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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5420/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to OLIVIERO GIANFRANCO e dall'avv. Parte_1
FASANELLA ANTONIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. CONFORTI MARIA .
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con sentenza n. 600 del
13.2.2024 il Tribunale di Napoli Nord – sezione Lavoro aveva accolto il proprio ricorso per l'effetto aveva annullato il licenziamento intimatogli dalla ed ordinato alla società la sua Parte_2
immediata reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato;
esponeva altresì che con detta sentenza la la società datrice di lavoro era stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria, relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione, pari a “dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. oltre spese legali
Ciò premesso con il ricorso la parte chiedeva, previa determinazione della retribuzione tabellare pari ad € 1.558,15 mensili, la quantificazione in complessivi € 18.697,80 (cioè, € 1.558,15 x 12 mensilità)
l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo contenuta nella predetta sentenza e condanni a pagare al sig. il predetto complessivo Controparte_1 Pt_1
importo, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, su € 18.697,80 dal licenziamento illegittimo sino all'effettivo soddisfo e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (ancora non avvenuta);
2. solo in via subordinata e tenuto conto di quanto indicato al capo che precede, ma della retribuzione mensile spettante nella misura inferiore di € 1.427,00 mensili ed indicata proprio dalla società convenuta nel giudizio di impugnativa di licenziamento, quantifichi in complessivi € 17.124,00 (cioè, € 1.427,00 mensili, moltiplicati per 12 mensilità di retribuzione) l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo contenuta nella predetta sentenza e condanni Controparte_1
al pagamento in favore del sig. del predetto complessivo importo, oltre interessi
[...] Pt_1
e rivalutazione, come per legge, su € 17.124,00 dal licenziamento illegittimo sino all'effettivo soddisfo ed oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (ancora non avvenuta)” il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la società eccepiva che la sentenza sull'an era stata completamente riformata in sede di appello, con rigetto delle domande attoree.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità della domanda con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è affetto da inammissibilità sopravvenuta.
Non sussistono contestazioni in ordine alla riforma in sede di appello della sentenza costituente l'an della pretesa creditoria, con rigetto integrale delle domande svolte nel primo giudizio.
Come noto la riforma della sentenza sul quantum pone nel nulla il diritto anche in relazione al quantum, in quanto dipendente dalla sentenza riformata ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2, e determina l'inammissibilità del ricorso , rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (Cass. n. 363 del 1995; n. 6130 del 1998; n.
15411 del 2019).
L'art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non subordina poi al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata. (Cass. n. 5323 del 2009).
Il ricorso risulta quindi allo stato inammissibile.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, tenuto conto che la riforma della sentenza è avvenuta in data posteriore al deposito del ricorso, le stesse vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5420/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to OLIVIERO GIANFRANCO e dall'avv. Parte_1
FASANELLA ANTONIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. CONFORTI MARIA .
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con sentenza n. 600 del
13.2.2024 il Tribunale di Napoli Nord – sezione Lavoro aveva accolto il proprio ricorso per l'effetto aveva annullato il licenziamento intimatogli dalla ed ordinato alla società la sua Parte_2
immediata reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato;
esponeva altresì che con detta sentenza la la società datrice di lavoro era stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria, relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione, pari a “dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. oltre spese legali
Ciò premesso con il ricorso la parte chiedeva, previa determinazione della retribuzione tabellare pari ad € 1.558,15 mensili, la quantificazione in complessivi € 18.697,80 (cioè, € 1.558,15 x 12 mensilità)
l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo contenuta nella predetta sentenza e condanni a pagare al sig. il predetto complessivo Controparte_1 Pt_1
importo, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, su € 18.697,80 dal licenziamento illegittimo sino all'effettivo soddisfo e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (ancora non avvenuta);
2. solo in via subordinata e tenuto conto di quanto indicato al capo che precede, ma della retribuzione mensile spettante nella misura inferiore di € 1.427,00 mensili ed indicata proprio dalla società convenuta nel giudizio di impugnativa di licenziamento, quantifichi in complessivi € 17.124,00 (cioè, € 1.427,00 mensili, moltiplicati per 12 mensilità di retribuzione) l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo contenuta nella predetta sentenza e condanni Controparte_1
al pagamento in favore del sig. del predetto complessivo importo, oltre interessi
[...] Pt_1
e rivalutazione, come per legge, su € 17.124,00 dal licenziamento illegittimo sino all'effettivo soddisfo ed oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (ancora non avvenuta)” il tutto con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la società eccepiva che la sentenza sull'an era stata completamente riformata in sede di appello, con rigetto delle domande attoree.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità della domanda con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è affetto da inammissibilità sopravvenuta.
Non sussistono contestazioni in ordine alla riforma in sede di appello della sentenza costituente l'an della pretesa creditoria, con rigetto integrale delle domande svolte nel primo giudizio.
Come noto la riforma della sentenza sul quantum pone nel nulla il diritto anche in relazione al quantum, in quanto dipendente dalla sentenza riformata ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2, e determina l'inammissibilità del ricorso , rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (Cass. n. 363 del 1995; n. 6130 del 1998; n.
15411 del 2019).
L'art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non subordina poi al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata. (Cass. n. 5323 del 2009).
Il ricorso risulta quindi allo stato inammissibile.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, tenuto conto che la riforma della sentenza è avvenuta in data posteriore al deposito del ricorso, le stesse vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo