Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4293 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASTRACCHIO Parte_1
ALFONSINA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIMMINO MARIA Controparte_1
ANTONIETTA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.12.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite nell'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in DA il 26.07.2018; - che dalla loro unione è nata la figlia
(nata il [...] e deceduta il 20.05.2022); - che, essendo divenuta la prosecuzione della Per_1
vita matrimoniale impossibile, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.12.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) in particolare la IG.ra continuerà ad abitare la casa coniugale – sita in Parte_1
DA (CE) alla via Sant'Eustacchio, n. 62 – mentre il IG. continuerà a vivere ad P_
RI (CE) alla via Maddalena, n. 63 ove ha acquistato un immobile ed ha trasferito la propria residenza;
c) quanto alle spese di qualsiasi natura inerenti l'uso e la gestione della suddetta abitazione, le stesse saranno integralmente sostenute dalla IG.ra , con espressa rinuncia ad ogni e Parte_1
qualsiasi domanda di ripetizione e/o rimborso;
sul punto il IG. rinuncia ad ogni pretesa per P_ le migliorie apportate da lui personalmente tramite lavoretti in economia all'abitazione coniugale;
d) quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro; ed invero la camera da letto ed il guardaroba bianco acquistati dalla famiglia del prima del matrimonio ad arredo della casa coniugale P_
resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
e) che non esistono beni immobili in comproprietà tra i coniugi ne beni mobili registrati da dividersi;
ciò che resta l'esistenza di un conto corrente bancario cointestato con un saldo pari ad €
7.500,00. Le parti si accordano affinché la detta somma sarà ripartita nella misura del 50% tra le parti decurtate le spese per la relativa chiusura del conto corrente;
3
f) le parti si si accordano per la ripartizione dei seguenti beni: al IG. verrà P_
consegnato il vaso con i fiori lillà, cornice, mappamondo, quadro, televisione Akay, parte degli indumenti della piccola e parte del corredino, passeggino, culletta, parte dei giochi residuati Per_1
e braccialetto di Alla IGnora andranno l'ovetto, parte degli indumenti della Per_1 Parte_1
piccola e parte del corredino, parte dei giochi residuati, braccialetto di fedi nunziali, Per_1 Per_1
completino di Natale. La IGnora si impegna a ricercare e consegnare le foto scattate Parte_1
ad e salvate su Cloud e le copie delle chiavi auto e block –shaft. La IGnora si Per_1 Parte_1
impegna a inscatolare e consegnare le cose predette al IG. P_
g) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che per l'effetto accettano con la sottoscrizione del presente accordo.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 P_
nato il [...] in [...] A CANCELLO;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 62, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conIGlio del 17/12/2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese