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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3695/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4207/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 4207 del 2022 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone la riforma: il primo Giudice ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 1616 del 08.10.2020 relativo all'IMU, anno d'imposta 2018 (cfr. sentenza impugnata e appello in atti).
Il Comune di Floridia si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria congiunta - sottoscritta sia dal Contribuente che dal rappresentante del Comune –
è stata chiesta l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del doppio grado (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 44 del d.lvo 546 del 1992 dispone (in breve) che il giudizio si estingue per rinuncia.
Nella fattispecie la relativa richiesta è stata formulata e sottoscritta dalle due Parti (cfr. documentazione in atti).
In ragione di quanto precede va disposta l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese del doppio grado.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA AL ER
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3695/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4207/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 4207 del 2022 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone la riforma: il primo Giudice ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 1616 del 08.10.2020 relativo all'IMU, anno d'imposta 2018 (cfr. sentenza impugnata e appello in atti).
Il Comune di Floridia si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria congiunta - sottoscritta sia dal Contribuente che dal rappresentante del Comune –
è stata chiesta l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del doppio grado (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 44 del d.lvo 546 del 1992 dispone (in breve) che il giudizio si estingue per rinuncia.
Nella fattispecie la relativa richiesta è stata formulata e sottoscritta dalle due Parti (cfr. documentazione in atti).
In ragione di quanto precede va disposta l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese del doppio grado.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA AL ER