CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5863/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000432 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7321/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A impugnava l'avviso di accertamento identificativo n. 42122400000432 del 07.03.2024, notificato il 26.03.2024 con il quale PU SR,
Concessionario del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali, chiede la somma complessiva di € 1.868,00 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) per omesso pagamento TASI anno
2018. Deduce la decadenza dei termini di notifica, visto che rileva di aver ricevuto l'avviso di accertamento impugnato in data 26 marzo 2024 e quindi ben oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2023 previsto dalla legge.
Si costituisce in giudizio PU SR e chiede il rigetto del ricorso in quanto l'impugnato avviso di accertamento sarebbe stato ritualmente notificato al contribuente nei termini di legge, in applicazione della proroga di 85 giorni prevista dal Decreto Legge 18/2020 (normtiva emergenziale Covid-19).
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che il termine di scadenza fosse il 26.3.2024 (31.12.2023 + 85 giorni) e che, al momento della notifica dell'atto impugnato da parte dell'ente proprio il 26.03.24 per stessa ammissione del ricorrente non fosse spirato.
Propone appello la società contribuente, che ritiene errata la decisione di prime cure avendo il giudice ignorato che, essendo l'anno 2024 bisestile, il termine di notifica (31.12.2024 + 85 giorni) spirava il 25 marzo
2024 e non il 26 marzo 2024.
Si costituisce Publiservizi srl che deposita la relata di notifica dell'atto impugnato per la prima volta in appello, da cui si evince che l'atto è stato inviato tramite raccomandata in data 20.03.2024 e invoca pertanto l'appplicazione della scissione dei termini di notifica al fine di far dichiarare non decaduta la pretesa tributaria.
Con memorie illustrative, la contribuente eccepisce l'inammissibilità di nova in appello ai sensi del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 e chiede la riforma integrale della sentenza gravata.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta provato e incontroverso che la notifica dell'atto impugnato sia avvenuta in data 26.03.2024 e che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il termine decadenziale in applicazione della normativa emergenziale Covid-19 scadeva non il 26.03.2024 ma il
25.03.2024, essendo essendo l'anno 2024 bisestile.
Pur vero che la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 40543/2021 ha ritenuto applicabile, anche agli atti tributari, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per cui
"per il rispetto del termine di decadenza cui è assogget-tato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”, tuttavia come sostenuto dall'appellante tale circostanza risulta provata solo per effetto della relata di notifica dell'atto impugnato, depositata per la prima volta solo in appello, in palese violazione dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992.
Infatti, come noto, con la sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2° Lombardia, la
Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto di tale intervento, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. 220/2023, come nella controversia in esame.
In conclusione, deve essere dichiarata l'irregolarità della notifica, oltre i termini previsti, dell'Avviso di accertamento Tari identificativo n. 42122400000432 del 7/3/2024 -Tasi 2018 - avvenuta in data 26/3/2024, risultando inammissibile in appello il deposito della relata di notifica del predetto atto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5863/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000432 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7321/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A impugnava l'avviso di accertamento identificativo n. 42122400000432 del 07.03.2024, notificato il 26.03.2024 con il quale PU SR,
Concessionario del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali, chiede la somma complessiva di € 1.868,00 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) per omesso pagamento TASI anno
2018. Deduce la decadenza dei termini di notifica, visto che rileva di aver ricevuto l'avviso di accertamento impugnato in data 26 marzo 2024 e quindi ben oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2023 previsto dalla legge.
Si costituisce in giudizio PU SR e chiede il rigetto del ricorso in quanto l'impugnato avviso di accertamento sarebbe stato ritualmente notificato al contribuente nei termini di legge, in applicazione della proroga di 85 giorni prevista dal Decreto Legge 18/2020 (normtiva emergenziale Covid-19).
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che il termine di scadenza fosse il 26.3.2024 (31.12.2023 + 85 giorni) e che, al momento della notifica dell'atto impugnato da parte dell'ente proprio il 26.03.24 per stessa ammissione del ricorrente non fosse spirato.
Propone appello la società contribuente, che ritiene errata la decisione di prime cure avendo il giudice ignorato che, essendo l'anno 2024 bisestile, il termine di notifica (31.12.2024 + 85 giorni) spirava il 25 marzo
2024 e non il 26 marzo 2024.
Si costituisce Publiservizi srl che deposita la relata di notifica dell'atto impugnato per la prima volta in appello, da cui si evince che l'atto è stato inviato tramite raccomandata in data 20.03.2024 e invoca pertanto l'appplicazione della scissione dei termini di notifica al fine di far dichiarare non decaduta la pretesa tributaria.
Con memorie illustrative, la contribuente eccepisce l'inammissibilità di nova in appello ai sensi del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 e chiede la riforma integrale della sentenza gravata.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta provato e incontroverso che la notifica dell'atto impugnato sia avvenuta in data 26.03.2024 e che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il termine decadenziale in applicazione della normativa emergenziale Covid-19 scadeva non il 26.03.2024 ma il
25.03.2024, essendo essendo l'anno 2024 bisestile.
Pur vero che la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 40543/2021 ha ritenuto applicabile, anche agli atti tributari, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per cui
"per il rispetto del termine di decadenza cui è assogget-tato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”, tuttavia come sostenuto dall'appellante tale circostanza risulta provata solo per effetto della relata di notifica dell'atto impugnato, depositata per la prima volta solo in appello, in palese violazione dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992.
Infatti, come noto, con la sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla CGT 2° Lombardia, la
Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la norma, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto di tale intervento, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.Lgs. 220/2023, come nella controversia in esame.
In conclusione, deve essere dichiarata l'irregolarità della notifica, oltre i termini previsti, dell'Avviso di accertamento Tari identificativo n. 42122400000432 del 7/3/2024 -Tasi 2018 - avvenuta in data 26/3/2024, risultando inammissibile in appello il deposito della relata di notifica del predetto atto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado