Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01774/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2024, proposto da
ST IC LU, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di NI - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 128/2024 del Tribunale civile di NI - Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 2577/2023 R.G. in data 12.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regione Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di NI - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 128/2024, emessa in data 12.01.2024 nell’ambito del giudizio n. 2577/23 R.G. il Tribunale Civile di NI - Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in favore della sig.ra ST IC LU, della “... la somma di € 2.784,99 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”.
La predetta sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero soccombente in giudizio in data 28.01.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del 10.12.2024 rilasciata dal Tribunale di NI, versata in atti.
2. A fronte del mancato pagamento di quanto disposto con il predetto titolo, con ricorso notificato in data 7.12.2024 e depositato il 23.12.2024 la sig.ra LU ha chiesto al Tribunale di:
- nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza;
- adottare tutti gli altri provvedimenti che si ritenessero opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 2.01.2025 e ha depositato, in data 3.03.2025, taluni documenti concernenti i fatti di causa, ossia:
(i) il decreto n. 1189 del 2.04.2024 dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Bruno” di Biancavilla avente ad oggetto l’autorizzazione del pagamento di quanto previsto dal titolo ottemperando in favore dell’odierna ricorrente, ossia la “ Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, calcolata applicando i criteri e gli importi della contrattazione collettiva quantificata, pari a € 2.784,99 (lordo dipendente) di cui € 3.695,68 lordo stato (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione IRAP 8,5% e INPS 24,2%) ”;
(ii) la richiesta dati relativa al “ pagamento delle spese legali ” disposte con il medesimo titolo, ai fini della loro liquidazione in favore dei difensori distrattari della sig.ra LU, agli stessi inviata in data 26.02.2024, e il successivo sollecito del 27.06.2024.
4. Con successiva memoria del 7.03.2025 il Ministero resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione del decreto n. 1189 del 2.04.2024 di autorizzazione del pagamento di quanto previsto dal titolo ottemperando in favore dell’odierna ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 26.03.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione della controversia in vista di una possibile cessazione della materia del contendere. Il Presidente del Collegio, in accoglimento della suddetta istanza, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il rinvio della sua trattazione alla camera di consiglio del 4.06.2025.
6. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato al Collegio il mancato pagamento di quanto previsto dal titolo ottemperando in favore della stessa parte. Il difensore dell’Amministrazione resistente nulla ha osservato. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
7. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 28.01.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 7.12.2024.
8. Il ricorso è altresì fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
8.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dall’Amministrazione resistente con riferimento alla parte in cui è stato disposto in favore della ricorrente il pagamento della “... somma di € 2.784,99 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ” a titolo di “ Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ”. A nulla rileva, conseguentemente, ai fini del presente giudizio, quanto riportato nella documentazione versata in atti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in quanto:
(i) Il decreto n. 1189 del 2.04.2024 di autorizzazione al pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente non è stato seguito dall’avvenuto pagamento, come rappresentato dalla parte ricorrente in camera di consiglio;
(ii) la documentazione concernente la richiesta dati ai fini del pagamento delle spese legali disposte con la sentenza ottemperanda non attiene all’oggetto della presente domanda processuale, avente ad oggetto unicamente le somme da corrispondersi a chi ricorre in giudizio.
Con riguardo a quest’ultime, quindi, il Ministero resistente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, NI, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello specifico diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ad essa dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo ottemperando, ossia dell’importo di “...€ 2.784,99 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ” a titolo di “ Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ”, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
8.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di NI, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO