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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 1315/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione I civile Controversie di lavoro e previdenza
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
18.11.2025 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.1315 del R.G.A.C. per l'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento promossa da
, con l'avv. Ferdinando Screnci Parte_1
Ricorrente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv.Raffaele Maria Sparano
Resistente Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, come da dispositivo e contestuale esposizione dei concisi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2025, ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento nr. 03020259001445950000, relativamente all'avviso di addebito nr.33020160000 3568 04000 con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di 2779,24 relativa a mancato pagamento di contributi anno 2015. CP_1
Nel contestare la ritualità della procedura di riscossione attivata nei suoi confronti, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che ne formano l'oggetto.
2. Orbene, le eccezioni di nullità delle intimazioni di pagamento involgono profili di validità formale dell'atto, rispetto ai quali è legittimato a contraddire è anche il concessionario della riscossione, ritualmente convenuto in giudizio.
Se l'opposizione all'esecuzione è infatti lo strumento attraverso cui far valere le contestazioni in ordine alla decadenza dal diritto di riscuotere il credito, l'opposizione agli atti esecutivi, invece, è riservata alle contestazioni che riguardano la regolarità formale della cartella esattoriale e i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti agli atti successivi alla formazione del titolo stragiudiziale, quali sono l'intimazione di pagamento e l'iscrizione ipotecaria.
L'azione proposta va qualificata invece come opposizione all'esecuzione, là dove è stata denunciata l'illegittimità della stessa per la sopravvenuta estinzione del credito vantato che sarebbe maturata – secondo l'assunto della ricorrente – dopo la notifica dell' avviso di addebito che è proponibile senza la previsione di alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
3. L'opposizione all'intimazione di pagamento, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del tenore delle contestazioni che l'opponente propone.
Essa, inoltre, è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
4. Affrontando nell'ordine le questioni proposte dalla opponente si osserva quanto segue.
Le questioni di nullità dell' intimazione di pagamento – che, come detto, costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi sono infondate.
Esse, a ben vedere, si risolvono nell'eccezione di difetto di notifica del sotteso atto all'intimazione di pagamento impugnata e, che. avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnabile ai sensi dell'art. 24 del d.lgs nr.46/1999 ovvero entro 20 giorni ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 2 D.lgs nr.46/99 e dell'art. 617 cpc se la contestazione attiene a vizi formali della notificazione.
La mancata impugnazione nei termini suddetti determina, pertanto l'inammissibilità degli stessi.
5. Per quanto concerne il termine prescrizionale di cui alla L. 335/95 non è decorso. Tanto in considerazione anche della sospensione dei termini di prescrizione disposti dall'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in forza del quale i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e dal CP_ 31/12/2020 al 30/06/2021 (pari a complessivi 311 gg – v. Circ. 126/2021);
- la sospensione disposta dal comma 1 dell'art. 68 del d.l. 18/2020 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), in combinato con il succitato art. 12, c. 1, del d.lgs. 159/2015, per n. 541 giorni (v. Corte Appello Catanzaro, sent. n. 232/2024 – Cass. Ord. n. 960/2025 del 15/01/2025.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo – che, come si è già detto, è motivo di opposizione all'esecuzione – si osserva che il concessionario della riscossione ha documentato di aver notificato all' opponente: AVI nr.03020229001321869000 notificato in data
25.09.2022, allegato agli atti del fascicolo del concessionario . Controparte_2
Siffatte comunicazioni hanno i contenuti di una costituzione in mora del debitore, poiché si conclude con l'invito all'immediato pagamento delle somme contenute nei medesimi avvisi di addebito. Vale dunque ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale del credito, che non era decorso al momento della notifica del successivo atto interruttivo.
6. L'opposizione va dunque rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 800,00 a favore di ciascuno dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere all' e le spese del CP_1 Controparte_3 giudizio, che liquida in € 800.00 oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.
Catanzaro, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Linarello
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione I civile Controversie di lavoro e previdenza
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
18.11.2025 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.1315 del R.G.A.C. per l'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento promossa da
, con l'avv. Ferdinando Screnci Parte_1
Ricorrente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv.Raffaele Maria Sparano
Resistente Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, come da dispositivo e contestuale esposizione dei concisi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2025, ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento nr. 03020259001445950000, relativamente all'avviso di addebito nr.33020160000 3568 04000 con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di 2779,24 relativa a mancato pagamento di contributi anno 2015. CP_1
Nel contestare la ritualità della procedura di riscossione attivata nei suoi confronti, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che ne formano l'oggetto.
2. Orbene, le eccezioni di nullità delle intimazioni di pagamento involgono profili di validità formale dell'atto, rispetto ai quali è legittimato a contraddire è anche il concessionario della riscossione, ritualmente convenuto in giudizio.
Se l'opposizione all'esecuzione è infatti lo strumento attraverso cui far valere le contestazioni in ordine alla decadenza dal diritto di riscuotere il credito, l'opposizione agli atti esecutivi, invece, è riservata alle contestazioni che riguardano la regolarità formale della cartella esattoriale e i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti agli atti successivi alla formazione del titolo stragiudiziale, quali sono l'intimazione di pagamento e l'iscrizione ipotecaria.
L'azione proposta va qualificata invece come opposizione all'esecuzione, là dove è stata denunciata l'illegittimità della stessa per la sopravvenuta estinzione del credito vantato che sarebbe maturata – secondo l'assunto della ricorrente – dopo la notifica dell' avviso di addebito che è proponibile senza la previsione di alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
3. L'opposizione all'intimazione di pagamento, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del tenore delle contestazioni che l'opponente propone.
Essa, inoltre, è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
4. Affrontando nell'ordine le questioni proposte dalla opponente si osserva quanto segue.
Le questioni di nullità dell' intimazione di pagamento – che, come detto, costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi sono infondate.
Esse, a ben vedere, si risolvono nell'eccezione di difetto di notifica del sotteso atto all'intimazione di pagamento impugnata e, che. avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnabile ai sensi dell'art. 24 del d.lgs nr.46/1999 ovvero entro 20 giorni ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 2 D.lgs nr.46/99 e dell'art. 617 cpc se la contestazione attiene a vizi formali della notificazione.
La mancata impugnazione nei termini suddetti determina, pertanto l'inammissibilità degli stessi.
5. Per quanto concerne il termine prescrizionale di cui alla L. 335/95 non è decorso. Tanto in considerazione anche della sospensione dei termini di prescrizione disposti dall'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in forza del quale i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e dal CP_ 31/12/2020 al 30/06/2021 (pari a complessivi 311 gg – v. Circ. 126/2021);
- la sospensione disposta dal comma 1 dell'art. 68 del d.l. 18/2020 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), in combinato con il succitato art. 12, c. 1, del d.lgs. 159/2015, per n. 541 giorni (v. Corte Appello Catanzaro, sent. n. 232/2024 – Cass. Ord. n. 960/2025 del 15/01/2025.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo – che, come si è già detto, è motivo di opposizione all'esecuzione – si osserva che il concessionario della riscossione ha documentato di aver notificato all' opponente: AVI nr.03020229001321869000 notificato in data
25.09.2022, allegato agli atti del fascicolo del concessionario . Controparte_2
Siffatte comunicazioni hanno i contenuti di una costituzione in mora del debitore, poiché si conclude con l'invito all'immediato pagamento delle somme contenute nei medesimi avvisi di addebito. Vale dunque ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale del credito, che non era decorso al momento della notifica del successivo atto interruttivo.
6. L'opposizione va dunque rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 800,00 a favore di ciascuno dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente a rifondere all' e le spese del CP_1 Controparte_3 giudizio, che liquida in € 800.00 oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.
Catanzaro, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Linarello