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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Unica
N. R.G. 931/2023
Il Presidente di sezione del Tribunale , dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di opposizione ex art. 84, 170 D.P.R. n.115/2002 e 702 bis c.p.c. proposto da avverso il provvedimento , emesso in data 4.9.2023 Parte_1
(notificato il 5.10.2023) con il quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone ha provveduto alla liquidazione in suo favore degli onorari alla stessa dovuti per avere prestato la sua attività di difensore d'ufficio in favore di CP_1
Visti gli atti e i documenti del procedimento;
ritenuta la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione dichiarata la contumacia del convenuto, Controparte_2
osserva:
con il provvedimento oggetto di opposizione il giudice monocratico del Tribunale di
Caltagirone ha liquidato in favore dell'avv. la complessiva somma di € Parte_1
alla stessa dovuta per avere svolto attività difensiva in favore di nel CP_1
procedimento penale n. 16128/2016 R.G. Cass, pendente dinanzi la V Sezione Penale
,giusta provvedimento di nomina a difensore d'ufficio della Suprema Corte di Cassazione.
Lamenta la ricorrente l'erroneità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, dalla stessa adito per ottenere la condanna del proprio assistito al pagamento dei compensi dovutile nonché le ulteriori spese sostenute per procedere alla esecuzione della stessa, poi rilevatasi infruttuosa e chiedeva pertanto che, in accoglimento della domanda, si determinasse il compenso dovutole tenendo in considerazione pur le spese sostenute nei relativi procedimenti.
Osserva in punto di diritto il decidente (sul punto cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24522) che è onere dello stato quello di procedere al pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, anche quando lo stesso non risulti ammesso al gratuito patrocinio, a condizione che il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente (art. 116 DPR 115/2002); quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile (art. 117 DPR cit.); quando si tratti di persona minore d'età (art. 118 DPR cit.).
Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.
La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio in tal caso va effettuata, stante l'espresso richiamo delle relative norme all'art. 82 del DPR 115/2002, con riferimento “ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, i quali – secondo quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità - fungono da limite massimo (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006).
Nell'ipotesi in cui la liquidazione non sia, ad avviso del ricorrente, conforme a tale dettato avverso la stessa (rectius il decreto di pagamento) è ammessa opposizione (ex art. 84 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale;
per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello) e il giudizio è definito, a mezzo rito sommario di cognizione, con ordinanza inappellabile (art. 15 D.Lgs. 150/2011), dal che deriva l'ammissibilità del presente procedimento.
Ciò posto va altresì osservato che, posto il diritto del difensore d'ufficio ad ottenere , in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle medesime procedure di recupero del credito , è onere dello stesso dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore. È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio, (in tal senso cfr Cass.n. 3489/24)
Tanto premesso , in punto di fatto vanno evidenziate le seguenti circostanze : la ricorrente è stata nominata dalla Corte di Cassazione, difensore d'ufficio di
[...]
nel procedimento penale n. 16128/2016 R.G. Cass, pendente dinanzi la V CP_1
Sezione Penale;
all'esito dello svolgimento della propria prestazione professionale, stante il mancato pagamento dei propri compensi, la ricorrente esperiva la procedura di recupero dei crediti professionali innanzi al Giudice di Pace di Roma che si concludeva in data 23.3.2015 con la pubblicazione della sentenza n. 9827/2021 con il quale veniva condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.501,59 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese legali relative al procedimento civile, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge;
la sentenza veniva notificata al debitore unitamente ad atto di precetto e, successivamente veniva notificato , atto di pignoramento presso terzi, con iscrizione a ruolo della procedura esecutiva R.G.E. 485/2022, che veniva dichiarata estinta a seguito delle dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Parte ricorrente ha dunque fornito idonea prova dell'inutile esperimento della procedura di recupero del credito nei confronti del debitore, della non pretestuosità della stessa , che giustifica pienamente che pur le relative spese vengano poste a carico dello stato con il procedimento di liquidazione di cui degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002
Il provvedimento oggetto di reclamo va pertanto modificato , dovendosi porre a carico dello stato pur le spese del procedimento civile resosi necessario per tentare il recupero del credito .
Venendo alla materiale quantificazione degli importi richiesti va tuttavia precisato che
(come precisato dalla Suprema Corte (sentenza 07/08/2023, n.23958) “La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione (nello stesso senso cfr.
Cass n. 31820/19, Cass 15006/21)
Tutto ciò premesso va proceduto alla riderminazione dell'intero compenso dovuto alla ricorrente per l'attività svolta, senza , tuttavia che la sentenza resa dal giudice di
Pace di Roma costituisca vincolo alla effettiva quantificazione le ragioni sopra dette.
Tanto premesso applicati i seguenti principi e tenuto conto dell'attività svolta dal difensore sia nel procedimento penale che in quello civile (che è consistito in procedimento ordinario e procedimento esecutivo alla stessa va liquidata la seguente parcella
Procedimento penale: innanzi alla Corte di cassazione
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 473,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.371,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.844,00 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione di 1/3 su € 1.844,00 per gratuito patrocinio (art. 106
€ -614,67 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.229,33
Il relativo compenso va infatti ridotto di 1/3. Va qui richiamata la sentenza della
Suprema Corte n. 22257/22 per la quale al difensore d'ufficio del giudizio penale va applicata la riduzione di cui all'art 106 bis del T.U in materia di spese di giustizia , anche se il compenso viene calcolato sulla base dei minimi tariffari,. In tal caso, il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta e al fine di conciliare l'opposta esigenza di difesa e il diritto dell' avvocato a un compenso equo.
Per quanto riguarda il procedimento civile le somma dovute a titolo di rimborso al professionista vanno quantificate nella seguente misura misura:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 118,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 126,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 176,00
Fase decisionale, valore minimo: € 213,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 633,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: atto di precetto
Valore della causa: fino a € 5.200
Compenso, valore minimo: € 71,00 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: esecuzioni presso terzi, per consegna e rilascio
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 166,00
Fase di trattazione e conclusiva, valore minimo: € 284,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 450,00
Vanno dunque complessivamente liquidate in favore della ricorrente a titolo di spese per il procedimento civile € 1.154.00 .
Su entrambi gli importi liquidati sono dovuti gli accessori di legge e dunque, IVA,
CPA e spese generali.
Il provvedimento impugnato va dunque riformato.
Le spese delle presente giudizio possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Presidente di sezione definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e liquida in favore della stessa la complessiva Parte_1
somma di € 2.453.00 per l'attività espletata quale difensore d'ufficio di
[...]
(ivi compresa la somma di 1.154.00 per spese relativa alla fese civile di CP_1
recupero del credito ), oltre IVA , CPA e spese generali e ne pone il pagamento a carico dell'erario.
Caltagirone 10.3.2025
Il Presidente di sezione
Dott.ssa Concetta Grillo
Unica
N. R.G. 931/2023
Il Presidente di sezione del Tribunale , dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di opposizione ex art. 84, 170 D.P.R. n.115/2002 e 702 bis c.p.c. proposto da avverso il provvedimento , emesso in data 4.9.2023 Parte_1
(notificato il 5.10.2023) con il quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone ha provveduto alla liquidazione in suo favore degli onorari alla stessa dovuti per avere prestato la sua attività di difensore d'ufficio in favore di CP_1
Visti gli atti e i documenti del procedimento;
ritenuta la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione dichiarata la contumacia del convenuto, Controparte_2
osserva:
con il provvedimento oggetto di opposizione il giudice monocratico del Tribunale di
Caltagirone ha liquidato in favore dell'avv. la complessiva somma di € Parte_1
alla stessa dovuta per avere svolto attività difensiva in favore di nel CP_1
procedimento penale n. 16128/2016 R.G. Cass, pendente dinanzi la V Sezione Penale
,giusta provvedimento di nomina a difensore d'ufficio della Suprema Corte di Cassazione.
Lamenta la ricorrente l'erroneità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, dalla stessa adito per ottenere la condanna del proprio assistito al pagamento dei compensi dovutile nonché le ulteriori spese sostenute per procedere alla esecuzione della stessa, poi rilevatasi infruttuosa e chiedeva pertanto che, in accoglimento della domanda, si determinasse il compenso dovutole tenendo in considerazione pur le spese sostenute nei relativi procedimenti.
Osserva in punto di diritto il decidente (sul punto cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24522) che è onere dello stato quello di procedere al pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, anche quando lo stesso non risulti ammesso al gratuito patrocinio, a condizione che il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente (art. 116 DPR 115/2002); quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile (art. 117 DPR cit.); quando si tratti di persona minore d'età (art. 118 DPR cit.).
Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato.
La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio in tal caso va effettuata, stante l'espresso richiamo delle relative norme all'art. 82 del DPR 115/2002, con riferimento “ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, i quali – secondo quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità - fungono da limite massimo (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006).
Nell'ipotesi in cui la liquidazione non sia, ad avviso del ricorrente, conforme a tale dettato avverso la stessa (rectius il decreto di pagamento) è ammessa opposizione (ex art. 84 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale;
per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello) e il giudizio è definito, a mezzo rito sommario di cognizione, con ordinanza inappellabile (art. 15 D.Lgs. 150/2011), dal che deriva l'ammissibilità del presente procedimento.
Ciò posto va altresì osservato che, posto il diritto del difensore d'ufficio ad ottenere , in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle medesime procedure di recupero del credito , è onere dello stesso dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore. È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio, (in tal senso cfr Cass.n. 3489/24)
Tanto premesso , in punto di fatto vanno evidenziate le seguenti circostanze : la ricorrente è stata nominata dalla Corte di Cassazione, difensore d'ufficio di
[...]
nel procedimento penale n. 16128/2016 R.G. Cass, pendente dinanzi la V CP_1
Sezione Penale;
all'esito dello svolgimento della propria prestazione professionale, stante il mancato pagamento dei propri compensi, la ricorrente esperiva la procedura di recupero dei crediti professionali innanzi al Giudice di Pace di Roma che si concludeva in data 23.3.2015 con la pubblicazione della sentenza n. 9827/2021 con il quale veniva condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.501,59 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese legali relative al procedimento civile, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge;
la sentenza veniva notificata al debitore unitamente ad atto di precetto e, successivamente veniva notificato , atto di pignoramento presso terzi, con iscrizione a ruolo della procedura esecutiva R.G.E. 485/2022, che veniva dichiarata estinta a seguito delle dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Parte ricorrente ha dunque fornito idonea prova dell'inutile esperimento della procedura di recupero del credito nei confronti del debitore, della non pretestuosità della stessa , che giustifica pienamente che pur le relative spese vengano poste a carico dello stato con il procedimento di liquidazione di cui degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002
Il provvedimento oggetto di reclamo va pertanto modificato , dovendosi porre a carico dello stato pur le spese del procedimento civile resosi necessario per tentare il recupero del credito .
Venendo alla materiale quantificazione degli importi richiesti va tuttavia precisato che
(come precisato dalla Suprema Corte (sentenza 07/08/2023, n.23958) “La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione (nello stesso senso cfr.
Cass n. 31820/19, Cass 15006/21)
Tutto ciò premesso va proceduto alla riderminazione dell'intero compenso dovuto alla ricorrente per l'attività svolta, senza , tuttavia che la sentenza resa dal giudice di
Pace di Roma costituisca vincolo alla effettiva quantificazione le ragioni sopra dette.
Tanto premesso applicati i seguenti principi e tenuto conto dell'attività svolta dal difensore sia nel procedimento penale che in quello civile (che è consistito in procedimento ordinario e procedimento esecutivo alla stessa va liquidata la seguente parcella
Procedimento penale: innanzi alla Corte di cassazione
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 473,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.371,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.844,00 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione di 1/3 su € 1.844,00 per gratuito patrocinio (art. 106
€ -614,67 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.229,33
Il relativo compenso va infatti ridotto di 1/3. Va qui richiamata la sentenza della
Suprema Corte n. 22257/22 per la quale al difensore d'ufficio del giudizio penale va applicata la riduzione di cui all'art 106 bis del T.U in materia di spese di giustizia , anche se il compenso viene calcolato sulla base dei minimi tariffari,. In tal caso, il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta e al fine di conciliare l'opposta esigenza di difesa e il diritto dell' avvocato a un compenso equo.
Per quanto riguarda il procedimento civile le somma dovute a titolo di rimborso al professionista vanno quantificate nella seguente misura misura:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 118,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 126,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 176,00
Fase decisionale, valore minimo: € 213,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 633,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: atto di precetto
Valore della causa: fino a € 5.200
Compenso, valore minimo: € 71,00 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: esecuzioni presso terzi, per consegna e rilascio
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 166,00
Fase di trattazione e conclusiva, valore minimo: € 284,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 450,00
Vanno dunque complessivamente liquidate in favore della ricorrente a titolo di spese per il procedimento civile € 1.154.00 .
Su entrambi gli importi liquidati sono dovuti gli accessori di legge e dunque, IVA,
CPA e spese generali.
Il provvedimento impugnato va dunque riformato.
Le spese delle presente giudizio possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Presidente di sezione definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e liquida in favore della stessa la complessiva Parte_1
somma di € 2.453.00 per l'attività espletata quale difensore d'ufficio di
[...]
(ivi compresa la somma di 1.154.00 per spese relativa alla fese civile di CP_1
recupero del credito ), oltre IVA , CPA e spese generali e ne pone il pagamento a carico dell'erario.
Caltagirone 10.3.2025
Il Presidente di sezione
Dott.ssa Concetta Grillo