CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Michele Maucerie e Salvatore Maiolino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Siracusa, Viale Santa Panagia n°136/A
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti dagli avv.ti Giuseppe G. D'AN e
AR D'AN ed elettivamente domiciliata in Catania Via Milano 20 presso lo studio dei sopra citati difensori
(C.F. e P.I. ) quale procuratrice di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata Catania, - 95121 -, Via G.B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'avv.
Orazio Arena
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 27.8.2018, esponeva: Parte_1 che aveva intrattenuto da lunga data, presso la per Controparte_1 azioni, conto corrente n. CC0350163982, ancora in essere, asseritamente assistito, quanto meno a far data dall'1.1.1998 (sì come risultante dall'estratto conto del primo trimestre 1998), da affidamento di £.
40.000.000; che con raccomandata a.r. recapitata in data 11.1.2018 (prodotta in copia) aveva chiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia del contratto di conto corrente e successive modifiche ed integrazioni, della concessione dell'affidamento, degli estratti conto di tutti e quattro i trimestri dell'anno 2006, del
II°, III° e IV° trimestre 2010; che la banca aveva omesso di evadere la richiesta;
che sulla base di una perizia stragiudiziale il saldo apparente dell'ultimo estratto conto risultava erroneo in quanto inficiato da plurimi addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca sulla base di pattuizioni nulle avuto riguardo, in particolare, all'applicazione di interessi in misura ultralegale in difetto di pattuizione scritta, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle spese e della commissione di massimo scoperto, all'arbitrario spostamento dei giorni di valuta, all'illegittimo utilizzo del c.d. jus variandi di cui all'art. 118 TUB;
pagina 2 di 10 che, in particolare, a fronte di un saldo passivo apparente, risultante dall'estratto conto al 30.9.2018, di
€ 26.085,25, il saldo reale del conto, all'esito della espunzione degli addebiti illegittimamente su di esso eseguiti, era in attivo per la cliente di € 28.441,61.
Alla luce di quanto esposto l'attrice chiedeva di accertare l'esistenza delle nullità denunciate e di rideterminare il saldo del conto corrente nei termini risultanti dalla sua perizia stragiudiziale sopra indicati.
In via istruttoria chiedeva l'adozione di ordine di esibizione, nei confronti della banca, avente ad oggetto tutti gli estratti conti dell'anno 2006, e di quelli del II°, III° e IV° trimestre 2010.
Si costituiva in giudizio per azioni la quale Controparte_1 preliminarmente, negando che il contratto fosse originariamente assistito da affidamento, eccepiva la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto anteriormente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Nel merito controdeduceva in ordine all'esistenza delle nullità denunciate dall'attrice ed in ordine alla illegittimità degli addebiti da essa contestati.
Con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 8.3.2019, la banca eccepiva la inammissibilità dell'ordine di esibizione chiesto dalla correntista atteso che, con la raccomandata in data 27.3.2018 a.r. che al contempo versava in atti corredata dall'a.r., essa convenuta aveva riscontrato la richiesta presentata dalla correntista ai sensi dell'art. 119 TUB ed era stata quest'ultima ad omettere di attivarsi “Conseguendo da ciò come sia inammissibile una richiesta di ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c., tenuto conto del comportamento inerte di chi l'ha poi formulata”.
Alla successiva udienza del 23.5.2019, al pari di tutte le altre che sono seguite, ometteva Parte_1 di muovere qualsivoglia contestazione alla lettera del 27.3.2018 ed al relativo a.r., prodotti da controparte.
Con ordinanza in data 23.5.2019 il g.i. disponeva consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare i profili di illegittimità dedotti dall'attrice.
Con comparsa depositata in data 22.10.2020 si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito vantato da per azioni, tramite la sua procuratrice Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
Con ordinanza in data 17.3.2021 il g.i. ordinava a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_2 di tutti gli estratti conto relativi al conto per cui è causa entro il termine di gg. 60.
pagina 3 di 10 Con nota dell'1.4.2021 depositava tutti gli estratti conto del conto per cui è causa dal 2002 CP_2 al 2018.
In data 8.6.2022 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
In essa si rappresentava che risultavano versati in atti, parte perché prodotti dall'attrice e parte perché esibiti da gli ee/cc del conto corrente per cui è causa dal primo trimestre 1998 al terzo CP_2 trimestre 2018, un contratto di conto corrente stipulato in data 16.4.2004, con affidamento di €
20.500,00, recante la indicazione degli interessi e con la previsione della capitalizzazione trimestrale reciproca, ed altro contratto in data 3.8.2010 con la riduzione del fido fino ad € 10.000,00 e la previsione degli interessi intrafido.
Il CTU procedeva a rielaborare il saldo del conto escludendo, per il periodo anteriore al contratto del
16.4.2004, interessi e commissioni addebitati dalla banca sostituendoli con gli interessi in misura legale e capitalizzava gli interessi sempre solo a far data dall'anzidetto contratto.
All'esito rideterminava il saldo del conto al 30.9.2018 in € 13.994,23, a credito della correntista.
Indi accertava, in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, quali fossero le rimesse affluite sul conto ormai prescritte, determinandone il complessivo importo in € 16.033,84 e quindi conclusivamente, sottraendo le rimesse prescritte al saldo positivo del conto, determinava il saldo reale in € 2.039,61, a debito della correntista (a fronte di quello apparente di - € 26.085,25).
Con sentenza n. 946/2023, pubblicata in data 15.5.2023, il Tribunale di Siracusa, sul presupposto che l'attrice avesse proposto azione di ripetizione di indebito a conto aperto, ne dichiarava la inammissibilità.
Riteneva di doversi comunque pronunciare sulla domanda volta a fare valere le nullità di cui il conto corrente sarebbe stato affetto e, richiamati puramente e semplicemente i risultati della disposta CTU che affermava di condividere, scriveva in parte motiva che il saldo del conto “è negativo ed ammonta a
- € 2.039,61”, salvo poi in dispositivo, ferma la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, “rigettare per il resto la domanda anche nei confronti di . CP_2
Compensava nella misura dell'intero, tra le parti, le spese di lite “ivi comprese quelle dei compensi al
CTU”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio sia per azioni che Controparte_1 [...]
tramite la sua procuratrice CP_3 CP_2
pagina 4 di 10 All'udienza di discussione orale della causa e di decisione del 26.3.2025 compariva l'appellante personalmente la quale dichiarava “di proporre querela di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento in calce alla raccomandata AR del 27.3.2018, allegato 1 della seconda memoria 183 cpc depositata dalla banca l'11.3.2019. L'appellante rileva la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento. Tale falsità è confermata dalla perizia grafologica che si chiede oggi di poter depositare.
Si chiede di essere autorizzati a depositare le scritture comparative ovvero carta di identità e dichiarazione di costituzione di impresa in AR . Si chiede di essere autorizzati a Persona_1 depositare certificato di storico di residenza dell'appellante. Nel caso in cui la parte appellata richieda
l'utilizzo del documento si chiede CTU grafologica. Va evidenziato che il documento colpito da querela è decisivo ai fini della causa perché dimostra l'inadempimento della banca alla richiesta ex art.119 TUB” (v. verbale di causa in atti)
Le appellate eccepivano la inammissibilità della querela di falso e la Corte assegnava termine per il deposito di note difensive, riservandosi di decidere sulla richiesta.
Con ordinanza in data 24.4.2025 la Corte non autorizzava la proposizione della querela e fissava nuova udienza di discussione e decisione per il 26.11.2025.
Alla detta udienza, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è affidato a tre motivi: Parte_1 con il primo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere dichiarato la inammissibilità di una domanda di ripetizione di indebito da essa mai spiegata, atteso che la domanda proposta mirava all'accertamento del saldo del conto corrente epurato dagli addebiti illegittimamente disposti dalla banca in esecuzione di clausole nulle, pacificamente consentito dalla giurisprudenza della S.C. anche in costanza di apertura del conto;
con il secondo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul presupposto che, anteriormente al contratto del 16.4.2004, non sussistesse prova che il conto fosse affidato, e ciò in contrasto con quanto emergente dagli estratti conto in atti;
con il terzo motivo l'appellante ha dedotto il contrasto tra motivazione e dispositivo atteso che il primo giudice, dopo avere fatto propri in motivazione i risultati della CTU da cui risultava un saldo passivo pagina 5 di 10 del conto di € 2.039,61, di molto inferiore a quello apparente di € 26.085,25, invece di accogliere la domanda accertando il saldo reale, rigettava tout court la domanda.
costituendosi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1 criticato la sentenza impugnata sostenendo che il primo giudice: a) non doveva disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto la correntista – nei cui confronti, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto ancora con l'atto di appello, la banca si era dichiarata pronta a consegnare gli estratti conto richiesti come risultava dalla missiva in data 27.3.2018 corredata da a.r. già versata in atti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. –, si era rivelata inerte omettendo di raccogliere la disponibilità dell'appellata a consegnare quanto richiesto, previo pagamento del dovuto;
b) non avrebbe dovuto disporre CTU eseguita, anche, sulla base di documenti che avevano fatto ingresso nel processo in violazione dell'onere probatorio della correntista (la quale avrebbe dovuto essa produrli visto che era stata posta in condizione di acquisirli dalla banca) ed anche dopo il decorso dello sbarramento temporale costituito dal termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. per azioni dipoi, al pari di deduceva nel merito dei Controparte_1 CP_2 motivi di appello.
Orbene, preliminarmente va chiarito che Controparte_1 interamente vittoriosa in primo grado vista la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto della domanda attorea pronunciati dal Tribunale, non doveva proporre appello, né in via principale né incidentale, per far valere i profili di censura sollevati avverso la sentenza emessa all'esito dell'adozione dell'ordine di esibizione in difetto dei presupposti di legge e dell'utilizzo che degli estratti conto acquisiti tramite esso
(mediante cui sono state colmate le lacune – dell'intera annualità 2006 e di tre dei quattro trimestri
2010 – della produzione attorea) è stata fatta con la CTU i cui risultati sono stati richiamati in motivazione, salvo il rigetto della domanda in dispositivo, integrandosi in tal modo insanabile contrasto tra i due, sì come chiarito da Cass., sez. III, 21 giugno 2005, n. 13325, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore
l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale dovrebbe lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. Per contro, la parte alla quale il dispositivo risulti favorevole non ha onere di impugnarla incidentalmente, stante la mancanza di una decisione a lei contraria, potendo
pagina 6 di 10 limitarsi a chiedere che la causa sia decisa ancora con il rigetto della domanda, richiamando le tesi sostenute in primo grado”.
Ciò posto, ritiene la Corte che entrambe le critiche articolate dall'appellata, sì come sopra esposte e già in parte anticipate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., siano fondate e determinino, conseguentemente, il rigetto dell'appello, le cui ragioni sono tutte assorbite.
Va premesso che secondo la giurisprudenza della S.C. a cui questa Corte aderisce: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”
(così Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641, pronunciandosi, rigettandolo, su ricorso avverso sentenza di questa Corte, ed anche Cass., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861; Cass., sez. I, 31 marzo 2023,
n. 9082 e Cass., sez. I, 30 giugno 2023, n. 18574).
Secondo quanto allegato dall'appellante già nella citazione del primo grado di giudizio, la richiesta di consegna degli estratti conto del 2006 e dei tre trimestri finali del 2010, avanzata nei confronti di
[...] ai sensi dell'art. 119 TUB con lettera raccomandata Controparte_1 recapitata in data 11.1.2018 a.r., non sarebbe mai stata evasa dalla banca, di talché l'ordine di esibizione dei medesimi estratti conto richiesto con la citazione del 27.7.2018 avrebbe costituito l'unico strumento per acquisirli agli atti del processo.
Come già sopra evidenziato, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. la banca produceva copia della sua nota di risposta in data 27.3.2018, con cui rappresentava che la spesa da sostenere per ottenere la documentazione richiesta era pari ad € 51,00 ed aggiungeva che: “La documentazione potrà essere ritirata presso il nostro ufficio legale, via Santa Panagia, n. 16”, corredata da copia dell'avviso di ricevimento recante stampigliato il nominativo e l'indirizzo del mittente e del destinatario e riempita con le sole indicazioni della data di consegna (“04/04/18”) e con la firma del destinatario.
Come sopra anticipato, all'udienza di discussione della causa in data 26.3.2025, l'appellante, comparsa personalmente, dichiarava di proporre querela di falso “nei confronti dell'avviso di ricevimento in calce alla raccomandata del 27.3.2018”.
pagina 7 di 10 La Corte, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza e decorso il termine concesso per il deposito di note, non autorizzava la presentazione della querela e fissava nuova udienza di discussione.
Invero, premesso che secondo la giurisprudenza della S.C.: “Quando la querela di falso sia stata proposta in corso di causa per contestare che certe dichiarazioni siano state rese dalla parte o che certi fatti siano avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ed, in altri termini, per opporre la falsità ideologica dell'atto pubblico, l'esame che è demandato al giudice della causa principale sulla rilevanza del documento al fine della autorizzazione della presentazione della querela comprende anche la valutazione della natura di atto pubblico o di scrittura privata del documento, dato che da questo dipende la sua efficacia probatoria” (Cass., sez. II, 1 aprile 1993, n. 3914), e premesso altresì che, sempre secondo la S.C., l'avviso di ricevimento della raccomandata, per le attività che risultano in esso attestate, gode di forza certificatoria fino a querela di falso (anche avuto riguardo all'apposizione, su di esso, della firma del destinatario), solo a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale (v.
Cass., sez. VI – II, 3 settembre 2019, n. 22058 ed anche Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19512 e, in motivazione, Cass., sez. III, 21 giugni 2025, n. 16640), è agevole constatare che l'avviso di ricevimento della raccomandata del 27.3.2018 non reca alcuna attestazione ovvero mera sottoscrizione dell'agente postale, contenendo piuttosto solamente la firma del destinatario, con la conseguenza che la querela di falso spiegata contro di esso è inammissibile, non potendo essere qualificato atto pubblico, e che per contestare la sottoscrizione del destinatario, asseritamente non appartenente all'appellante, la stessa avrebbe dovuto, nella prima udienza utile, effettuarne il disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215
c.p.c.
In ragione di quanto esposto la banca appellata ha dimostrato di essere stata pronta a consegnare all'appellante gli estratti conto che la stessa aveva richiesto, e che se ciò è non è avvenuto è dipeso solo dalla volontà della predetta che ha omesso di pagare quanto previsto per il rilascio delle copie e di recarsi presso l'ufficio della banca a ritirarle, con la conseguenza che, giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. sopra citata, non sussistevano affatto i presupposti per l'accoglimento dell'ordine di esibizione impartito dal primo giudice ed in forza del quale gli ee/cc mancanti sono stati prima acquisiti agli atti e poi utilizzati dal CTU per l'accertamento del saldo del conto.
L'illegittimità dell'ordine di esibizione e della conseguente acquisizione degli ee/cc non prodotti dall'attrice determina che di essi non può essere fatto alcun utilizzo, con la conseguenza che gli ee/cc utilizzabili ai fini della delibazione della domanda di accertamento del saldo del conto (dovendosi in pagina 8 di 10 proposito dare atto che certamente il primo giudice ha errato nel dichiarare la inammissibilità di una domanda di ripetizione di indebito mai spiegata dall'attrice), si riducono a quelli con decorrenza
1.1.1998 al 31.12.2005, a quelli che vanno dall'1.1.2007 al 31.3.2010, ed agli estratti conto dall'1.1.2011 al 30.9.2018.
Ora, premesso che in tema di accertamento negativo del credito costituito dal saldo apparente del conto corrente opera lo stesso regime probatorio dell'azione di indebito proposta dal correntista, il quale da un canto deve dimostrare la sussistenza delle clausole nulle e degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca sul conto e, dall'altro, deve consentire – essendo questo l'oggetto della sua domanda – la ricostruzione del saldo alla data della stessa (qualora, come nell'ipotesi per cui è causa, l'azione sia spiegata a conto aperto) sulla base di una serie continuativa di estratti conto, nel caso a mani, come sopra esposto, la serie degli estratti conto prodotti, il primo dei quali relativo al primo trimestre 1998 e l'ultimo al terzo trimestre 2018, presenta due distinte lacune che si estendono per apprezzabili periodo di tempo (tutto il 2006 e gli ultimi tre trimestri del 2010), con la conseguenza che il primo estratto conto dal quale è possibile la ricostruzione dei movimenti, senza soluzione di continuità, fino alla domanda, è quello relativo al primo trimestre 2011.
Sebbene oggi la giurisprudenza della S.C. ammetta che: “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (così
Cass., sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290), è agevole constatare come non sussista in atti alcun sia pur minimo elemento che consenta di colmare le due ampie lacune temporali sopra indicate, con la conseguenza che la rielaborazione del saldo del conto potrebbe essere fatta solo a partire dall'1.1.2011 assumendo, quale dato di partenza, il saldo iniziale risultante al 31.12.2010, passivo per € 30.257,59
(sul punto v. da ultimo Cass., sez. I, 12 novembre 2025, n. 29908).
Questo dato non è suscettibile di essere messo in discussione, nemmeno considerando gli esiti della rielaborazione eseguita dal CTU alla data del 31.12.2005, e ciò perché le incolmabili lacune che si registrano tra detta ultima data e l'estratto conto del primo trimestre 2011, non consentono in alcun modo di stabilire in quali termini il saldo rielaborato si ripercuota su quello di apertura dell'anzidetto ultimo estratto conto.
pagina 9 di 10 Consegue da ciò che siccome nel periodo coperto dagli estratti conto senza soluzione di continuità il conto non era inficiato da alcuna delle nullità denunciate dall'attrice (visto che la banca ha prodotto il contratto in data 16 aprile 2004 contenente, tra l'altro, la previsione in forma scritta dei tassi praticati in misura ultralegale e la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca certamente legittima alla luce della delibera CICR 9.2.2000), non sussiste alcuna ragione per procedere alla rielaborazione del saldo finale apparente del conto, restando per questa veste confermato il rigetto della relativa domanda disposto dal primo giudice e del tutto assorbite le ragioni articolate con i motivi di appello.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla diversa consistenza delle difese degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1645/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 946/2023, Parte_1 pubblicata in data 15.5.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di quale procuratrice di CP_2 [...]
ed in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_3 [...]
Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Michele Maucerie e Salvatore Maiolino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Siracusa, Viale Santa Panagia n°136/A
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti dagli avv.ti Giuseppe G. D'AN e
AR D'AN ed elettivamente domiciliata in Catania Via Milano 20 presso lo studio dei sopra citati difensori
(C.F. e P.I. ) quale procuratrice di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata Catania, - 95121 -, Via G.B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'avv.
Orazio Arena
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 27.8.2018, esponeva: Parte_1 che aveva intrattenuto da lunga data, presso la per Controparte_1 azioni, conto corrente n. CC0350163982, ancora in essere, asseritamente assistito, quanto meno a far data dall'1.1.1998 (sì come risultante dall'estratto conto del primo trimestre 1998), da affidamento di £.
40.000.000; che con raccomandata a.r. recapitata in data 11.1.2018 (prodotta in copia) aveva chiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia del contratto di conto corrente e successive modifiche ed integrazioni, della concessione dell'affidamento, degli estratti conto di tutti e quattro i trimestri dell'anno 2006, del
II°, III° e IV° trimestre 2010; che la banca aveva omesso di evadere la richiesta;
che sulla base di una perizia stragiudiziale il saldo apparente dell'ultimo estratto conto risultava erroneo in quanto inficiato da plurimi addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca sulla base di pattuizioni nulle avuto riguardo, in particolare, all'applicazione di interessi in misura ultralegale in difetto di pattuizione scritta, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle spese e della commissione di massimo scoperto, all'arbitrario spostamento dei giorni di valuta, all'illegittimo utilizzo del c.d. jus variandi di cui all'art. 118 TUB;
pagina 2 di 10 che, in particolare, a fronte di un saldo passivo apparente, risultante dall'estratto conto al 30.9.2018, di
€ 26.085,25, il saldo reale del conto, all'esito della espunzione degli addebiti illegittimamente su di esso eseguiti, era in attivo per la cliente di € 28.441,61.
Alla luce di quanto esposto l'attrice chiedeva di accertare l'esistenza delle nullità denunciate e di rideterminare il saldo del conto corrente nei termini risultanti dalla sua perizia stragiudiziale sopra indicati.
In via istruttoria chiedeva l'adozione di ordine di esibizione, nei confronti della banca, avente ad oggetto tutti gli estratti conti dell'anno 2006, e di quelli del II°, III° e IV° trimestre 2010.
Si costituiva in giudizio per azioni la quale Controparte_1 preliminarmente, negando che il contratto fosse originariamente assistito da affidamento, eccepiva la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto anteriormente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Nel merito controdeduceva in ordine all'esistenza delle nullità denunciate dall'attrice ed in ordine alla illegittimità degli addebiti da essa contestati.
Con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 8.3.2019, la banca eccepiva la inammissibilità dell'ordine di esibizione chiesto dalla correntista atteso che, con la raccomandata in data 27.3.2018 a.r. che al contempo versava in atti corredata dall'a.r., essa convenuta aveva riscontrato la richiesta presentata dalla correntista ai sensi dell'art. 119 TUB ed era stata quest'ultima ad omettere di attivarsi “Conseguendo da ciò come sia inammissibile una richiesta di ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c., tenuto conto del comportamento inerte di chi l'ha poi formulata”.
Alla successiva udienza del 23.5.2019, al pari di tutte le altre che sono seguite, ometteva Parte_1 di muovere qualsivoglia contestazione alla lettera del 27.3.2018 ed al relativo a.r., prodotti da controparte.
Con ordinanza in data 23.5.2019 il g.i. disponeva consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare i profili di illegittimità dedotti dall'attrice.
Con comparsa depositata in data 22.10.2020 si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito vantato da per azioni, tramite la sua procuratrice Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
Con ordinanza in data 17.3.2021 il g.i. ordinava a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_2 di tutti gli estratti conto relativi al conto per cui è causa entro il termine di gg. 60.
pagina 3 di 10 Con nota dell'1.4.2021 depositava tutti gli estratti conto del conto per cui è causa dal 2002 CP_2 al 2018.
In data 8.6.2022 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
In essa si rappresentava che risultavano versati in atti, parte perché prodotti dall'attrice e parte perché esibiti da gli ee/cc del conto corrente per cui è causa dal primo trimestre 1998 al terzo CP_2 trimestre 2018, un contratto di conto corrente stipulato in data 16.4.2004, con affidamento di €
20.500,00, recante la indicazione degli interessi e con la previsione della capitalizzazione trimestrale reciproca, ed altro contratto in data 3.8.2010 con la riduzione del fido fino ad € 10.000,00 e la previsione degli interessi intrafido.
Il CTU procedeva a rielaborare il saldo del conto escludendo, per il periodo anteriore al contratto del
16.4.2004, interessi e commissioni addebitati dalla banca sostituendoli con gli interessi in misura legale e capitalizzava gli interessi sempre solo a far data dall'anzidetto contratto.
All'esito rideterminava il saldo del conto al 30.9.2018 in € 13.994,23, a credito della correntista.
Indi accertava, in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, quali fossero le rimesse affluite sul conto ormai prescritte, determinandone il complessivo importo in € 16.033,84 e quindi conclusivamente, sottraendo le rimesse prescritte al saldo positivo del conto, determinava il saldo reale in € 2.039,61, a debito della correntista (a fronte di quello apparente di - € 26.085,25).
Con sentenza n. 946/2023, pubblicata in data 15.5.2023, il Tribunale di Siracusa, sul presupposto che l'attrice avesse proposto azione di ripetizione di indebito a conto aperto, ne dichiarava la inammissibilità.
Riteneva di doversi comunque pronunciare sulla domanda volta a fare valere le nullità di cui il conto corrente sarebbe stato affetto e, richiamati puramente e semplicemente i risultati della disposta CTU che affermava di condividere, scriveva in parte motiva che il saldo del conto “è negativo ed ammonta a
- € 2.039,61”, salvo poi in dispositivo, ferma la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, “rigettare per il resto la domanda anche nei confronti di . CP_2
Compensava nella misura dell'intero, tra le parti, le spese di lite “ivi comprese quelle dei compensi al
CTU”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio sia per azioni che Controparte_1 [...]
tramite la sua procuratrice CP_3 CP_2
pagina 4 di 10 All'udienza di discussione orale della causa e di decisione del 26.3.2025 compariva l'appellante personalmente la quale dichiarava “di proporre querela di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento in calce alla raccomandata AR del 27.3.2018, allegato 1 della seconda memoria 183 cpc depositata dalla banca l'11.3.2019. L'appellante rileva la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento. Tale falsità è confermata dalla perizia grafologica che si chiede oggi di poter depositare.
Si chiede di essere autorizzati a depositare le scritture comparative ovvero carta di identità e dichiarazione di costituzione di impresa in AR . Si chiede di essere autorizzati a Persona_1 depositare certificato di storico di residenza dell'appellante. Nel caso in cui la parte appellata richieda
l'utilizzo del documento si chiede CTU grafologica. Va evidenziato che il documento colpito da querela è decisivo ai fini della causa perché dimostra l'inadempimento della banca alla richiesta ex art.119 TUB” (v. verbale di causa in atti)
Le appellate eccepivano la inammissibilità della querela di falso e la Corte assegnava termine per il deposito di note difensive, riservandosi di decidere sulla richiesta.
Con ordinanza in data 24.4.2025 la Corte non autorizzava la proposizione della querela e fissava nuova udienza di discussione e decisione per il 26.11.2025.
Alla detta udienza, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è affidato a tre motivi: Parte_1 con il primo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere dichiarato la inammissibilità di una domanda di ripetizione di indebito da essa mai spiegata, atteso che la domanda proposta mirava all'accertamento del saldo del conto corrente epurato dagli addebiti illegittimamente disposti dalla banca in esecuzione di clausole nulle, pacificamente consentito dalla giurisprudenza della S.C. anche in costanza di apertura del conto;
con il secondo l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul presupposto che, anteriormente al contratto del 16.4.2004, non sussistesse prova che il conto fosse affidato, e ciò in contrasto con quanto emergente dagli estratti conto in atti;
con il terzo motivo l'appellante ha dedotto il contrasto tra motivazione e dispositivo atteso che il primo giudice, dopo avere fatto propri in motivazione i risultati della CTU da cui risultava un saldo passivo pagina 5 di 10 del conto di € 2.039,61, di molto inferiore a quello apparente di € 26.085,25, invece di accogliere la domanda accertando il saldo reale, rigettava tout court la domanda.
costituendosi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1 criticato la sentenza impugnata sostenendo che il primo giudice: a) non doveva disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto la correntista – nei cui confronti, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto ancora con l'atto di appello, la banca si era dichiarata pronta a consegnare gli estratti conto richiesti come risultava dalla missiva in data 27.3.2018 corredata da a.r. già versata in atti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. –, si era rivelata inerte omettendo di raccogliere la disponibilità dell'appellata a consegnare quanto richiesto, previo pagamento del dovuto;
b) non avrebbe dovuto disporre CTU eseguita, anche, sulla base di documenti che avevano fatto ingresso nel processo in violazione dell'onere probatorio della correntista (la quale avrebbe dovuto essa produrli visto che era stata posta in condizione di acquisirli dalla banca) ed anche dopo il decorso dello sbarramento temporale costituito dal termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. per azioni dipoi, al pari di deduceva nel merito dei Controparte_1 CP_2 motivi di appello.
Orbene, preliminarmente va chiarito che Controparte_1 interamente vittoriosa in primo grado vista la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto della domanda attorea pronunciati dal Tribunale, non doveva proporre appello, né in via principale né incidentale, per far valere i profili di censura sollevati avverso la sentenza emessa all'esito dell'adozione dell'ordine di esibizione in difetto dei presupposti di legge e dell'utilizzo che degli estratti conto acquisiti tramite esso
(mediante cui sono state colmate le lacune – dell'intera annualità 2006 e di tre dei quattro trimestri
2010 – della produzione attorea) è stata fatta con la CTU i cui risultati sono stati richiamati in motivazione, salvo il rigetto della domanda in dispositivo, integrandosi in tal modo insanabile contrasto tra i due, sì come chiarito da Cass., sez. III, 21 giugno 2005, n. 13325, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore
l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale dovrebbe lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. Per contro, la parte alla quale il dispositivo risulti favorevole non ha onere di impugnarla incidentalmente, stante la mancanza di una decisione a lei contraria, potendo
pagina 6 di 10 limitarsi a chiedere che la causa sia decisa ancora con il rigetto della domanda, richiamando le tesi sostenute in primo grado”.
Ciò posto, ritiene la Corte che entrambe le critiche articolate dall'appellata, sì come sopra esposte e già in parte anticipate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., siano fondate e determinino, conseguentemente, il rigetto dell'appello, le cui ragioni sono tutte assorbite.
Va premesso che secondo la giurisprudenza della S.C. a cui questa Corte aderisce: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”
(così Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641, pronunciandosi, rigettandolo, su ricorso avverso sentenza di questa Corte, ed anche Cass., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861; Cass., sez. I, 31 marzo 2023,
n. 9082 e Cass., sez. I, 30 giugno 2023, n. 18574).
Secondo quanto allegato dall'appellante già nella citazione del primo grado di giudizio, la richiesta di consegna degli estratti conto del 2006 e dei tre trimestri finali del 2010, avanzata nei confronti di
[...] ai sensi dell'art. 119 TUB con lettera raccomandata Controparte_1 recapitata in data 11.1.2018 a.r., non sarebbe mai stata evasa dalla banca, di talché l'ordine di esibizione dei medesimi estratti conto richiesto con la citazione del 27.7.2018 avrebbe costituito l'unico strumento per acquisirli agli atti del processo.
Come già sopra evidenziato, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. la banca produceva copia della sua nota di risposta in data 27.3.2018, con cui rappresentava che la spesa da sostenere per ottenere la documentazione richiesta era pari ad € 51,00 ed aggiungeva che: “La documentazione potrà essere ritirata presso il nostro ufficio legale, via Santa Panagia, n. 16”, corredata da copia dell'avviso di ricevimento recante stampigliato il nominativo e l'indirizzo del mittente e del destinatario e riempita con le sole indicazioni della data di consegna (“04/04/18”) e con la firma del destinatario.
Come sopra anticipato, all'udienza di discussione della causa in data 26.3.2025, l'appellante, comparsa personalmente, dichiarava di proporre querela di falso “nei confronti dell'avviso di ricevimento in calce alla raccomandata del 27.3.2018”.
pagina 7 di 10 La Corte, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza e decorso il termine concesso per il deposito di note, non autorizzava la presentazione della querela e fissava nuova udienza di discussione.
Invero, premesso che secondo la giurisprudenza della S.C.: “Quando la querela di falso sia stata proposta in corso di causa per contestare che certe dichiarazioni siano state rese dalla parte o che certi fatti siano avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ed, in altri termini, per opporre la falsità ideologica dell'atto pubblico, l'esame che è demandato al giudice della causa principale sulla rilevanza del documento al fine della autorizzazione della presentazione della querela comprende anche la valutazione della natura di atto pubblico o di scrittura privata del documento, dato che da questo dipende la sua efficacia probatoria” (Cass., sez. II, 1 aprile 1993, n. 3914), e premesso altresì che, sempre secondo la S.C., l'avviso di ricevimento della raccomandata, per le attività che risultano in esso attestate, gode di forza certificatoria fino a querela di falso (anche avuto riguardo all'apposizione, su di esso, della firma del destinatario), solo a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale (v.
Cass., sez. VI – II, 3 settembre 2019, n. 22058 ed anche Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19512 e, in motivazione, Cass., sez. III, 21 giugni 2025, n. 16640), è agevole constatare che l'avviso di ricevimento della raccomandata del 27.3.2018 non reca alcuna attestazione ovvero mera sottoscrizione dell'agente postale, contenendo piuttosto solamente la firma del destinatario, con la conseguenza che la querela di falso spiegata contro di esso è inammissibile, non potendo essere qualificato atto pubblico, e che per contestare la sottoscrizione del destinatario, asseritamente non appartenente all'appellante, la stessa avrebbe dovuto, nella prima udienza utile, effettuarne il disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215
c.p.c.
In ragione di quanto esposto la banca appellata ha dimostrato di essere stata pronta a consegnare all'appellante gli estratti conto che la stessa aveva richiesto, e che se ciò è non è avvenuto è dipeso solo dalla volontà della predetta che ha omesso di pagare quanto previsto per il rilascio delle copie e di recarsi presso l'ufficio della banca a ritirarle, con la conseguenza che, giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. sopra citata, non sussistevano affatto i presupposti per l'accoglimento dell'ordine di esibizione impartito dal primo giudice ed in forza del quale gli ee/cc mancanti sono stati prima acquisiti agli atti e poi utilizzati dal CTU per l'accertamento del saldo del conto.
L'illegittimità dell'ordine di esibizione e della conseguente acquisizione degli ee/cc non prodotti dall'attrice determina che di essi non può essere fatto alcun utilizzo, con la conseguenza che gli ee/cc utilizzabili ai fini della delibazione della domanda di accertamento del saldo del conto (dovendosi in pagina 8 di 10 proposito dare atto che certamente il primo giudice ha errato nel dichiarare la inammissibilità di una domanda di ripetizione di indebito mai spiegata dall'attrice), si riducono a quelli con decorrenza
1.1.1998 al 31.12.2005, a quelli che vanno dall'1.1.2007 al 31.3.2010, ed agli estratti conto dall'1.1.2011 al 30.9.2018.
Ora, premesso che in tema di accertamento negativo del credito costituito dal saldo apparente del conto corrente opera lo stesso regime probatorio dell'azione di indebito proposta dal correntista, il quale da un canto deve dimostrare la sussistenza delle clausole nulle e degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca sul conto e, dall'altro, deve consentire – essendo questo l'oggetto della sua domanda – la ricostruzione del saldo alla data della stessa (qualora, come nell'ipotesi per cui è causa, l'azione sia spiegata a conto aperto) sulla base di una serie continuativa di estratti conto, nel caso a mani, come sopra esposto, la serie degli estratti conto prodotti, il primo dei quali relativo al primo trimestre 1998 e l'ultimo al terzo trimestre 2018, presenta due distinte lacune che si estendono per apprezzabili periodo di tempo (tutto il 2006 e gli ultimi tre trimestri del 2010), con la conseguenza che il primo estratto conto dal quale è possibile la ricostruzione dei movimenti, senza soluzione di continuità, fino alla domanda, è quello relativo al primo trimestre 2011.
Sebbene oggi la giurisprudenza della S.C. ammetta che: “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (così
Cass., sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290), è agevole constatare come non sussista in atti alcun sia pur minimo elemento che consenta di colmare le due ampie lacune temporali sopra indicate, con la conseguenza che la rielaborazione del saldo del conto potrebbe essere fatta solo a partire dall'1.1.2011 assumendo, quale dato di partenza, il saldo iniziale risultante al 31.12.2010, passivo per € 30.257,59
(sul punto v. da ultimo Cass., sez. I, 12 novembre 2025, n. 29908).
Questo dato non è suscettibile di essere messo in discussione, nemmeno considerando gli esiti della rielaborazione eseguita dal CTU alla data del 31.12.2005, e ciò perché le incolmabili lacune che si registrano tra detta ultima data e l'estratto conto del primo trimestre 2011, non consentono in alcun modo di stabilire in quali termini il saldo rielaborato si ripercuota su quello di apertura dell'anzidetto ultimo estratto conto.
pagina 9 di 10 Consegue da ciò che siccome nel periodo coperto dagli estratti conto senza soluzione di continuità il conto non era inficiato da alcuna delle nullità denunciate dall'attrice (visto che la banca ha prodotto il contratto in data 16 aprile 2004 contenente, tra l'altro, la previsione in forma scritta dei tassi praticati in misura ultralegale e la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca certamente legittima alla luce della delibera CICR 9.2.2000), non sussiste alcuna ragione per procedere alla rielaborazione del saldo finale apparente del conto, restando per questa veste confermato il rigetto della relativa domanda disposto dal primo giudice e del tutto assorbite le ragioni articolate con i motivi di appello.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla diversa consistenza delle difese degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1645/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 946/2023, Parte_1 pubblicata in data 15.5.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di quale procuratrice di CP_2 [...]
ed in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_3 [...]
Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10