'attività lavorativa svolta da , pur qualificata come autonoma, si era Parte_1
sempre atteggiata nel concreto secondo lo schema della subordinazione ed eterodirezione, con mansioni proprie del profilo professionale dell'assistente amministrativo di livello B/1, ossia colui che, secondo la declaratoria contenute nell'allegato A del C.C.N.L. 26 maggio 1999
(C.C.N.L. normativo 1998 – 2001, economico 1998 – 1999):
“Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con
l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale
e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali”.
D'altronde, anche il decreto interministeriale n. 66/2001 (allegato al ricorso), recante norme di attuazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81 del 2000, richiama, all'art. 2, proprio le funzioni dell'assistente amministrativo e tecnico per delineare l'oggetto delle pagina 7 di 19 prestazioni da assegnare ai soggetti già impegnati nelle attività socialmente utili.
2.3. Conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.
L, sentenza n. 3384 del 2017), giova rammentare che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, e la concreta utilizzazione del collaboratore come lavoratore subordinato non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nella specie non richiesta), potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 c.c.
Infatti, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, espressione di un principio generale fondato sull'art. 97 Cost., che caratterizza tutta la disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato, esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La tutela del lavoratore resta limitata a quanto assicurato dall'art. 2126 c.c. ed “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizione imperative”.
2.4. La ricorrente intende far valere verso il il proprio credito a titolo di CP_1
differenziale economico tra la misura dei compensi in concreto percepiti e quella della retribuzione che a suo dire le spetterebbe in forza del rapporto di lavoro subordinato di fatto instauratosi tra le parti.
2.5. Al fine del calcolo del valore retributivo differenziale, la ricorrente chiede di ricomprendere anche il trattamento di fine rapporto.
La domanda, per la parte in cui ha ad oggetto l'accertamento del credito per t.f.r. e la condanna dell'Amministrazione al suo pagamento, deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 27 luglio 1999 e del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, la domanda di
CP_ pagamento del trattamento di fine rapporto trova come legittimato passivo l' - in qualità di successore dell' per i dipendenti dell'amministrazione Controparte_3 pubblica (Inpdap), nella cui posizione è subentrato ai sensi dell'art. 21 d.l. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214 - e non il Ministero datore di lavoro.
2.6. Una volta escluso che la ricorrente possa ambire al pagamento del t.f.r. da parte del pagina 8 di 19 Ministero resistente, l'azione volta ad ottenere il pagamento del restante trattamento economico differenziale deve essere accolta.
2.6.1. Deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Questi si è costituito in giudizio mediante deposito telematico della propria memoria di costituzione in data 10 maggio 2022.
Fissata la prima udienza di discussione per l'11 maggio 2022 e scadendo, pertanto, il termine a ritroso ex art. 416 c.p.c. il giorno di venerdì 29 aprile 2022, il deposito della memoria di costituzione deve ritenersi tardivo.
2.6.2. Alla luce della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. occorre verificare se, nel corso del rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato, dal 1° luglio 2001 all'agosto 2018, la ricorrente abbia percepito compensi inferiori rispetto alla retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto secondo la disciplina di legge e di contrattazione collettiva vigente nel tempo.
Come dimostrato attraverso la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio (si rimanda alle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 3 febbraio 2023, di Per_1
e entrambe ex colleghe di lavoro della ricorrente), ha
[...] Per_2 Tes_1 Parte_1
osservato un orario di lavoro di 36 ore settimanali (sei ore al giorno, per sei giorni), corrispondente a quello contrattualmente previsto per l'assistente amministrativo (cfr. art. 33 del C.C.N.L. del comparto Scuola 1998 – 2001 e le analoghe disposizioni dei contratti collettivi successivi).
Tenuto conto di ciò, emerge che il compenso percepito dalla stessa sia stato, quantomeno per alcune annualità rispetto a quelle oggetto di disamina, inferiore nel complesso, rispetto a quello dovuto (e rivendicato in ricorso) per l'attività di assistente amministrativo di livello B1 di fatto svolta.
Valga osservare a titolo di esempio che nell'anno 2009, per un assistente amministrativo di categoria B/1 di fascia stipendiale da 3 ad 8 anni di anzianità (come quella che sarebbe spettata alla ricorrente) le tabelle allegate al C.C.N.L. di comparto stabilivano una retribuzione annua di euro 17.071,28, senza considerare la tredicesima mensilità.
Passando nel 2010 alla fascia stipendiale per lavoratori con anzianità di servizio da 9 a 14 anni, la ricorrente, come lavoratrice subordinata avrebbe avuto diritto ad una retribuzione annua ancora maggiore, ossia euro 18.411,10 (con la tredicesima mensilità, euro 19.945,35).
All'epoca, invece, era percettrice di un compenso annuo fisso di euro 15.493,70 (cfr. contratti allegati al ricorso).
pagina 9 di 19 A partire dal 1° settembre 2011, il compenso annuo lordo percepito dalla ricorrente era poi aumentato ad euro 19.624,00, che però rimaneva ancora al di sotto del livello stipendiale minimo previsto per un lavoratore subordinato, assistente amministrativo di area B con anzianità compresa tra 9 e 14 anni, senza considerare l'indennità di vacanza contrattuale e il compenso individuale accessorio.
Nel luglio 2016 la ricorrente aveva raggiunto una anzianità di servizio di 15 anni.
I valori retributivi tabellari erano stati aggiornati con il nuovo C.C.N.L. del comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 – 2018 nella misura annua di euro 19.758,15 dal 1° gennaio 2016 (euro 21.404,66 con la tredicesima), euro 19.914,15 dal 1° gennaio 2017 (euro
21.573,66 con la tredicesima), euro 20.364,15 dal 1° marzo 2018 (euro 22.061,16 con la tredicesima) ed euro 20.489,37 dal 1° aprile 2018 (importo da allora comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale), corrispondente ad euro 22.196,81 con la tredicesima.
Tutti al di sopra del valore del compenso erogato alla ricorrente.
Non resta al Tribunale che condannare il convenuto alla corresponsione, in CP_1
favore della ricorrente, della somma corrispondente al valore differenziale tra quanto versatole a titolo di compenso e quanto dovutole come assistente amministrativo di area B, dal
1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, in base alle previsioni del C.C.N.L. del comparto
Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione del credito al saldo.
3. La domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro sostanzialmente subordinato e a termine è fondata.
3.1. Ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso deve essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato, ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione (Cass. civ., Sez. L, 8 maggio
2018, n. 10951).
Nel caso di specie, attraverso il ricorso a contratti di lavoro formalmente qualificato come autonomo, il convenuto ha di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a CP_1
termine, reiterato per oltre quindici anni, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La norma imperativa di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, nel testo originario consentiva il ricorso ai contratti di lavoro “flessibile”, nei limiti in cui ciò fosse stato consentito dal codice civile o dalle leggi speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a termine, rimetteva ai contratti collettivi nazionali il compito pagina 10 di 19 di “disciplinare la materia […] in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina”; nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 marzo 2006,
n. 80, aveva ancorato ad "esigenze temporanee ed eccezionali" la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego e sostanzialmente il riferimento al quel tipo di esigenze è rimasto immutato anche nelle versioni normative successive.
Si doveva trattare di ragioni da esplicitare nel contratto di lavoro (art. 1 del d.lgs. n.
368/2001), dimostrabili e verificabili, gravando l'onere della prova della loro effettiva esistenza su chi intenda avvalersene (la parte datoriale).
Nel caso di specie, nessuna esigenza temporanea o eccezionale risulta aver giustificato l'assunzione di a tempo determinato per una durata che si aggira attorno ai Parte_1
diciassette anni.
3.2. In passato, l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 si limitava a stabilire che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non potesse comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e salva la responsabilità dei dirigenti, qualora la violazione fosse dovuta a dolo o colpa grave.
In quel contesto, secondo il pensiero espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) avrebbe dovuto essere stabilita in base fattispecie (valutata omogenea) di cui all'art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi all'art. 28 comma 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che l'ha sostituito), considerando quindi un danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo (2,5 e 12 mensilità), salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivasse una posizione di pagina 11 di 19 favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata avrebbe limitato il danno risarcibile, per il secondo, invece, avrebbe agevolato l'onere probatorio del danno subito.
Il comma 5 dell'art. 36 cit. è stato però recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n.
166, e nel testo vigente (dal 17 settembre 2024, data successiva alla sequenza di rapporti oggetto di causa) recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma, sia per il tenore letterale, che, soprattutto, per la ratio giustificativa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica;
ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una congrua tutela del lavoratore, sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore (in termini cfr. Trib. Verona, 3 ottobre 2024,
n. 576; Trib. Torino, sentenza n. 3226 del 5 dicembre 2024).
3.3. E' pacifico che parte ricorrente è stata assunta a tempo parziale (50 percento) e pagina 12 di 19 indeterminato da parte del convenuto con decorrenza dal 1° settembre 2018, come CP_1
assistente amministrativo.
L'assunzione è avvenuta in conseguenza del superamento della procedura selettiva riservata di cui all'art. 1, commi 619 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tale disposizione prevede che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 Controparte_4
febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo,
a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo [...]”.
Non si è quindi trattato di una stabilizzazione ex lege, con effetto automatico, bensì di una procedura selettiva, sia pure riservata e agevolata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (per una pagina 13 di 19 ricognizione della giurisprudenza di legittimità in materia, cfr. Cass. civ., Sez. L, 1° giugno
2021, n. 15240).
Applicando tali principi al caso di specie, si desume che l'abuso costituito dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine non è stato sanato dall'aver la ricorrente partecipato e superato la procedura selettiva di cui si è detto, non potendosi affermare la sussistenza di un nesso di diretta derivazione causale tra la condotta abusiva e la successiva assunzione, tanto più che questa riguarda un rapporto part time al 50 percento.
3.4. La stabilizzazione della ricorrente non ha cancellato l'illecito c.d. comunitario ma può essere comunque considerata alla luce dei parametri che governano la quantificazione del risarcimento del danno forfetizzato.
L'avvio della procedura di stabilizzazione agevolata viene considerata dal Tribunale alla stregua di un comportamento successivo della datrice di lavoro volto (non a cancellare ma quantomeno) a mitigare le conseguenze dell'illecito.
Tenuto conto di ciò ma anche della lunga durata complessiva dei rapporti di lavoro, il
Tribunale ritiene che il risarcimento del danno debba essere commisurato a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per tale intendendosi, nella specie, l'ultima spettante alla ricorrente secondo la disciplina di contrattazione collettiva per il rapporto di lavoro subordinato accertato con scadenza al 31 agosto 2018).
Nessun maggior danno è stato dimostrato dalla ricorrente, onerata della relativa prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il deve essere conseguentemente condannato al pagamento della somma CP_1 corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Infatti, pur trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno ingiusto, il credito rimane ugualmente attratto dalla previsione di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, che esclude il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria per l'inadempimento degli obblighi riferiti ad “emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”, nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2020, n. 13624).
4. La domanda di condanna del “ad inserire la ricorrente nella 3° fascia CP_1
pagina 14 di 19 stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio” è anch'essa fondata, avendo la ricorrente un trascorso di lavoro subordinato con il durato ininterrottamente dal 1° luglio 2001 al CP_1
31 agosto 2018.
4.1. Per comprendere le ragioni della pronuncia sul punto, deve innanzitutto rammentarsi che l'anzianità di servizio del lavoratore, in relazione alla durata complessiva nel tempo del rapporto di lavoro, non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, come tale suscettibile di estinguersi per prescrizione, ma costituisce invece un mero fatto giuridico, la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui è possibile chiedere l'accertamento anche se l'iniziale periodo lavorativo si collochi al di là del termine di prescrizione ordinaria (Cass. civ., Sez. L,
19 gennaio 1999, n. 477); suscettibili di estinguersi per prescrizione, invece, sono soltanto i singoli diritti che, sulla base di una determinata anzianità di servizio, vengono rivendicati
(Cass. civ., Sez. L, 21 gennaio 1988, n. 462; 20 febbraio 1988, n. 1816).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto.
4.2. La tematica del riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale non docente della scuola impone di partire dal contenuto dell'art. 569 cit., vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera c) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva), secondo cui: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
pagina 15 di 19 Il successivo art. 570 aggiunge che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
4.3. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte (con sentenza del 28 novembre 2019, n. 31150) ha affermato che “l'art.
569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo nelle scuole e istituzioni educative statali, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
Nello specifico, ha chiesto di considerare l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018.
Previa disapplicazione dell'art. 569 comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve riconoscersi ad ogni effetto, in favore dell'istante, l'intero servizio effettivo prestato, in forza di contratti a termine, prima della sua immissione in ruolo, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, dal momento dalla assunzione a tempo indeterminato.
Ad deve quindi riconoscersi il diritto ad essere inserita nella fascia stipendiale Parte_1
15-20 anni, dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte del , e CP_1
quindi con decorrenza dal 1° settembre 2018, in ragione di una anzianità di servizio pre-ruolo pagina 16 di 19 di 18 anni e due mesi.
5. Le ragioni della presente pronuncia inducono ad accogliere anche la domanda di condanna del alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente, CP_1
mediante versamento dei contributi dovuti in ragione della natura del rapporto di lavoro subordinato, per la prestazione, a tempo pieno, di mansioni proprie di un assistente amministrativo di area B, dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018.
Ovviamente il Ministero deve intendersi condannato, con pronuncia di condanna generica,
CP_ come richiesto, al pagamento dei contributi dovuti all' che sia ancora possibile giuridicamente versare, senza che occorra esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
Va infatti rammentato che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza della Suprema Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno.
Sotto questo profilo, si palesa l'assoluta irrilevanza della circostanza che i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di un effetto che, lungi dall'influire sul fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio dalla ricorrente contro il , potrebbe semmai CP_1
rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l'automatismo di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l'azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui la Suprema Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. Cass. civ., Sez. L, 9 gennaio 2024, n. 701).
6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, la cui liquidazione è disposta come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, secondo i parametri per le cause di lavoro di valore indeterminabile (tale essendo quello delle domande di condanna generica del al pagamento del differenziale CP_1
CP_ economico in favore della ricorrente e al versamento dei contributi in favore dell' ,
pagina 17 di 19 esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta effettivamente.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Avendo dato causa alla partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il deve essere condannato anche alla rifusione delle spese processuali CP_1
CP_ anticipate dall'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma corrispondente al valore differenziale tra quanto versatole a titolo di compenso e quanto dovutole come assistente amministrativo di area B, dal 1° luglio 2001 al
31 agosto 2018, in base alle previsioni del C.C.N.L. del comparto Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente, a titolo CP_1 risarcitorio, della somma corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per tale intendendosi, nella specie, l'ultima spettante alla ricorrente secondo la disciplina di contrattazione collettiva per il rapporto di lavoro subordinato accertato con scadenza al 31 agosto 2018), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l.
23 dicembre 1994 n. 724, dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna del al pagamento di somme a CP_1
titolo di trattamento di fine rapporto;
- dichiara il diritto di dal momento della sua assunzione a tempo Parte_1
indeterminato da parte del , e quindi con decorrenza dal 1° settembre 2018, CP_1 all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni prevista dal C.C.N.L. del comparto della
Scuola/Istruzione e ricerca ratione temporis applicabile, in ragione di una anzianità di servizio pre-ruolo di 18 anni e due mesi;
- condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale della CP_1
ricorrente, mediante versamento dei contributi che sia possibile giuridicamente corrispondere CP_ all' dovuti in ragione della accertata natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi a pagina 18 di 19 tempo pieno dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, per la prestazione di mansioni proprie di un assistente amministrativo di area B secondo il C.C.N.L. del comparto Scuola/Istruzione e ricerca applicabile ratione temporis;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese processuali, che liquida nella misura di euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marco Lo Giudice e dell'avv. Luigi Serino;
CP_
- condanna il alla rifusione in favore dell' delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 3.689,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge.
Cagliari, 22 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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