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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 11 settembre 2025, ore 11:00, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. LAURA GIUSTI, in sostituzione dell'avv. MENCOCCO Parte_1
ANTONIO. per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice, vista la regolarità della notifica dichiara la contumacia del . CP_1
È altresì presente la Parte_2
L'avv. Giusti si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento.
Il Giudice previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_3 C.F._1
MENCOCCO ed elettivamente domiciliata a Castel Volturno (CE), parco delle Rose Int. 1 –
Fabb. 9/B., presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_3
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 1.257,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza dell'11settembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tale soluzione è imposta dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, premesso che l'emolumento di cui si discute rientra nelle condizioni di impiego (in ragione della sua natura fissa e continuativa e della sua indipendenza rispetto a particolari modalità di svolgimento della prestazione), del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da
questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo
determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il
Pag. 3 di 5 diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Deve ricordarsi che la nozione di “ragioni oggettive”, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria, “richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se
tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle di un docente di ruolo, senza che siano ravvisabili circostanze idonee a giustificare il diverso trattamento riservatole, non rilevando, a tal fine, che ciò sia previsto da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro.
Dal canto suo, il convenuto, rimanendo contumace, non ha offerto elementi per una CP_1
diversa ricostruzione della vicenda.
Deve inoltre rilevarsi che la fruizione del beneficio non può essere negata in ragione del fatto che le supplenze non hanno avuto durata annuale o non si sono protratte fino alla conclusione dell'attività scolastica: tale interpretazione, infatti, contrasta con il chiaro tenore dell'art. 7
CCNL del 15.03.2001 che, richiamale modalità di quantificazione stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999, il quale prevede espressamente il criterio di calcolo “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, trattandosi di quantificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999.
Le spese di lite (liquidate applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, nella
Pag. 4 di 5 misura minima, tenuto conto della natura documentale della causa e del valore prossimo al minimo di scaglione) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del CP_1
resistente e liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_1
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 1.257,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.314,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 11 settembre 2025 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 11 settembre 2025, ore 11:00, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. LAURA GIUSTI, in sostituzione dell'avv. MENCOCCO Parte_1
ANTONIO. per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice, vista la regolarità della notifica dichiara la contumacia del . CP_1
È altresì presente la Parte_2
L'avv. Giusti si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento.
Il Giudice previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_3 C.F._1
MENCOCCO ed elettivamente domiciliata a Castel Volturno (CE), parco delle Rose Int. 1 –
Fabb. 9/B., presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_3
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 1.257,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza dell'11settembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tale soluzione è imposta dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, premesso che l'emolumento di cui si discute rientra nelle condizioni di impiego (in ragione della sua natura fissa e continuativa e della sua indipendenza rispetto a particolari modalità di svolgimento della prestazione), del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da
questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo
determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il
Pag. 3 di 5 diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Deve ricordarsi che la nozione di “ragioni oggettive”, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria, “richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se
tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle di un docente di ruolo, senza che siano ravvisabili circostanze idonee a giustificare il diverso trattamento riservatole, non rilevando, a tal fine, che ciò sia previsto da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro.
Dal canto suo, il convenuto, rimanendo contumace, non ha offerto elementi per una CP_1
diversa ricostruzione della vicenda.
Deve inoltre rilevarsi che la fruizione del beneficio non può essere negata in ragione del fatto che le supplenze non hanno avuto durata annuale o non si sono protratte fino alla conclusione dell'attività scolastica: tale interpretazione, infatti, contrasta con il chiaro tenore dell'art. 7
CCNL del 15.03.2001 che, richiamale modalità di quantificazione stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999, il quale prevede espressamente il criterio di calcolo “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, trattandosi di quantificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999.
Le spese di lite (liquidate applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, nella
Pag. 4 di 5 misura minima, tenuto conto della natura documentale della causa e del valore prossimo al minimo di scaglione) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del CP_1
resistente e liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_1
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 1.257,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.314,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 11 settembre 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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